Cass. sez. II, ord. 11/07/2024 n. 19.072, rel. Grasso:
<<In tema di divisione ereditaria, la collazione dei beni immobili può avvenire in natura o per imputazione, a scelta del coerede donatario. La scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi (art. 1286, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia, se il coerede donatario, cui spetta la scelta di effettuare la collazione dell’immobile donato in natura, non la esercita, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza (Cass., Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17409).
La collazione per imputazione costituisce una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l’apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli: valore determinato al detto momento dell’apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno (Cass. 30 luglio 2004, n. 14553, in motivazione; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2163).
Va innanzitutto rilevato che, in assenza della previsione di un termine stabilito dall’art. 746 cod. civ. per effettuare la scelta, non vi è decadenza ma la parte ha l’onere di richiedere le modalità della collazione. Nel caso di specie, come riportato in motivazione, la parte non ha esercitato la facoltà di scelta ma si è riservata di decidere all’esito della stima. Tuttavia, non avendo la parte esercitato alcuna opzione, limitandosi a insistere anche in sede di appello per la revoca dell’ordinanza che aveva disposto la collazione per imputazione e per l’estensione del quesito formulato al consulente tecnico d’ufficio, onde valutare la scelta più economicamente conveniente, la questione posta in questa sede dalla ricorrente risulta del tutto ipotetica e il Tribunale ha correttamente fatto ricorso al criterio residuale della collazione per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza>>.