Le spese dovute per le esigenze familiari non sono rimborsabili al coniuge che le ha sostenute

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 20 novembre 2024, n. 29880, rel. Ioffrida:

<<Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, dovendosi avere riguardo, quanto all’adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, non solo ai redditi rispettivi dei coniugi, ma anche ad ogni altra risorsa economica e personale dei due obbligati e alle rispettive capacità lavorative professionali o domestico-casalinghe ed essendo tenuto il coniuge che assuma di avere, da solo, contribuito al mantenimento della famiglia, a fornire prova della mancata contribuzione al menage familiare da parte dell’altro>>.

(massima di Cesare Fossati in Ondif)