Permuta di bene presente con bene futuro e conversione della mancanza del secondo in risarcimento del danno (ai fini della insinuazione al passivo)

Cass. sez. I, ord. 12/11/2024 n. 29.097, rel. Vella:

<<Nel caso in esame si è infatti di fronte ad un contratto di “permuta di bene presente con bene futuro”, tale essendo la corretta qualificazione giuridica dei contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di un immobile (ad es. area fabbricabile) in cambio del trasferimento di altro immobile (ad es. parti dell’edificio da costruire a cura e mezzi del cessionario), sicché l’effetto traslativo ex art. 1472 c.c. (applicabile ai sensi dell’art. 1555 c.c.) si verifica quando la cosa viene a esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali (Cass. 13398/2024, 24172/2013).

Se dunque in simili casi il trasferimento della cosa presente avviene immediatamente, mentre rimane sospeso l’acquisto della proprietà della cosa futura, una volta divenuto impossibile l’acquisto predetto per il fallimento del contraente che avrebbe dovuto eseguire la costruzione, il relativo diritto si trasforma in un credito, corrispondente al valore dell’immobile futuro dedotto in permuta, da insinuarsi al passivo fallimentare (Cass. 934/1973).

È invece da escludersi che ricorra la fattispecie del “contratto pendente”ex art. 72, comma 1, L.Fall., pacificamente configurabile solo quando le prestazioni del sinallagma siano ancora ineseguite o non compiutamente eseguite da entrambe le parti (cfr. Cass. Sez. U, 12505/2004), mentre nel caso in esame è pacifico che l’odierna ricorrente aveva adempiuto la propria obbligazione.

Di qui l’applicabilità dell’art. 59 L.Fall., poiché la ricorrente vantava il diritto ad una prestazione di “facere” (trasferimento immobile), non coercibile, e dunque un credito “non pecuniario”, ammesso al concorso in base al suo valore alla data del fallimento>>.

Purtroppo la SC non spiega il meccanismo giuridico per cui il credito ad un bene futuro si trasformi in un credito pecuniario al valore.