L’interesse e la volontà del minore nella decisione sul collocamento genitoriale

Cass. sez. I, ord. 06/02/2025  n. 2.947, rel. Tricomi:

<<3.7.- Innanzi tutto, va osservato che l’ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l’esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell’ambito dei quali siano stati accertati – come nel presente caso, senza che vi sia stata impugnazione sul punto – comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l’esercizio della bigenitorialità dell’altro, comportamenti risultati recessivi solo a seguito della differente collocazione del minore.

In proposito proprio la Corte EDU (Causa A.S. e M.S. c. Italia n.48618/22, par. 147), in un caso in cui vari rapporti indicavano che il minore era influenzato da sua madre, ha affermato “A questo proposito, la Corte rammenta che il parere di un minore non è necessariamente immutabile, e che le obiezioni che quest’ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere sull’interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere dei contatti regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un Tribunale basasse una decisione sull’opinione di minori che sono evidentemente incapaci di formarsi ed esprimere un’opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all’articolo 8 della Convenzione (K.B. e altri, sopra citata, par. 143, e I.S. c. Grecia, n. 19165/20, par. 94, 23 maggio 2023).”.

La decisione impugnata non ha dato retta applicazione ai principi espressi perché, una volta prese in esame le dichiarazioni della minore, avrebbe dovuto vagliare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli altri fattori a sua conoscenza per determinare il concreto interesse del minore e non lo ha fatto, pur avendo dato atto della permanenza del livello conflittuale e del permanere delle criticità relazionali già accertate in primo grado – e non smentite da alcuna positiva evenienza nonostante il tempo trascorso- e avrebbe dovuto valutare le possibili ripercussioni sulla minore della modifica richiesta e la congruità ed adeguatezza della misura da adottare.

Risulta, invero, errata la identificazione del superiore interesse della minore con la volontà da questa espressa, ove – come nel caso in esame – la valutazione sia stata compiuta decontestualizzandola da tutti gli altri fattori rilevanti che il giudice deve necessariamente prendere in considerazione, ai fini della adozione delle misure idonee a creare le condizioni necessarie per la piena realizzazione del diritto di visita del genitore pregiudicato, nel caso in cui si controverta del diritto del minore alla bigenitorialità fortemente ostacolata da continue condotte manipolative e ostruzionistiche di uno dei due genitori avverso l’altro nell’ambito di un contesto familiare conflittuale.

La Corte di appello non poteva prescindere, nell’assumere la valutazione del superiore interesse della minore e nello statuire circa la modifica del collocamento della minore, dal prendere in considerazione la perdurante accesa conflittualità tra i genitori , la volontà della madre – come riferisce stessa Corte di merito – di “vuole tenere saldo il rapporto preesistente della cui quotidianità lei e Gi. si sono viste di fatto private”, rapporto che si era connotato per costanti comportamenti escludenti la figura paterna, e – sempre come si esprime la stessa Corte di merito – “un’importante risultato” relativo alla realizzazione di un’effettiva bigenitorialità conseguito a seguito dell’esecuzione del provvedimento di primo grado di collocazione della minore presso il padre.

Va rimarcato, infine, che queste circostanze non sono state prese in esame nemmeno per prevedere l’intervento dei Servizi Sociali, nominati affidatari, per ridurre la conflittualità e un monitoraggio collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore (Cass. n.13506/2015); invero, risulta demandata ai Servizi Sociali esclusivamente la decisione “di volta in volta -ove permanga il conflitto- su tutte le questioni afferenti all’istruzione, alla salute ed alla educazione della minore” (fol.14 del decr.imp.).>>