Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente

Cass. sez. I, ord. 26/02/2025 n. 5.090, rel. Tricomi:

<<In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021). Inoltre, ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, [solo che purtroppo gli assegni sociali sono largamenteinsufficienti allo scopo] ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022; Cass. n. 12123/2024).

Invero, il giudice di merito ha esaminato le risultanze istruttorie concernenti lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio e ne ha apprezzato in maniera compiuta sia la temporaneità che la reiterazione, senza che l’erronea individuazione di uno dei periodi lavorativi, possa incidere sulla tenuta del complessivo ragionamento sviluppato in relazione a plurime emergenze, non smentite da fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, dovendo osservare che la doglianza si pone essenzialmente come una critica di merito.

In relazione alla posizione della figlia, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. n. 26875/2023) e che all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto, si accompagna tendenzialmente, in concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento (cfr. Cass n. 17183/2020), rimarcando che spettava alla richiedente provare che la “figlia adulta” avendo 26 anni, si era attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo e, dunque, la mancanza di inerzia colpevole, o l’impossibilità della stessa di farvi fronte. In particolare, la Corte di merito ha evidenziato che questa prova non poteva dirsi realizzata mediante la produzione del certificato medico, unico documento prodotto a sostegno dell’assunto e concernente un disturbo d’ansia, perché molto risalente, con apprezzamento che è congruamente motivato e rispetto al quale la ricorrente invoca una maggiore valorizzazione>>.