La SC conferma la non risarcibilità del danno da nascita indesiderata

Cass. sez. III, ord. 11/02/2025 n .3.502, rel. Ambrosi, conferma che non esiste un diritto a nascere solo se sano:

Alla luce di tali orientamenti è stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767).

È stato inoltre chiarito che il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l’ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020).

L’orientamento è stato ribadito anche di recente con l’osservare che “come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in quanto “la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo” rivela sostanzialmente quale mero “mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani”, andando pertanto “incontro alla… obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l’unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza” non essendo d’altro canto possibile stabilire un “nesso causale” tra la condotta colposa del medico e le “sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita” (Cass. n. 25767/2015 cit.)” (così testual. Cass. Sez. 3, 11/04/2017 n. 9251).

Nell’appena richiamato orientamento, anche con riferimento al giudizio instaurato dai genitori e già definito in precedente giudizio, come avvenuto nel caso in esame, si è infine precisato “che il danno del nato disabile risulta nella specie dai genitori invero prospettato come conseguenza del danno da essi asseritamente subito, laddove, stante la suindicata ravvisata relativa insussistenza, a fortiori difetta lo stesso presupposto per la configurabilità di un pregiudizio che si assume esserne conseguentemente derivato in capo al nato” (così testual. ancora, Cass. n. 9251/2017 cit.).>>