Cass. Sez. I, Ord. 13/03/2025, n. 6658, rel. Tricomi, in un caso in cui il padre abitava a Genova e la madre era tornata a Bari:
<<Va premesso che, come più volte affermato da questa Corte, nella vigenza della disciplina successiva alla novella introdotta con il D.Lgs. n.154/2013, “Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”. La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti -è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.” (Cass. n.15238/2018). Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. n. 2881/2023).
Una volta accertata la ricorrenza delle condizioni anzidette, il giudice, ove ritenga di consentire che la frequentazione tra gli ascendenti ed il nipote esclusivamente alla presenza del genitore ex parte, deve espressamente motivare sul punto; deve, inoltre, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi se del caso dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore (affettive, sociali, scolastiche e ludiche). L’esigenza di una regolamentazione chiara ed equilibrata della frequentazione con gli ascendenti, focalizzata sul superiore interesse del minore alla ricorrenza dei presupposti, è maggiormente avvertita laddove la situazione familiare sia connotata da una grave conflittualità, tale da impedire una gestione degli incontri attuata concordemente in autonomia da parte dei genitori, pur separati o divorziati, e dove si realizzino condizioni geografiche che tendenzialmente rendono più complesso l’incontro di persona.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto funzionale all’interesse del minore la frequentazione con i nonni, ma, nonostante la grave ed accertata conflittualità tra le parti e la distanza geografica delle rispettive residenze, non ha stabilito se gli incontri possano avvenire anche senza la presenza paterna e non ha proceduto a delinearne, anche avvalendosi dei Servizi Sociali, la concreta regolamentazione, di modo da definire in maniera più puntuale quale sia la modalità di incontro, di persona o mezzo apparati elettronici, tra nonni paterni e nipote: a tanto la Corte territoriale dovrà procedere in sede di rinvio, ove permanga all’attualità, la positiva valutazione dell’interesse del minore a mantenere i rapporti con i nonni paterni, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione al fine di contemperare la relativa organizzazione con le altre esigenze di vita del minore in modo da rispettarne i tempi dedicati alla vita affettiva, sociale, scolastica e ludica e, nel contempo, inibire le potenziali occasioni di conflitto e favorire la necessaria spontaneità dei rapporti>>.