Affidamento dei minori omo-familiare oppure etero-familiare? Sull’art. 333 c.c.

Cass. sez. I , 12/03/2025  n. 6.581 rel. Iofrida:

<<I ricorrenti, nonni paterni, insistono nel lamentare che il Tribunale per i minorenni di Lecce, prima, e, successivamente, la Corte di Appello avrebbero dovuto privilegiare nell’affidamento delle piccole Ca.So. ed Ca.Es. a dette figure familiari.

Questa Corte (Cass. 28257/2019) ha chiarito che “Il giudizio e l’eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell’articolo 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari e il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori” (questa Corte ha cassato la decisione della Corte di merito, che aveva disposto l’affidamento temporaneo etero-familiare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell’affido inter-familiare ai nonni).

Orbene, la Corte d’Appello di Lecce, in applicazione di tale principio, ha, nella specie, svolto anzitutto un’istruttoria accurata, sia acquisendo le Relazioni aggiornate dei Servizi sociali, sia disponendo consulenza tecnica psicologica proprio per definire l’idoneità all’affidamento intra-familiare e al collocamento dei minori presso gli ascendenti paterni.

Le doglianze in ordine a carenze istruttorie risultano quindi del tutto generiche e astratte, muovendo dall’assunto fondante secondo cui su deve in ogni caso privilegiare l’affido intra-familiare, sia pure in un’ottica di famiglia allargata.

Ma nel presente giudizio è stata comunque vagliata ogni possibilità, purché risolutiva, per il collocamento e affidamento dei minori, senza che siano ipotizzabili censure inerenti l’iter processuale e violazioni o falsa applicazione di norme.

Il tutore controricorrente evidenzia come sia emersa in giudizio l’incapacità dei nonni paterni delle due bambine di rendersi conto delle situazioni e delle condizioni di disagio dei minori e delle gravi trascuratezze e carenze delle figure genitoriali nell’accudimento dei minori e quindi, non avendo i nonni alcuna familiarità con la famiglia del figlio, l’assenza di quel rapporto significativo che consente di dare un senso al non allontanamento dei minori da un contesto familiare.

Peraltro, i nonni in una prima fase del procedimento non hanno espresso la disponibilità ad un eventuale affido delle nipoti, rimarcando invece l’adeguatezza del figlio e della nuora, ed anzi giustificando mancanze (a loro dire) di piccola entità (quali per esempio i vestiti sporchi dei bambini) con i presunti impegni della signora Pa.Ma. nei confronti dell’anziano genitore; solo nel dicembre 2021 essi avevano presentato istanza di affidamento delle nipoti, istanza respinta dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento provvisorio del maggio 2022, confermato in sede di reclamo dalla Corte d’Appello.

Al riguardo, si deve rilevare (avendo il controricorrente svolto a pag.11 del controricorso alcune considerazioni) che non si è formato un giudicato, in ogni caso rebus sic stantibus, e quindi non preclusivo di nuovo esame della posizione dei nonni quali affidatari delle minori, rispetto alla conferma con il provvedimento definitivo, adottato dal Tribunale nell’ottobre 2022 e impugnato con reclamo alla Corte d’Appello, che ha deciso con il decreto oggi impugnato.

Nel caso di specie, la decisione della Corte d’Appello di inidoneità dei nonni ad essere individuati quali affidatari dei minori si è fondata sull’inesistente legame affettivo “significativo” nonni-nipoti, sui bisogni speciali di Ca.So., sulla tenera età di Ca.Es., sulla situazione complessa preadolescenziale di Pa.Ke. (che peraltro non è nipote dei signori Ca.An. e Cr.Ro. e per il quale la disponibilità dei nonni è sempre stata ambivalente, sembrando subordinata a quella di poter essere affidatari delle bambine), ma soprattutto sull’attivazione di tutte le possibili risorse senza esito positivo>>.