Joachim Martillo cita Twitter e altre cinque piattaforme di social media (non identificate in sentenza, se non erro) per avergli disabilitato o sospeso l’account a causa dei suoi post antisemiti.
La corte distrettuale del Massachusetts rigetta la domanda , che era basata su variae causae petendi.
In particolare, in base all’azionato Title II of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000a (divieto di discriminazione nei places of public accomodation), la corte ritiene che i social non siano tali.
Analogo esito, poi, in base al divieto di discriminazione ex legge statale del Massachussetts sui common carriers: per la corte i social non sono tali . Diversi autori, però, propongono proprio tale qualifica, non è sempre chiaro se già de iure condito (tesi interessante anche di scarso successo prospettico ; cmq. da noi è forse eccezionale il dovere di contrarre del monopolista, che cmq si estenderebbe al dovere di non interrompere arbitrariametne il rapporto post stipula; qui si inserirebbe il divieto di discriminzione) o de iure condendo.
E in tale caso opererebbe comunque il safe harbout ex § 230 CDA: le decisioni di bloccaggio sono discrezionali e non sindacabili (non è chiara però la pertinenza di tale afermazione , se la domanda era basata sulla qualifica di common carrier: bisognerebbe vedere il petitum di causa)
Così l ‘order 15,.10.2021 Case 1:21-cv-11119-RGS .
(notizia e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)