Cass. 08.06.2022 n.18.430, rel. Nazzicone, decidendo sull’impugnazione proposta contro Tribunale Milano 24.01.2020 n. 4911/2020 – RG 12.255/2018, affronta un paio di questioni interessanti (la seconda , però, senza particolari approfondimenti):
1) il contenuto dell’inibitoria portante un ordine di deindicizzazione: se debba contenere l’elenco preciso delle URL da bloccare, magari in dispositivo, o se possa rimnviare alla motiviazine o addirittura ad atti processuali di parte;
2) la qualificazine giuridica del motore di ricerca ai sensi della triplice tassopnomia posta dal d. lgs. 70/2003, artt. 14-16.
Sul secondo punto la SC corregge la motivazione del Tribunale ex art. 384.4. cpc, nel senso di affermare la disciplina citata e confermare ai sensi di tale disciplina l’inibitoria (anzichè ai sensi del 2043 cc, come aveva fatto il Tribunale): <<Nella specie, rileva già la prima delle fattispecie di responsabilità [art. 16 lett. a], la quale collega il sorgere dell’obbligazione risarcitoria al fatto della conoscenza, da parte del prestatore del servizio, circa la illiceità dell’informazione, in particolare connotata dall’essere essa manifesta nelle azioni di risarcimento del danno: onde la comunicazione – dalla impugnata decisione reputata accertata in punto di fatto – della diffida a cessare l’attività illecita, eseguita dal P. nel (OMISSIS), in una con la sentenza penale de qua, era certamente idonea ad integrare la fattispecie sub a).
Ne deriva che, corretta la motivazione quanto all’inapplicabilità, erroneamente ritenuta, del regime della direttiva e del Decreto Legislativo nazionale, il motivo va sul punto disatteso, essendo il decisum conforme a diritto >>
Sul primo punto, più interessante, la SC ammette la integrabilità della sentenza ai fini della sua esecuzione ma non solo :
<< 4.4. – Peraltro, a fronte dei limiti alla rilevanza dei vizi della motivazione, che il sistema positivo (cfr. art. 111 Cost., comma 7, artt. 132 e 360 c.p.c., art. 118 att. c.p.c.) considera solo laddove conducano alla motivazione assente o equiparata (apparente, insanabilmente contraddittoria), non può che aderirsi alla tesi acquisita della possibilità di una integrazione extratestuale della decisione giudiziale, ove condotta mediante gli elementi in essa comunque considerati e delibati, nonché reperibili agevolmente dalle parti del giudizio; pur consapevoli che de’tta facilità cognitiva è del tutto assente per coloro che al giudizio siano estranei (come pure alla Cassazione, che ha limitata conoscenza degli atti per i soli vizi processuali ed ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) e per i consociati in generale.
E’ vero, dunque, che la tecnica redazionale della motivazione della sentenza impugnata è sul punto imprecisa, non corrispondendo alla migliore possibile ed ai precetti di massima chiarezza e completezza, che (insieme a quello della coerenza) debbono connotare la decisione giudiziale. Tuttavia, essa non si pone al di sotto del livello minimo costituzionale, ai sensi dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.: con il conseguente rigetto del motivo.
Va, infine, ricordato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui la domanda di deindicizzazione, ai fini della sua determinatezza, deve contenere la precisa individuazione dei risultati che l’attore intende rimuovere e, quindi, normalmente, l’indicazione degli indirizzi telematici (o url) dei contenuti rilevanti: sebbene una puntuale rappresentazione delle singole informazioni associate alle parole chiave può rivelarsi, secondo le circostanze, idonea a dare comunque contezza della cosa oggetto della domanda (cfr. Cass. 21 luglio 2021, n. 20861). >>
L’affermazione lascia perplessi nel caso specifico, dato che nella sentenza impugnata non c’è alcun preciso elencc di URL ma solamente nelle note difensive dell’allora ricorrente, richiamate direttamente dal Tribunale in motivazione ma non (o meglio, forse, solo indirettamente) in dispositivo (che suonava così: < – accertato l’illecito trattamento dei dati personali di Pezzano Adriano dispone che Google LLC provveda alla deindicizzazione delle URL meglio elencate in motivazione rispetto alla ricerca con le chiavi contenenti il nominativo del ricorrente “Pezzano Adriano” ed alla cancellazione delle tracce digitali di tale ricerca; >)
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE – Sarebbe interessante esaminare il dettagliato iter motivatorio del Tribunale. Qui ricordo solo il passaggio per cui Google non ricadrebbe nell’ambito del d. lgs. 70-2003:
<< Tanto puntualizzato, corre l’obbligo di affermare che non appaiono pertinenti le sentenze di merito e di legittimità allegate da parte resistente, afferendo fattispecie in cui l’estraneità di Google era determinata ai sensi della normativa sull’ e-commerce in relazione a fattispecie del tutto differenti, attenendo alla violazione del diritto d’autore, del diritto della concorrenza o a fattispecie relative a rapporti tra soggettititolari dei contenuti immessi ed il motore di ricerca.
Ritiene il Tribunale che la presente vicenda non possa trovare regolazione dalla normativa contenutanel D. Lgs. n.70/03, che inerisce esclusivamente l’attività di memorizzazione di informazionicommerciali fornite da altri.
Oggetto del presente ricorso, invero, non è l’attività di host provider di Google in relazione allaformazione dei contenuti delle singole pagine web sorgente, ma la condotta posta in essere dal motore di ricerca in qualità di titolare del trattamento dei dati sottesa all’evocazione attraverso la semplice digitazione del nome e cognome dell’interessato di tutti i siti in cui viene in risalto ilpreteso ruolo criminale del ricorrente attraverso un software messo a punto da Google e di cuiquest’ultima si avvale per facilitare la ricerca degli utenti attraverso il suo motore di ricerca.
Sintetizzando, si può rilevare come attraverso tale servizio, nel momento in cui l’utente inizia adigitare le prime lettere/parole nella stringa di ricerca, il completamento automatico della ricerca impostata dall’utente (e rappresentata dalla lista delle URL) viene compiuto dal software che in automatico raccoglie ed aggrega le informazioni già pubblicate da terzi sul web, applicando unalgoritmo matematico che visualizza parole già immesse più volte in un arco temporale determinato(appunto dal sistema software del motore generalista) da altri utenti nella stringa di ricerca di Google,rendendo la visualizzazione delle informazioni già presenti sul web secondo un ranking che è ilrisultato delle ricerche più frequenti e quindi più “popolari” effettuate in precedenza dagli utenti.
A ciò si aggiunga che oltre alle funzionalità di ricerca ed aggregazione descritte, solitamente si apre unmenù “a tendina” ove appare una lista di termini di ricerca suscettibili di completare la/le parole chiaveche in quel momento l’utente sta digitando, suggerimenti di ricerca connessi alle parole chiave digitatedall’utente, che gli consentono di leggere diverse proposte di ricerca fornite in automatico dal servizio. Simile argomento, pur non strettamente conferente al caso in esame, conferma vieppiù la natura dibanca dati della convenuta. Il servizio approntato dalla resistente offre dunque all’utente una modalità che consente disvolgere la ricerca dei dati in maniera più agevole e rapida e, soprattutto, ed è ciò chemaggiormente rileva, con accesso in tempo reale ad una massa potenzialmente sterminata di datipresenti in rete (con estensione mondiale), offerti in visione in maniera aggregata ed organizzatasecondo parametri scelti da Google e noti solo ad essa.
Se -come è pacifico- l’associazione tra il nome del ricorrente e i siti in cui lo stesso è definito mafioso è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google per ottimizzare l’accesso alla sua banca dati operando con le modalità ora descritte e volutamente individuate e prescelte per consentirnel’operatività allo scopo voluto (quello appunto di agevolare l’utilizzo del motore di ricerca Google), non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale,degli eventuali effetti negativi che l’applicazione di tale sistema per il trattamento dei datidell’interessato può determinare.
E’ dunque inconferente l’obiezione mossa dalla società che sostiene di non essere un content provider,di non avere alcun ruolo rispetto al trattamento dei dati presenti sulle pagine dei siti internet gestiti e proprietà di terzi: l’abbinamento soggetto-siti è frutto di una “scelta” del motore di ricerca o dei suoi gestori, peraltro ben più complessa della semplice rappresentazione di quello che soggetti terzi -gliutenti di internet che accedono al motore di ricerca- hanno ricercato con maggiore frequenza di recente.Occorre ribadire che l’abbinamento dei siti al nome del ricorrente è frutto del sistema adottato da Google per scandagliare il web, copiare e immagazzinare i contenuti pubblicati dai sitisorgente, aggiornandoli, organizzare il materiale secondo chiavi di lettura in modo da renderefruibile “worldwide” in tempo reale i contenuti relativi ad un soggetto, ad una data vicenda o adargomento assegnati dall’utente nella stringa di ricerca; condotta da intendersi, dunque, comeprodotto di un’attività direttamente ed esclusivamente riconducibile, come tale, alla resistente.
Ed è proprio questo il meccanismo di operatività del software messo a punto da Google che determinail risultato rappresentato dai possibili percorsi di ricerca, rendendo disponibili informazioniaggregate in grado di fornire agli utenti una profilazione dell’intera storia personaledell’interessato e che appaiono all’utente che inizia la ricerca digitando le parole chiave anche inrelazione a settori potenzialmente differenti od estranei a quello oggetto della ricerca.Soprattutto, la capillarità della raccolta, la capacità di padroneggiare un numero potenzialmenteillimitato di dati e notizie, la diffusività della propagazione del dato e delle notizie ad essocorrelate costituiscono il valore aggiunto, autonomo da quello offerto dai siti sorgente, operato dal motore generale di ricerca.
Priva di pregio appare l’allegazione offerta dalla convenuta fondata sull’impossibilità, in tesi, didefinire l’attività svolta quale trattamento dei dati per la “temporaneità” della loro presenza nella webfarm da essa gestita>>