La revoca della casa familiare non dà luogo automaticamente al diritto di vedersi incrementato l’assegno divorzile

Cass. sez. I, ord. 13/06/2024 n. 16.462, rel. Valentino, con insegnamento esatto anche se scontato:

<<9.1 – La censura è fondata. In tema di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell’assegno divorzile non giustifica l’automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass., n.20452-2022) e la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l’assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l’altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito (Cass., n. 7961-2024). Questi elementi già presenti in primo grado possono rilevare, nei sensi indicati, ai fini della determinazione del quantum dell’assegno divorzile, ma vanno considerati, ove ravvisata la necessità di contribuzione, avuto riguardo ad un’esigenza abitativa astrattamente considerata ed al quantum dell’assegno già complessivamente riconosciuto. Orbene, la valutazione di questo elemento non può variare, in assenza di ulteriori e specifiche ragioni, solo in funzione dell’effettivo costo concretamente sostenuto per soddisfare la specifica scelta abitativa che, di volta in volta, il titolare dell’assegno divorzile possa fare. La Corte non ha tenuto conto, inoltre, che la raggiunta autosufficienza economica dei figli si riverbera sia sul padre che sulla madre, facendo venir meno per entrambi (e non soltanto per l’ex coniuge che provvede al mantenimento indiretto) l’obbligo di mantenimento e quindi, determina per entrambi una maggiore disponibilità economica>>.

Marchio valido se riferito a prodotti/servizi identici ma con segno uguale solo nella parte non distintiva

Si consideri il marchio successivo:

Si considerino ora le due anteriorità della società Tour de France:

anteriorità 1

e

anteriorità 2

Ebbene, per il Tribunale UE 12 June 2024, T-604/22, soc. Tour de France c. EUIPO –FitX Beteiligungs GmbH, non c’è confondibilità, nonostasnte la rinomanza dei segni opposti come anteriori:

<<62  In the present case, the Board of Appeal concluded, in paragraph 100 of the contested decision, that, in view of the clear differences between the rights at issue, a likelihood of confusion could be safely ruled out, despite the identity and similarity of the goods and services in question and the enhanced distinctiveness acquired through use of the earlier rights for the services in respect of the organisation of cycling competitions in Class 41.

63 The applicant disputes that assessment, submitting that, in the light of the fact that the earlier rights enjoy enhanced distinctiveness acquired through use or even an exceptional reputation, that the rights at issue are similar on account of the identity of the first part ‘tour de’, and that the goods and services in question are identical or very similar, the relevant public may believe that those goods and services come from the same undertaking or, at the very least, from economically linked undertakings.

64 EUIPO and the intervener dispute the applicant’s arguments.

65 In that regard, it must be held that, in the context of a global assessment of the likelihood of confusion, as a result of the low degree of distinctiveness of the only common element ‘tour de’, and of the low degree of similarity between the rights [tra i concetti evocati, semmai, giammai tra diritti] at issue, the relevant public will not confuse those rights, despite the identity or similarity of the goods and services in question and the enhanced distinctiveness acquired through use of the earlier rights for the services in respect of the organisation of cycling competitions in Class 41. In that context, the error of assessment made by the Board of Appeal in that it found that there was no conceptual similarity between the rights at issue, which is apparent from paragraph 50 above, has no bearing on the outcome of the global assessment of the likelihood of confusion.

66 In the light of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal did not err in finding that there was no likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009>>.

Il “clickwrap agreement” si è formato correttamente se la videata è sufficientemente chiara e bloccante nel procedere se non si leggono le Terms

Ecco la videata dell’app Uber per l’accettazione delle condizioni genrali, trea c ui la clausola arbitrale (queste liti son quasi sempre generate dal decidere l’accettazione o m,eo di querst’u,ti,a)

Eric Goldman ci notizia di MA Supreme Court 7 giugno 2024, Good v. Uber, SJC-13490.

La sintesi iniziale:

<<Relevant to this narrow inquiry, Uber presented its terms
of use to Good through its app in a manner that prevented Good
from continuing to use Uber’s services on his cellular telephone
unless Good both clicked a checkbox indicating that he had
“reviewed and agree[d]” to the terms and activated a button
labeled “Confirm,” further indicating his assent. This blocking
interface included a large graphic image of a clipboard holding
a document; near the bottom of the document was an “X” alongside
a graphic of a pencil poised as if to sign a legal instrument.
The interface was focused and uncluttered; it clearly alerted
Good multiple times, in prominent boldface text, that the
purpose of the blocking screen was to notify Good of Uber’s
terms of use. It encouraged Good to review those terms and
provided an identifiable hyperlink directly to the full text of
the terms of use document.
We conclude that these and other features of Uber’s
“clickwrap”2 contract formation process put Good on reasonable
notice of Uber’s terms of use, one of which was the agreement to
arbitrate disputes, like the present one, concerning the
personal injuries he suffered. Further concluding that Good’s
selection of the checkbox adjacent to the boldfaced text stating
that he “agree[d]” to the terms and his activation of the
“Confirm” button reasonably manifested his assent to the terms,
we reverse the order of the Superior Court judge denying Uber’s
motion to compel arbitration, and we remand for entry of an
order to submit the claims to arbitration>>.

 

‘Trump Too Small’ Trademark: la necessità del consenso del portatore del nome non viola il diritto difree speech

La corte suprema USA nega contrasti tra il Primo Emendamento e la norma (15 us code 1052(c), corrispondente più o meno al nostro art. 8 CPI) , per cui serve il consenso del titolare del nome per registrarlo come marchio.

Si tratta di SCOTUS 13.06.2024, No. 22–704, VIDAL vs ELSTER.

Sentenza interessante per la teoricità del problema dell’applicazione del diritto di free speech ad una pratica commercial-lucrativa.

Dal Syllabus iniziale (subito dopo aver spiegato la ratio di tutela del marchio nellordinamento  USA):

<<(c) The history and tradition of restricting trademarks containing
names is sufficient to conclude that the names clause is compatible
with the First Amendment. Pp. 12–19.
(1) Restrictions on trademarking names have historically been
grounded in the notion that a person has ownership over his own
name, and that he may not be excluded from using that name by an-
other’s trademark. See Brown Chemical Co. v. Meyer, 139 U. S. 540,
544. The common law prevented a person from trademarking any
name—even his own—by itself. It did, however, allow a person to ob-
tain a trademark containing his own name, provided that he could not
use the mark containing his name to the exclusion of a person with the
same name. The common-law approach thus protected only a person’s
right to use his own name, an understanding that was carried over
into federal statutory law and included in the names clause. The Court
finds no evidence that the common law afforded protection to a person
seeking a trademark of another living person’s name. This common-
law understanding is reflected in federal statutory law, and its re-
quirement that a trademark contain more than merely a name re-
mains largely intact. See §1052(e)(4). It is thus unsurprising that the
Lanham Act included the names clause.
The restriction on trademarking names also reflects trademark
law’s historical rationale of identifying the source of goods and thus
ensuring that consumers know the source of a product and can evalu-
ate it based upon the manufacturer’s reputation and goodwill. Moreo-
ver, the clause respects the established connection between a trade-
mark and its protection of the markholder’s reputation. This Court has long recognized that a trademark protects the markholder’s repu-
tation, and the connection is even stronger when the mark contains a
person’s name.
Applying these principles, the Court has also recognized that a party
has no First Amendment right to piggyback off the goodwill another
entity has built in its name. See San Francisco Arts & Athletics, Inc.
v. United States Olympic Comm., 483 U. S. 522, 528. By protecting a
person’s use of his name, the names clause “secur[es] to the producer
the benefits of [his] good reputation.” Park ’N Fly, Inc. v. Dollar Park
& Fly, Inc., 469 U. S. 189, 198. Pp. 12–19.
(2) A tradition of restricting the trademarking of names has coex-
isted with the First Amendment, and the names clause fits within that
tradition. The names clause reflects the common-law tradition by pro-
hibiting a person from obtaining a trademark of another living per-
son’s name without consent, thereby protecting the other’s reputation
and goodwill. A firm grounding in traditional trademark law is suffi-
cient to justify the content-based trademark restriction here, but a
case presenting a content-based trademark restriction without a his-
torical analog may require a different approach. In this case, the Court
sees no reason to disturb this longstanding tradition, which supports
the restriction of the use of another’s name in a trademark. P. 19–20.>>

Distinzione tra legato ed institutio ereditaria ex re certa

Cass. sez. II, ord. 03/06/2024 n. 15.387, rel. Criscuolo:

<<Infine da ultimo è stato ribadito che in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l’attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiato fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento, così Cass. n. 6125/2020).

Nella fattispecie emerge che la sentenza gravata nel pervenire all’approdo interpretativo qui contrastato è partita proprio dal tenore letterale delle espressioni usate nell’atto di ultima volontà, evidenziando che l’unico bene immobile, che peraltro costituiva il cespite di maggior valore facente parte dell’asse ereditario, era stato attribuito al Be.Vi., cui la testatrice era legata anche da un rapporto di parentela, sottolineandosi altresì il particolare valore affettivo che legava la de cuius al bene, nel quale appunto viveva. È stata altresì valorizzata la scelta di ricorrere alla forma del testamento pubblico, accompagnata dalla volontà di revocare ogni altra disposizione testamentaria, e ciò al fine di rimarcare la particolare importanza che la de cuius annetteva a tale previsione testamentaria.

Il riferimento alla particolare importanza, sia in chiave patrimoniale che affettiva, che aveva il bene per la testatrice, e tenuto conto della formula neutra adottata (lascio), che si presta anche per legittimare la tesi della istituzione di erede ex certa re, implica un adeguato apprezzamento anche delle specifiche volontà testamentarie, così che risulta evidente come il ricorrente con il motivo in esame aspiri ad un’alternativa soluzione interpretativa, senza che però quella contestata si palesi come assolutamente insostenibile o evidentemente affetta da irragionevolezza.

La conclusione del giudice di merito non appare seriamente censurabile in questa sede, trovando conforto anche nella decisione della testatrice di attribuire nel complesso la generalità dei suoi immobili al ricorrente, e senza che rilevi a tal fine, come invece sostenuto in ricorso, la necessità di voler qualificare il lascito di un singolo bene come universalità dei beni o come quota parte dell’asse ereditario, trovando la soluzione criticata la sua giustificazione non già nel primo comma dell’art. 588 c.c., ma nel secondo comma.

Né appare superflua, come pure sostenuto, l’attribuzione al Be.Vi., oltre che della casa anche delle pertinenze, in quanto, a differenza dell’istituzione espressa quale erede, quella ex re certa implica l’attribuzione solo dei beni specificamente individuati nel testamento, e potendo la cd. vis expansiva della quota ex certa re esplicarsi solo relativamente ai beni sopravvenuti rispetto alla data di redazione della scheda ovvero ignoti al testatore (Cass. S.U. n. 17122/2018), così che, ove fosse mancato il riferimento

alle pertinenze, e non potendosi invocare il regime di trasferimento proprio delle stesse ex art. 818 c.c., per assicurare l’acquisto da parte del Be.Vi. effettivamente si imponeva un esplicito riferimento.

Né appare dirimente il richiamo all’esistenza di altri beni mobili relitti, in quanto, in disparte la genericità del riferimento agli stessi, la sentenza impugnata, sia pure in relazione al rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte appellante, ha sottolineato come i beni de quibus fossero di valore evidentemente e di gran lunga inferiore all’attribuzione immobiliare compiuta in favore di Be.Vi., di guisa che non potevano inficiare la correttezza della qualificazione dell’attribuzione in termini di istituzione di erede>>.

Fair use (negato) sull’uso non autorizzato in campagna elettorale di fotografia di bambino

Lo US 8th circuit of appeal con sentenza 7 giugno 2024, No. 22-3623 e No. 23-2117 , Griner c. King +1 , sull’uso indebito in campagna elettorale della famosa fotografia cd Success kid, qui sotto riprodotta:

Il centro della sentenza è la ricorrenza o meno di fair use (essendo stato azionato il diritto di autore sulla fotografia registrata dal papà al Copyright Office): fair fair use che non viene ravvisato.

(dal blog di Eric Goldman)

Bene vita e non risarcibilità della sua perdita in capo agli eredi (se non in presenza del cd lucido intervallo)

Cass. sez. III, ord. 12/06/2024 n. 16.348,rel. Gianniti , sul tema, pur se senza approfondimenti:

<<Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15350/15, superando quanto affermato da Cass. n. 1361/14 – hanno affermato che il bene vita in quanto tale è “bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare” e, a fronte di tale statuizione, che è stata seguita negli anni successivi dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici, il ricorso non offre nuovi elementi validi per un suo eventuale mutamento.

D’altronde, la corte territoriale, confermando quanto già affermato dal Tribunale, non ha respinto la domanda risarcitoria jure hereditatis solo perché il decesso è intervento a breve distanza di tempo dal sinistro, ma anche in considerazione del fatto che la vittima, nel momento stesso del sinistro, è finita in uno stato di coma profondo e poi il decesso è intervento senza soluzione di continuità, ragion per cui “non vi fu quindi una lucida agonia”.

Al riguardo il ricorrente deduce che lo stato di coma non esclude di per sé che la persona in coma possa avvertire “lo stato di compressione psicofisica che l’ha colpita ed il disagio per la morte imminente”. Senonché l’affermazione, in sé fondata, non è stata provata: non risulta cioè provato in atti che la vittima, pur in stato di coma profondo, abbia avvertito il disagio per la morte imminente>>.

Permuta di terreno con immobili ivi da costruire

Cass. sez. II, ord. 15 Maggio 2024 n. 13.398, rel. Cavallino, affermando regola  assodata:

<<Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un’area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l’effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l’effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l’esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell’area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati)>> (massima ufficiale)

Sulla (non) duistinzione tra violazioni come socio e violazioni come amminisraore nelle società di persone

Cass.  sez. I, Ord. 10/06/2024 n. 16.043, rel. Fraulini:

<<La sentenza impugnata non è conforme alla costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 02/07/1988; Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 9/3/1995; più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022), secondo cui nelle società di persone, e ancor più nella societàsemplice che ne costituisce l’archetipo di base, il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino non solo la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente.
Invero, nelle società di persone non opera la struttura organicistica, propria delle società di capitali, in cui l’ente agisce per il tramite di organi diversi e distinti dai soci, con compiti e responsabilità altrettanto diversificati.
Il carattere distintivo dei due tipi societari – oltre che la diversa dinamica della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali – è, infatti, anche la circostanza che nella società di persone la proprietà, la gestione e il controllo sono indistintamente affidati a tutti i soci, laddove nelle società di capitali le tre funzioni sono, o possono essere a seconda del tipo sociale, distinte tra loro.
Da tanto deriva, sempre a livello sistematico che, mentre nelle società di capitali la violazione dei doveri da parte dei diversi organi è affidata a ipotesi diverse e giuridicamente distinte tra loro, nelle società di persone (con la sola esclusione della Sas per la caratteristica tipologica inerente all’esistenza di due categorie distinte di soci) la violazione dei doveri del socio può essere dedotta da comportamenti che minino l’affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo, parimenti rinvenibili in automatico nel patrimonio giuridico di tutti i soci.
Ciò è tanto più vero nella società semplice, come quella per cui è causa, ove la legge riconosce a tutti i soci, per la semplice constatazione dell’assunzione di tale qualità, il diritto di amministrare, distinguendosi solo le modalità (disgiuntiva o, congiuntiva) con cui tale attività può essere realizzata.
Peraltro, la circostanza che alcuni soci, pur avendone diritto, si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri (eventualità che si è verificata nel caso di specie, ove è pacifico che E.E. abbia amministrato la società per dieci anni) è espressamente contemplata dall’art. 2261 cod. civ. che, in tale evenienza, ribadisce che anche i soci non amministratori mantengono il diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, ivi compreso, ove tale esclusiva gestione duri più di un anno, il rendiconto analitico della gestione>>.

Regola esatta solo se il contraatto non distingue i ruoli; errata nel caso contrario.

Responsabiità degli amministratori non esecutivi e di quelli indipendenti

Cass. sez. II, sent. 05/06/2024  n.15.685, rel. Scarpa, in tema di opposizione a sanzioni Consob:

<<In primo luogo, a tutti i componenti del consiglio di amministrazione è attribuibile la predisposizione dei prospetti, approvati nelle riunioni del 29/9/2014 e del 31/12/2014. È pur vero che, all’esito delle stesse, fu delegato al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore generale il compito di completare il documento in oggetto e/o di modificarlo e/o di integrarlo secondo necessità e/o opportunità. È anche vero, tuttavia, che, con il conferimento della delega, gli altri consiglieri non avrebbero potuto ritenersi esautorati da ogni doveroso intervento, restando a loro carico, quanto meno, il compito di vigilare e di informarsi sull’operato degli organi e funzionari delegati, al fine di assicurarsi che fosse dagli stessi portato a termine il compito affidato in maniera puntuale e corretta (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 2737/2013; Sez. 1, n. 17799/2014; Sez. 2, n. 18683/2014; Sez. 2 n. 5606/2019)>>.

Poi:

<< Quanto poi all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha fatto legittimo ricorso alla presunzione iuris tantum in ragione delle cariche societarie rivestite dai ricorrenti, le cui singole posizioni sono state analizzate nelle pagine 28 e segg. della sentenza impugnata, ed in assenza di dimostrazione della estraneità dei medesimi ai fatti o all’impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi alle rispettive cariche.

Invero, doveri di particolare pregnanza sorgono in capo al consiglio di amministrazione di una società bancaria, doveri che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi (fra le tante, Cass. n. 24851, n. 24081 e n. 16323 del 2019).

Le attività oggetto di causa avrebbero dovuto indurre gli amministratori, pure non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., non va, del resto, rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Questa interpretazione non vale ad accollare una responsabilità oggettiva agli amministratori non esecutivi, essendo gli stessi perseguibili ove ricorrano comunque sia la condotta d’inerzia, sia il fatto pregiudizievole antidoveroso, sia il nesso causale tra i medesimi, sia, appunto, la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell’altrui illecita gestione, pur percepibili con la diligenza della carica (anche indipendentemente dalle informazioni doverose ex art. 2381 c.c.), [ok, solo che non dice quali siano stati i segnali percepibili ulteriori rispetto alle informazioni ex 2381 cc] e nel non essersi utilmente attivati al fine di evitare l’evento. Sotto il profilo probatorio, ciò comporta che spetta al soggetto, il quale afferma la responsabilità, allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo (con la richiesta di convocazione del consiglio di amministrazione rivolta al presidente, il sollecito alla revoca della deliberazione illegittima od all’avocazione dei poteri, l’invio di richieste per iscritto all’organo delegato di desistere dall’attività dannosa, l’impugnazione delle deliberazione, la segnalazione al p.m. o all’autorità di vigilanza, e così via); assolto tale onere, è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno.

Non costituisce dato di per sé decisivo nemmeno la circostanza, posta a fondamento di alcune censure, attinente alla qualità di “consiglieri indipendenti” rivestita in seno all’organo amministrativo. Anche, infatti, gli amministratori indipendenti sono comunque “amministratori”, dotati di tutte le prerogative e gravati dei doveri tipici di questo ufficio, muniti di una competenza generale sul governo della società, parimenti incaricati di funzioni di management, di direzione e anche di controllo interno, sicché la loro “indipendenza” non li rende per ciò solo estranei alle dinamiche gestionali. Anzi, gli amministratori indipendenti cumulano le tipiche attribuzioni gestorie stricto sensu alle precipue competenze di monitoraggio dell’attività degli esecutivi, al punto che il loro ruolo attivo essenziale attiene proprio alla verifica dell’operato degli altri amministratori e dei manager, per evitare che vengano commessi abusi da parte di chi esercita il potere all’interno della società ed assicurare che la medesima società persegua nello svolgimento della propria attività i principi di trasparenza e correttezza. Resta quindi confermata pure per gli “amministratori indipendenti” l’interpretazione giurisprudenziale in forza della quale “a fronte di una vicenda di assoluta rilevanza per la gestione della società” – quale un’offerta al pubblico finalizzata ad un aumento di capitale – sussiste “in capo all’intera compagine amministrativa il dovere di attivarsi, e perciò la connessa rilevanza della loro condotta omissiva nella causazione dell’illecito” (Cass. n. 18846 del 2018)>>.