Contribuisce alla capacità di provvedere a sè stesso, rendendo così non necessaria l’amministrazione di sostegno, anche l’esistenza di aiuti familiari stabili

Cass. sez. I, 26/02/2025 n. 5.088, rel. Tricomi:

In generale:

<<L’amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6 del 2004, art. 3 innovando il sistema delle tutele previste in favore dei soggetti deboli, persegue la finalità di offrire, a chi si trovi – all’attualità – nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica” non necessariamente di ordine mentale (Cass. n. 12998/2019), uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la “capacità di agire” e che – a differenze dell’interdizione e dell’inabilitazione – sostenga la libertà decisionale delle persone deboli, aiutandole a svolgere i compiti quotidiani senza sostituire la loro volontà, sulla base di un decreto adottato da un giudice, e sia idoneo a adeguarsi alle esigenze del beneficiario, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Secondo principi consolidati “In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e la dignità personale dell’interessato.” (Cass. n. 22602/2017), ciò perché “L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido.” (Cass. n. 29981/2020) opposizione che deve essere opportunamente considerata, a meno che non sia provocata da una grave patologia psichica tale da rendere l’interessato inconsapevole del bisogno di assistenza (Cass. n. 325421/2022).

Inoltre, ove ricorrano i presupposti per disporre l’amministrazione di sostegno, la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006, n. 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007)>>.

Andando al punto specifico:

<<Ciò rende evidente che la censura, da un lato prospetta erroneamente, alla luce dei principi ricordati, una sovrapponibilità immediata e diretta tra una condizione di infermità e la sottoponibilità ad amministrazione di sostegno, sulla scorta della quale insiste a dolersi della mancata attivazione di poteri officiosi volti ad accertare la prospettata infermità, nonostante il Tribunale congruamente escluso la sussistenza di elementi da cui desumere la ricorrenza di una patologia; dall’altro – e ciò risulta decisivo per disattendere la doglianza – omette di considerare l’altro polo su cui si fonda la ratio decidendi, e cioè l’accertata insussistenza della impossibilità per Ve.Fr. a provvedere ai propri interessi, perché questi ha dimostrato di gestire i suoi interessi avvalendosi dell’assistenza di una rete familiare e professionale di sostegno da lui stesso individuata, in maniera non pregiudizievole per i suoi interessi. Questa specifica e decisiva ratio non viene presa in alcuna considerazione nella censura, con evidenti ricadute anche in termini di inammissibilità del motivo, atteso che, in assenza del pregiudizio per la possibilità di poter curare i propri interessi, non può trovare ingresso la misura di protezione.>>

Presunzione di danno nel caso di restrizione illegittima della libertà personale: il caso dei migranti sulla nave Diciotti c. la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cass. sez. un.  06/03/2025 n.5992, rel. Iannello, è la sentenza che tanto ha adirato il governo in carica e di cui hanno parlato tutti i media.

La sentenza è interessante per più aspetti, tra cui:

1) l’applicabilità diretta di norme costituzionali (art. 13 Cost.; art. 5.1.f, CEDU), non dichiarata  ma implicita;

2) la individuazione della colpa nella condotta di una PA:

<< 2.1. È noto che, perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana.

La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarà configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa.

Sia pure con riferimento non al singolo funzionario, ma alla p.a. come apparato, e quindi come unità (quanto meno nei singoli settori), va valutata la colpa, nei termini sopradetti>>.

3) la legittimità della presunzione del danno , che poi non determina rinviando al giduce del merito:

<<È anche vero però che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.

In particolare, in ipotesi, quale quella di specie, di restrizione della libertà personale, i margini di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ferma restando la non predicabilità di un danno in re ipsa, risultano particolarmente forti, tanto più per una vicenda dai contorni fattuali chiari come quelli di cui si tratta.

Ciò tanto più ove si consideri la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire (danno morale), all’esistenza del quale non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.

In tali casi ad un puntuale onere di allegazione – la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall’ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta – non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.

Come è stato condivisibilmente rimarcato (v. in motivazione Cass. 10/11/2020, n. 25164), “esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione – sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all’onere di allegazione) ….

La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell’accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell’organo giudicante.

Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.

L’affermazione della Corte circa la mancanza di allegazione e prova del danno, non dando conto di tali margini di valutazione, appare pertanto applicare un paradigma in contrasto da quello dettato dal ricordato principio.

Mutuo solutorio e consegna delle somme con contestuale loro riappropriazione da parte della banca

Cass. sez. un., 05/03/2025 n. 5.841, rel. Iannello, sull’operazine frequente nella pratica e sulla distinzione (ovvia peraltro) dal mutuo di scopo:

<<La questione posta si concentra, in buona sostanza, nella domanda se il c.d. mutuo solutorio – vale a dire, secondo un minimale approccio definitorio che può dirsi comunemente accettato, il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi – possa oppure no effettivamente considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo o se vada piuttosto diversamente qualificato e, nel primo caso, se possa anche considerarsi valido.

Ai sensi dell’art. 1813 cod. civ. “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della “disponibilità giuridica” della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.

Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella “disponibilità giuridica” del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l’altro elemento costitutivo rappresentato dall’assunzione da parte del mutuatario dell’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituire il tantundem.

3. Proprio sul concetto di “disponibilità giuridica” delle somme erogate a titolo di mutuo si concentra, però, il problema giuridico da risolvere nel caso del mutuo solutorio.

In particolare, è dall’immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell’operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell’operazione alla stregua di mutuo.>>

Principo di diritto:

“Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.

Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.

La SC conferma la non risarcibilità del danno da nascita indesiderata

Cass. sez. III, ord. 11/02/2025 n .3.502, rel. Ambrosi, conferma che non esiste un diritto a nascere solo se sano:

Alla luce di tali orientamenti è stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l’alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell’interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767).

È stato inoltre chiarito che il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l’ordinamento non conosce il “diritto a non nascere se non sano”, né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell’illecito del medico (Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020).

L’orientamento è stato ribadito anche di recente con l’osservare che “come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in quanto “la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell’inserimento del nato in un ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo” rivela sostanzialmente quale mero “mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani”, andando pertanto “incontro alla… obiezione dell’incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l’unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall’interruzione della gravidanza” non essendo d’altro canto possibile stabilire un “nesso causale” tra la condotta colposa del medico e le “sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita” (Cass. n. 25767/2015 cit.)” (così testual. Cass. Sez. 3, 11/04/2017 n. 9251).

Nell’appena richiamato orientamento, anche con riferimento al giudizio instaurato dai genitori e già definito in precedente giudizio, come avvenuto nel caso in esame, si è infine precisato “che il danno del nato disabile risulta nella specie dai genitori invero prospettato come conseguenza del danno da essi asseritamente subito, laddove, stante la suindicata ravvisata relativa insussistenza, a fortiori difetta lo stesso presupposto per la configurabilità di un pregiudizio che si assume esserne conseguentemente derivato in capo al nato” (così testual. ancora, Cass. n. 9251/2017 cit.).>>

Sul concetto di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio di servitu non apparenti, al fine dell’acquisto per usucapione

Interessante decisione -in un caso per vero particolarissimo- offerta da Cass. sez. II, ord. 01/03/2025 n. 5.479, rel. Mocci.

Ivi si insegna che non è veduta apparente la finestra sul fondo vicino, quando sia occlusa da pignatte in laterizio, anche se solo appoggiate (quindi agevolmente rimuovibili a mano semplicemente spostandole altrove), anzichè fissate in modo da farne corpo unico.

<<L’apparenza della servitù si identifica nell’oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell’altro; tale requisito mira a garantire l’acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili e va valutato caso per caso (cfr. 25493/2024; cass. n. 32816/2023; cfr. altresì sul concetto di apparenza Cass. N. 24401/2014 secondo cui la visibilità delle opere, ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., deve essere tale da escludere la clandestinità del possesso e da far presumere che il proprietario del fondo servente abbia contezza dell’obiettivo asservimento della proprietà a vantaggio del fondo dominante. E ancora, v. cass. 6403/1980; cass. 1028/1984 secondo cui il requisito dell’apparenza richiesto ai fini dell’acquisto del diritto di servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia deve risultare in modo chiaro e certo, senza necessita di particolari ricerche o indagini da parte di colui che subisce la servitù stessa, e si configura come presenza di segni visibili, indicativi del collegamento tra l’esercizio della servitù e le opere permanenti che ne sono mezzo necessario e ne rivelano univocamente la sussistenza.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha affermato: “Ebbene, nella concreta fattispecie, non vi è dubbio che le aperture in questione esistenti quanto meno dal 1986 costituissero opera finalizzata all’esercizio di servitù di veduta, non esclusa dalla circostanza che – essendo l’immobile della Bi.Ma. ancora allo stato rustico – le aperture fossero provvisoriamente chiuse (per non far entrare all’interno acqua piovana ed altro) con pignatte (laterizi simili ai mattoni forati) a secco e dunque amovibili, che venivano tolte ogni qualvolta era necessario, per far entrare aria od espletare lavori. Trattasi di opere costituenti, ad avviso del Collegio, indice univoco del peso imposto al fondo del Ca.Do. e dunque tali da far ragionevolmente presumere che egli ne fosse a conoscenza”.

Così argomentando, la Corte d’Appello si è discostata dai suindicati e consolidati principi di diritto perché, valorizzando la mera presenza di finestre, ha però minimizzato il fatto – tutt’altro che secondario – che esse fossero tamponate da pignatte (cioè da laterizi simili a mattoni forati), dando così per scontato che il proprietario del fondo servente (l’odierno ricorrente, originario attore) fosse a conoscenza della loro amovibilità o che fosse tenuto a compiere indagini in tal senso, presidiando i luoghi e verificando quando le pignatte venivano tolte ed esercitato l’affaccio.>>

Il decisum è esatto: l’appoggio a secco di mattoni non permette al vicino di comprenderlo e quindi le opere (l’esistenza di veduta) non possono ritenersi visibili

Perdita del testamento olografo, prova della stessa e presunzione di revoca

Cass. sez. II, 18/02/2025 n.4.137, rel. Picaro:

<<L’art. 684 cod. civ., consentendo di superare le problematiche esistenti sotto la vigenza del codice civile del 1865, che non conteneva un’analoga disposizione e lasciava dubbi sull’attribuzione del significato di revoca della distruzione del testamento olografo, che non era contemplata tra le ipotesi codificate di revoca testamentaria, stabilisce che il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (vedi in tal senso Cass. n. 22191/2020; Cass. n. 17237/2011; Cass. n. 12098/1995; Cass. n.3286/1975), seguita anche dall’impugnata sentenza, il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il testatore l’abbia distrutto, (…) .

La Corte d’Appello di Venezia ha infatti ritenuto che la prova della perdita fortuita dell’originale del testamento olografo, avvenuta senza alcun concorso della volontà del testatore Gr.Be., potesse ritenersi acquisita in virtù:

a) della mancata contestazione della copia del testamento olografo oggetto di pubblicazione all’originale;

b) dell’attestazione di conformità della copia all’originale da parte dello stesso defunto desunta dalle firme al medesimo attribuite sulla copia poi pubblicata e delle dichiarazioni rese dal notaio in sede di pubblicazione;

c) dei codicilli autentici firmati da Gr.Be. che al testamento olografo poi pubblicato in copia facevano solo generico riferimento;

d) delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal notaio To.Lo., secondo le quali un originale in tutto conforme alla copia del testamento, poi pubblicata, in precedenza consegnatogli dal de cuius, l’avrebbe portato con sé l’8.10.2005 presso l’abitazione di Gr.Be., in occasione del ritiro dell’originale del codicillo integrativo, datato 4.10.2005, inserendolo in una cartellina in seguito smarrita col suo contenuto; e) delle testimonianze delle dipendenti dello studio notarile, Ca.Il. e Ro.St., che pur avendo assistito solo alla pubblicazione della copia del testamento, avvenuta presso quello studio il 15.3.2016, avevano confermato, in base a quanto dichiarato loro dal notaio-datore di lavoro, quanto dal medesimo riferito circa l’esistenza dell’originale del testamento e la conformità ad esso della copia pubblicata.

È opportuno partire dai principi esposti dalla menzionata sentenza n.22191/2020 di questa Corte, che sono i seguenti:

A) L’irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso “fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”;

B) La prova contraria può essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la prova dell’esistenza del testamento al momento della morte (ciò che darebbe la certezza che il testamento non è stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontà del testatore stesso;

C) È ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non era accompagnata dall’intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute;

D) In presenza di una copia informale dell’olografo, il mancato disconoscimento della conformità all’originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca;

E) Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell’art. 2724 c.c., n. 3 e art. 2725 c.c., sui contratti. E quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull’esistenza del testamento, purché beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.

Anzitutto va escluso, per contrasto col principio riportato alla lettera D), il rilievo probatorio attribuito dall’impugnata sentenza alla mancata contestazione della copia del testamento olografo oggetto di pubblicazione all’originale, che sarebbe potuto risultare rilevante solo una volta superata la presunzione di revoca del testamento olografo non reperito e quindi distrutto di cui all’art. 684 cod. civ.

In secondo luogo, nessun valore ai fini della prova dello smarrimento del testamento olografo originale di Gr.Be. avvenuto fortuitamente, e comunque senza concorso della volontà del testatore, può essere attribuito alle firme che il predetto avrebbe apposto sulle pagine della copia oggetto di pubblicazione per attestarne la conformità all’originale, che non sono state fatte oggetto di alcuna verifica e non presuppongono necessariamente che l’originale sia andato smarrito, risultando ben possibile che il de cuius abbia, per generica cautela, deciso di lasciare una copia del testamento olografo nella disponibilità della beneficiaria, a prescindere dalla perdita dell’originale, ma a ciò va aggiunto che i requisiti dell’autografia e della data del testamento olografo richiesti dalla legge non possono essere surrogati da un’attestazione di conformità della copia all’originale asseritamente proveniente dallo stesso testatore, quasi che si trattasse di un pubblico ufficiale abilitato ad attribuire pubblica fede agli atti autenticati.

In terzo luogo, i codicilli integrativi certamente autentici di Gr.Be., contenenti un mero riferimento generico al testamento olografo integrato, non forniscono alcuna prova specifica sull’esistenza e sul successivo smarrimento di un testamento olografo di contenuto conforme alla copia oggetto di pubblicazione notarile.

Quanto alle dichiarazioni rese dal notaio To.Lo., la Corte d’Appello ha riconosciuto ad esse valenza confessoria, in quanto il predetto ha ammesso il fatto a sé sfavorevole dello smarrimento del testamento che l’8.10.2005 avrebbe portato con sé presso l’abitazione di Gr.Be. inserendolo in un fascicolo poi inavvertitamente smarrito, ed ha ritenuto di poter attribuire quel valore alle dichiarazioni anche in ordine all’esistenza alla data dell’8.10.2005 dell’originale del testamento ed alla conformità di esso alla copia che in seguito il notaio ha fatto oggetto di pubblicazione.

Se però per quanto riguarda lo smarrimento del testamento, costituente un fatto sfavorevole, alle dichiarazioni del notaio poteva attribuirsi valore confessorio rispetto alle richieste risarcitone per responsabilità professionale contro di lui avanzate, in ordine all’esistenza dell’originale del testamento ancora alla data in cui il notaio si era recato presso l’abitazione di Gr.Be. che voleva parzialmente modificare le proprie volontà testamentarie pregresse (8.10.2015), portando con sé in un fascicolo quell’originale, ed alla conformità di quell’originale alla copia poi oggetto di pubblicazione (riferita dal notaio anche nel verbale di pubblicazione al di fuori del perimetro di fidefacienza proprio del verbale), che non erano fatti sfavorevoli al notaio, essendo destinati ad incidere sulla domanda di nullità del testamento olografo in copia oggetto di pubblicazione, avanzata a favore degli eredi legittimi e contro i beneficiari del testamento, alla quale il notaio era estraneo, quelle dichiarazioni non potevano certo avere valore di confessione, e quindi di prova legale ai sensi dell’art. 2733 cod. civ.

In realtà la stessa Corte d’Appello, pur definendo confessorie quelle dichiarazioni, non ha attribuito ad esse valore di prova legale per la loro interezza, ed ha ritenuto necessario corroborarle, in punto di esistenza dell’originale del testamento e di conformità ad esso della copia poi oggetto di pubblicazione notarile, con le testimonianze rese dalle dipendenti dello studio notarile, Ca.Il. e Ro.St.

In disparte la valutazione dell’attendibilità delle suddette testimoni in relazione al loro rapporto di dipendenza rispetto al notaio ed al lungo tempo trascorso dai fatti alla loro deposizione, che non compete a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito, quel che è certo è che esse hanno solo assistito alla pubblicazione della copia del testamento di Gr.Be. da parte del notaio To.Lo., avvenuta presso il suo studio il 15.3.2016, mentre non erano presenti l’8.10.2005 presso l’abitazione di Gr.Be. allorché il notaio vi si sarebbe recato per ritirare il codicillo integrativo del 4.10.2005 ed avrebbe portato con sé l’originale del testamento olografo inserendolo in una cartellina, che poi in seguito sarebbe andata inavvertitamente smarrita.

Ne deriva che, a tutto concedere, le suddette testimoni hanno solo potuto ripetere quanto loro riferito dal notaio in occasione della pubblicazione della copia del testamento il 15.3.2016, che è evidentemente privo di qualsiasi valore probatorio trattandosi di informazioni fornite da una parte in causa del giudizio, il notaio To.Lo., che peraltro ben sapeva che poteva essere chiamato a risarcire i danni per lo smarrimento ed aveva quindi tutto l’interesse, per non incorrere in una futura responsabilità professionale, a sostenere non solo di avere avuto la disponibilità dell’originale del testamento olografo di Gr.Be., ma anche la conformità ad esso della copia pubblicata. La circostanza che le due testimoni abbiano reso dichiarazioni concordanti con quanto dichiarato dal notaio, non può quindi costituire conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni di To.Lo., come invece ritenuto dalla Corte d’Appello, circa l’esistenza dell’originale del testamento olografo di Gr.Be. e circa la conformità ad esso della copia fatta oggetto di pubblicazione da parte di quel notaio il 15.3.2016. Si tratta infatti non solo di deposizioni de relato e non di testimonianze dirette, ma di deposizioni basate sulle dichiarazioni rese in proprio favore da una delle parti in causa, il notaio To.Lo., che a loro volta in quanto non confessorie, devono ritenersi totalmente prive di valore probatorio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la testimonianza de relato basata sulle dichiarazioni rese da una parte deve ritenersi priva di qualunque valore probatorio (vedi Cass. 21.5.2024 n. 14030; Cass. 15.1.2015 n. 569; Cass. 3.4.2007 n. 8358; Cass. 5.1.1998 n.43), o al più può assumere valore probatorio se sostenuta da altri elementi probatori oggettivi (Cass. 8.2.2006 n.2815; Cass. 29.11.1986 n. 7062; Cass. 19.4.1971 n. 1121; Cass. 16.3.1971 n. 735), che evidentemente non possono essere rappresentati dalle dichiarazioni della parte che è stata fonte della notizia riferita dal teste de relato, né da attestazioni di conformità della copia all’originale del testamento olografo attribuite al defunto che non possono sostituire la forma del testamento olografo smarrito, né da codicilli in originale a firma del de cuius che al testamento olografo originale si riferiscono solo genericamente senza riprodurne integralmente il contenuto>>.

Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente

Cass. sez. I, ord. 26/02/2025 n. 5.090, rel. Tricomi:

<<In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021). Inoltre, ove il figlio dei genitori separati o divorziati abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, adeguata alle sue competenze, egli non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, [solo che purtroppo gli assegni sociali sono largamenteinsufficienti allo scopo] ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso (Cass. n.29264/2022; Cass. n. 12123/2024).

Invero, il giudice di merito ha esaminato le risultanze istruttorie concernenti lo svolgimento di attività lavorativa da parte del figlio e ne ha apprezzato in maniera compiuta sia la temporaneità che la reiterazione, senza che l’erronea individuazione di uno dei periodi lavorativi, possa incidere sulla tenuta del complessivo ragionamento sviluppato in relazione a plurime emergenze, non smentite da fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame, dovendo osservare che la doglianza si pone essenzialmente come una critica di merito.

In relazione alla posizione della figlia, la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità secondo cui raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (cfr. Cass. n. 26875/2023) e che all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto, si accompagna tendenzialmente, in concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al mantenimento (cfr. Cass n. 17183/2020), rimarcando che spettava alla richiedente provare che la “figlia adulta” avendo 26 anni, si era attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo e, dunque, la mancanza di inerzia colpevole, o l’impossibilità della stessa di farvi fronte. In particolare, la Corte di merito ha evidenziato che questa prova non poteva dirsi realizzata mediante la produzione del certificato medico, unico documento prodotto a sostegno dell’assunto e concernente un disturbo d’ansia, perché molto risalente, con apprezzamento che è congruamente motivato e rispetto al quale la ricorrente invoca una maggiore valorizzazione>>.

Il risarcimento del danno aquiliano non può cumularsi con l’indennizzo contrattuale da polizza sanitaria: la compensatio lucri cum damno non ha dignità giuridica

Netta presa di posizione  della Sc sul tema (Cass. sez. III, 10/02/2025 n. 3.429, Rel. Rossetti).

<<2.1.1. In primo luogo, è infondato perché il contratto di assicurazione è aleatorio e non commutativo; l’alea consiste nell’avverarsi del rischio; se il rischio si avvera ma le sue conseguenze fossero eliminate da un terzo, cessa l’alea e, insieme ad essa, l’interesse dell’assicurato all’indennizzo (art. 1904 c.c.). La tesi della ricorrente conduce pertanto all’esito paradossale di ammettere che possa esistere un obbligo indennitario dell’assicuratore, senza che esista un danno causato dall’avverarsi del rischio. Una tesi eversiva, perché sovvertirebbe la causa del contratto di assicurazione e lo trasformerebbe da contratto di indennità in scommessa. Così, a seguire la tesi della ricorrente, il derubato che abbia stipulato una assicurazione contro il furto avrebbe diritto al pagamento dell’indennizzo anche se il ladro gli avesse già reso il maltolto.

2.1.2. In secondo luogo, il motivo è infondato perché né il risarcimento del danno, né la stipula d’un contratto d’assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l’assicurato: nel primo caso lo vieta l’art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904,1909,1910 c.c.)>>.

Il divieto di cumulo può basarsi non tanto sulle prime due norme cit., non pertuinenti, ma sulla terza e in particolare sul c. 3.

E’ esecuzione di obbligazione naturale anche la prestazione tra ex-conviventi di fatto, cioè eseguita dopo la cessazione della convivenza

Importante precisazione Cass. sez. I, ord. 02/01/2025 n. 28, rel. Parise:

<< 3.3. La questione oggetto del contendere e oggetto della specifica censura di cui si sta trattando concerne la configurabilità dei doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro in relazione ad attribuzioni economiche o patrimoniali effettuate non nel corso del rapporto di convivenza more uxorio, ma dopo la cessazione dello stesso, e su detto specifico profilo non constano pronunce di questa Corte.

Ritiene il Collegio che sia corretta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di poter ricondurre nell’alveo dei doveri sociali e morali, in rapporto alla valutazione corrente nella società, quello solidaristico nei confronti dell’ex-convivente more uxorio, ravvisato, cioè, sussistente e meritevole di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto.

Occorre osservare che le convivenze di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, anche se di origine relativamente recente, poiché dai dati statistici risulta la “moltiplicazione delle unioni libere”, che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio, come affermato anche dalla Corte costituzionale, da ultimo con la pronuncia n. 148/2024, che ha ricostruito in dettaglio l’evoluzione del quadro normativo e tratteggiato le caratteristiche salienti dell’ampliamento progressivo del rilievo dato dal legislatore alle unioni di fatto.

L’affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all’impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che in un unico e lungo articolo, suddiviso in 69 commi, contempla due modelli distinti: il primo, quello dell’unione civile, cui sono dedicati i primi 35 commi, è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali. Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l’esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi (così la sentenza citata n.148/2024). La convivenza di fatto, trovando copertura di rango costituzionale nell’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle “formazioni sociali” ove si svolge la sua personalità, esige una tutela che si affianca a quella che l’art. 29, primo comma, Cost. riserva alla “famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010 della Corte Cost.).

Dunque, la convivenza di fatto implica un “legame affettivo di coppia” e plurime disposizioni di legge, nel tempo, ne hanno sancito il rilievo sotto molteplici e disparati profili (per una puntuale elencazione cfr. la citata sentenza n.148/2024; tra le più recenti cfr. la legge 27 dicembre 2017, n. 205 in tema di caregiver familiare; il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che richiama la figura del convivente di fatto come possibile beneficiario dei permessi per assistere persone disabili; il decreto legislativo n. 105 del 2022, nella parte in cui prevede che al coniuge convivente sono equiparati, ai fini dei riposi e permessi per assistere i figli con handicap grave, sia la parte di un’unione civile, sia il convivente di fatto). Resta da aggiungere che, come rimarcato dal Giudice delle leggi, pure nell’ambito della cornice normativa dettata dalla legge n. 76 del 2016 e dai provvedimenti legislativi settoriali successivi, restano ancora affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell’indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione.

3.4. Dalle considerazioni che precedono e dal contesto valoriale che ne risulta deve trarsi la conclusione che il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell’ex convivente more uxorio, anche dopo la cessazione del rapporto, si ponga in linea coerente e conforme “alla valutazione corrente nella società” (cfr. Cass. 19578/2016 citata), stante l’affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, e sia pertanto idoneo a configurarsi come obbligazione naturale, nella ricorrenza anche degli altri requisiti previsti dall’art.2034 c.c. (spontaneità, adeguatezza e proporzionalità) e avuto riguardo alla specificità del caso concreto>>.

L’insegnamento della SC va condiviso.