Fattispecie (forse) inusuale quella decisa da Trib. Napoli -sez. lavoro, n° 6262/2022 del 30.11.2022, RG 14836/2021, giudice Molè.
fatto:
<<In punto di fatto, è opportuno evidenziare che la Napoli Sociale con verbale di assemblea dell’11.4.2016 disponeva lo scioglimento e la liquidazione volontaria della società, e la Giunta del Comune di Napoli in data 14-4-2016 proponeva al Consiglio Comunale la presa d’atto della attivazione della procedura di liquidazione, per cui il Comune disponeva l’affidamento dei servizi di welfare già erogati dalla Napoli Sociale, alla Napoli Servizi.
A seguito dell’avvio del conseguente processo di mobilità del personale, in data 26-10-2016, la Napoli Servizi comunicava al Comune di Napoli ed alle organizzazioni sindacali partecipanti, la sua conclusione attraverso il passaggio dei 514 lavoratori ex Napoli Sociale in liquidazione, alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato ed il mantenimento, per tutti i lavoratori, del livello retributivo di provenienza, il tutto attraverso la sottoscrizione degli stessi di un verbale di accordo sindacale presso la DTL di Napoli.
Quindi, in data 3-11-2016 la Napoli Servizi, la Napoli Sociale in liquidazione e la ricorrente sottoscrivevano dinanzi alla DTL un processo verbale di conciliazione a carattere novativo, nell’ambito del quale la Napoli Servizi disponeva l’assunzione della stessa alle proprie dipendenze con contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento della dipendente nel III livello del CCNL Multiservizi a tempo pieno (40 ore settimanali), rinunciando al contempo (cfr. capo Uno dei verbale) alla applicazione della normativa di cui al D. Lgs n.23/2015 (cd “Jobs act”) e riconoscendo al lavoratore l’applicazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori nel testo antecedente al 7-3 2015.
Al capo Due del verbale la lavoratrice, attraverso la sottoscrizione del verbale di conciliazione, dichiarava di rinunciare ai diritti, alle azioni di rivalsa c/o di solidarietà che avrebbe potuto proporre ai sensi delI’art.2112 c.c., nei confronti della Napoli Servizi spa. Nel medesimo capo, dichiarava inoltre di rinunciare, nei confronti della Napoli Servizi, al diritto ed all’azione nei suoi confronti per il riconoscimento di qualsivoglia obbligazione, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, connessa alle modalità di costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Napoli sociale in liquidazione volontaria: tra gli emolumenti oggetto di rinuncia le parti operavano al riguardo l’esplicito riferimento all’art.2120 c.c. relativo al TFR ed alla risoluzione del rapporto con la Napoli Sociale spa>>
e popi:
<<Orbene, come affermato dalla Corte d’appello nei suindicati precedenti, sussiste il vizio invalidante il consenso, in quanto la documentazione versata in atti prova la coazione ad estorcere il consenso della lavoratrice alla sottoscrizione della conciliazione.
Si ritiene fondamentale il contenuto della comunicazione di Napoli Servizi in vista della futura stipula del contratto di assunzione, in cui si legge che la proposta di assunzione è subordinata all’accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidaristica relative al rapporto intercorso con Napoli Sociale e che l’assunzione stessa e le condizioni ivi indicate sarebbero dovute essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.>>
Non è specificata la disposizione ma dovrebbe trattarsi dell’annullamento per viuolenza.
Non vi osta il fatto cjhe la conciliazione fosse stata stipulata nella sede c.d protetta ex art. 2113 ult. co. cc