Cass. sez.2, ord. 6 marzo 2024, n. 5.976, rel. Mocci:
“Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un
contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione
che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la
necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è
qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione dei titoli
abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della P.A., ma anche dal
comportamento del promissario acquirente nell’approntare la
relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta
le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi
dell’art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del
promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile
nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data
prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della
condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può
ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità,
in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione”.