Eseguibilità in forma specifica di patto fiduciario sull’intestazione immobiliare

App. Bologna, Sez. III, sent. 17 gennaio 2025 n. 114

:<<In costanza di una convivenza more uxorio, qualora i due partners concordino che un immobile sia intestato solo formalmente ad uno sottoscrivendo contestualmente una scrittura privata dalla quale emerga che in realtà il suddetto immobile è in comproprietà, si è al cospetto di un negozio fiduciario. Pertanto, in forza di tale qualificazione, e’ esperibile l’esecuzione in forma specifica e non la risoluzione del contratto nel caso in cui, la parte non intestataria richieda l’acquisizione del 50% della proprietà in adempimento della scrittura privata sottoscritta contestualmente all’atto di compravendita.
La configurazione del contratto fiduciario passa attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti per cui l’obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del fiducianti ed il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell’articolo 1218 il risarcimento del danno>>.

(massima di Valeria Cianciolo in Ondif su segnalazione di Gabriela Stomaci)