Il “clickwrap agreement” si è formato correttamente se la videata è sufficientemente chiara e bloccante nel procedere se non si leggono le Terms

Ecco la videata dell’app Uber per l’accettazione delle condizioni genrali, trea c ui la clausola arbitrale (queste liti son quasi sempre generate dal decidere l’accettazione o m,eo di querst’u,ti,a)

Eric Goldman ci notizia di MA Supreme Court 7 giugno 2024, Good v. Uber, SJC-13490.

La sintesi iniziale:

<<Relevant to this narrow inquiry, Uber presented its terms
of use to Good through its app in a manner that prevented Good
from continuing to use Uber’s services on his cellular telephone
unless Good both clicked a checkbox indicating that he had
“reviewed and agree[d]” to the terms and activated a button
labeled “Confirm,” further indicating his assent. This blocking
interface included a large graphic image of a clipboard holding
a document; near the bottom of the document was an “X” alongside
a graphic of a pencil poised as if to sign a legal instrument.
The interface was focused and uncluttered; it clearly alerted
Good multiple times, in prominent boldface text, that the
purpose of the blocking screen was to notify Good of Uber’s
terms of use. It encouraged Good to review those terms and
provided an identifiable hyperlink directly to the full text of
the terms of use document.
We conclude that these and other features of Uber’s
“clickwrap”2 contract formation process put Good on reasonable
notice of Uber’s terms of use, one of which was the agreement to
arbitrate disputes, like the present one, concerning the
personal injuries he suffered. Further concluding that Good’s
selection of the checkbox adjacent to the boldfaced text stating
that he “agree[d]” to the terms and his activation of the
“Confirm” button reasonably manifested his assent to the terms,
we reverse the order of the Superior Court judge denying Uber’s
motion to compel arbitration, and we remand for entry of an
order to submit the claims to arbitration>>.

 

La Cassazione sulla rescissione per lesione ultra dimidium e l’offerta di riduzione ad equità

Cass. sez. II, ord. 08/03/2024  n. 6.311, rel. Treapuzzano, precisa un importante aspetto pratico processuale:

<<Si evidenzia che, affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione ultra dimidium, attraverso l’offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24247 del 29/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 22/11/1978).

Senonché siffatta richiesta subordinata di riconduzione ad equità del contratto rescindibile è stata disattesa alla stregua dell’insufficienza della somma offerta di Euro 45.127,00 o “tutt’al più” di Euro 76.752,00, benché l’istanza originariamente proposta in primo grado – e reiterata in appello – demandasse altresì, in via gradata, al giudice di determinare la diversa somma ritenuta di giustizia al fine della riconduzione ad equità del contratto.

Orbene, l’offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10976 del 19/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5922 del 25/05/1991; Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 24/03/1976; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 18/09/1972). E in tal caso il giudice che ritenga inadeguata la minore somma offerta può integrarla.

Solo laddove la domanda contenga l’esatta indicazione delle modificazioni offerte, senza demandare al giudice alcuna integrativa valutazione sulla determinazione del quantum, questi non ha il potere di integrarla o di modificarla; ma deve accoglierla, se ritiene sufficienti le proposte modificazioni a ricondurre ad equità il contratto, o rigettarla, in caso contrario.

Nella fattispecie, nondimeno, la circostanza che la Indifir abbia precisato, all’esito dell’indicazione, a cura del giudice di prime cure, della somma ulteriore eventualmente dovuta per ripristinare l’equità dell’accordo, pari ad Euro 500.000,00, che – in esito alla valutazione di possibile insufficienza della somma offerta di Euro 45.127,00 – sarebbe stata disponibile a versare, allo scopo di ricondurre il contratto rescindibile ad equità, “tutt’al più” l’importo di Euro 76.752,00, rende plausibile la prospettazione della sentenza impugnata, secondo cui l’originaria richiesta gradata che rimetteva al giudice la determinazione di una diversa somma ritenuta di giustizia fosse stata superata.

La rimessione di quanto dovuto alle determinazioni di giustizia, allo scopo di ottenere la declaratoria auspicata, cessa, infatti, allorché la domanda sia successivamente confinata entro una precisa quantificazione.>>

Erede legiottimazio e sua qualità di terzo rispetto alla disciplina probatoria posta dall’art. 1417 cc

Cass.  sez. II, ord. 29/05/2024 n. 15.043, rel. Mondini:

<<10.3. Né, si aggiunge, sull’ammissibilità della prova per interrogatorio formale articolata dal ricorrente – terzo rispetto ai contratti della cui simulazione si tratta – possono esservi dubbi: ciò che rileva ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie, non è necessariamente l’esercizio contestuale dell’azione di riduzione, quanto invece l’allegazione a giustificazione della domanda di simulazione della qualità di legittimario e della necessità di addivenire all’accertamento della effettiva natura degli atti simulati, onde garantire il rispetto della quota di legittima, la cui tutela è sicuramente offerta dall’azione di riduzione, anche se non costituisce l’unico strumento che il legislatore accorda al legittimario in vista della tutela delle sue aspettative successorie. Ne consegue che affinché l’erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell’art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l’esito dell’accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l’atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda (così Cass. n. 10933 del 2022; Cass. n. 15510 del 2018; Cass. n. 8215 del 2013).

Si è del resto affermato che il legittimario che agisca a tutela della legittima, è ammesso a provare la simulazione anche per testi o presunzioni: “Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c. (Cass. n. 1231/ del 2019); ancora, “in tema di prova della simulazione, l’erede che agisce per l’accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all’uopo necessario l’esercizio contestuale dell’azione di riduzione della donazione dissimulata” (Cass. n. 11659 del 04/05/2023).

Di converso, nella specie, la corte di merito ha negato al legittimario attore la veste di terzo pur riconoscendo che aveva speso la relativa qualità, ed ha quindi negato l’ammissibilità della prova per presunzioni con riferimento alla simulazione relativa della vendita stipulata dai de cuius e l’ex coniuge nel 1989 e in sede di rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare la prova articolata dall’originario attore attenendosi al principio secondo cui “Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.“.

L’inadempimento della prestazione oggetto del contratto definitivo rileva già per risolvere il preliminare

Cass. sez. II, ord. 31/05/2024n. 15.309, rel. Varrone, relativa ad una errata realizzazione della rampa di accesso all’autorimessa:

<<Ciò precisato, non può che ribadirsi in tema di risoluzione per inadempimento da un lato che: il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022, Rv. 664394 – 03) e dall’altro che: la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (ex plurimis Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020, Rv. 658455 – 01).

Infine, con specifico riferimento al caso di specie, è utile richiamare il seguente precedente che, sia pure sotto il diverso profilo delle norme di sicurezza antincendi, è comunque riferito alla necessaria praticabilità di un garage parametrata alla normale capacità di guida di un conducente: “In tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l’inutilizzabilità del bene per l’impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli artt. 3.6.3. e 3.7.2. del d.m. 1° febbraio 1986 del Ministero dell’interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità” (Sez. 2, Sentenza n. 13979 del 24/06/2011, Rv. 618321 – 01).

I fatti storici;a<<Il ricorrente riporta il contenuto dell’atto introduttivo: “Asseriva (ndr: il Ca.Ni.) che tuttavia l’impresa costruttrice si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte non avendo consegnato l’immobile entro il termine previsto nel preliminare (dicembre 2007) e avendo realizzato la rampa d’accesso o/ box auto con pendenza superiore a quella massima. pari al 20%. Prevista dal regolamento edilizio del Comune di Andria (circostanza che avrebbe impedito il rilascio dell’agibilità. ed avendo concesso ad altro condomino l’uso esclusivo dell”area pertinenziale; e che per tali gravi inadempimenti aveva rifiutato di addivenire alla stipula del definitivo, fissato per il 21 maggio 2008 dinanzi al notaio Po.Pa.(cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado).>>

Nulla di particolarm ente interssante, se non che l’inadempimen to è riferito alpreliinare. Contratt  che nella vulgata obblica solo a esprimere il cosnenso il definitivo, non ad eseguire prestaizoni del definitivo.

Cass. sez. III, 24.04.2024, n. 11.126, rel. Cricenti.

<<Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora – raggiunta l’intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto “minuta” o “puntuazione”) – risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l’assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare). (massima ufficiale)>> (da ilcaso.it)

I fatti di causa, per meglio capire la regola astratta:

<<Ad ogni modo, risulta dal tenore letterale, e dall’intero contenuto,
che l’accordo contiene la previsione che alcuni beni immobili siano
assegnati ad una parte a ed altri all’altra, ma, nello stesso tempo,
si prevede che occorre andare dal notaio per farlo, e gli immobili
sono indicati solo genericamente: si stabilisce infatti che le spese
delle compravendite devono stabilirsi entro un certo tempo; inoltre
i trasferimenti societari sono fatti a favore di una delle parti o di
persona da nominare. Con la conseguenza che né i “trasferimenti
“di immobili né quelli delle società possono dirsi immediati, ossia
immediatamente efficaci, in quanto per alcuni è prevista la stipula
successiva di atti di compravendita, e per gli altri la scelta,
successiva, se attribuirli alle parti o a persona da nominare.
È evidente, dunque, che l’accordo in questione – come ha
puntualmente osservato la Corte d’appello – non costituisce la
regolamentazione finale del rapporto, ma ne è solo una
regolamentazione provvisoria: si tratta di un accordo preparatorio
con il quale le parti hanno raggiunto l’intesa su alcuni aspetti
soltanto del definitivo rapporto, con la conseguenza che le
trattative possono proseguire (ed è previsto che proseguano) sulle
rimanenti parti dell’accordo. Lo dimostra il fatto che le parti stesse
rimandano al futuro (entro un termine dato) di dare incarico al
notaio e di individuare la persona da nominare cui attribuire le
quote.>>

Squilibrio tra prestazioni e liceità della clausola atipica: sindacato delle volontà espresse in contratto?

Cass. sez. II, ord. 20/03/2024  n. 7.447, rel. Amato:

La clausola come riferita dalla SC:

<< “I venditori si obbligano nel caso in cui i lavori stessi non fossero, sia pure per motivi non dipendenti dalla loro volontà, completati per il 30 aprile 2003, a versare una penale di Euro100,00 al giorno per i primi 250 giorni di ritardo a partire dal 1° maggio 2003. A tal fine consegnano all’acquirente un assegno di Euro25.000,00 che l’acquirente metterà all’incasso immediatamente, autorizzandolo, in caso di ritardo nel completamento dei lavori, a trattenere la somma di Euro100,00 al giorno, con la restituzione della differenza ai venditori entro il periodo di 250 giorni di cui innanzi, salvi gli ulteriori danni in caso di ritardo superiore a 250 giorni nel completamento dei lavori medesimi“. La Corte distrettuale – correttamente riferendosi ad un orientamento consolidato di questa Corte che esclude l’applicabilità degli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale in assenza di inadempimento o ritardo imputabile al debitore (Cass. n. 4603 del 02/08/1984, cit. dalla Corte d’appello, confermata di recente da: Cass. n. 13956 del 2019; Cass. 10/05/2012, n. 7180; 30/01/1995, n. 1097) – ha escluso che la pattuizione in esame possa essere qualificata come clausola penale, trattandosi invece di clausola di contenuto atipico, come tale assoggettabile al vaglio di meritevolezza, ex art. 1322, comma 2, cod. civ>>.

Prosegue poi la SC:

<<2.2.1. Il Collegio non condivide, tuttavia, né l’opportunità di sottoporre al vaglio di meritevolezza una pattuizione lecita, né le ragioni in virtù delle quali la Corte distrettuale perviene ad un esito negativo di tale giudizio, laddove ritiene che il forte squilibrio dell’assetto negoziale, a tutto vantaggio dell’acquirente, implichi la mancanza di causa giustificatrice.

Deve innanzitutto rilevarsi che la questione relativa allo squilibrio originario nello scambio tra attribuzioni reciproche non è attratta nell’area della causa, poiché opera sul piano degli effetti, e quindi sul piano del rapporto negoziale e della sua esecuzione: eventuali squilibri nelle reciproche attribuzioni patrimoniali non comportano l’invalidità dell’atto di autonomia sotto il profilo della causa, ma postulano un concreto assetto di interessi eminentemente “privati” e, quindi, l’eventuale ricorso a strumenti di tutela di natura risolutoria [non necessariamente: l’abuso di dipendenza economica genera nullità e i vizi della volontà  annullabilità , e pure essi costituiscono lato sensu un abuso] . Quando, infatti, la prestazione reciproca conserva un significato trasparente e un contenuto lecito, non spetta ad un’autorità esterna alle parti – qual è quella giudiziale, priva dei poteri preventivi e generali del legislatore – il giudizio, singolare e a posteriori, sull’equilibrio dei valori scambiati. Del resto, l’interesse non meritevole di tutela si colloca tra il difetto di causa (anche per assenza di serietà di essa) e la causa illecita (per contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico, con il buon costume).

2.2.2. Venendo al caso di specie, i contenuti essenziali che emergono dalla pattuizione sopra riportata possono essere così riassunti: nel regolamento degli opposti interessi, l’obbligo di completamento dei lavori del giardino pertinenziale – assunto dalla parte venditrice anche con precise scadenze temporali, che giungono fino ad includere un maggior danno rispetto a quello forfettariamente pattuito – è sostenuto da un obbligo risarcitorio che assume connotazioni di garanzia nei confronti degli interessi della parte acquirente, tanto da essere onorato in parte in anticipo, e comunque dovuto anche nel caso in cui l’inadempimento, o il ritardo nell’adempimento, si verifichi a prescindere dalla sua imputabilità in capo agli obbligati.

2.2.3. Esclusa l’illiceità di tale pattuizione, un controllo in termini di meritevolezza si imporrebbe ove non risultasse con chiarezza la concreta ragione che induce le parti ad uno scambio [interessante: la illiceità ex 1322 cc è l’assenza di una -qualsiasi, aggiungerei- razionalità, che tale sia per l’opinione diffusa nella società] . Una volta emerse le ragioni lecite, il patto atipico si pone al di qua del confine con la nullità per difetto del titolo giustificativo dello scambio: solo varcato detto confine troviamo la regola dell’art. 1322 cod. civ. che meriti il costo di una coercizione giudiziale.

Quel che rende meritevole di tutela una situazione fondata su un patto atipico lecito né del tutto irrilevante è un canone di giudizio interno – che spetta al giudice del merito individuare – all’equilibrio complessivo fra i contrapposti interessi privati. Nel caso che ci occupa, la causa giustificatrice del patto atipico lecito sopra riportato non è assolutamente mancante: essa è, invece, rinvenibile nell’intento di garanzia rispetto a rischi (p.e.: la concessione in sanatoria da parte del Comune) dei quali parte acquirente si è del tutto spogliata, e dei quali si è fatta invece interamente carico parte venditrice>>.

La SC poi dà per scontato che il 1322 cc, riferito ai contratti atipici, si applichi pure alle clausole atipiche: probabilmente è esatto, ma andava un poco motiovato.

Prova della simulazione e impugnabilità per simulazione di una donazione inserita tra le condizioni di separazione o divorzio congiunti

Cass. sez. II,  ord. 30/04/2024 n. 11.525, rel. Fortunato:

Sul primo punto:

<<Non può condividersi la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito, secondo cui la prova della simulazione poteva esser data per testi o per presunzioni solo in caso di perdita incolpevole del documento contenente la controdichiarazione.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, nel caso di simulazione di contratti formali, la prova soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa.

Nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’art. 2722 c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, menzionati dall’art. 2725 c.c., avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale (e per presunzioni: Cass. 5296/1981) è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ. e quindi 1) se vi sia un principio di prova per iscritto costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (Cass. 4339/1983; Cass. 850/1986; Cass. 2998/1988; Cass. 697/1997; Cass. Cass. 10240/2007).

Per contro, solo nel caso di simulazione relativa occorre distinguere, poiché se la domanda è proposta da creditori o da terzi – che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte – la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2724 c.c., cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta fare valere l’illiceità del negozio (Cass. 697/1997; Cass. 10240/2007; cfr. Cass. 18204/2017 secondo cui, in caso di simulazione relativa di un contratto di donazione, non si richiede che la controdichiarazione sia contenuta in un atto pubblico, essendo sufficiente la produzione della scrittura privata).

L’errore della Corte distrettuale è consistito, quindi, nell’aver ritenuto indimostrata l’esistenza della simulazione in mancanza della dimostrazione della perdita incolpevole della controdichiarazione, potendo invece far ricorso alla prova testi o per presunzioni anche negli altri casi di cui all’art. 2724 c.c., trattandosi di provare l’inesistenza del contratto e non l’esistenza di un contratto diverso>>.

Sul secondo:

<<Sostenendo che i negozi contenenti attribuzioni patrimoniali tra i coniugi, ove recepite tra le condizioni della separazione coniugale omologata, non sarebbero impugnabili per simulazione, la sentenza si è conformata ad un indirizzo non più attuale, poiché, sviluppando le argomentazioni delle S.U (sentenza n. 21761/2021), in ordine alla valenza negoziale di detti accordi e alla natura dichiarativa della pronuncia che ne convalidi la conformità alla legge, all’interesse dei figli e all’ordine pubblico nell’ambito della separazione omologata o del divorzio congiunto, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che tali pattuizioni sono soggette alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi (Cass. 24687/2022; Cass. 15169/2022; Cass. 10443/2019).

In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la pronuncia giudiziale incide sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo esterno.

Ne consegue la possibilità di far accertare la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili, non ostandovi l’intervenuto recepimento tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto>>.

Le norme europee sulle libertà fondamentali si applicano non solo agli Stati ma anche ai privati, quando abbiano di fatto un’importanza paragonabile (Conclusioni dell’AG Szpunar sulle regole FIFA in tema di trasferimento dei calciatori)

Il sempre ottimo AG SZpunar ha depositato le sue conclusioni 30.04.2024 , C-650-22, FIFA c. BZ .

Sintesi:

– esamina il rapporto tra i due settori disciplinari Ue: concorrenza e libertà fondamentali (spt. quella di circolazione del lavoratrori)

– le regole FIFA li violano entrambi

– alle regole FIFA si applicano le regole sulle libertà fondametnali, pur se dettate per gli Stati (come detto espressamente per l’art. 15 Carta dir. fondam. -v. art. 51-  ma non per l’art. 45 TFUe).   Punto non da poco, affermato in modo veloce (pur citando un precedente CG del 1974) , che avrebbe meritato maggior svolgimento.

Ne riporto i passaggi:

<<32  Secondo la logica dei Trattati, tanto le libertà fondamentali quanto le norme sulla concorrenza sono funzionali all’obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno (14). A tal proposito, il Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza chiarisce espressamente che il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 TUE comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata (15). L’idea originaria dei Trattati era che le libertà fondamentali fossero rivolte agli Stati membri in quanto soggetti pubblici, mentre le norme sulla concorrenza dovevano vincolare le imprese private.

33. Nel corso degli anni, tuttavia, la separazione di cui trattasi è divenuta più sfumata. Spesso è difficile negare che alcuni soggetti privati agiscono in modo simile a quello di uno Stato, per mera forza del loro potere economico o per il modo in cui emanano «norme», mentre vi sono altre situazioni in cui gli atti di uno Stato sono più simili a quelli di un’impresa privata. Pertanto, la Corte deve (o ha dovuto) stare al passo con siffatti sviluppi e la giurisprudenza si è evoluta: da un lato, in talune situazioni alcune delle libertà del mercato interno sono state applicate a soggetti privati (16), mentre, dall’altro, in altre situazioni, si è ritenuto che le azioni degli Stati membri rientrassero nell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza (17). Una valutazione esaustiva e definitiva del tema di cui trattasi eccederebbe la portata delle presenti conclusioni>>.

Poi:

<< 75Tuttavia, come ho spiegato altrove, in una situazione come quella della presente causa, i soggetti privati come la FIFA sono funzionalmente paragonabili non già a un’istituzione dell’Unione, ma a uno Stato membro che cerca di giustificare una restrizione di una libertà fondamentale (51). La Corte ha costantemente affermato, a partire dalla sentenza Walrave e Koch (52), che le disposizioni del Trattato si applicano a un soggetto come la FIFA. Un siffatto soggetto è trattato come se fosse uno Stato membro che cerca di giustificare una restrizione di una libertà fondamentale (o, a seconda dei casi, una restrizione della concorrenza). Di conseguenza, è semplicemente logico che, in un’ipotesi del genere, le disposizioni della Carta si applichino a detto soggetto nel senso che esso è vincolato dalle stesse. In altri termini, se la Corte non ha avuto problemi ad applicare l’articolo 45 TFUE orizzontalmente a un soggetto come la FIFA, lo stesso deve valere per l’applicazione della Carta >>.

Sulla diferenza tra caparra confirmatoria e clausola penale

Cass. sez. II ord. 18/04/2024 n. 10.541, rel. Amato:

fatto processuale:

<<7.1. Nel caso di specie, la sentenza d’appello – confermando la sentenza di prime cure – ha ritenuto che la promittente alienante avesse inteso esercitare il recesso dal contratto preliminare in forza di una caparra confirmatoria versata solo in parte; essendo prevista in contratto preliminare cumulativamente alla caparra una penale a carico della parte inadempiente, la stessa Corte ha confermato la condanna dell’appellante – ritenuto inadempiente per non aver corrisposto né l’integrale ammontare della caparra convenuta, né l’intero prezzo di vendita – al pagamento della penale, sebbene ridotta dal 30 al 15% del prezzo di vendita dell’immobile>>.

Valutazione della SC:

<<7.1.1. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ferma la possibilità di prevedere congiuntamente nel contratto una caparra confirmatoria e una clausola penale, i due istituti mantengono comunque funzioni diverse.

7.1.2. La caparra confirmatoria, oltre a dimostrare esteriormente la conclusione del contratto e ad integrare un’anticipata, parziale esecuzione della prestazione convenuta, ha la funzione di rappresentare un anticipato risarcimento del danno in caso di mancato adempimento. Sotto tale aspetto, essa si accosta alla clausola penale stipulata per il caso d’inadempimento, per il fine che essa rivela di indurre l’obbligato ad eseguire la prestazione.

Tuttavia, l’accostamento tra caparra confirmatoria e clausola penale stipulata per il caso d’inadempimento non può andare oltre il rilievo del comune intento che esse rivelano di indurre l’obbligato all’adempimento, in quanto esse hanno un diverso ambito di applicazione. Mentre la prima è applicabile al caso che il contratto non debba essere più adempiuto per l’avvenuto esercizio del diritto di recesso; la seconda è, invece, applicabile al caso in cui il diritto di recesso non sia stato esercitato: in tale ultima ipotesi, la clausola penale ha la funzione di limitare preventivamente il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne l’esecuzione o la risoluzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10953 del 28/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 925 del 09/05/1962; Sez. 2, Sentenza n. 4274 del 20/11/1954). Siffatta discriminazione tra caparra confirmatoria e clausola penale resta ferma anche nell’ipotesi di specie, in cui – con riferimento alla caparra confirmatoria – è stato previsto il suo pagamento prima della stipula del contratto definitivo (Cass. n. 35068 del 2022, cit.).

7.1.3. Qualora la parte non inadempiente (La. Srl nel caso che ci occupa) avesse manifestato la volontà di optare per l’esercizio del rimedio ordinario della risoluzione del negozio, anziché il recesso ex art. 1385, comma 2, cod. civ., la prova incombente sulla parte adempiente avrebbe riguardato esclusivamente l’eventuale maggior danno subìto in conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte: per il caso di previsione cumulativa di caparra e penale nello stesso contratto, tale ulteriore danno è automaticamente determinato nel quantum previsto a titolo di clausola penale che ha la funzione di limitare il risarcimento del danno nel caso in cui la parte che non è inadempiente preferisca, anziché recedere dal contratto, domandarne la risoluzione (Sez. 2, Sentenza n. 10953 del 28/06/2012, Rv. 623124-01)>>.

Applicando al caso de quo:

<<7.2. In applicazione dei suddetti principi, nel caso che ci occupa l’esercizio del recesso richiesto da La. Srl già in primo grado con domanda riconvenzionale, ritenuto legittimo da entrambi i giudici del merito con conseguente ritenzione della somma versata in parte dal promissario acquirente a titolo di caparra, esclude che La. Srl – quale parte non inadempiente – possa ottenere anche il versamento della penale, non potendo essa comunque dimostrare alcun maggior danno (determinato nel quantum previsto a titolo di clausola penale), nel rispetto della richiamata duplice funzione – propria della caparra confirmatoria – di anticipazione della prestazione dovuta come del risarcimento del danno in caso di mancato adempimento.

7.3. La sentenza impugnata non ha correttamente applicato i suddetti principi in tema di stipulazione congiunta di caparra confirmatoria e clausola penale, nell’ipotesi di esercizio del recesso. Pertanto, essa merita di essere cassata; decidendo nel merito, sulla base dei fatti accertati nelle fasi pregresse, la Corte esclude la condanna di Iu.Ma. al pagamento della penale di Euro 28.663,35>>.

Swap, (in-)validità del contratto e costi impliciti

Cass. sez. I,  ord. 19/03/2024 n. 7.368, rel. Falabella:

<<2.3. -Il dibattito sugli swap si è addensato, negli ultimi decenni, intorno a vari temi, ma quello di maggior rilievo è probabilmente legato ai cosiddetti costi impliciti del derivato (costi che integrano, in buona sintesi, il margine di remunerazione dell’intermediario) e alla conoscenza, da parte dell’investitore, dei predetti costi. Il presupposto è che gli swap, che hanno un contenuto non eteroregolamentato e che non sono standardizzati, siano normalmente caratterizzati da un disallineamento tra il prezzo teorico che lo strumento finanziario ha sul mercato e il prezzo di negoziazione del prodotto finanziario.

Tale disallineamento trova ragione nel fatto che l’intermediario che negozia per conto proprio è in grado di conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto (e quindi, essenzialmente, gli scenari probabilistici che sono associati ai flussi monetari che il contratto programma). Il rilievo dei costi impliciti – espressione di conio giurisprudenziale (anche se di “costi (…) che gravano (…) implicitamente sul cliente” parla anche la comunicazione Consob 9019104 del 2 marzo 2009, su cui infra) – non nasce però dall’esigenza che lo swap, al momento della sua stipula, dia origine a prestazioni di contenuto equivalente, giacché come è stato osservato, in dottrina, non vi è necessità che vi sia proporzione (o addirittura piena corrispondenza) tra i flussi di pagamento: il rapporto di valore tra le prestazioni di un negozio patrimoniale oneroso è estraneo alla causa di quel negozio e la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che nei contratti di scambio lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. 4 novembre 2015, n. 22567; in tema di vendita si reputa, così, che solo l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, possa determinare la nullità del contratto per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo, notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, ponga solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisca, quindi, all’interpretazione della volontà dei contraenti e all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto: Cass. 19 aprile 2013, n. 9640).

L’importanza dei costi impliciti nasce, piuttosto, dal fatto che l’occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l’oggetto di questo, ora come un inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell’investitore: sicché la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell’intermediario, dell’obbligo, posto dall’art. 23, lett. a), t.u.f., di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente”: con conseguente applicazione dell’apparato rimediale operante per il caso di inadempimento>>.

Poi la SC richiama Cass. sez. un. 8770/2020 (anche qui postata)

Poi ancora:

<< 2.5. – Come è stato rilevato in altra occasione da questa Corte, la nullità che viene qui in discorso non è quella, virtuale (art. 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate in passato due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa abbia a prospettarsi in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario; la nullità in esame è, invece, una nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.) inerente ad elementi essenziali del contratto (Cass. 10 agosto 2022, n. 24654, in motivazione, punto 5). (…)

2.6. – Quel che conta, nella presente sede, è che il contratto per cui è lite non recasse menzione del mark to market e dei costi impliciti (pag. 13 della sentenza impugnata) e mancasse in conseguenza di esplicitare il fair value (e cioè il valore) negativo del derivato (ivi, pag. 14). La Corte di appello avrebbe dovuto considerare che le richiamate carenze erano incidenti sulla validità del contratto e tali da determinarne la nullità>>.

V. anche Trib. Roma 04.04.2024  n. 5912/2024, RG 64516/2018 per un caso di nullità di un IRS interest rate swap sostanzialmente per mancanza di causa: <<La domanda di nullità, sufficientemente specifica ed ancorata al ragionamento diffusamente proposto dalla difesa attorea circa lo sbilanciamento dell’alea contrattuale, l’assenza ab origine di convenienza per il cliente e l’inidoneità originaria dello swap a svolgere la dichiarata funzione di copertura, è fondata ed il suo accoglimento rende superfluo l’esame delle altre domande formulate>> (presente in Banca dati del merito e in ilcaso.it).