Onere della prova nell’appalto (soprattutto nella garanzia per vizi e difetti a carico dell’appaltatore)

Importanti insegnamenti in Cass. sez. II, ord. 23/01/2025 n. 1.701, rel. Trapuzzano, sullo scivoloso tema in oggetto. Il notevole grado di dettaglio del ragionamento svolto rende la sentenza decisamente saliente per l’operatore.

Vale la pena di riportare tutto il lungo passo pertinente, nel frequentissimno caso di azione dell’impresa per il recupero del corrispettivo, osteggiata dall’eccezione (o domanda) riconvenzionale che fa valere la garanzia per vizi o difformitlò (/art. 1667-1668 cc):

<<Senonché non può prescindersi, nello scrutinare la doglianza, dalla verifica dei termini in cui è stato trattato il tema della ripartizione dell’onere della prova in ordine alla ricorrenza dei difetti denunciati (ovvero alla prova della loro inesistenza).

Si rammenta che l’assunto da cui muove la Corte territoriale si incentra sul seguente rilievo: a fronte della “domanda” di riduzione del prezzo spiegata dall’opponente subappaltante, in ragione dei vizi debitamente allegati (infiltrazioni provenienti dal coperto oggetto degli interventi della subappaltatrice e da un velux non correttamente posto in opera), la sostanziale equiparazione di tale domanda ad una “eccezione” riconvenzionale di inadempimento ex art. 1460 c.c. implicava che fosse l’opposta subappaltatrice a dovere fornire la dimostrazione dell’esecuzione dell’opera in conformità alle prescrizioni negoziali e alle regole dell’arte, prova nella specie difettata, con la conseguente inibizione (nell’intero) del diritto a pretendere il pagamento del corrispettivo (con la revoca del provvedimento monitorio opposto).

In dottrina costituisce affermazione granitica l’assunto secondo cui la prova dell’imperfezione dell’opera grava sul committente, anche qualora le difformità e i vizi siano dedotti con l’exceptio non rite adimpleti contractus. In questa prospettiva, la presunzione di colpa non influisce sulla distribuzione dell’onere probatorio in ordine alla ricorrenza delle imperfezioni, ma più limitatamente consente di ritenere che esse siano addebitabili all’appaltatore, una volta che l’appaltante le abbia dimostrate, ricadendo sul primo la prova contraria: ossia dell’avere agito con diligenza o, secondo altri, dell’interferenza di circostanze esimenti tipiche.

Più articolata è la posizione, anch’essa al quanto consolidata, assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.

In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell’adempimento contrattuale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), questa Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che – allorché il committente eccepisca l’inadempimento dell’esecutore – l’appaltatore abbia l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).

Sicché siffatta distribuzione dell’onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell’opera appaltata, ma risponde all’esigenza di assicurare, in tema di condanna all’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l’esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l’onere di offrire l’esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l’onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa – come avviene per l’appaltatore – preceda l’adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).

Ebbene, l’applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell’inadempimento del contratto, implica che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l’onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l’opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.

Nondimeno, diverso è l’assetto relativo al riparto degli oneri probatori allorché sia fatta valere la garanzia speciale per le difformità e vizi dell’opera.

In questa prospettiva, da ultimo, con specifico riguardo al contratto di compravendita – ma il principio è stato espressamente esteso dalla stessa pronuncia, per identità di ratio, anche all’appalto -, si è affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi. E ciò perché la garanzia per i vizi pone il venditore in una condizione non di “obbligazione” (dovere di prestazione) ma di “soggezione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019; così anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012), cosicché lo schema concettuale a cui ricondurre l’ipotesi che la cosa venduta risulti viziata non può essere quello dell’inadempimento di una obbligazione.

In particolare, la consegna di una cosa viziata integra un inadempimento contrattuale, ossia una violazione della lex contractus; ma, come è stato osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni [si noti: inadempimento del contratto, non di una obbligazione, dato che non ricorreva quest’ultima ma semmai una garanzia].

Pertanto, traslando i riferiti argomenti all’odierno modello negoziale, l’imperfetta attuazione nell’appalto del risultato auspicato – ossia del compimento dell’opera o della prestazione del servizio in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi – integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell’assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell’esistenza dei difetti.[certo, ma ovvio]

Siffatta garanzia non può, quindi, essere ricondotta alla fattispecie dell’inesatto adempimento. Piuttosto, il diritto alla eliminazione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di appalto ovvero alla risoluzione, che vuol far valere l’appaltante che esperisca le azioni di cui all’art. 1668 c.c., per essere garantito dall’appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata – vale a dire, per l’imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l’obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell’assuntore -, si fonda sul fatto dell’esistenza dei difetti medesimi.

La prova di tale esistenza grava, dunque, in linea di principio, sul committente. E ciò anche in applicazione del principio di vicinanza della prova e del tradizionale canone riassunto nel brocardo latino negativa non sunt probanda.[piana applicaizone dell 2697 cc; che sia azine o mera eccezione nulla cambia]

Aderisce sostanzialmente a tale impostazione l’orientamento secondo cui l’onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, mentre, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012).

Ne discende che prima dell’accettazione la prova dell’assenza delle imperfezioni denunciate compete all’artefice; dopo l’accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell’esistenza spetta all’ordinante.[NB: punto assai importante nella pratica]

In particolare, laddove il committente denunci la presenza di difformità, basta che questi provi la mancata osservanza di determinate pattuizioni, senza che sia necessario fornire la dimostrazione che l’opera ha un valore o rendimento minore: potendo tale scostamento essere fatto valere anche nelle ipotesi in cui l’opera risulti avere un maggior valore. Qualora, per converso, la causa petendi dell’azione di eliminazione, riduzione o risoluzione sia rappresentata dalla denunciata ricorrenza di vizi, l’appaltante è onerato della prova della violazione di determinate regole di buona tecnica, la quale implica che, sebbene l’opera sia idonea alla sua destinazione, abbia subito, a causa dei difetti dedotti, una diminuzione di valore o di rendimento rispetto al valore desumibile dalle prescrizioni negoziali; a fortiori, la dimostrazione del decremento di valore o di rendimento è sintomatica (recte meramente indicativa) della violazione delle regole dell’arte.

1.4.- Da queste argomentazioni deriva che solo allorché il committente si limiti ad eccepire l’inadempimento dell’appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) – nel caso quest’ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – l’assuntore ha l’onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

E tanto in conformità al principio generale a mente del quale, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento, ove sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 1, Sentenza n. 13674 del 13/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).

Quindi, qualora il committente contesti fondatamente l’adempimento, per non avere l’artefice dimostrato la perfetta esecuzione dell’opera, la domanda di condanna al pagamento non può essere accolta, non rilevando che l’inadempimento dell’appaltatore abbia scarsa importanza, in quanto a tale nozione l’art. 1455 c.c. fa riferimento a proposito della domanda di risoluzione del contratto e non di quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l’esigenza di prevedere l’operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all’interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale.

In tale evenienza è richiesta dunque la dimostrazione (positiva) dell’esatto adempimento, sul piano quantitativo e qualitativo, della prestazione, nel suo insieme, in collegamento sinallagmatico rispetto al pagamento del compenso (che appunto dà causa e giustifica il diritto alla sua percezione): sia sul completamento dell’opera o del servizio, sia sulla corrispondenza dell’opera o del servizio alle prescrizioni negoziali e alla buona tecnica.

Il che ontologicamente costituisce onere diverso dalla dimostrazione (negativa) dell’inesistenza di specifiche difformità o vizi.

Qualora, per converso, il committente eserciti le azioni di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi – in via principale o in via riconvenzionale -, l’onere probatorio ricade sull’appaltante che abbia la disponibilità dell’opera.

In specie, l’azione di proporzionale riduzione costituisce rimedio satisfattivo speciale, che amplia il thema decidendum ed è funzionalmente diverso dal rimedio risarcitorio, il quale può essere esperito in aggiunta all’actio quanti minoris, ovviamente per il perseguimento di beni della vita eterogenei, anche se complementari, benché anch’essa tenda a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11604 del 02/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 07/02/2001; Sez. 2, Sentenza n. 977 del 04/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 4839 del 04/08/1988).

L’incidenza del difetto sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l’entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell’emarginazione della causa petendi della domanda, sebbene costituiscano altrettanti fatti semplici che concorrono a formare l’unico fatto giuridico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 17/06/1963; Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 30/05/1962; Sez. 1, Sentenza n. 882 del 20/04/1961).

Quanto al petitum, la finalità della riduzione del prezzo è quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l’appalto per un’opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché l’esperimento dell’azione è volto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni. In questa prospettiva la riduzione incide sul prezzo inteso come valore contrattuale della cosa e non sul suo valore di mercato, ossia sul valore corrente obiettivo della cosa.

Ne discende che la pretesa dell’ordinante di condanna dell’artefice al pagamento della somma necessaria ad eliminare i vizi dell’opera non costituisce una mera modalità esecutiva della richiesta di eliminazione dei vizi a spese dell’assuntore (la quale postula che quest’ultimo proceda direttamente ai lavori di correzione o riparazione, in forza della condanna giudiziale disposta), bensì si inquadra nell’ambito dell’obbligo di riduzione del corrispettivo, assumendo il riferimento ai vizi funzione parametrica della somma all’uopo richiesta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4161 del 02/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 5250 del 15/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 2974 del 22/06/1989; Sez. 2, Sentenza n. 1016 del 07/02/1983).

Delineati gli elementi costitutivi dell’azione di proporzionale riduzione del prezzo, propone domanda riconvenzionale il committente che, convenuto in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del prezzo convenuto, chieda la riduzione di quel corrispettivo ai sensi dell’art. 1668, primo comma, c.c., denunciando difformità o vizi dell’opera (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2236 del 15/06/1976; nello stesso senso, con riferimento alla vendita, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 26/04/1968; Sez. 3, Sentenza n. 1352 del 06/06/1962).

Il discrimen è, per l’effetto, segnato dalla posizione processuale assunta dall’appaltante con riferimento alla domanda dell’artefice di pagamento del compenso: ove questi si limiti ad eccepire l’inadempimento, è onere dell’assuntore dimostrare la corretta esecuzione dell’opera ai fini di ottenere il pagamento del corrispettivo; ove, invece, il committente faccia valere la garanzia speciale per le difformità e i vizi, azionando le domande di eliminazione a spese dell’appaltatore oppure di diminuzione proporzionale del prezzo o di risoluzione dell’appalto, farà carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell’opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori, l’onere di dimostrare l’integrazione di tali difformità e vizi>>.

Nell’appalto il ricocnoscimento dei vizi è altro dall’assunzione dell’impegno a rimuoverli

Cass. sez. II, ord. 18/12/2024  n. 33.053, rel. Varrone, con precisazione esatta anche se scontata:

<<Questa Corte, sul punto, ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022, Rv. 664999-02).

In tale occasione, infatti, si è precisato che occorre tenere distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell’assunzione dell’impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario. La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il riconoscimento dei vizi e irrilevante la mancata assunzione di responsabilità in ordine alla loro causa con il conseguente impegno a rimuoverli.

Deve dunque ribadirsi che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore – riconoscimento che elide l’onere di effettuare la denuncia – non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005 – Rv. 582730-01)>>.

Riconoscimento dei vizi da parrte dell’appalrztore nmon signific mnecessariamente assunzione della relativa responsabilitòà

Cass. sez. II, ord.  18/12/2024 n. 33.053, rel. Varrone:

<<La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto: In tema di appalto, il riconoscimento da parte dell’appaltatore dei vizi e delle difformità dell’opera, agli effetti dell’art. 1667, secondo comma, cod. civ., non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l’appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza (Sez. 2, Sentenza n. 2733 del 05/02/2013, Rv. 624876-01).

Tuttavia, la Corte d’Appello ha compiuto un errore allorquando ha ritenuto sufficiente il riconoscimento del vizio per mutare l’obbligazione dell’appaltatore in obbligazione di garanzia che si prescrive in dieci anni. La Corte d’Appello, infatti, ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che non fossero state identificate le cause dei vizi e, soprattutto, ha erroneamente ritenuto sufficiente l’ammissione dell’appaltatore circa la loro esistenza senza ammissione di sua responsabilità.

Questa Corte, sul punto, ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità: Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022, Rv. 664999-02).

In tale occasione, infatti, si è precisato che occorre tenere distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell’assunzione dell’impegno a rimuoverli e della conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario. La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente il riconoscimento dei vizi e irrilevante la mancata assunzione di responsabilità in ordine alla loro causa con il conseguente impegno a rimuoverli.

Deve dunque ribadirsi che anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore – riconoscimento che elide l’onere di effettuare la denuncia – non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005 – Rv. 582730-01)>>.

A stretto rigor di logica potrebbe essere esatto. Solo che, i difetti riconosciuti dall’appaltatore nell’esito della sua opera , chi altro potrebbe averli gemnerati?

Azione per l’adempimento e onere nella prova nell’appalto

Cass. sez. II, ord. 23/09/2024  n. 25.410, rel. Giannaccari:

<<Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).

L’applicazione di tale principio al contratto di appalto – cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell’inadempimento del contratto – comporta che l’appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l’effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l’altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che alcune piante non erano attecchite.

A fronte di tale contestazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo.

La Corte d’Appello ha omesso di considerare che Bo.Ro. aveva eccepito l’inadempimento dell’appaltatore per inesattezza qualitativa e quantitativa della prestazione e, ribaltando l’onere della prova, ha erroneamente condannato il committente al pagamento del prezzo, senza accertare se la prestazione dell’appaltatore fosse stata adempiuta>>.

Interessante pure il prosieguo:

<<Non è pertinente, ai fini dell’obbligo di pagamento del corrispettivo da parte del committente, il richiamo all’art. 1181 c.c., secondo cui il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile; nel caso di specie, nessuna delle parti ha chiesto la risoluzione del contratto, sicché non è applicabile il principio statuito da Cass., Sez. II, 17/02/2010 n. 3786, in forza del quale, nel contratto d’appalto, il committente può rifiutare l’adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell’appaltatore, anche il risarcimento del danno>>.

Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 cc e decorrenza del termine decennale

Cassazione civile sez. II, ord. 03/05/2024, (ud. 08/03/2024, dep. 03/05/2024), n.11906, rel. Caponi, offre un interessante ripasso sull’oggetto tramite la sempre ottima penna del prof.  Caponi.

<<3.2. …. Per gli immobili destinati a lunga durata, l’art. 1669 c.c. imputa all’appaltatore una responsabilità complessivamente più grave, soprattutto sotto il profilo della durata, che si atteggia come speciale rispetto alla responsabilità per i vizi ex artt. 1667-1668 c.c. A sua volta, nell’ambito dell’appalto, la disciplina degli artt. 1667-1668 c.c. riveste carattere eccezionale rispetto alle regole generali della responsabilità nei contratti. Coerente con questo quadro normativo è appunto la conclusione enunciata da Cass. 28233/2017 (tra le altre). In caso di immobili destinati a lunga durata, ove sia fatta valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. , l’irrilevanza della circostanza che l’opera appaltata sia stata ultimata o meno, è una conseguenza logica della neutralizzazione (indotta da quel quadro normativo) delle regole generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 ss. c.c.).

Tuttavia, l’art. 1669 c.c. contempla pur sempre il “compimento” fra gli elementi della propria fattispecie. Pertanto, dalla combinazione tra la cornice normativa della responsabilità in materia di appalto privato e il coerente orientamento della giurisprudenza di legittimità discende che la parola “compimento” debba poter riferirsi anche a casi in cui l’opera appaltata non sia stata ultimata. Ciò non è una contraddizione in termini, ma proprio una conferma del carattere speciale dell’art. 1669 c.c. , innanzitutto rispetto agli artt. 1667-1668 c.c. , come ci si avvia ad argomentare.

In caso di rovina, pericolo di rovina, gravi difetti, l’art. 1669 c.c. offre una (maggiore) tutela al committente. Siffatta maggiore tutela è da contemperare però con l’interesse imprenditoriale dell’appaltatore ad individuare con la maggiore certezza possibile il momento in cui il rapporto decennale di responsabilità si esaurisce. Ciò comporta innanzitutto l’esigenza di fissare in modo certo il dies a quo di decorrenza del termine, neutralizzando l’impatto negativo del maggiore fattore di incertezza: l’eventuale diatriba tra le parti sul contenuto dell’obbligazione assunta dall’appaltatore in base al contratto di appalto (esemplare sotto tale profilo è l’attuale caso di specie).

Il legislatore ha conseguito l’obiettivo delineando ex art. 1669 co. 1 c.c. una nozione di “compimento” autonoma rispetto all’oggetto dell’obbligazione che ha fonte nel contratto di appalto. Tale nozione rinviene, cioè, i propri tratti distintivi entro il campo tracciato dalla struttura e dalla funzione dell’art. 1669 c.c. Sul piano della struttura della fattispecie, saliente è l’assenza di qualsivoglia complemento di specificazione: “nel corso di dieci anni dal compimento”, senz’altro. Ciò suggerisce immediatamente all’interprete una lettura disciplinata e rigorosa, diretta a controllare (del resto inevitabili) precomprensioni, come quella di assumere che il significato della successiva parola (“opera”) coincida automaticamente (sempre e comunque) con l'”opera” di cui parla l’art. 1655 c.c. Le due parole possono – ma non debbono necessariamente (per tutto quanto si è argomentato nel corso di questo paragrafo) – significare la stessa cosa (la stessa opera).

3.3. – Proprio nel suo essere priva di complemento di specificazione, la parola “compimento” esibisce nondimeno – per così dire – una qualità di “intenzionalità”, nel senso letterale del tendere ad altro da sé: essa chiede all’interprete di ascriverle quella specificazione di cui è priva. Infatti, la domanda: “compimento di che?” rimane ineludibile e trova risposta attraverso la proiezione delle istanze di regolazione scaturenti di volta in volta dalla concreta controversia da decidere, pur nel contesto della direttiva che l’art. 1669 c.c. offre all’interprete in prospettiva generale. Si tratterà quindi di concretizzare il significato del compimento di quei lavori o di quell’opera di cui si allega la rovina totale o parziale ovvero il manifestarsi con evidenza di un pericolo di rovina o di un grave difetto, indipendentemente dalla circostanza che tali lavori o tale opera coincidano (o meno) con l’obbligazione oggetto del contratto di appalto.

Esemplare è il caso di specie: le lesioni sulle travi di fondazione e lo sfaldamento del cemento si sono “presentate evidenti” (nel senso di cui all’art. 1669 c.c.) nel 2022, mentre i lavori di cui si allega il grave difetto che le ha causate (la costruzione dei pilastri e di solai) si sono “compiuti” (sempre nel senso di cui all’art. 1669 c.c.) nel 1988. Entrambi tali fatti, che costituiscono gli elementi rilevanti per l’accertamento del la sussistenza del rapporto di responsabilità ex art. 1669 c.c. in capo all’appaltatore, sono incontestati nella loro collocazione temporale tra le parti. L’arco di tempo tra i due supera non di poco il decennio. Viceversa, le parti controvertono sull’individuazione dell’opera assunta dall’appaltatore ad oggetto della propria obbligazione ex art. 1655 c.c. , ma ciò è propriamente irrilevante. L’irrilevanza si accredita alla luce del concreto atteggiarsi del caso di specie, non già in linea generale. Ciò è frutto appunto della (relativa) autonomia (da concretizzare di volta in volta) dell’opera, dei lavori, dalla cui rovina o dal cui grave difetto sorge la responsabilità ex art. 1669 c.c. , rispetto all’opera oggetto dell’obbligazione dell’appaltatore ex art. 1655 c.c. In altre costellazioni potrà ben accadere (e forse potrà essere anche l’evenienza più frequente) che, per l’effetto dell’art. 1669 c.c. , si tratti esattamente del compimento della stessa opera oggetto del contratto di appalto.

3.4. – L’argomentazione svolta nei nn. 3.2. e 3.3. è un’implicazione logica tratta da Cass. 28233/2017, cui si dà continuità, aggiungendo che l’esigenza di certezza che presiede alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine decennale (ove una maggiore certezza si coniuga con un accorciamento della distanza tra il parametro e l’oggetto della valutazione) incontra conferme di realizzazione attraverso altri strumenti (irrilevanti nel caso di specie), come l’insensibilità a cause di sospensione o di interruzione del termine, cosicché il decennio ex art. 1669 c.c. si staglia nella sua qualità di “termine di sbarramento finale”.

3.5. – A questo punto aperta è la strada diretta a cogliere l’errore in cui è incorsa la Corte di appello laddove (p. 8), dal rilievo che il fatto generatore della responsabilità del costruttore risiede nella “gittata del calcestruzzo palesemente privo di qualità idonea a sopportare le ordinarie tensioni e pressioni”, ha tratto la conseguenza che “il termine decennale non risulti compiuto, avuto altresì riguardo alla notoria ed ordinaria data di consolidamento della struttura in conglomerato cementizio”.

Al contrario di quanto ritiene la Corte territoriale (e il controricorrente), tale soluzione non trova sostegno nella giurisprudenza di questa Corte. La Corte di appello invoca l’orientamento secondo il quale: “Ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1669 c.c. in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell’opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore”. Tale è, in effetti, la parte rilevante della massima di Cass. 5920/1993 (citata dalla Corte territoriale e ripresa dal controricorrente) che ha trovato ripetute conferme nella giurisprudenza di legittimità fino alla recente Cass. 13707/2023.

A fondamento della propria conclusione, la Corte di appello ne ha tratto: se il termine di dieci anni dal compimento dell’opera previsto dall’art. 1669 c.c. attiene alle “condizioni di fatto che danno luogo a responsabilità del costruttore” (così la massima estratta da Cass. 5920/1993, ma identica è quella da Cass. 13707/2023), nel caso di specie la condizione di fatto generatrice della responsabilità sarebbe la “gittata del calcestruzzo palesemente privo di qualità idonea a sopportare le ordinarie tensioni e pressioni”. Tale condizione si è quindi verificata ben entro il decennio (anzi, già al momento della stessa costruzione), sebbene essa abbia impiegato molto tempo per manifestare il suo impatto lesivo, in considerazione della “notoria ed ordinaria data di consolidamento della struttura in conglomerato cementizio”.

L’argomento è (apparentemente) disarmante. Cosicché (in un certo senso) disarmante ha da essere anche la risposta. L’ordinamento giuridico italiano rinviene le proprie fonti nel diritto, per come esso è scritto nella Costituzione, nei codici e nelle leggi e per come esso è di conseguenza interpretato dalla giurisprudenza, ma l’interpretazione giurisprudenziale trova espressione esclusiva nel testo integrale delle sentenze, e non già nel testo delle massime, che non a caso (anche quando sono “ufficiali”) sono estratte da un ufficio cui sono addetti magistrati che in quella qualità esercitano una funzione amministrativa, non giurisdizionale. Alle massime vanno riconosciute funzioni di documentazione e di euristica: esse sono uno strumento di ricerca e di selezione delle sentenze rilevanti per la trattazione e la decisione del caso.

Ne segue che la massima in questione, certamente rilevante, rinvia al testo della sentenza e il significato di questa, a sua volta, è da cogliere alla luce della sua funzione interpretativa dell’art. 1669 c.c. , ove si dispone esplicitamente che, nel “corso di dieci anni dal compimento”, il grave difetto deve presentarsi come “evidente”. Non a caso, nel testo della sentenza che costituisce una delle espressioni più recenti di questo indirizzo (Cass. 13707/2023, cit. , p. 5 s.) si può leggere: “entro tale termine decennale devono verificarsi le condizioni di fatto che manifestano con evidenza il pericolo o il grave difetto della costruzione” (corsivo nostro, n.d.r.). Pertanto, la (parte di) massima giurisprudenziale di cui si discute è da leggere in questi termini: ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria prevista dall’art. 1669 c.c. , in caso di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine di dieci anni dal compimento dell’opera previsto da tale norma attiene alle condizioni di fatto che rendono evidente la responsabilità del costruttore ovvero, in modo ancora migliore: che rendono evidente il pericolo di rovina o i gravi difetti (scontando il tacito presupposto che la rovina totale o parziale sia di per sé evidente). Nel caso di specie, il grave difetto si è “presentato evidente” a distanza di quasi quindici anni dal “compimento”>>.

Solo che non convince la distinzione tra compimento e ultimazione. E’ vero che “compimento” letteralmente è diverso da “completamento”, ma il senso nell’art. 1669 pare il medesimo.

L’onere dell’appaltatore di inoltrare la denunzia dei difetti al subappaltatore ex art. 1670 non viene meno in presenza di garanzia del secondo verso il primo ad elimianire eventuali futuri difetti dennciati dal committente

Cass. sez. II, Ord.  n.  8.647, rel. Trapuzzano:

<<Questa Corte ha altresì affermato che, in tema di appalto, ai fini della garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, il riconoscimento del vizio proveniente non dall’appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell’appaltatore, non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza, stante la reciproca indipendenza del subappalto e dell’appalto, i quali restano distinti e autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell’uno dall’altro, sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore.

Ne consegue che l’eventuale ammissione, da parte del subappaltatore, dell’esistenza di difformità o vizi dell’opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall’appaltatore ex art. 1667 c.c. (o ex art. 1669 c.c.), per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all’appaltatore, entro un certo termine, a pena di decadenza dalla garanzia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22344 del 21/10/2009).

La ratio della norma sull’onere della tempestiva denuncia ai fini dell’esercizio del regresso, a cura dell’appaltatore verso il subappaltatore, è ravvisabile, dunque, nell’esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o alle riparazioni o, in alternativa, di dimostrare che l’opera in realtà è esente da difformità o vizi o difetti o che essi non sono a lui imputabili.

In questa prospettiva, il meccanismo rimediale è congegnato in modo tale per cui il subappaltatore rimane soggetto ai medesimi rimedi dei quali l’appaltante principale si avvalga nei confronti dell’assuntore, quale frutto della composizione e della convivenza dei due rapporti sostanziali concatenati che discendono dalla stipulazione del subappalto innestato sull’appalto principale: per un verso, infatti, l’appaltatore non può essere esonerato da responsabilità verso il committente per il solo fatto che l’esecuzione dell’opera sia stata materialmente realizzata da un diverso soggetto, ossia dal subappaltatore; per altro verso, quest’ultimo non può reputarsi liberato da ogni addebito a scapito della propria controparte.

Nei termini anzidetti, la responsabilità del subappaltatore è qualificata come condizionata, appunto perché l’appaltatore può farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti.

Alla stregua di queste coordinate, ove il subappaltatore abbia assunto un preliminare impegno verso l’appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente (o del suo rifiuto dell’opera), ai sensi dell’art. 1670 c.c., appunto perché l’interesse alla proposizione dell’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio della denuncia a cura dell’appaltante.

Solo rispetto alla comunicazione di tale denuncia il subappaltatore può orientare la propria difesa, ammettendo l’integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all’esecuzione del subappalto ovvero negandone l’oggettiva esistenza ovvero la subiettiva imputazione.

I vizi e difetti rispetto ai quali l’appaltatore è tenuto a rispondere e che quest’ultimo può “riversare” sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti solo dalla denuncia dell’appaltante.

Con la conseguenza che l’impegno all’eliminazione genericamente assunto prima della denuncia – diversamente dall’impegno assunto all’esito della denuncia – non esonera l’assuntore dall’onere della comunicazione al subappaltatore della denuncia inviata dall’appaltante entro 60 giorni dal suo ricevimento, sotto pena di decadenza dell’azione di regresso.

Tanto più che la clausola contenuta nella richiamata transazione non prevedeva alcuna espressa deroga all’onere di comunicazione della denuncia contemplato dall’art. 1670 c.c>>

Danni a terzi provocati dall’attività esecutiva dell’appaltatore: risponde solo quest’ultimo e non il proprietario/appaltante

Cass. sez. III, ord. 16/02/2024  n. 4.288, rel. Rossetti:

<<5.2. Pertanto è fondata la censura di falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. Di tale norma mancava infatti il presupposto (il danno arrecato dalla cosa), perché i danni oggetto del contendere erano quelli causati dall’imperita ricostruzione, non dal crollo.

Né poteva venire in rilievo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale in materia di appalto (Cass. 23442/18), dal momento che il Comune non era il committente delle opere, né avrebbe potuto impedirne l’esecuzione.

La responsabilità del custode, infatti, si fonda non su un titolo giuridico (la proprietà, un diritto reale, ecc.), ma si fonda su un rapporto di fatto: ovvero la possibilità per il custode di esercitare un “potere di fatto” sulla cosa stessa. Da ciò derivano due corollari.

Il primo è che, mancando la signoria sulla cosa, viene meno la qualità di custode e, con essa, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Il secondo corollario è che il custode, in quanto titolare del potere di fatto sulla cosa, risponde dei danni provocati da questa, ma non può essere chiamato a rispondere dei danni causati non già dalla cosa, ma dalle modalità con cui l’appaltatore, chiamato ad eseguire lavori di restauro o manutenzione, ha eseguito questi ultimi.

È noto, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata (tra le ultime, ove ulteriori riferimenti, Cass., ord. 16/11/2023, n. 31949) nella affermazione della responsabilità della Pubblica Amministrazione custode per le i danni causati dalle condizioni in cui versa la res in custodia anche quando questa sia modificata ed in quanto e come sia stata modificata, tranne il solo caso in cui la modifica sia avvenuta con modalità tali (immediatamente prima, ad esempio) da escludere oggettivamente la possibilità una qualsiasi pronta reazione; solo, davvero occorre stabilire se il danno è causato dai lavori alla res in custodia in costanza dei medesimi (ipotesi nella quale la simultaneità della condotta dell’esecutore dei lavori elide il nesso causale con la cosa, questa regredendo a mera occasione del sinistro), oppure se dipende dalla res in custodia come risultante all’esito dei lavori ed una volta questi cessati da tempo idoneo a consentire il ripristino di una oggettiva possibilità di intervento o adeguamento da parte del custode (nel qual caso torna pur sempre la cosa custodita, sia pure modificata o manomessa, ad essere ciò che cagiona il danno, regredendo i lavori e le modifiche a causa remota).

Così, nel caso di specie, l’invasione del fondo altrui con materiali di risulta, o l’imposizione di fatto d’una servitù di scolo delle acque reflue, non sono danni causati dalla “cosa”; sono danni causati dalle modalità di esecuzione dei lavori di ripristino della cosa.

Il ricorso incidentale va dunque accolto su questo punto, in applicazione del seguente principio di diritto:

“non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 2051 c.c., il danno arrecato dall’appaltatore a terzi, e derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell’appalto”  >>.

In caso di recesso del committente dall’appalto (art. 1671 cc), egli può ugualmente poi chiedere la restituzione degli acconti e il risarcimento del danno

Cass. sez. II dell’08/01/2024 n. 421, rel. Trapuzzano:

<<5.2. – Ora, per un verso, quanto al rapporto tra recesso e risoluzione per inadempimento, il committente non può invocare la risoluzione giudiziale del contratto dopo l’esercizio del diritto di recesso, che importa lo scioglimento, con effetti ex nunc, dell’appalto. Segnatamente il diritto potestativo riconosciuto al committente di risolvere unilateralmente l’appalto può essere esercitato ad nutum in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto (purché prima dell’ultimazione dell’opera) e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti di inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l’iniziativa unilaterale dell’appaltante, senza necessità di indagini sull’importanza e sulla gravità dell’inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11028 del 26/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 6814 del 13/07/1998), le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso>>. [alquanto ovvio]>>.

E poi:

<5.3. – Nondimeno, per altro verso, benché l’esercizio del recesso impedisca al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell’appalto, la circostanza che l’appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, in favore dello stesso appaltante, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che sono derivati dall’inadempimento dell’assuntore.[ok per il danno, ma per la restituizione acconti serviva qualche precisazione: solo quellli in esubero rispetto all’obbligo di indennizzo?]

La formulazione di un’istanza di restituzione dell’acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono, infatti, incompatibili con la domanda di recesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6972 del 27/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 29/07/2003; Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 30/03/1985; Sez. 2, Sentenza n. 2055 del 28/03/1980). Piuttosto, dei danni subiti dall’appaltante per pregresse inadempienze dell’appaltatore si può tenere conto in sede di liquidazione dell’indennizzo spettante all’assuntore, all’esito del recesso esercitato dall’appaltante. In specie, il committente può fare valere tali danni allo scopo di ottenere una proporzionale riduzione dell’indennizzo da questi dovuto, anche se li conosceva al momento del recesso. (…)

5.4. – Orbene, e in secondo luogo, tali domande restitutorie e risarcitorie – contrariamente all’assunto della pronuncia impugnata – non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c..[questo è il passaggio più interessante e meno sconntato]

Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l’opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito.

In base a tale ricostruzione, nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 13983 del 24/06/2011; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3302 del 15/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 9849 del 19/06/2003; Sez. 2, Sentenza n. 9863 del 27/07/2000; Sez. 3, Sentenza n. 14239 del 17/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 446 del 19/01/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7364 del 09/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 10772 del 16/10/1995; Sez. 2, Sentenza n. 11950 del 15/12/1990; Sez. 2, Sentenza n. 49 del 11/01/1988; Sez. 2, Sentenza n. 2573 del 12/04/1983).

Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest’ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all’assuntore e accaduti in corso d’opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all’art. 1453 c.c., sicché non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione. (…)

Quindi, venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti dell’appalto, per effetto dell’esercizio del diritto potestativo di recesso dell’appaltante, nessuna equiparazione può essere disposta tra completamento dell’opera e definitiva interruzione dei lavori, cui non si applica la disciplina speciale sulla garanzia per i vizi in ordine agli inadempimenti contestati dal committente per fatti verificatisi prima dell’attuazione dello ius poenitendi>>.

Solidarietà per obblighi previdenziali del Condominio rispetto al lavori di pulzia delle parti comuni? La SC rimedia a incertezze e precedenti errati

Cass. 19514 sez. lavoro del 10.07.2023, rel. Calafiore circa l’art. 29.2 del d. lgs. 273/2003 (<<  In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.  Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali>>.) ;

<<nel caso di specie, la Corte d’appello ha rilevato che il Condominio committente e odierno ricorrente, seppure non impresa, fosse da ritenere “datore di lavoro” perché, in modo incontestato, le lavoratrici interessate dall’omissione contributiva ivi prestavano l’attività di pulizia oggetto d’appalto e lo stesso Condominio non aveva negato la “qualifica di datore di lavoro”;

tale affermazione non può essere condivisa, nonostante in tal senso si sia espressa, incidentalmente nell’ambito di un giudizio relativo agli obblighi dei contraenti in appalto conferito da un condominio ad una impresa di pulizie, anche la Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4079 del 2022;

il “datore di lavoro” che, in alternativa all’imprenditore, è responsabile solidale ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non può identificarsi puramente e semplicemente con lo stesso committente presso cui l’attività oggetto dell’appalto viene eseguita; infatti, se così fosse sarebbe stato sufficiente prevedere l’obbligo di solidarietà riferendosi semplicemente al “committente” dell’appalto;

e’ evidente che il datore di lavoro diretto dei dipendenti per i quali si è verificato l’inadempimento contributivo, è l’appaltatore e non il committente e la garanzia della solidarietà aggiunge un debitore a quello principale; la disposizione in esame individua tale debitore solidale nel committente che svolge attività imprenditoriale o nel committente datore di lavoro, con ciò selezionando tali figure all’interno della intera categoria dei possibili committenti di appalti di opere o di servizi;

peraltro, ai sensi del comma 3 ter, sfugge al vincolo solidaristico imposto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, il committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale;

dunque, è certamente attratto nell’orbita della solidarietà il committente che assume la veste di imprenditore, ai sensi dell’art. 2082 c.c., intesa in senso oggettivo, come attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. n. 16612 del 19/06/2008);

ma lo e’, allo stesso modo, il committente che pur non essendo “imprenditore” è “datore di lavoro”, e cioè il committente che anche attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell’appaltatore realizza l’oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte a quel processo di decentramento produttivo del servizio che costituisce il fenomeno economico a cui la norma si riferisce; come avviene, ad esempio, nell’ipotesi delle associazioni, degli enti no profit, etc.; in questi casi, infatti, si realizzano quelle ipotesi di commistione tra le figure del datore di lavoro (appaltatore) ed il committente, fruitore della prestazione lavorativa (potenziale datore di lavoro cd. indiretto) nei cui confronti il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 ha inteso rafforzare le tutele dei lavoratori;

come è noto, (Cass. n. 2169 del 2022; Corte Cost. n. 254 del 2017) la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale;

la solidarietà mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento (Cass. n. 25172 del 2019);

il limite soggettivo positivo a tale estensione è dato dalla qualità di imprenditore o di datore di lavoro del committente, mentre quello negativo è integrato dalla esplicita esclusione, per effetto del comma 3 bis, dall’attrazione dell’orbita della solidarietà delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale;

e’ così esclusa dalla solidarietà tanto la persona fisica che appalta i lavori di ristrutturazione di un proprio immobile, quanto il condominio di immobili;

il condominio, infatti, non svolge attività d’impresa, non partecipa per propri scopi istituzionali al decentramento produttivo e non assume, soprattutto ai fini lavoristici, un rilievo giuridico diverso da quello dei singoli condomini (cfr. Cass., 11 gennaio 2012, n. 177; vd. Cass. SS.UU. n. 10934 del 2019) posto che si tratta di un ente di gestione dei beni comuni;>>

Insegnamento esatto anche se scontato alla luce del tenore della disposizione, sopra rirporta

Responsabilità in eligendo del Condominio e del suo amministratore per l’infortunio occorso al lavoratore mentre esegue un contratto di appalto

Trib. Palermo n. 1561/2023 del 9 maggio 2023, RG 11995/2019, g.  del lavoro Martino:

<<La mancata adozione di qualsiasi misura di sicurezza da parte dell’impresa esecutrice, come sopra evidenziata, dimostra, infatti, la chiara violazione da parte del committente [cioè l’amministratore del condominio] dei principi di diligenza cristallizzati nelle norme sopra citate e quindi, la responsabilità colposa dello stesso, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per l’infortunio mortale occorso a Spatola.
Ove, infatti, il committente, nella fase di progettazione ed esecuzione del progetto di ristrutturazione avesse rispettato i principi e le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed avesse scelto un’impresa idonea sotto il profilo tecnico-professionale, è ragionevole ritenere che l’evento in questione non si sarebbe realizzato.
Non v’è dubbio altresì che sussista anche la responsabilità del condominio.
Va ricordato infatti che il rapporto tra condominio e amministratore è riconducibile a quello del mandato con rappresentanza (Cass. 16 agosto 2000, n. 10815, Cass. 12 febbraio 1997, n. 1286, inoltre, Cass., S.U., 8 aprile 2008, n. 9148) con la conseguenza che dell’operato dell’amministratore che abbia agito in esecuzione del mandato, risponde il condominio in forza dell’articolo 2049 c.c (sulla responsabilità ai sensi dell’art. 2049 c.c. del mandante per l’illecito del mandatario cfr. Cass 18691 del 22.9.2015, Cass 12945 del 19.12.1995).

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione in atti, è indubbio che Levantino abbia agito nell’espletamento di un incarico del condominio. Ciò emerge dalle dichiarazioni rese dai condomini Inserra e Garonna i quali sentiti a sommarie informazioni nel corso del procedimento penale hanno dichiarato nell’immediatezza del fatto che i lavori di ristrutturazione dell’immobile erano stati decisi in seguito a riunione condominiale sulla base dell’offerta ritenuta più conveniente sotto il profilo economico>>.

Principio importante anche a livello teorico, essendo assai dubbio se possa onerarsi il Condominio di vagliare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa scelta, in mancanza di disposizione di legge.

Solo che tale disposizione c’è : art. 90 c. 9 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro d. lgs. 81 del 2008. Si applica a tutti i “committenti” nel cui concetto, in assenza di deroga ex lege, dovrebbe rientra pure il Condominio.

Da vedere la responsabilità del Condominio è contrattuale, in  mancanza di rapporto diretto col lavoratore, oppuire aquiliana, come quella dei medici ospedalieri (dopo la legge Gelli Bianco n. 24 del 2017).