E’ valida la clausola claims made nella assicurazione della responsabilità civile

Cass. sez. III, ord, 15/11/2024, (ud. 26/06/2024, dep. 15/11/2024), n.29483, rel. Guizzi:

<<11.2.3. Non può, infatti, darsi seguito – perché rimasto del tutto isolato nella giurisprudenza di questa Corte – al principio, affermato dall’arresto di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 3, ord. 13 maggio 2020, n. 8894, Rv. 657843 – 01) al quale si è richiamata la sentenza impugnata, secondo cui deve ritenersi nulla, se non specificamente sottoscritta, la clausola “claims made”, ponendo a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento, la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà.

Si tratta, infatti, di principio in contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato – cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 22 aprile 2022, n. 12908, Rv. 664813 – 01 – che, “di per sé dirimente”, risulta “quanto espressamente statuito in medias res” dalle Sezioni Unite nella sentenza del 6 maggio 2016, n. 9140, al par. 6.2., secondo cui “deve escludersi che la limitazione della copertura assicurativa alle “richieste di risarcimento presentate all’Assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione”, in relazione a fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente, ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento, integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente fissati nella norma codicistica di cui si assume la violazione”, e ciò perché “l’istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a uno dei soggetti del rapporto nell’ambito del quale la decadenza è stata prevista”, mentre “la condizione racchiusa nella clausola in contestazione consente o preclude l’operatività della garanzia in dipendenza dell’iniziativa di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla sorte di un già insorto diritto all’indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita del diritto stesso”, con la conseguenza “che non v’è spazio per una verifica di compatibilità della clausola con il disposto dell’art. 2965 cod. civ.”.

Del pari, tale rilevata “diversità di piani, non comunicanti tra loro, in cui si collocano, rispettivamente, la clausola claims made e la disciplina recata dalla norma dell’art. 2965 cod. civ. è riaffermata, sebbene in modo implicito, ma senza equivoci, dalla successiva sentenza n. 22437/2018, sempre delle Sezioni Unite, la quale ha evidenziato, in armonia con il precedente approdo nomofilattico, che l’anzidetta clausola si configura come delimitativa dell’oggetto del contratto, “correlandosi l’insorgenza dell’indennizzo, e specularmente dell’obbligo di manleva, alla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante (la vicenda storica determinativa delle ‘conseguenze patrimoniali’ di cui “l’assicurato intende traslare il rischio”: cioè, del ‘danno’) e della richiesta del danneggiato” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 12908 del 2022, cit.). Ne consegue, pertanto, che “non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 c.c., la clausola claims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo”, giacché l’atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito, come detto, è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l’operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell’assicurato” (Cass. Sez. 3, sent. n. 12908 del 2022, cit.; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, ord. 8 maggio 2024, n. 12462, Rv. 670901 – 01)>>.

Sull’onere di avviso alla Compagnia Assicuirativa dellintervento sinistro (artt. 1913-1915 cc)

Cass. Sez. III, Ord. 11/07/2024 n. 19.071, rel. Gianniti:

<<Occorre qui ribadire il principio di diritto, già affermato da Cass. n. 24210/2019, in base al quale “Affinché l’assicurato possa ritenersi inadempiente all’obbligo, imposto dall’art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all’assicuratore, occorre accertare se l’inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l’assicurato perde il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l’onere probatorio grava sull’assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l’intento fraudolento dell’assicurato e, nella seconda, che l’assicurato volontariamente non abbia adempiuto all’obbligo ed il pregiudizio sofferto”.

D’altra parte, alla stregua del generale principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed esecuzione del contratto, eventuali modalità di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, diverse da quelle fissate dal contratto, possono essere anche valutate equipollenti a quelle, eventualmente diverse, espressamente pattuite, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma.

Nel caso di specie, nel quale è stata la stessa compagnia assicurativa a produrre quali documenti le fotografie dei coppi danneggiati del tetto dell’immobile, non risulta che quella stessa abbia mai allegato – e tanto meno provato – il particolare elemento soggettivo atto a qualificare sfavorevole il comportamento tenuto dalla società assicurata, mentre la corte territoriale ha erroneamente statuito la tardività della denuncia in base al mero riscontro del dato obiettivo della sua tempistica, ma senza nulla motivare in relazione all’eventuale comportamento doloso o colposo della società assicurata>>.

Sulla validità della clausola c.d. claims made nell’assicurazione della responsabilità civile

Cass. sez. III, ord. 30/05/2024  n. 15.216, rel. Rubino:

<<Come chiarito da Cass. S.U. 22437 del 2018, ai cui principi, già ripresi e sviluppati da numerose pronunce a sezioni semplici successive (basti citare Cass. n. 12981 del 2022, Cass. n. 6490 del 2024), va data continuità, il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole ori claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.

Si è altresì chiarito che l’indagine di conformità del contratto concluso dalle parti al tipo negoziale indicato riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti – e non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle claims made) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati.

La giurisprudenza di legittimità ha indicato quindi, in relazione alle clausole claims made, che si è fuori dal giudizio di meritevolezza, che attiene alla sfera dei contratti atipici, mentre il giudizio verte su un complesso ed articolato apprezzamento della causa in concreto, con idonea considerazione, alla luce del generale modello legale, di ogni suo aspetto rilevante>>.

Principi male applicato dalla cortge di appello:

<<3.1. – La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, premette una corretta affermazione teorica, in linea di principio, là dove afferma che si è fuori dell’ambito del giudizio di meritevolezza, relativo ai contratti atipici, dovendosi invece verificare la causa concreta di un contratto tipico, essendo il contratto in questione riconducibile alla tipologia del contratto di assicurazione contro i danni.

A pagg. 12 e 13 la sentenza impugnata riporta la clausola oggetto di contestazione, quindi passa alla valutazione di essa ed afferma, con motivazione molto sintetica a pag. 13, che il contratto sia carente di causa in concreto, in quanto esso da un lato formalmente prevede che nel suo ambito di operatività siano ricompresi anche eventi di danno verificatisi nei tre anni precedenti al periodo di vigenza (che va dal 7.5.2005 al 7.5.2008), ma poi ne esclude ampie categorie, cosicché la copertura per il periodo precedente risulta di fatto svuotata di contenuto, non essendo peraltro coperti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza le cui richieste di risarcimento pervengano, come è normale, dopo il termine di esso (nel caso di specie, la denuncia di sinistro è arrivata all’assicurazione dopo il periodo di vigenza della polizza, quindi se la clausola claims made fosse valida, l’evento non sarebbe coperto).

3.2. – L’esame compiuto dalla corte d’appello sulla validità della clausola in discussione non appare rispondente a diritto sotto due distinti profili.

3.3. – In primo luogo, l’accertamento compiuto, sebbene formalmente qualificato come teso alla verifica della causa in concreto, appare più improntato ai caratteri del giudizio cri meritevolezza di un contratto atipico.

Il giudice di merito avrebbe dovuto, invece, valutare se il contratto presentava una assenza di corrispettività tra pagamento del premio e assunzione del rischio assicurato, quindi accertare in concreto la presenza o meno di un sostanziale disequilibrio sinallagmatico, nei termini rigorosi indicati dalle Sezioni Unite, che solo avrebbe potuto costituire sintomo di carenza della causa in concreto e quindi di inadeguatezza del contratto rispetto agli interessi che con esso le parti intendevano tutelare. L’esame condotto ai fini della verifica della causa in concreto non appare rispondente alla complessità di parametri indicati da S.U. n. 22437 del 2018, poi ripresi dalle pronunce successive (v. Cass. n. 12981 del 2022), che impongono di prendere in idonea considerazione, alla luce del generale modello legale, tutti gli aspetti del rapporto, la negoziazione informata, la convenienza del premio e la copertura di fatti pregressi, ovvero accaduti prima del periodo di validità della copertura decorrente dalla stipula, potendo proprio in ciò – ossia nella prospettiva di evitare “buchi” o “vuoti” di copertura – consistere l’utilità dell’accordo per l’assicurato.

L’esame della clausola, sbrigativamente motivato a pag. 13 della sentenza impugnata, si limita a porre in rilievo due dati, le stringenti previsioni che concernono i tre anni precedenti la vigenza del rapporto, volte a limitare (ma non ad escludere) una effettiva risarcibilità degli eventi precedenti, e la mancanza della considerazione di richieste di sinistri pervenuti dopo il periodo di vigenza. La motivazione non prende in considerazione, però, se, pur alla luce delle indicate limitazioni, dall’esame del complessivo assetto di interessi residui una sinallagmaticità delle prestazioni idonea a giustificare il rapporto sotto il profilo causale, ovvero se il contratto sia comunque in grado di esplicare la propria funzione tipica.

3.4. – Ma, soprattutto, la sentenza impugnata non si preoccupa affatto di prendere in considerazione le conseguenze della declaratoria di nullità della causa in concreto della clausola contrattuale, che vanno invece gestite dal giudice stesso che dichiara la nullità della singola clausola, cui spetta l’indicazione della norma imperativa con la quale sostituire la clausola dichiarata nulla, ai fini di lasciare alle parti una regolamentazione depurata della clausola nulla e tuttavia utilizzabile, perché regolamentata da regole certe. È, infatti, principio consolidato che il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla (in questo senso, in tema di clausola claims made apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, Cass. n. 9616 del 2023). La corte d’appello, in sede di rinvio, qualora confermi la sua valutazione di nullità della clausola, dovrà procedere alla individuazione della norma di riferimento alla stregua della quale regolamentare i profili svuotati di contenuto dalla declaratoria di nullità e, benché solo nel caso in cui non rinvenga la norma di riferimento che il capoverso dell’articolo 1419 c.c. esige, dovrà dedurne la nullità dell’intero contratto. Come ricordato da Cass. n. 6490 del 2024, peraltro, mette conto sottolineare che la pronuncia n. 22437/2018 a Sezioni Unite ha agevolato il compito del giudicante, che risulta in un certo senso guidato nella ricerca della clausola sostitutiva e non più lasciato a cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvare il contratto; nei settori in cui il legislatore è intervenuto per disciplinare le polizze claims made il giudice dispone di un serbatoio di riferimento che risponde a “scelte precise del legislatore sui criteri di opportunità, efficienza e giustizia” nell’ambito della distribuzione del rischio; quel serbatoio rappresenta una sorta di limite invalicabile, “fin dove reso possibile dall’operare coerente del meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., comma 2” per le polizze stipulande e un parametro funzionale allo svolgimento dell’indagine sull’adeguatezza delle polizze già stipulate da parte del giudice che, ritenuta inadeguata la clausola claims made pattizia, è investito del compito non solo di rilevarne la nullità, ma anche di sostituirla>>.

La prova scritta del contratto di assicurazione ex art. 1888 cc può consistere in uno scambio di email normali ?

Potrebbe anche darsi risposta postiiva: dipende dalle circostanze indicate dagli 20 e 21 del Cod. amm. dig. (quindi direi di si, in conclusione).

Così il dr. Rossetti rel. nell’impostante sentenza Cass. sez. III, 21/05/2024  n. 14.046:

<<2.3. Questa valutazione della Corte territoriale non fu conforme a diritto: sia per quanto attiene la questione (di diritto sostanziale) della forma che un atto deve possedere per soddisfare il requisito dello “scritto” di cui all’art. 1888 c.c.; sia per quanto attiene il problema (di diritto processuale) delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio.

2.4. La prima questione andava risolta muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico.

Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo, erano stabilite all’epoca dei fatti di causa (novembre 2009) dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235).

Tali norme distinguevano i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”.

Il nostro caso riguarda un documento con firma elettronica “semplice”.

Per questi documenti l’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabiliva: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di (qualità,) sicurezza, integrità ed immodificabilità” (l’abrogazione del sostantivo “qualità”, sopravvenuta nelle more del giudizio, come accennato non muta la portata precettiva della norma).

La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta.

Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare le “caratteristiche oggettive” menzionate nell’art. 20 cit.

Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere “oggettive”, andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi – in particolare – dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato; dalle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica.

Questa valutazione andrà condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza (e, a fortiori, dalle specifiche appendici o dai modelli adottati dall’assicuratrice, benché usuali: ciò a cui si è ridotta, in estrema sintesi, la contestazione dell’odierna controricorrente), purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto (Sez. 3, Sentenza n. 1486 del 27/04/1976 (in motivazione); Sez. 3, Sentenza n. 888 del 05/05/1967, Rv. 327075 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 760 del 10/04/1961, Rv. 881422 – 01). Sulla base di tale principio questa Corte ha già ritenuto:

-) che possa costituire prova idonea dell’esistenza del contratto di assicurazione la quietanza di pagamento dell’indennizzo rilasciata dall’assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 17/05/1972, Rv. 358174 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 26/10/1967, Rv. 330051 – 01);

-) che la “ricevuta provvisoria” rilasciata dall’agente munito del potere di rappresentanza possa essere idonea a dimostrare l’estensione della copertura assicurativa ad eventi espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto (Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 18/02/2000, Rv. 534101 – 01)>>.

Quanto all’efficacia probatoria generale, la SC prosegue:

<<2.5. Detto dei presupposti richiesti dalla legge affinché un messaggio di posta elettronica sottoscritto con “firma semplice” possa soddisfare il requisito della forma scritta, occorre passare ora alle regole stabilite dalla legge, affinché un documento informatico possa essere utilizzato come prova in giudizio.

Queste regole all’epoca dei fatti erano dettate dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. 82/05 (nel testo applicabile ratione temporis, come s’è detto; la norma oggi è stata abrogata dall’art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ma trasfusa nell’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05).

Tale norma stabiliva che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.

2.6. Il sistema della legge, in definitiva, all’epoca dei fatti – così come oggi – dettava un identico criterio di giudizio tanto per Stabilire se un documento informatico fosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della “libera valutabilità” in base alle “caratteristiche oggettive” del documento.

I principi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi:

(a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;

(b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (così già Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma a contrario di tali principi si ricava anche da Sez. 2 – , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mail priva di firma elettronica avanzata soddisfi il requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiam negotii);

(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.

2.7. Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suesposti principi la Corte d’appello non avrebbe potuto scartare in introitu, dal materiale probatorio, la e-mail inviata da Vo.Fu. al broker Pi., in base ai soli rilievi della pacifica carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati (ma certo non imposti appunto ad substantiam negotii). Avrebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell’esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, ma solo all’esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/05 e, cioè, esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo: a) della qualità; b) della sicurezza; c) della integrità; d) della immodificabilità.

In tal senso, del resto, si è – in modo, sul punto, condivisibile – espresso anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria, osservando che “se c’è un vulnus (nella sentenza), può essere solo la mancata valutazione delle circostanze (sopra indicate) da parte del giudice di merito”.

Ciò che, invece, non può condividersi è la conclusione della pretesa, non codificata in modo espresso da alcuna disposizione di legge applicabile ratione temporis e così in via di mera interpretazione, di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell’assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti: tanto, in base all’assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l’inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata>>.

Quando sorge l’obbligo per l’Assicuratore della responsabilità professionale di indenizzare l’avvocato assicurato, in presenza di messe in mora inviate dal cliente dannneggiato?

Molto interessante insegnamento da Cass. sez. III, ord. 20/05/2024 n. 13.897, rel. Fiecconi, che va di là dell’ambito della r.c. professionale.

Inadempiment consistito nell’omesa proposizione di oppisizione ad ingiunzione.

Ebbene, non è necessario che l’assicurato (avvocato, cioè il debitore) abbia risarcito il terzo (cliente, cioè il creditore), per far sorgere il dovere indennitario della Assicurazione verso il primo ex art. 1917 cc. Nè c’è timore di suo indebito arricchimento, ad es. ipotizzando una successiva non corrsponsione da parte sua al cliente di quanto ricevuto.

<<8. Al proposito, va richiamato il principio, già esaurientemente indicato in recenti articolate pronunce della Suprema Corte, cui questo Collegio intende conformarsi, in base al quale, l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile, regolato dall’art. 1917 cod. civ., sorge nel momento in cui l’assicurato causi un danno a terzi, costituendo tale evento l’oggetto del rischio assicurato. L’assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente a un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e per liquidare il danno, e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato stesso (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 22054 del 22/09/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014).

9. Sulla base di tale principio, la liquidità del debito da risarcire al terzo danneggiato non è, di contro, condizione necessaria della costituzione in mora dell’assicuratore, non valendo nel nostro ordinamento il principio “in illiquidis non fit mora” (Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 14/05/1994).

10. Tuttavia, l’assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennizzo solo per il fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall’assicurato, abbia omesso di provvedervi. L’ inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato, ovvero anche qualora gli elementi in suo possesso evidenzino la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, vale a dire con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell’assicurato (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020).

11. Ne consegue che sussiste la mora dell’assicuratore quando la mancata o ritardata liquidazione del danno al proprio assicurato derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria dell’assicuratore o, ancora, dal suo fatto doloso o colposo, quale l’illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, gli interessi moratori decorrono dalla data della “interpellatio” (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1105 del 15/04/1959).

12. Il principio di cui sopra citato circa l’insorgenza dell’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennizzo solo apparentemente collide con l’orientamento, sancito nella recente pronuncia di questa Suprema Corte (Cass.Sez. III, ord. 18065 del 10/07/2018), con la quale si è chiarito che il diritto dell’assicurato di rivalersi nei confronti dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito dall’assicurato in base ad un titolo che, se non anche definitivo e non contenente un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell’assicurato medesimo e dell’ammontare complessivo del risarcimento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 cod. civ. (citando Cass. 30/12/2011, n. 30795; Cass. 1/04/1996, n. 3008).

13. Nel medesimo senso si era espressa la sentenza di questa Corte n. 7330 del 1° luglio 1995, con la quale si affermò che l’obbligazione dell’assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell’art. 1917, comma primo, cod. civ., il “rimborso” delle somme che al terzo debbono essere pagate dall’assicurato (v. in tal senso anche Cass. 1/07/1995, n. 7330). Fu allora anche precisato che dall’art. 1917 cod. civ. si ricava anche che “il pagamento” dell’indennità assicurativa al terzo può avvenire nei seguenti tre modi: il primo è quello con il quale l’assicurato prende l’iniziativa del pagamento ed in questo caso la prestazione assicurativa consiste nel rimborso all’assicurato della somma pagata; il secondo è quello con il quale è l’assicuratore ad assumere l’iniziativa del pagamento, previa comunicazione all’assicurato; il terzo comporta egualmente il pagamento diretto da parte dell’assicuratore al danneggiato, ma richiede che vi sia stata richiesta in tal senso dell’assicurato (Cass. 9 /01/1999, n. 103).

14. Nelle menzionate pronunce non si rinviene, tuttavia, alcun riferimento al fatto che il credito risarcitorio del terzo, oggetto dell’assicurazione per la responsabilità civile, debba necessariamente essere liquido al tempo del pagamento dell’assicuratore nelle mani dell’assicurato o del terzo.

15. Sicché, il principio di diritto indicato sulle diverse modalità di adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’assicuratore previste nell’art. 1917 cod. civ. opera certamente in rafforzo del diritto dell’assicurato di ricevere l’indennizzo, e a maggior ragione nel caso in cui, come nel caso in questione, una volta ricevuta la denuncia del sinistro l’assicuratore, in base al parametro dell’ordinaria diligenza professionale da valutarsi ex art. 1176, comma 2, cod. civ., sia rimasto inerte rispetto al suo obbligo di tenere indenne l’assicurato.

16. In sintesi, dovendosi accedere a una interpretazione dell’art. 1917, comma 1, cod. civ. che tenga conto, a seconda delle circostanze, dell’ esigenza di mantenere un equilibrio sinallagmatico tra i diversi interessi delle parti nelle possibili dinamiche che si innestano nell’ esecuzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l’assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall’assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotta nel contratto di assicurazione, già al tempo dell’avveramento del rischio da indennizzare.

17. Ai fini della verifica dei possibili risvolti di tale interpretazione, non si dimostra quale utile argomento il timore che il pagamento dell’indennizzo dall’assicuratore direttamente all’assicurato possa costituire un indebito per l’assicuratore, ove i terzi danneggiati omettano di coltivare le proprie pretese di risarcimento, e dunque venga meno il titolo del pagamento. In base al secondo comma dell’art. 1917 cod. civ., l’assicuratore ha facoltà di scongiurare tale rischio attivandosi per pagare l’indennità dovuta direttamente nelle mani del terzo danneggiato, previa comunicazione all’assicurato, prevedendosi anche che detto obbligo di pagamento nelle mani del terzo insorga laddove lo richieda lo stesso assicurato>>.

Polizze unit linked: investimento previdenziale (assicurazione sulla vita) o finanziario? Dipende dal tipo concretamente stipulato

Cass. sez. I , ord. 09/04/2024,  n. 9.418, rel. Perrino:

premessa

<<1.1. – Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass. n. 6061/12; conf., n. 10333/18) ha stabilito che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262/05 e del D.Lgs. n. 303/06, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sia tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l’evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore), oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull’assicurato).

Tale giudizio, in quanto rispettoso delle regole di ermeneutica contrattuale ed espresso con motivazione congrua e logica, non è sottoposto a censura in sede di legittimità.

2.- Da ultimo, con riguardo alle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private, ma prendendo le mosse da Cass., sez. un., n. 8271/2008, questa Corte (Cass. n. 3785/24) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l’accumulo di capitale così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall’art. 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l’hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza).

Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale.>>

Al punto specifico:

<<2.1. – Orbene, ha chiarito questa Corte con la sentenza citata, la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell’assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l’entità della somma dovuta dall’assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell’evento attinente alla vita umana.

3. – Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all’assicurato:

le polizze guaranteed unit linked garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;

le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;

– nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.

E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l’assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana all’assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell’assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell’assicuratore.

3.1. – Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l’art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, in base al quale “rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”, ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l’idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell’assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all’assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.

4. – In definitiva, il tratto qualificante sta nell’allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d’investimento grava totalmente sull’assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell’intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all’assicurato, proprio in base all’accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria.

In tal caso l’evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l’assunzione del rischio è soltanto apparente.

4.1. – Non va trascurato, d’altronde, che la giurisprudenza unionale ha inquadrato le polizze unit linked nell’alveo dei contratti di assicurazione, escludendo pertanto l’applicazione della disciplina sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali (Corte giust. causa C-166/11, Gonzalez Alonso); e, con riferimento a una consulenza finanziaria offerta da un’impresa di intermediazione assicurativa, relativamente a prodotti ibridi composti da un’assicurazione sulla vita e da un investimento, quella Corte ha escluso l’applicazione della direttiva n. 2004/39/Ce, relativa agli strumenti finanziari, e inquadrato l’attività di consulenza finanziaria nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92/Ce, sull’intermediazione assicurativa (applicabile ratione temporis), quale atto preparatorio alla conclusione di un contratto di assicurazione di cui l’investimento costituisca elemento integrante (Corte giust., causa C-542/16, Strobel e a.).

In linea si pone pure Corte cost. n. 32/2024, la quale, al cospetto di una polizza unit linked che prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato e garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, ha senz’altro ritenuto applicabile l’art. 2952, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, del quale ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal suddetto termine, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale>>.

Applicando al caso sub iudice er rigettando il ricorsdo:

<<E allora, il motivo in esame si rivela infondato.

Il giudice d’appello ha difatti ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata, posto che ha accertato che “il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l’incremento dell’1% al momento del sinistro”, di modo che “non vi era…alcun rischio di perdita del capitale per il beneficiario…per cui la componente assicurativa del rapporto è stata effettivamente garantita attesa la conservazione (rectius incremento) del capitale alla scadenza”; laddove, ha precisato in narrativa, l’evento assicurato, dato dal decesso di Ca.An., non si era ancora verificato quando la polizza è stata riscattata.

5.1. – L’accertamento del regolamento contrattuale non è stato contrastato; e la qualificazione che ne ha tratto la corte territoriale è conforme ai principi dinanzi richiamati.

Il motivo è respinto>>.

Sul concetto di “aree equiparate a quelle ad uso pubblico”: ambito territoriale applicativo dell e azioni assicurative (art. 122 cod. ass.)

Cass. civ., Sez. III, Ord. 27/03/2024, n. 8.244, rel. Rossetti, si pronuncia sul concetto in esame:

<<.3. I primi due motivi di ricorso sono fondati alla luce dei princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’art. 122 cod. ass. deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario, con la conseguenza che “per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“. (Sez. U – , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021, Rv. 661872 – 01)>>

Che poi aggiunge:

<<1.4. Reputa opportuno la Corte aggiungere, a fugare il rischio di dubbi ulteriori nella fase di rinvio, che l’art. 122 cod. ass. è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni: quella diretta contro l’assicuratore del responsabile (art. 144 cod. ass.); l’azione diretta contro l’assicuratore del danneggiato (art. 149 cod. ass.); l’azione nei confronti dell’UCI (art. 126 cod. ass.); l’azione contro l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia (art. 283 cod. ass.); l’azione contro il commissario liquidatore dell’impresa in l.c.a. che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (art. 294 cod. ass.).

Del resto l’azione accordata al danneggiato contro il proprio assicuratore, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., come già da questa Corte ripetutamente stabilito, non è un’azione contrattuale, in quanto l’esistenza di un contratto assicurativo è solo il presupposto legittimante di quella domanda, ma non la fonte del diritto fatto valere.

Infatti il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, “si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”, e dunque l’azione promossa dal danneggiato con tro il proprio assicuratore è la stessa azione prevista dall’art. 144 cod. ass., alla quale la legge assegna undiverso debitore (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in motivazione)>>.

Oggi l’art. 122 risulta modificato dal d lgs 184 del 2024 e il suo c. 1 è conforme a quanto statuito dalla cit. SC

L’indicazione dei beneficiari di assicurazione sulla vita con la formula “gli eredi legittimi” include chi è tale per rappresentazione

Cass sez. III del 21/08/2023 n. 24.951 rel. Giaime Guizzi :

<<9.1.1. Gli stessi, infatti, vanno scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Esse, muovendo dal presupposto secondo cui “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite, rigettando, in particolare, il ricorso – incidentale – volto ad escludere gli eredi per rappresentazione), e’, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.

In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (…), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Su tali basi, quindi, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di includere anche la D.B., erede per rappresentazione, tra i beneficiari delle due polizze assicurative, confermando la scelta di Cardif di operare una ripartizione degli indennizzi per otto (e non per sette) quote.

Ne’ osta a tale conclusione il rilievo che dagli atti del giudizio di legittimità non emerge se la dante causa della D.B. – ovvero, la madre della stessa (e nipote di M.C.), C.M. – fosse premorta alla M. prima o dopo la stipulazione delle polizze.

Come, infatti, chiarisce il già citato arresto delle Sezioni Unite, l’eventuale “premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” (tale doveva considerarsi, rispetto a M.C., la nipote “ex sorore” della stessa, ovvero C.M.), comporta “non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c.” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Per contro, nel diverso caso in cui la morte della C. abbia, addirittura, preceduto la stipulazione delle polizze, la D.B. avrebbe, comunque, diritto agli indennizzi, e ciò perché i discendenti della C. subentrerebbero – come nuovamente ricavabile dal citato arresto delle Sezioni Unite – “nel luogo e nel grado della loro ascendente”, sicché costoro sarebbero “da intendere essi stessi come “eredi”, tanto più agli effetti di cui all’art. 1920, comma 2, c.c., e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.)>>.

Insegnamento esatto ma tutto sommato non particolarmente difficile da impartire

Interessante decisione in  CASs. 9 maggio 2023 n. 12.309 , 3 sez.,  rel Rossetti, in tema di azione di regresso nel rapporto di assicurazione della r.c. da circolazione  nautica , proposta dalal Compagnia Assicurativa :

<<Il principio invocato dalla ricorrente (p. 21 del ricorso) vale per la domanda proposta dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, nel qual caso è effettivamente onere del primo dimostrare l’avverarsi di un sinistro corrispondente a quello previsto dalla descrizione del rischio contenuta nella polizza).
Quel principio non vale invece per la domanda di regresso formulata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato. In questo caso infatti l’assicuratore assume la veste di attore, ed il conseguente onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze legittimanti il regresso.>>

Non è menzionata la disposizione di legge regolante la rivalsa (v. per la rc auto l’abrodato art. 18 c.2 della L. 990 del 1969)

Il diritto degli eredi del beneficiario di assicurazione sulla vita

Cass. sez. III del 27.04.2023 n. 11.101 , rel. Sestini, interviene sul tema  riportando i passi di Cass. sez. un. 11421/2021 (su cui v. mio post) :

<< “la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione;

la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo;

allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo”;

le Sezioni Unite sono intervenute con riferimento ad un’ipotesi in cui l’assicuratore aveva ripartito l’indennizzo, in parti eguali, fra i cinque eredi dell’assicurato, ossia il fratello e i quattro nipoti (figli di una sorella già deceduta all’epoca in cui era stata stipulata la polizza assicurativa); nel caso, i giudici di merito avevano ritenuto che al fratello dell’assicurato spettasse la metà della somma assicurata e avevano pertanto condannato l’assicuratore a versare all’attore la differenza fra quanto già erogato e la metà dovutagli; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’assicuratore affermando -come detto- che, nel caso in cui uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione da eseguire a favore degli eredi del premorto va commisurata alla quota che sarebbe spettata a quest’ultimo;>>.

Per poi così osservare:

<<più precisamente, le Sezioni Unite hanno osservato che “l’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica (…) l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte del comma 2 dell’art. 1412 c.c.”; “in tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo”; “dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo”; “la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c.”; tanto premesso e rilevato che, nel caso specifico, la sorella dell’assicurato era deceduta prima della stipula della polizza (e, quindi, prima che potesse essere designata fra i beneficiari della stessa), la Corte ha affermato che “non vi era spazio per applicare il comma 2 dell’art. 1412 c.c., ovvero per ravvisare una trasmissione per “rappresentazione” agli eredi (della sorella) dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a quella”;>>

La clausola di designazione era così formulata: “beneficiari gli eredi testamentari e, in mancanza, gli eredi legittimi”.