Polizze unit linked: investimento previdenziale (assicurazione sulla vita) o finanziario? Dipende dal tipo concretamente stipulato

Cass. sez. I , ord. 09/04/2024,  n. 9.418, rel. Perrino:

premessa

<<1.1. – Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (vedi, in particolare, Cass. n. 6061/12; conf., n. 10333/18) ha stabilito che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della l. n. 262/05 e del D.Lgs. n. 303/06, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto l’assicuratore sia tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l’evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore), oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull’assicurato).

Tale giudizio, in quanto rispettoso delle regole di ermeneutica contrattuale ed espresso con motivazione congrua e logica, non è sottoposto a censura in sede di legittimità.

2.- Da ultimo, con riguardo alle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private, ma prendendo le mosse da Cass., sez. un., n. 8271/2008, questa Corte (Cass. n. 3785/24) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l’accumulo di capitale così da garantire all’assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall’art. 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell’impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l’hanno considerata “il terzo pilastro” della previdenza).

Quel che occorre verificare è, dunque, la sussistenza della funzione previdenziale.>>

Al punto specifico:

<<2.1. – Orbene, ha chiarito questa Corte con la sentenza citata, la natura previdenziale non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell’assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l’entità della somma dovuta dall’assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell’evento attinente alla vita umana.

3. – Le polizze unit-linked si possono difatti classificare in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione dei premi riconosciute all’assicurato:

le polizze guaranteed unit linked garantiscono all’assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;

le polizze partial guaranteed unit linked riconoscono all’assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;

– nelle polizze unit linked cd. pure la somma dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.

E allora, nelle polizze guaranteed o partial garanteed l’assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana all’assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze unit linked “pure” il rischio di investimento è totalmente a carico dell’assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell’assicuratore.

3.1. – Coerente è, quindi, la scelta del legislatore che, con l’art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, in base al quale “rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”, ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed: il legislatore ha così espressamente assunto come requisito qualificante l’idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell’assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all’assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.

4. – In definitiva, il tratto qualificante sta nell’allocazione del cd. rischio demografico, ossia dell’evento legato alla durata della vita umana. Se il rischio d’investimento grava totalmente sull’assicurato, tanto da poter comportare la perdita dell’intero capitale, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, è in realtà insussistente perché non si garantisce all’assicurato, proprio in base all’accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all’ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento; oppure gli si attribuisce una somma del tutto irrisoria.

In tal caso l’evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l’assunzione del rischio è soltanto apparente.

4.1. – Non va trascurato, d’altronde, che la giurisprudenza unionale ha inquadrato le polizze unit linked nell’alveo dei contratti di assicurazione, escludendo pertanto l’applicazione della disciplina sui contratti stipulati fuori dai locali commerciali (Corte giust. causa C-166/11, Gonzalez Alonso); e, con riferimento a una consulenza finanziaria offerta da un’impresa di intermediazione assicurativa, relativamente a prodotti ibridi composti da un’assicurazione sulla vita e da un investimento, quella Corte ha escluso l’applicazione della direttiva n. 2004/39/Ce, relativa agli strumenti finanziari, e inquadrato l’attività di consulenza finanziaria nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92/Ce, sull’intermediazione assicurativa (applicabile ratione temporis), quale atto preparatorio alla conclusione di un contratto di assicurazione di cui l’investimento costituisca elemento integrante (Corte giust., causa C-542/16, Strobel e a.).

In linea si pone pure Corte cost. n. 32/2024, la quale, al cospetto di una polizza unit linked che prevedeva la garanzia di restituzione integrale del premio unico versato e garantiva la prestazione a prescindere dai risultati della gestione finanziaria, ha senz’altro ritenuto applicabile l’art. 2952, secondo comma, c.c., nella parte in cui prevede un termine di prescrizione biennale per far valere i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita, del quale ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal suddetto termine, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale>>.

Applicando al caso sub iudice er rigettando il ricorsdo:

<<E allora, il motivo in esame si rivela infondato.

Il giudice d’appello ha difatti ravvisato la natura assicurativo-previdenziale della polizza stipulata, posto che ha accertato che “il contratto garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote, se maggiore, con l’incremento dell’1% al momento del sinistro”, di modo che “non vi era…alcun rischio di perdita del capitale per il beneficiario…per cui la componente assicurativa del rapporto è stata effettivamente garantita attesa la conservazione (rectius incremento) del capitale alla scadenza”; laddove, ha precisato in narrativa, l’evento assicurato, dato dal decesso di Ca.An., non si era ancora verificato quando la polizza è stata riscattata.

5.1. – L’accertamento del regolamento contrattuale non è stato contrastato; e la qualificazione che ne ha tratto la corte territoriale è conforme ai principi dinanzi richiamati.

Il motivo è respinto>>.

L’indicazione dei beneficiari di assicurazione sulla vita con la formula “gli eredi legittimi” include chi è tale per rappresentazione

Cass sez. III del 21/08/2023 n. 24.951 rel. Giaime Guizzi :

<<9.1.1. Gli stessi, infatti, vanno scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Esse, muovendo dal presupposto secondo cui “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite, rigettando, in particolare, il ricorso – incidentale – volto ad escludere gli eredi per rappresentazione), e’, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.

In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (…), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Su tali basi, quindi, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di includere anche la D.B., erede per rappresentazione, tra i beneficiari delle due polizze assicurative, confermando la scelta di Cardif di operare una ripartizione degli indennizzi per otto (e non per sette) quote.

Ne’ osta a tale conclusione il rilievo che dagli atti del giudizio di legittimità non emerge se la dante causa della D.B. – ovvero, la madre della stessa (e nipote di M.C.), C.M. – fosse premorta alla M. prima o dopo la stipulazione delle polizze.

Come, infatti, chiarisce il già citato arresto delle Sezioni Unite, l’eventuale “premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione” (tale doveva considerarsi, rispetto a M.C., la nipote “ex sorore” della stessa, ovvero C.M.), comporta “non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c.” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.).

Per contro, nel diverso caso in cui la morte della C. abbia, addirittura, preceduto la stipulazione delle polizze, la D.B. avrebbe, comunque, diritto agli indennizzi, e ciò perché i discendenti della C. subentrerebbero – come nuovamente ricavabile dal citato arresto delle Sezioni Unite – “nel luogo e nel grado della loro ascendente”, sicché costoro sarebbero “da intendere essi stessi come “eredi”, tanto più agli effetti di cui all’art. 1920, comma 2, c.c., e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.)>>.

Insegnamento esatto ma tutto sommato non particolarmente difficile da impartire

Il diritto degli eredi del beneficiario di assicurazione sulla vita

Cass. sez. III del 27.04.2023 n. 11.101 , rel. Sestini, interviene sul tema  riportando i passi di Cass. sez. un. 11421/2021 (su cui v. mio post) :

<< “la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione;

la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo;

allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo”;

le Sezioni Unite sono intervenute con riferimento ad un’ipotesi in cui l’assicuratore aveva ripartito l’indennizzo, in parti eguali, fra i cinque eredi dell’assicurato, ossia il fratello e i quattro nipoti (figli di una sorella già deceduta all’epoca in cui era stata stipulata la polizza assicurativa); nel caso, i giudici di merito avevano ritenuto che al fratello dell’assicurato spettasse la metà della somma assicurata e avevano pertanto condannato l’assicuratore a versare all’attore la differenza fra quanto già erogato e la metà dovutagli; la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’assicuratore affermando -come detto- che, nel caso in cui uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione da eseguire a favore degli eredi del premorto va commisurata alla quota che sarebbe spettata a quest’ultimo;>>.

Per poi così osservare:

<<più precisamente, le Sezioni Unite hanno osservato che “l’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica (…) l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte del comma 2 dell’art. 1412 c.c.”; “in tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo”; “dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo”; “la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412, comma 2, c.c.”; tanto premesso e rilevato che, nel caso specifico, la sorella dell’assicurato era deceduta prima della stipula della polizza (e, quindi, prima che potesse essere designata fra i beneficiari della stessa), la Corte ha affermato che “non vi era spazio per applicare il comma 2 dell’art. 1412 c.c., ovvero per ravvisare una trasmissione per “rappresentazione” agli eredi (della sorella) dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a quella”;>>

La clausola di designazione era così formulata: “beneficiari gli eredi testamentari e, in mancanza, gli eredi legittimi”.

Tribunale di Milano con sentenza dettagliatissima sulla (non operatività della) compensatio lucri cum damno tra risarcimento del danno e indennizzo da polizza infortuni

Sull’oggetto v. l’ampio esame condotto da Trib. Milano 11/04/2023, n. 2894, Rg 4337/2020, giudice D. Spera, che esclude la compensazione, dopo accurto esame della disciplina delle polizze infrotunui, non espressamente regolate dal cc.

L’assicurtore aveva ricnuncviato alla rivalsa.

sulla polizza sub iudice. <<In definitiva, ritiene il Tribunale che la polizza stipulata dalle parti, per come in concreto articolata, risponda ad una finalità previdenziale: il sig. P.B. ha inteso cautelarsi contro il rischio di morte o invalidità permanente, sopportando il pagamento di una serie di premi e assicurandosi la possibilità di poter celermente disporre, in caso di verificazione di un evento traumatico, di una somma di denaro certa nel suo ammontare e proporzionata – in quanto ancorata ad un prescelto capitale assicurato – non già al danno effettivamente patito, ma alla propria capacità di spesa e alla propria propensione all’investimento previdenziale.
Il contratto assicurativo stipulato dal sig. P.B., quindi, lungi dall’assolvere una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, intende precipuamente garantire all’assicurato (o ai suoi familiari in caso di decesso) una provvidenza dallo stesso stimata come idonea. E ciò dovrebbe valere sia nel caso di infortunio letale, sia nel caso di trauma solo invalidante: non si vede del resto per quale ragione la finalità previdenziale (riconosciuta dalleSezioni Unite n. 5119/2002 solo per gli esiti mortali) dovrebbe mutare a seconda dell’evento – letale o non letale – che in concreto si verifica …   Sulla base delle considerazioni che precedono, si può dunque ritenere che la polizza “Fortuna” non possa essere ricondotta al genus delle assicurazioni contro i danni, stante l’ontologica diversità tra la res e la persona.
La stessa polizza però non può neppure essere ricondotta tout court al ramo delle assicurazioni sulla vita, sebbene con essa condivida la medesima finalità previdenziale, non trattandosi di assicurazione stipulata sulla “vita propria o su quella di un terzo” come prevede l’art. 1919 c.c.
Deve piuttosto ritenersi che trattasi di un contratto assicurativo dal contenuto atipico, ma riconducibile al modello generale di cui all’art. 1882, seconda parte, c.c., essendo evidente che – come affermato dalla dottrina e come ritenuto da pronunce giurisprudenziali antecedenti alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5119/2002 – un infortunio è certamente “un evento attinente alla vita umana”..>>

<<Sulla base delle considerazioni che precedono, si può dunque ritenere che la polizza “Fortuna” non possa essere ricondotta al genus delle assicurazioni contro i danni, stante l’ontologica diversità tra la res e la persona.
La stessa polizza però non può neppure essere ricondotta tout court al ramo delle assicurazioni sulla vita, sebbene con essa condivida la medesima finalità previdenziale, non trattandosi di assicurazione stipulata sulla “vita propria o su quella di un terzo” come prevede l’art. 1919 c.c.
Deve piuttosto ritenersi che trattasi di un contratto assicurativo dal contenuto atipico, ma riconducibile al modello generale di cui all’art. 1882, seconda parte, c.c., essendo evidente che – come affermato dalla dottrina e come ritenuto da pronunce giurisprudenziali antecedenti alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5119/2002 – un infortunio è certamente “un evento attinente alla vita umana” . (…)Alla luce delle esposte considerazioni, la polizza “Fortuna”, pur non rientrando nei due genera assicurativi disciplinati dal codice (rispettivamente agli artt. 1904 e ss. agli artt. 1919 e ss. c.c.), cionondimeno, condivide con l’assicurazione sulla vita la stessa natura previdenziale, trovando
tale contratto assicurativo ragione – per com’è articolato dalle parti attraverso la previsione della rinuncia alla rivalsa – nella precauzione di introdurre una forma di provvidenza, volta non tanto ad elidere il danno, ma a garantire all’assicurato una maggiore tranquillità economica al verificarsi di un evento avverso.       Per l’effetto, si deve ritenere che la polizza “Fortuna” stipulata dal sig. Bassi, stante la sua natura sostanzialmente previdenziale, soggiace prevalentemente alle norme dettate per l’assicurazione sulla vita, giustificandosi così l’inoperatività del principio indennitario, con la conseguenza che dalla somma liquidata a titolo di risarcimento in favore dell’attore non dev’essere scomputato l’indennizzo corrisposto dalla Zurich Insurance PL >>

Assicurazione sulla vita, assicurazione per conto altrui e collegamento con rimborso di mutuo bancario

Una complicata vicenda assicurativo-successorio-bancaria è al centro dell’ottimamente redatta Cass. sez. 3 n° 21.863 del  11.07.2022, rel. Rossetti.

Complicata anche o soprattutto perchè la clausola del contratto di assicuraizone era strata scritta in modo … non perspicuo, come si dice. Lo rileva pure la SC: <<2.3. Prima di esaminare nel merito questa articolata censura, è doveroso premettere che la Corte d’appello di Venezia si è trovata dinanzi a patti contrattuali che costituivano oggettivamente un perfetto esempio di come non si dovrebbe scrivere un contratto di assicurazione (ed anzi qualsiasi contratto): tante e tali erano le contraddizioni, le ambiguità e le aporie giuridiche in esso presenti, con buona pace dell’art. 166, comma 1 cod. ass., il quale – già in vigore da un anno e mezzo all’epoca della stipula del mutuo – proclama solennemente che “il contratto va redatto in modo chiaro ed esauriente”.>>

Mi limito a riprodurre i principi di diritto (§ 2.8), dovendo altrimenti l’esposizione protrarsi troppo:

A) “le disposizioni dettate dall’art. 1891 c.c. in tema di assicurazione per conto altrui non sono incompatibili con l’assicurazione sulla vita”;

B) “l’assicurazione sulla vita per il caso di morte non impedisce di designare quale beneficiario lo stesso portatore di rischio: in tal caso l’indennizzo si devolverà mortis causa ai suoi eredi”.

C) “Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca”.

Assicurazione sulla vita per il caso di morte e designazione dei beneficiari negli “eredi legittimi”

Arriva Cass. sez. un. n. 11.421 del 30.04.2021, BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.p.A c. ALESSANDRO BIAGIO GAETANO, rel. Antonio Scarpa, a dirimere la questione della valenza dell’espressione “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: eredi legittimi“, quale designazione dei beneficiari, contenuta in una polizza sulla vita per il caso di morte (si legge che tale tipo di designazione sarebbe alquanto diffuso)

La SC conferma l’indirizzo maggioritario (§ 6.1): l’espressione va intesa solo come mezzo per identificare i soggetti, senza diventare negozio mortis causa, e dunque senza dare rilevanza alle quote ereditarie.

Vediamo i principali passaggi:

  1. può dirsi ormai del tutto preponderante l’esegesi <<che ravvisa nell’atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell’art. 1920 c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell’assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell’art. 1920 c.c., comma 2, ultimo periodo)>>
  2. L’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato <<resta riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.>>
  3. la designazione del terzo è elemento <<strutturale essenziale, o comunque normale, dell’assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell’operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l’ingresso del credito nel patrimonio dell’assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis.>>
  4. Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, <<la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione.>>
  5. L’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri “eredi (legittimi)” quali beneficiari della polizza <<non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa>>
  6. la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli “eredi” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione <<esclude l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di “eredi” rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell’art. 1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari>>
  7. Rimane ovviamente ferma <<la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 c.c. (arg. dall’art. 1932 c.c.)>>
  8. In forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, <<la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298 c.c., comma 2 e dall’art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.>>
  9. <<L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c., comma 2, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo. (…) La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto dall’art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c.>>