Trib. Milano n° 1411/2023 del 22.02.2023, RG 43609/2021, rel. Salmeri decide la lite in oggetto, già passata sui media nazionali per i precedenti provvedimenti cautelari.
Nonostante un diritto di prelazione di Basicitalia (B.), esercitato, FISI stipulò per le stesse prestazioni contratto analogo con Armani.. In breve, fece ciò negando che la prelazione costituisse un contratto stipulato e affermando che costituisse solo un impegno a trattare per una successiva stipula, come emergerebbe a suo dire da un successivo documento inviato da FISI a B.
Solo che quest’ultimo è appunto successivo e unilaterale. Il consenso di entrambe le parti si era invece formato sulla clausola di prelazione in base alal quale FISI doveva inviare denuntiatio completa “di tutti gli elementi contrattuali rielvanti”.
Quindi l’esericzio della prelazione da parte di B. aveva concluso il contratto.
La difesa di FISI apapre quindi non poco temeraria e non si spiega l’omessa condanna ex art 96 c. 1 o meglio c. 3 Cpc. Ancbe alla luce del fatto che FISI aveva falsamente negato di aver stipulato un contratto con Armani (la cui immagine viene qui un pò appannata, come quella della FISI, naturalmente). Così sul punto: <<Da ultimo, sebbene vada stigmatizzata la condotta processuale di FISI per avere espressamente negato di avere concluso il contratto di fornitura e sponsorizzazione con ARMANI nel corso del procedimento di reclamo quando in realtà detto contratto era già stato sottoscritto (cfr. nota n. 2), tuttavia la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da BASIC non può trovare accoglimento, in quanto il ricorso cautelare ex art. 700 cpc proposto dalla stessa BASIC è stato rigettato (sebbene poi accolto dal Collegio), circostanza che induce a ritenere che la difesa (in diritto) di FISI è comunque rimasta confinata nell’ambito della normale dialettica processuale.>>.
Punto teoricamente importante. Per il Tribunale, dire il falso fa parte della normale dialettica processuale: cioè non esiste un dovere di dire la verità (la pensa diversamente CARRATTA A., Dovere di verità e di completezza nel processo civile, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2014/2)
Viene però negato a B. il risarcimento del danno, essendo ancora in corso (anzi apppena iniziato) il periodo di efficacia contrattuale (stagioni agonistiche 2022-2026).
E’ accolta la domanda di condanna ad un facere e di inibitoria astensiva. Questi i comandi:
<< 1) accoglie le domande di BASICITALIA SPA nei limiti di cui in motivazione;
2) accerta e dichiara che in data 3 giugno 2021, a seguito della denuntiatio di FISI del 27 maggio 2021 e dell’accettazione di BASICITALIA SPA del 3 giugno 2021, è sorto un contratto di fornitura e sponsorizzazione alle condizioni contrattuali ed economiche indicate dalla stessa FISI nella predetta denuntiatio;
3) condanna FISI ad adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto di fornitura e sponsorizzazione del 3 giugno 2021 concluso con BASICITALIA SPA;
4) inibisce a FISI la conclusione di contratti di fornitura e sponsorizzazione con terzi diversi da BASICITALIA SPA (ed in concorrenza con BASICITALIA SPA in riferimento ai marchi ed ai beni prodotti e/o commercializzati da BASICITALIA SPA) per le stagioni agonistiche 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 con diritto di prelazione per un eventuale rinnovo per ulteriori 4 stagioni agonistiche e quindi fino alla data di scadenza del termine della stagione agonistica 2029/2030;
5) inibisce a FISI l’utilizzo, nella propria attività agonistica (sia in gara che in allenamento) e mediatica, di articoli di abbigliamento che rechino marchi diversi da quelli indicati nel contratto del 3 giugno 2021 ed in concorrenza con BASICITALIA SPA;>>
Circa la falsa dichiarazione del non aver concluso un contratto con Armani, così osserva il giudice:
<<Da ultimo, sebbene vada stigmatizzata la condotta processuale di FISI per avere espressamente negato di avere concluso il contratto di fornitura e sponsorizzazione con ARMANI nel corso del procedimento di reclamo quando in realtà detto contratto era già stato sottoscritto (cfr. nota n. 2), tuttavia la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da BASIC non può trovare accoglimento, in quanto il ricorso cautelare ex art. 700 cpc proposto dalla stessa BASIC è stato rigettato (sebbene poi accolto dal Collegio), circostanza che induce a ritenere che la difesa (in diritto) di FISI è comunque rimasta confinata nell’ambito della normale dialettica processuale.>>