Cass. sez. 3 del 8 . 11.2023 n. 31.136, rel. Gianniti:
<<Secondo la giurisprudenza di questa corte (cfr. in particolare Cass. n. 26916/2020), “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente” [tecniamente non è così].
Orbene, entrambi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del suddetto principio, ma, compiendo una diversa valutazione del compendio probatorio, sono addivenuti a conclusioni antitetiche.
Invero, il giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria del F. così argomentando:
“Nel merito la domanda è fondata poiché quanto prospettato dall’attore ha trovato dalla documentazione prodotta sufficiente riscontro probatorio in ordine sia all’an sia al quantum debeatur. L’attore, infatti, è riuscito a dimostrare la veridicità della sua tesi a dispetto di quella prospettata dalle convenute…. Pertanto, l’attore lamenta il comportamento poco corretto ed inadempiente dell’istituto bancario che ha consentito nonostante il blocco e le varie denunce presentate, delle operazioni extra fido senza alcuna autorizzazione, comportando ciò un aggravio di spese a quest’ultimo che si è trovato con un saldo negativo di Euro 5.581,97 Euro. Si osserva che nel caso de qua trattasi di carta di debito da utilizzarsi tramite codice segreto (PIN), che dovrebbe essere a conoscenza solo del legittimo possessore e fruitore del servizio bancomat come da contratto. Tuttavia, va detto che più volte è capitato (come riportato anche da fatti di cronaca accaduti recentemente) che le chiavi di accesso ai servizi a pagamento vengono carpite da terze persone con inganno, senza che il titolare abbia la possibilità di rendersi conto del fatto nell’immediato. Ebbene, in tali casi vi è da dire che l’istituto bancario che eccepisca la colpa concorrente del titolare della carta per custodia difettosa del codice personale, ha l’onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata illecitamente. Dunque, i convenuti non hanno assolto al loro onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c., pertanto, le contestazioni restano delle mere eccezioni senza fondamento. E’ evidente il grave inadempimento e la responsabilità di entrambi gli enti convenuti nella vicenda de qua. E’ evidente, infatti che il comportamento negligente sia della Banca sia della ICCREA terza chiamata in causa, è la concausa della sottrazione illecita delle somme, dal momento che, nonostante l’immediata denuncia e blocco della carta da parte del F., gli enti convenuti non hanno adempiuto agli obblighi di vigilanza, correttezza e buona fede contrattuale, consentendo movimenti ben oltre i limiti contrattuali stabiliti creando così un grave disagio economico e non, oltre che un danno all’attore”.
Al contrario, il giudice di appello ha rigettato la domanda risarcitoria del F., sul presupposto che la di lui condotta gravemente colposa era risultata:
“- dalla ricostruzione dei fatti offerta dal sig. F., il quale nella denuncia presentata ai Carabinieri in data 06/7/2009, alle ore 13.29 – ovvero quattro giorni dopo dal presunto smarrimento – ha dichiarato di essersi accorto della perdita della carta (che di per sé va conservata con la massima attenzione, e dunque con una particolare diligenza) in circostanze del tutto casuali, cioè controllando nel portafogli, dopo aver verificato, rivolgendosi ad un operatore di cassa della filiale di riferimento, l’effettuazione di prelievi non autorizzati sul conto corrente nei giorni immediatamente precedenti;
– dalle dichiarazioni dello stesso sig. F., che non ha potuto escludere di aver dimenticato (…) la carta bancomat “…all’interno dallo sportello sito in Agenzia di Via (Omissis)”, così denotando una significativa superficialità nella conservazione della carta di debito, nonostante sia un dato di comune esperienza, noto ai più, che trova frequente riscontro nelle cronache, che proprio in occasione delle operazioni agli sportelli automatici si verificano episodi di truffa e/o di furto delle carte bancomat a danno degli ignari titolari;
– dalla peculiarità della vicenda oggetto di causa, dove tutte le operazioni contestate dall’attore hanno avuto luogo con il corretto inserimento del P.I.N. (chiaro sintomo che esso potrebbe non essere stato adeguatamente custodito dal titolare sig. F.) e prevalentemente anteriori al blocco della carta richiesto dall’appellato solo il 06/7/2009;
– dal fatto che il sig. F. ha posto a fondamento della domanda risarcitoria soltanto n. 5 operazioni, per complessivi Euro 1.414,10 – avvenute, rispettivamente il 3/7/09, alle ore 20.47 (di Euro 250,00), il 4/7/09, alle ore 11.31 (di Euro 250,00), alle ore 11.38 (di Euro 59,90), ed alle ore 12.24 (di Euro 349,00), il 5/7/09, alle ore 11.57 (di Euro 250,00), ed il 6/7/09, alle ore 10.17 (di Euro 250,00) -, tralasciandone altre n. 3, per complessivi Euro 674,90 – avvenute, rispettivamente, il 4/7/09, alle ore 11.43 (di Euro 89,90), il 5/7/09, alle ore 12.47 (di Euro 290,00), ed il 6/7/09, alle ore 10.32 (di Euro 295,00) -, che pure rientrano nel medesimo contesto temporale delle prime, nel quale, a suo dire, non avrebbe avuto la materiale disponibilità della carta bancomat”.
In sintesi, il giudice di appello ha ritenuto che il F., da un lato, non ha custodito adeguatamente il bancomat (in quanto ha dichiarato di non poter escludere di averlo dimenticato all’interno dello sportello elettronico automatico ed ha aggiunto di essersi reso conto del relativo smarrimento soltanto dopo un controllo fortuito nel proprio portafoglio) e, dall’altro, non ha custodito adeguatamente il PIN necessario per il funzionamento del bancomat, in quanto tutti i prelievi denunciati (oltre ad altri che non hanno formato oggetto di denuncia) sono avvenuti con l’inserimento corretto del PIN e sono avvenuti prima della denuncia e del blocco della carta (incombenti questi entrambi risalenti al 6 luglio 2009).
Non spetta a questa Corte statuire quale sia la motivazione più coerente con le risultanze processuali acquisite: nella presente sede di legittimità, invece, rileva il fatto che, a fronte della motivazione del giudice d’appello, adeguatamente articolata la censura del ricorrente si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, così in sostanza sollecitando, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del suo giudizio.
E tuttavia questa non è consentita a questa Corte, alla quale non spetta il riesame della vicenda processuale, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13881/2015; n. 24679/2013; n. 27197/2011; n. 6694/2009).
Quanto, poi, al passaggio in cui (p. 23) il ricorrente si duole che la banca “…nella sua difesa non ha mai precisato i presidi di sicurezza di cui era dotata la tessera bancomat smarrita/sottratta…” – fermo restando che nel giudizio di legittimità non sono prospettabili nuove questioni di diritto (Cass. n. 21633/2018; n. 9812/2002) – occorre qui rilevare che trattasi di censura di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata (e che, d’altronde, il ricorrente neppure indica aver formato oggetto di esame nei due giudizi di merito).
Anzi, sotto questo profilo, non può non essere sottolineato il particolare contesto contrattuale della fattispecie, nella quale non risulta che fossero contrattualmente previsti specifici sistemi di controllo e presidi di sicurezza a carico della banca: orbene, in tale specifico contesto contrattuale, l’uso della carta con uso di pin corretto da parte di soggetto ignoto è stato legittimamente posto dal giudice di appello ad esclusivo carico del titolare della carta>>.
Sono qui di interesse le (peraltro scarne) circostanze di fatto relative alla non diligente gestione del tesserino bancmat (nulla si dice però del pin)