Cass. sez. III, Ord. 05/06/2024, n. 15719, rel. Tatangelo, in un caso di asserita negligenza in una difesa penale:
<<1.1 Si premette che la sentenza impugnata è, in diritto, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), secondo il quale “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24/10/2017, Rv. 646451-01; Sez. 3, Ordinanza n. 8516 del 06/05/2020, Rv. 657777-01)>>.
Ragionamento applicato così al caso specifico:
<<1.2 Nella specie, l’attore e ricorrente A.A. imputa all’avvocato B.B., che lo ha difeso esclusivamente nel primo grado del giudizio penale, a titolo di negligenza professionale, di non avergli consigliato di comparire al processo per rendere le proprie dichiarazioni e fornire la propria versione dei fatti, nonché il mancato tempestivo deposito della lista dei testi e la mancata partecipazione personale all’udienza di discussione, in cui il difensore nominato si sarebbe fatto sostituire da una collega priva delle informazioni e degli strumenti necessari per poter approntare un’adeguata difesa: tali omissioni avrebbero determinato la sua condanna a sette anni di reclusione, sia a causa della mancata prospettazione di una versione dei fatti alternativa a quella indicata dalla vittima, ritenuta pienamente credibile, sia a causa della mancata escussione dei testi a difesa.
È, peraltro, pacifico che, a seguito del giudizio di appello, al quale l’imputato aveva avuto modo di partecipare (assistito da diverso difensore) ed all’esito del quale era stata confermata la condanna emessa in primo grado, la Corte di Cassazione penale ha annullato tale condanna e disposto la rinnovazione del dibattimento, che ha avuto quindi luogo, in sede di rinvio, anche con l’escussione dei testi della difesa. All’esito del giudizio di rinvio, l’attore è stato invero nuovamente condannato, sia pure ad una pena leggermente inferiore (sei anni e mezzo di reclusione, anziché sette).
1.3 Secondo la corte territoriale, la negligenza professionale del legale non può dirsi aver determinato il danno dedotto dall’attore, essendo mancata la prova che, se anche la prestazione professionale, nell’ambito del giudizio penale di primo grado, fosse stata regolarmente adempiuta dal convenuto, l’esito finale del relativo processo sarebbe stato più favorevole all’attore imputato, in base ad una valutazione prognostica fondata sul canone c.d. del “più probabile che non”.
In particolare, premesso che l’attore non aveva prodotto i verbali delle deposizioni dei testi escussi nel giudizio penale di rinvio, ha osservato – sulla base della sentenza emessa all’esito di tale ultimo giudizio – che erano state confermate le valutazioni, già operate dal giudice di primo grado, di piena credibilità della persona offesa dal reato, della sussistenza di molteplici elementi esterni di riscontro alle dichiarazioni di quest’ultima, nonché della mancata offerta di versioni alternative da parte dell’imputato, rimasto del tutto “silente” anche nel primo giudizio di appello penale, quando non era più difeso dal legale convenuto, ed erano state, di converso, ritenute inattendibili, benché non palesemente dolose, le testimonianze a difesa dell’imputato, in quanto “contrastanti tra loro” e prospettanti “un comportamento dell’imputato difficilmente plausibile”.
La corte territoriale ha precisato, altresì, che, benché fosse stato dato atto della difficoltà, da parte dei testimoni, di ricordare esattamente fatti avvenuti cinque anni prima, anche ad ammettere la versione sostenuta dallo stesso imputato e che i testi avrebbero dovuto confermare, secondo la quale egli la sera dei fatti si trovava in altro luogo, a casa di amici, ciò non avrebbe potuto costituire un alibi decisivo, perché la circostanza non era incompatibile con la possibilità che lo stesso avesse successivamente raggiunto il luogo dove si era consumato il delitto.
1.4 In definitiva, la corte d’appello, ha ritenuto non sussistere sufficiente prova che l’esito del processo penale sarebbe stato diverso, anche se il difensore dell’attore avesse svolto la sua prestazione in modo diligente (e fossero stati, quindi, sentiti in primo grado i testi in favore di quest’ultimo ed egli fosse comparso all’udienza, unitamente allo stesso difensore, che si era invece fatto sostituire).
Tale accertamento di fatto è sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.
1.5 Tanto premesso, in primo luogo le censure di violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., con le quali si deduce “inadeguata valutazione della negligenza professionale e della colpa grave del difensore con riferimento al mandato ricevuto” sono palesemente inammissibili, in quanto la corte d’appello non ha affatto escluso la condotta inadempiente del convenuto sotto tale profilo: al contrario, ha ammesso l’inadempimento dell’avvocato B.B. alle obbligazioni derivanti dal rapporto professionale instaurato con l’attore, rigettando la domanda risarcitoria di quest’ultimo esclusivamente per l’insufficiente prova del nesso di causa tra l’inadempimento ed il danno dedotto come conseguenza dello stesso.
1.6 Le ulteriori censure, con le quali si contesta l’insufficienza della motivazione in ordine alla mancanza di adeguata prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista ed il danno dedotto, si risolvono, nella sostanza, in una inammissibile contestazione di un accertamento di fatto, fondato sulla prudente valutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come già visto, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle stesse prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
1.7 Per completezza di esposizione, può aggiungersi che risultano del tutto inconferenti, anzi appaiono addirittura per certi versi contraddittorie, anche le argomentazioni contenute nel motivo di ricorso in esame, con riguardo alla strategia processuale adottata dal professionista convenuto e, in particolare, quelle relative alla mancata opzione per eventuali riti alternativi, che avrebbero potuto comportare una riduzione di pena: come del resto sottolineato dalla corte d’appello, oltre a trattarsi di una questione sollevata inammissibilmente dall’attore per la prima volta nel giudizio di secondo grado, le censure, sul punto, risultano del tutto incompatibili, sul piano logico, con la prospettazione difensiva dello stesso attore, fondata sulla dedotta possibilità di dimostrare la propria totale estraneità ai fatti che gli erano imputati, sulla base delle testimonianze a conferma del dedotto alibi, il che evidentemente non avrebbe potuto avvenire in caso di scelta di uno dei richiamati riti alternativi.
1.8 Altrettanto è a dirsi in relazione alle questioni sulla dedotta “perdita di chance”: sul punto è sufficiente osservare che, come rilevato dalla corte d’appello, l’imputato ha, comunque, avuto la possibilità, nel corso del giudizio penale, sia di essere sentito in dibattimento e di fornire la propria versione dei fatti, sia di far escutere i testi a discarico, a sostegno del proprio alibi.
È stato però escluso in radice – in base ad un accertamento di fatto non contestabile nella presente sede, come già visto – che, se anche ciò fosse avvenuto tempestivamente, nel corso del giudizio di primo grado, vi sarebbe stata una ragionevole probabilità di un diverso e più favorevole esito del processo penale (anche solo con riguardo alla commisurazione della pena finale)>>.