Per l’interruzione della prescrizione nei danni da appalto/contratto d’opera serve la messa in mora, non bastando la mera denuncia dei vizi

Cass. sez. II, 18/03/2025 n. 7.188, rel. Varrone:

<<Deve osservarsi che la Corte d’Appello nell’accogliere il gravame di FONSK non ha tenuto conto dell’orientamento di questa Corte secondo il quale la reiterata denuncia dei medesimi vizi da parte del committente non vale a interrompere il termine di prescrizione previsto dall’art. 1669 c.c. per il contratto di appalto o dall’art. 2226 c.c. per il contratto di prestazione d’opera.

Deve preliminarmente ribadirsi che l’eccezione di cui all’art. 1669 c.c. (e all’art. 2226 c.c.) opera su un piano sostanziale e, dunque, trova applicazione l’art. 2943 c.c. In altri termini, laddove le norme citate affermano che il diritto o l’azione “si prescrive in un anno dalla denuncia” si riferiscono appunto ad un termine di prescrizione che, come tale, è soggetto a essere interrotto, per il disposto dell’art. 2943 c.c., non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche “da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

Ciò di cui la Corte d’Appello non ha tenuto conto è che, ai sensi di quest’ultima norma, solo la messa in mora del creditore è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, viceversa la reiterata denuncia dei medesimi vizi non può produrre il medesimo effetto e non è idonea a spostare in avanti il termine entro il quale il committente deve agire in giudizio (vedi Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 22/02/2000 in motivazione).

Inoltre, risulta fondata anche la censura di omessa pronuncia rispetto all’eccezione di mancanza di prova della notifica della missiva del 16 aprile 2011 che sarebbe decisiva sempre ai fini dell’interruzione della prescrizione. La Corte d’Appello non ha fornito alcuna risposta rispetto a tale eccezione, tenuto conto che trattandosi di atto recettizio l’onere della prova della sua conoscenza (anche in via presuntiva) da parte del destinatario ricadeva su FONSK.

Deve ribadirsi in proposito che: Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; la richiesta di pagamento produce l’interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l’effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell’interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l’obbligato, l’effetto interruttivo non si verifica affatto; ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto , astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge. (Cass. Sez. L., 15/11/2002, n. 16131, Rv. 558535 – 01)>>.

Il “problema tecnico di speciale difficoltà” nella prestazione sanitaria (art. 2236 cc) : è tale l’insorgere di complicanze?

Sulla speciale difficoltà della prestazione professionale sanitaria, interviene la Cassazione con qualche precisazione relativa alla c.d complicanze: Cass. sez. III – 16/11/2020, n. 25876 rel. Scoditti.

<< Va premesso che il problema tecnico di speciale difficoltà di cui all’art. 2236, in base al quale la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza (Cass. 31 luglio 2015, n. 16274). Nel campo medico essa non è identificabile con la mera complicanza (Cass. 22 novembre 2012, n. 20586) [meglio: non ricorre automaticamente quando insorga una complicanza] la quale ben può ricorrere in intervento di natura routinaria, salvo la prova da parte del sanitario della presenza del problema tecnico di speciale difficoltà (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24074).   [La SC però non distingue bene tra complicatezza del problema originario e complicatezza del problema sopravvenuto a seguito della complicanza; o forse, tra complicatezza del problema nei termini iniziali e sua complicatezza nei nuovi termini dopo la complicanza, volendolo considerare un problema unico]

La difficoltà interpretativa della crisi del paziente, evidenziata dalla CTU nei termini di una compatibilità con il coma iperglicemico, non è suscettibile di qualificazione nei termini di problema tecnico di speciale difficoltà, apparendo piuttosto una complicanza insorta nel corso dell’intervento. La mera difficoltà del quadro sintomatologico non pare di per sè capace, in mancanza di altre circostanze, di ascendere allo stadio del problema tecnico di speciale difficoltà. Che di complicanza si sia trattato, lo si evince anche dal giudizio di fatto del giudice di merito il quale ha valutato come errata la somministrazione di insulina in modo indipendente dall’interpretazione della crisi del paziente, avendo precisato che delle due l’una, o il coma ipoglicemico, in cui il paziente versava al momento dell’ingresso nell’ospedale, era stato provocato da un eccessivo quantitativo di insulina o il coma era stato, fin dall’inizio, ipoglicemico e, di conseguenza, la terapia non era stata adeguata. Alla stregua di tale giudizio di fatto, reputando la sintomatologia compatibile con un corna iperglicemico, secondo quanto sarebbe apparso in un primo momento (come evidenziato dalla CTU), il quantitativo di insulina somministrato sarebbe stato eccessivo>>.