Il Trib. aveva deciso che la fideiussione non era circolata ex art. 2558 cc (da conferimento societario) perchè non era un contratto ma negozio unilaterale.
Riforma in appello perchè non era inquadrabile tra i contratti esclusi dal medesimo articolo.
Ricorso di legittimità respinto da Cass. sez. 3 ord. 15.01.2024 n. 1453, rel. Moscarini:
<<la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il conferimento dell’impresa individuale [noi: azienda, non impresa!!!] in una società di capitali dà luogo ad un fenomeno traslativo che soggiace alla disciplina dell’art. 2558 c.c., con conseguente subentro ope legis della società di capitali in tutti i rapporti attivi e passivi dell’impresa ceduta; a tale stregua, anche alla luce della pronuncia Cass., n. 5495 del 2001, cui questo Collegio intende dare continuità, e che ha ad oggetto fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, va ribadito che la fideiussione è un contratto d’impresa essendo diretta a garantire gli obblighi derivanti dai rapporti commerciali tra la società garantita e l’impresa cui è subentrata la società, avendo quest’ultima certamente interesse ad avvalersi della garanzia fideiussoria a fronte dell’inadempimento della società garantita; la Corte d’Appello ha altresì precisato che, “posto il conferimento omnicomprensivo della ditta individuale nella società appellante e quindi l’insussistenza di alcun patto derogatorio inerente alla fideiussione, l’opponente non ha mai dedotto la natura personale del contratto, integrante se del caso la seconda ipotesi eccettuativa dell’art. 2558 c.c., limitandosi a chiederne l’accertamento dell’avvenuta estinzione per essere stata la fideiussione prestata solo nei confrontidella ditta individuale. Né il Gulino ha mai sostenuto la natura personale del contratto né ha mai esercitato il recesso dal contratto di fideiussione successivamente al conferimento della ditta garantita nella società per azioni mantenendo inalterati i rapporti commerciali con la Strano SpA per ben dieci anni senza mai manifestare la volontà di recedere; le richiamate rationes decidendi non sono idoneamente censurate in quanto la ricorrente si limita a basare la propria tesi difensiva sulla non applicabilità dell’art. 2558 c.c. alla fideiussioneperché contratto con obbligazioni a carico del solo proponente; é vero che l’art. 2558 c.c. deroga al 1406 c.c. che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite ma, in quanto norma derogatoria ad un principio generale, essa è di stretta interpretazionee quindi non contemplando un’espressa limitazione ai contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, ma prevedendo quali uniche eccezioni i contratti intuitu personae e i contratti in relazione ai quali il terzo contraente non abbia esercitato il recesso entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, non si può escludere che la fideiussione sia tra i contratti d’impresa in riferimento ai quali opera la successione prevista dall’art. 2558 c.c. in ragione della mera struttura della fideiussione, quale contratto con obbligazioni a carico del solo proponente>>.
Pronuncia sciatta per più motivi: i) confonde impresa con azienda; ii) non esamina il caso di fideiussione sorta da negozio unilaterale, invece che da contratto con obbligazioni a carico del proponente; iii) comunque non va ad esaminare la fideiussine sub iudice; iv) non comanda (come avrebbe dovuto), limitandosi invece ad avanzare ipotesi (<non si può escludere che…>); v) non dà conto del dettato normativo che parla solo di <contratti>, tra i quali nonn rientra il negozio unilaterale (v. sopra sub ii); vi) ragiona in modo oscuro sull’art. 1263 cc (“accessori del credito”).