Ineressante precisazioni in Cass. sez. 2 del 04.10.2023 n. 27.986, rel. Falaschi (massima ufficiale, come si legge in ilcaso.it):
<<In tema di prelazione agraria, il carattere eccezionale delle norme impedisce un’interpretazione estensiva del concetto di fondo rustico, ex art. 8, comma 2, della l. n. 590 del 1965, tale da comportare l’applicazione della relativa disciplina a quelle parti del terreno che abbiano destinazione edilizia, industriale o turistica. Ne deriva che, quando sia alienato un fondo destinato solo in parte a scopi agricoli, il coltivatore diretto potrà esercitare il suo diritto di prelazione o di riscatto alla sola parte del fondo che abbia tale destinazione, fermo restando il potere del proprietario di esigere che la prelazione e il riscatto si estendano all’intero fondo, ove le parti rimanenti divenissero, all’esito, relitti inutilizzabili>>