Cass. 22.563 del 26 luglio 2023 , sez. I, rel. Catallozzi:
<<la concessione di una ipoteca a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti da un contratto di mutuo fondiario [NB: la solita e vecchia prassi di sostiture un mutuo chirografo con uno nuovo ipotecario, a pagamento del primo … ] è revocabile, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2), legge fall. e in ogni caso ex art. 67, secondo comma, legge fall. qualora – come accertato nel caso in esame dal Tribunale – le somme oggetto di tale contratto siano destinate a ripianare una esposizione debitoria presente su conto corrente e l’atto si inserisca all’interno di un’operazione unitaria posta in essere in funzione dell’azzeramento della esposizione (cfr. Cass. 16 febbraio 2022, n. 5034; Cass. 21 febbraio 2018, n. 4202; Cass. 1° ottobre 2007, n. 20622);
– non pertinente è il richiamo operato dalla ricorrente all’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 39, quarto comma, t.u.b., in quanto una volta ricostruita l’operazione nei termini di un procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall’utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e revocato, dunque, nel suo ambito, lo stesso contratto di mutuo, anche l’ipoteca perde la qualificazione – che deriva dal contratto – di ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario e, con essa, il beneficio in questione (cfr., oltre alle pronunce richiamate in precedenza, Cass. 20 marzo 2003, n. 4069, la quale sottolinea che l’azionabilità in questo caso del meccanismo revocatorio ex art. 67 primo o secondo comma legge fall. non osta all’ammissione al passivo della somma mutuata poiché la revoca dell’intera operazione – e, quindi, anche del mutuo – comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, all’inefficacia del contratto, conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare);>>