Sul rapporto tra fondo di investimento e società di gestione (SGR)

Cass. sez. trib., sent. 12/06/2024 n. 16.285, rel. Nonno:

<<3.1. La questione che si pone con riferimento al primo motivo è essenzialmente quella di comprendere se VR, nella sua qualità di SGR, possa essere qualificata debitore di IVA ai sensi dell’art. 17, del D.P.R. n. 633 del 1972 con riferimento ai debiti tributari facenti capo al fondo comune IBISCO.

3.2. L’art. 1, comma 1, lett. j), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), nella versione applicabile ratione temporis, afferma che il fondo comune di investimento è “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”.

3.2.1. Ai sensi dell’art. 36 del TUF il fondo comune è gestito da una società di gestione, che può o meno coincidere con la società promotrice, e che assume verso i partecipanti al fondo, solidalmente con quest’ultima, gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

3.2.2. Ciò premesso, secondo Cass. n. 16605 del 15/07/2010, “I fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un’autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” (conf. Cass. n. 12062 del 08/05/2019).

3.3. Può, quindi, schematicamente affermarsi, per come disposto dal D.Lgs. n. 58 del 1998 (la CTR cita erroneamente la L. 23 marzo 1983, n. 77, abrogata proprio dal menzionato decreto legislativo), che, secondo il diritto interno: i) il fondo comune costituisce un patrimonio separato; ii) detto fondo non ha soggettività giuridica autonoma; iii) i beni immobili acquisiti dal fondo comune vengono intestati alla SGR; iv) è la SGR ad esercitare tutti i diritti relativi ai beni, imputando poi profitti e perdite al fondo comune>>.