Mantenimento dei legami con il genitore biologico da parte del minore adottato.

Cass. sez. I, sent.  16/04/2024  n. 10.278, rel. Reggiani:

<<2.5. Com’è noto, questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 230 del 05/01/2023) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, proprio con riferimento alla parte in cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con la famiglia di origine, in rapporto agli artt. 2,3,30 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 24 della Carta di Nizza e 3, 20 comma 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 1991).

(…)

Secondo la Corte costituzionale, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma in esame, attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con alcuni componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove, pertanto, sussistano radici affettive profonde con familiari che, tuttavia, non possono condurre all’esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.

La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all’art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell’interesse del minore.

2.6. Come già evidenziato, la statuizione della Corte costituzionale (che, pur essendo di rigetto, ha certamente valenza rilevante ai fini interpretativi), si riferisce al disposto dell’art. 27, comma 3, L. n. 184 del 1983, il quale si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione.

È, tuttavia, evidente che, laddove risulti conforme all’interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità, mediante l’adozione del provvedimenti di cui all’art. 19 L. cit., proprio in considerazione del successivo esito della procedura di adozione, conseguente alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 27, comma 3, L. cit., offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata.

Ciò significa che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27, comma 3, L. cit. finisce per dare concreto contenuto anche alle misure che possono essere assunte a seguito della dichiarazione di adottabilità, ove la conservazione dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine non può non essere consentita a tutela dell’interesse primario del minore.

2.7. Al momento in cui è dichiarato lo stato di adottabilità, l’interesse del minore, che si sostanzi nella conservazione dei contatti con alcuni dei componenti della famiglia di origine, costituisce l’unico criterio da seguire nella valutazione delle misure da assumere ai sensi dell’art. 19 L. cit., senza che siano ravvisabili altri interessi suscettibili di essere considerati e bilanciati.

L’art. 19 L. n. 184 del 1983 è chiaro nel prevedere soltanto che il giudice adotti “gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore” e, in effetti, il procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità ha come unica finalità quella di adottare le decisioni migliori nell’esclusivo interesse del minore.

In altre parole, l’evoluzione interpretativa dell’istituto dell’adozione piena, offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, sopra illustrata, secondo la quale l’art. 27, comma 3, L. cit. non esclude che, nelle specifiche situazioni del caso concreto, l’interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, comporta la necessità di dare rilievo a tale interesse del minore già al momento della pronuncia che dichiara l’adottabilità, ove l’art. 19 L. cit. consente di adottare “gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore” ed, anzi, in tale sede, l’assunzione di tali provvedimenti e l’estensione degli stessi vanno modulate esclusivamente in vista della tutela dell’interesse del minore senza tollerare alcun bilanciamento con altre e diverse esigenze.

In questa esclusiva ottica di massima protezione ed attuazione dell’interesse preminente del minore, le statuizioni relative alla continuità affettiva ed alla non recisione dei rapporti dei minori adottandi non possono che essere dotate di una stabilità relativa e non possono rivestire carattere di immutabilità.

Come sopra evidenziato, si tratta di misure convenienti ex art. 333 c.c., soggette al monitoraggio del giudice specializzato che deve ascoltare le istanze delle parti e disporre, ove necessario, mediante il supporto dei servizi territoriali, modifiche, integrazioni, modulazioni diverse>>

Concetto di “stato di adottabilità” (art. 8 L. 184/1983)

Cass. Sez. I, Ord.  08 marzo 2024 n. 6.261, Rel.  Caiazzo:

<<Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.   Inoltre, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, l’organo giudicante deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”

(massima di Francesca Ferrandi in Ondif).

Adozione in casi particolari in coppia omoaffettiva: la SC conferma il rigetto della domanda acvanzata dal genitore d’intenzine rilevando il best intereset of the child

Cass.  Sez. I, Ord.  12/02/2024, n. 3.769, rel. Tricomi:

fatto:

<<Ciò nonostante, la Corte territoriale, nell’esaminare la fattispecie concreta — nell’esercizio delle valutazioni di propria competenza — ha seguito un percorso istruttorio e argomentativo esattamente in linea con il recente arresto delle Sezioni Unite, e ha confermato il rigetto della domanda di adozione speciale in ragione di un puntuale accertamento dell’insussistenza dell’interesse del minore, ben evidenziando la peculiarità del caso, senza limitarsi a prendere atto del mancato assenso all’adozione da parte di B.B.

Segnatamente, la Corte piemontese ha vagliato i rapporti intercorrenti tra le due parti in relazione al momento e alle modalità con cui era avvenuta la procreazione del piccolo C.C. ed ha accertato che A.A., che si pone come madre d’intenzione, non aveva avuto “un ruolo nella fecondazione del bambino, dato alla luce dalla B.B. che era stata fecondata grazie al liquido seminale donatole da un amico”, che non aveva chiesto l’adozione nell’immediatezza della nascita e che aveva convissuto con il nucleo familiare per soli due anni e tre mesi dalla nascita del bambino, che dalle relazioni dell’assistente sociale e della psicologa era emerso che il legame del bambino con A.A. non era forte, di tipo più amicale che genitoriale e caratterizzato dalla sporadicità e che il bambino aveva chiesto informazioni sull’identità del proprio padre inteso come una persona di sesso maschile.

La Corte di appello, quindi, ha tenuto conto proprio degli indicatori considerati significativi dalle Sezioni Unite (esistenza o meno di un progetto genitoriale comune, la cura e l’accudimento svolto per un congruo periodo in comune, etc.) e, all’esito della complessiva istruttoria, ha motivatamente disatteso la domanda di adozione speciale perché ha conclusivamente accertato che non ricorreva l’interesse del minore a tale tipo di adozione, considerata la sporadicità dei rapporti intercorrenti tra A.A. ed il bambino, la connotazione amicale degli stessi e “tenuto conto dell’esigenza del bambino di non essere esposto a situazioni potenzialmente fonte di confusione sulle figure famigliari”, senza che alcuno dei motivi proposti sia idoneo ad inficiare le conclusioni raggiunte>>.

In caso di maternità surrogata, non è trascrivibile l’atto di nascita estero che indichi come genitore quello “di intenzione”: lo strumento giuridico ad oggi è ancora la c.d. adozione in casi particolari

Cass. sez. 1 ord. del 03.01.2024 n. 85, rel. Tricomi:

<<3.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, vanno respinti alla luce del recente e condiviso arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 38162/2022) che, con ampia e approfondita motivazione, hanno affermato la non trascrivibilità dell’originario atto di nascita che indichi il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”.

Segnatamente, le Sezioni Unite, che si sono pronunciate a seguito della rimessione disposta con l’ordinanza interlocutoria n. 1842/2022, richiamata dai ricorrenti, hanno affermato che:

– Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”;

– Il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.

– In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell’ambito della quale, il principio del “best interest of the child” concorre a formare l’ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l’aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino;

– Il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l’ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino>>.

Trascrizione di sentenza straniera di adozione da parte del genitore intenzionale di nato tramite tramite PMA

Cass- sez. 1 del 23.11.2023 n.  32.527, rel. Iofrida:

<<La terza censura è infondata.

La L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1, stabilisce: “I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozioni dei minori”.

Il Comune ricorrente ritiene che ostino al riconoscimento in Italia del provvedimento giurisdizionale spagnolo di adozione da parte della A.A. i principi derivanti dalla legge ordinaria, riguardanti i limiti di accesso alla filiazione ed alla costituzione degli status, oltre il divieto di accesso all’adozione legittimante per le coppie omoaffettive, contenuto nella L. n. 76 del 2016, art. 1 comma 20, ancorchè formanti un’unione civile, principi che compongono la nozione di ordine pubblico da applicare come limite ai fini del chiesto riconoscimento.

Orbene, che la sentenza straniera che riconosca l’adozione ottenuta dal partner nella coppia tra persone dello stesso sesso non sia contraria all’ordine pubblico si trae da principi di diritto ancora recentemente affermati da questa Corte.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 38162/2022, hanno, infatti, statuito che, “in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell’ambito della quale, il principio del “best interest of the child” concorre a formare l’ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l’aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino” e che “il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita”. In motivazione, si è altresì rilevato che, allorchè il progetto procreativo sia seguito dalla concretezza ed attualità dell’accudimento del minore e sia caratterizzato dall’esercizio in via di fatto della responsabilità genitoriale attraverso la cura costante del bambino, la mancata attribuzione di una veste giuridica a tale rapporto non si limiterebbe alla condizione del genitore d’intenzione, che ha scelto un metodo di procreazione che l’ordinamento italiano disapprova, ma finirebbe con il pregiudicare il bambino stesso, il cui diritto al rispetto della vita privata si troverebbe significativamente leso, considerato che “una discriminazione del bambino, fatta derivare dallo stigma verso la decisione dell’adulto di aver fatto ricorso a una tecnica procreativa vietata nel nostro ordinamento, si risolverebbe in una violazione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, ponendo a carico del nato conseguenze riconducibili unicamente alle scelte di chi ha concepito la sua nascita” e che “il nato non è mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze general- preventive che lo trascendono”. Avuto poi riguardo al limite dell’ordine pubblico, posto dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, comma 1, lett. g), che svolge una funzione di meccanismo di “salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, di argine contro la compromissione dei valori irrinunciabili dell’ordinamento del foro”, vocazione, tuttavia, in parte ridimensionata per effetto della progressiva integrazione tra ordinamenti, realizzata al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, le Sezioni Unite hanno evidenziato come “la sentenza straniera deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale” e come l’operazione che il giudice deve svolgere “ha ad oggetto, non la coerenza della normazione interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica della compatibilità degli effetti che l’atto produce con i limiti non oltrepassabili”, “costituiti: dai principi fondanti l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; dal principio del preminente interesse del minore, di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione; dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonchè relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; dal principio solidaristico che fonda la genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati dall’obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella comunità familiare”.

E con riferimento alla trascrizione di un certificato, sia pure relativo a nascita all’estero, questa Corte (Cass. 23319/2021) ha ribadito che “In materia di stato civile, è legittimamente trascritto in Italia l’atto di nascita formato all’estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all’impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento”.

La novità del caso in esame è rappresentata dalla nascita, in (Omissis), dei due bambini, nati con gravidanza realizzata (in (Omissis)) con la tecnica della procreazione medica assistita, e dal fatto che si chiede il riconoscimento della sentenza straniera di adozione con riferimento a cittadine italiane same-sex che si sono sposate all’estero.

Ma la questione giuridica di contrarietà o meno all’ordine pubblico, quale causa ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, si porrebbe anche se l’adozione estera avesse riguardato genericamente una coppia non sposata.

Ed essa va risolta alla luce dei principi di diritto già affermati e sopra richiamati>>.