Adozione in casi particolari in coppia omoaffettiva: la SC conferma il rigetto della domanda acvanzata dal genitore d’intenzine rilevando il best intereset of the child

Cass.  Sez. I, Ord.  12/02/2024, n. 3.769, rel. Tricomi:

fatto:

<<Ciò nonostante, la Corte territoriale, nell’esaminare la fattispecie concreta — nell’esercizio delle valutazioni di propria competenza — ha seguito un percorso istruttorio e argomentativo esattamente in linea con il recente arresto delle Sezioni Unite, e ha confermato il rigetto della domanda di adozione speciale in ragione di un puntuale accertamento dell’insussistenza dell’interesse del minore, ben evidenziando la peculiarità del caso, senza limitarsi a prendere atto del mancato assenso all’adozione da parte di B.B.

Segnatamente, la Corte piemontese ha vagliato i rapporti intercorrenti tra le due parti in relazione al momento e alle modalità con cui era avvenuta la procreazione del piccolo C.C. ed ha accertato che A.A., che si pone come madre d’intenzione, non aveva avuto “un ruolo nella fecondazione del bambino, dato alla luce dalla B.B. che era stata fecondata grazie al liquido seminale donatole da un amico”, che non aveva chiesto l’adozione nell’immediatezza della nascita e che aveva convissuto con il nucleo familiare per soli due anni e tre mesi dalla nascita del bambino, che dalle relazioni dell’assistente sociale e della psicologa era emerso che il legame del bambino con A.A. non era forte, di tipo più amicale che genitoriale e caratterizzato dalla sporadicità e che il bambino aveva chiesto informazioni sull’identità del proprio padre inteso come una persona di sesso maschile.

La Corte di appello, quindi, ha tenuto conto proprio degli indicatori considerati significativi dalle Sezioni Unite (esistenza o meno di un progetto genitoriale comune, la cura e l’accudimento svolto per un congruo periodo in comune, etc.) e, all’esito della complessiva istruttoria, ha motivatamente disatteso la domanda di adozione speciale perché ha conclusivamente accertato che non ricorreva l’interesse del minore a tale tipo di adozione, considerata la sporadicità dei rapporti intercorrenti tra A.A. ed il bambino, la connotazione amicale degli stessi e “tenuto conto dell’esigenza del bambino di non essere esposto a situazioni potenzialmente fonte di confusione sulle figure famigliari”, senza che alcuno dei motivi proposti sia idoneo ad inficiare le conclusioni raggiunte>>.

In caso di maternità surrogata, non è trascrivibile l’atto di nascita estero che indichi come genitore quello “di intenzione”: lo strumento giuridico ad oggi è ancora la c.d. adozione in casi particolari

Cass. sez. 1 ord. del 03.01.2024 n. 85, rel. Tricomi:

<<3.2.- I motivi, da trattare congiuntamente, vanno respinti alla luce del recente e condiviso arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 38162/2022) che, con ampia e approfondita motivazione, hanno affermato la non trascrivibilità dell’originario atto di nascita che indichi il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”.

Segnatamente, le Sezioni Unite, che si sono pronunciate a seguito della rimessione disposta con l’ordinanza interlocutoria n. 1842/2022, richiamata dai ricorrenti, hanno affermato che:

– Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “lex loci”;

– Il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo “status” di figlio e, dall’altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita.

– In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l’ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell’armonia interna dell’ordinamento giuridico statale di fronte all’ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell’ambito della quale, il principio del “best interest of the child” concorre a formare l’ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l’ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l’aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino;

– Il riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall’art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l’ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino>>.