Ancora sull’assegno divorzile

Cass. sez. I, ord. 28/11/2024  n. 30.602, rel. Garri:

<<I criteri di cui all’art.5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all’ an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell’assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. (…).

Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.

Ciò detto, il giudice del merito dovrà effettuare un esame bifasico in ordine all’an debeatur dell’assegno divorzile in cui l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logico-giuridico e fattuale preliminare alla ulteriore valutazione dell’apporto dato dal coniuge economicamente più debole al c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale>>.

Solo che a  tutta questa copiosa (e costante, tutto sommato) giurisporudenza sfugge che nell’art. 5.6 è solo il parametro dell’ultima parte che regola l’AN, mentre sono solo quelli della prima parte che regolano il QUANTUM.

Nella determinazione dell’assegno divorzile, la possibilità di critica dell’omessa disposizione di indagini economico-patrimoniali vale anche per l’omesso esame di contestazioni sull’esito delle indagini disposte

Cass. sez. I, ord. 27/11/2024n. 30.537, rel. Reggiani:

<<3.3. Nei giudizi di divorzio, inoltre, ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. cit. (abrogato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, che ha introdotto l’art. 473-bis.2 c.p.c., ma applicabile al presente giudizio ratione temporis) i coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune, con la precisazione che, in caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi se del caso, anche della polizia tributaria.

Questa Corte ha precisato che il potere di disporre indagini sui redditi è un potere senza dubbio discrezionale, il cui mancato esercizio può essere sindacato per vizio di motivazione, ove non venga attivato a fronte di richiesta fondata su fatti concreti e circostanziati, di cui non sia spiegata l’irrilevanza ai fini della decisione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013).

Tale principio opera anche nel caso in cui le indagini siano state effettuate, ma a fronte di contestazioni circostanziate sull’esito e la completezza delle stesse venga richiesto al giudice di discostarsi dall’elaborato peritale o di effettuare delle integrazioni.>>

Cass. sez. I, Ord. 18.10.2024, n. 27.043, rel. Parise:

Regola astratta

<Secondo il più recente orientamento di questa Corte, invero, l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa (Cass. S.U. 32198/2021 ; Cass. 14256/2022). Infatti, alla luce delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e n. 32198/2021, la ricostruzione dell’assegno divorzile sulla base di un criterio non più soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativo comporta un temperamento del principio della perdita “automatica ed integrale” del diritto all’intero assegno di divorzio all’instaurarsi di una nuova convivenza.

È stato altresì precisato che, ai fini della revoca dell’assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno (Cass. 3645/2023) [solo che con la convivenza di fatto non nasce alcun obbligo, nemmeno dopo la L. 76/2016!!!!]. Si è affermato che il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. 14151/2022).

La coabitazione, dunque, ai fini che qui interessano, assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento indiziario “da valutarsi in ogni caso non atomisticamente… ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce”, mentre, viceversa, “l’assenza della coabitazione non è di per sé decisivo”. Occorre, comunque, in mancanza dell’elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l’accertamento dell’effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all’assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell’articolo 2729
c.c.: il giudice è quindi tenuto, perché è la stessa norma dell’art. 2729
c.c. che lo richiede, a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, nonché di eventuali argomenti di prova acquisiti al giudizio. Le Sezioni Unite nella sentenza n. 32198/2021 hanno fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l’esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità significative, la contribuzione al menage familiare. Deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche e, come si è detto, il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all’assegno (Cass. 3645/2023citata)>>.

Applicata al caso de quo:

<<2.2. Nel caso di specie, la Corte d’Appello si è attenuta ai suesposti principi e, con motivazione congrua (Cass. S.U. 8053/2014), ha accertato che “gli elementi emersi, pacificamente assente la stabile convivenza (C.C. peraltro vive a R e non a P), non documentano con sufficiente certezza la formazione di una famiglia di fatto, non essendo prova sufficiente di una sostanziale comunione e condivisione di vita e di impegni economici i viaggi e le vacanze estive della coppia, la frequentazione domestica, documentata occasionalmente, né la dazione di somme di denaro nel periodo (marzo 2010 – 2018) in cui A.A. non le versava gli assegni (circostanza che aveva indotto la controparte ad iniziare azioni esecutive sulle quote delle società di famiglia del A.A., abbandonate dopo il pagamento da questi effettuato con denari provenienti da una eredità pervenutagli dalla madre), e che dopo tale pagamento la B.B. ha iniziato a parzialmente restituire come da documentazione prodotta già in primo grado”.

Dunque, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di merito non ha valorizzato solo la mancata coabitazione, ma ha valutato il compendio probatorio complessivo, pervenendo alla conclusione della mancata dimostrazione in causa della “famiglia di fatto”. Va ribadito che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza, o della non ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 1216/2006; Cass. 15219/2007; Cass. 656/2014; Cass. 1792/2017, che ha affermato come il risultato dell’ accertamento in merito alla valida prova presuntiva, se adeguatamente e coerentemente motivato, “si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante”; Cass. 19987/2018; Cass. 1234/2019, ove si è ribadito che il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c.). È stato altresì chiarito, a tale riguardo, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 , n. 3, c.p.c. per violazione della norma dell’art. 2729 c.c., la critica non può svolgersi mediante argomentazioni dirette ad infirmare la plausibilità della ricostruzione del fatto da parte del giudice di merito (Cass. 18611/2021), come, invece, è nella specie, poiché il ricorrente in buona sostanza si limita a criticare la valutazione degli elementi probatori effettuata dalla Corte di merito (secondo motivo)>>.

Assegno di mantenimento da divorzio

Cass. sez. I ord. 11 ottobre 2024 n. 26.520,
Rel  Iofrida:

<<L’assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico – patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l’assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali – che il richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo prettamente assistenziale>>.

(Nella fattispecie, il contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio del marito e/o di quello comune è derivato dall’assunzione su di sé dell’onere di accudimento della casa e dei figli così da consentire al marito di dedicarsi alla propria carriera.

In punto quantificazione, considerato il testo della norma, la Corte d’appello si è riportata alla motivazione espressa in primo grado, integrandola correttamente con la considerazione della spettanza dello stesso in funzione perequativa – compensativa, tenuto conto della durata del matrimonio, dell’età dell’avente diritto, del contributo fornito dalla moglie alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale dell’ex coniuge, del venir meno dell’assegnazione della casa coniugale e così rispettando dunque i parametri di legge).

(massima e commento di Cesare Fossati in Ondif)

La componente compensativo-perequativa nella determinazione dell’assegno divorzile

Cass. sez. I, ord. 19/08/2024  n.22.942, rel. Caiazzo:

<<Il ricorrente lamenta l’omesso esame del nesso causale, da una parte, tra il contributo alla vita familiare della ex moglie e la formazione del patrimonio comune e personale degli ex coniugi e, dall’altra parte, la rinuncia da parte della stessa di opportunità lavorative o professionali, nonché l’omesso esame della questione dell’impossibilità della controricorrente di procurarsi migliori occasioni di lavoro.

Al riguardo, va rilevato che l’assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare – che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi – a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass., n. 4328/24). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha esaminato i fatti sottesi alle predette questioni e, attraverso un ragionamento presuntivo, come detto, è pervenuta al convincimento che la madre si era prevalentemente dedicata alla crescita del figlio, di 17 anni- fatto ritenuto non contestato dalla controparte- anche se coadiuvata da colf e baby-sitter, e che il ricorrente abbia potuto dedicare gran parte delle sue energie all’attività lavorativa, anche grazie a tale maggior contributo dell’ex moglie nella gestione familiare e nell’accudimento del figlio, considerando altresì la durata del matrimonio>>.

No assegno divorzile quando il matrimonio è stata di brevissima durata

Cass. sez. I, ord. 05/08/2024 n. 21.955, est. Tricomi:

<<Non spetta l’assegno divorzile in funzione assistenziale qualora la breve durata del matrimonio non abbia consentito l’effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi, che costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 1 L. 898/1970, l’essenza stessa del matrimonio in difetto, altresì, di una convivenza continuativa ed effettiva>> (massima di Cesare Fossati in ONDIF)

Sulla durata del matrimonio:  “erano rimasti uniti in matrimonio dal 15 maggio 2004 al 17 gennaio 2005 e poi, dopo una richiesta di separazione avanzata dalla moglie, dal 4 dicembre 2007, quando era intervenuta la riconciliazione, al 15 giugno 2009, anno in cui era stato introdotto un altro giudizio di separazione, senza la nascita di prole”

La revoca della casa familiare non dà luogo automaticamente al diritto di vedersi incrementato l’assegno divorzile

Cass. sez. I, ord. 13/06/2024 n. 16.462, rel. Valentino, con insegnamento esatto anche se scontato:

<<9.1 – La censura è fondata. In tema di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell’assegno divorzile non giustifica l’automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass., n.20452-2022) e la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge costituisce sopravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l’assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l’altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscettibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedimento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito (Cass., n. 7961-2024). Questi elementi già presenti in primo grado possono rilevare, nei sensi indicati, ai fini della determinazione del quantum dell’assegno divorzile, ma vanno considerati, ove ravvisata la necessità di contribuzione, avuto riguardo ad un’esigenza abitativa astrattamente considerata ed al quantum dell’assegno già complessivamente riconosciuto. Orbene, la valutazione di questo elemento non può variare, in assenza di ulteriori e specifiche ragioni, solo in funzione dell’effettivo costo concretamente sostenuto per soddisfare la specifica scelta abitativa che, di volta in volta, il titolare dell’assegno divorzile possa fare. La Corte non ha tenuto conto, inoltre, che la raggiunta autosufficienza economica dei figli si riverbera sia sul padre che sulla madre, facendo venir meno per entrambi (e non soltanto per l’ex coniuge che provvede al mantenimento indiretto) l’obbligo di mantenimento e quindi, determina per entrambi una maggiore disponibilità economica>>.

Per l’assegno divorzile , alla moglie non basta essersi dedicata alla famiglia, ma bisogna anche che ciò abbia comportato sacrifici economici e/o di crescita professional-lavorativa

Cass. sez. I, ord. 20/05/2024 n. 13.919, rel. D’Orazio:

<<4. …  In particolare, si è affermato che il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo – compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente – nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l’assegno divorzile in ragione dell’attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall’allegazione e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell’ex coniuge – (Cass. , sez. 1, ordinanza, 13 ottobre 2022, n. 29920; in tal senso anche Cass. , sez. 1, 28 luglio 2022, n. 23583; Cass. , sez. 1, 8 settembre 2021, n. 24250). (…)

Va, insomma, data continuità al principio di diritto per cui, in tema di attribuzione dell’assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l’impossibilità dell’ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte “manente matrimonio”, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali – reddituali, la cui prova prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. , n. 9144 del 2023; Cass. Sez.U. , n. 35385 del 2023)>>.

Cass. sez. I, ord. 17/05/2024, (ud. 01/02/2024, dep. 17/05/2024), n.13739, rel. Meloni:

<<Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revisione dell’assegno divorzile di cui all’art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 10133/2007; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).

Nel caso in esame la Corte di Appello sminuisce senza adeguata motivazione l’elemento costituito dalla convivenza della Bi.An. con il nuovo compagno, il Sig. Po.Fr., motivando tale conclusione sulla base della precedente sentenza della Corte di Appello 487/2021 ormai passata in giudicato, che aveva escluso, perché ritenuta non provata, la convivenza tra la Bi.An. ed il Po.Fr.; tale accertamento sarebbe stato coperto da giudicato in ordine al dedotto e deducibile e non più rivedibile nemmeno in base alla circostanza che la donna aveva trasferito la sua residenza in un appartamento datole in comodato gratuito dal Po.Fr. il quale a sua volta, pacificamente, risiede nella stessa via ed allo stesso numero civico ((…), Vicenza) seppure in interni diversi.

Tale assunto non è stato adeguatamente esaminato dal giudice di merito atteso che, in sede di revisione dell’assegno, il giudice di merito non poteva escludere a priori, in quanto già coperto da giudicato, la convivenza della Bi.An. con altro compagno ma doveva considerare ogni circostanza sopravvenuta allegata nel ricorso e particolarmente il dato particolarmente pregnante della residenza della Bi.An. allo stesso indirizzo del Po.Fr..

Questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 14151 del 04/05/2022), infatti, ha affermato che “In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell’assegno in favore dell’ex coniuge a causa dell’instaurazione da parte di quest’ultimo di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”.

Del resto, in ordine all’attuale convivenza della Bi.An. con il Po.Fr. occorre considerare che la sentenza della Corte di Appello 487/2021, passata in giudicato, copre col giudicato il dedotto e deducibile e cioè ogni fatto e accertamento fino alla data della sua pronuncia e non può certo estendere la sua efficacia anche a quanto avvenuto successivamente. Pertanto, i giudici avrebbero dovuto valutare la circostanza della convivenza nello stesso immobile dei due indicati, aggiornando l’esame all’attualità, sulla base di fatti nuovi forniti dal ricorrente. Tanto più che pacificamente risulta acclarato che una nuova convivenza stabile more uxorio fa venir meno il diritto all’assegno di mantenimento, salvo che per la sua eventuale componente compensativa per la quale tuttavia occorre la prova rigorosa del contributo offerto alla comunione familiare ed all’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative.

Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, nr.32198 del 5/11/2021) hanno affermato “In tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. L’assegno, su accordo delle parti, può anche essere temporaneo”.

Ciò premesso nel caso concreto, posto che la revisione dell’assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, occorre anche considerare che nel caso in esame la Corte d’appello di Venezia, a fronte della riconosciuta riduzione del reddito del Ma.Gi. da 71.000,00 a 57.000,00 dovuta al pensionamento, ha ridotto solo di un modesto 10% l’assegno nonostante la presenza di tutti gli altri molteplici indici di variazioni reddittuali delle parti che non sono stati nemmeno considerati e cioè appunto la convivenza della Bi.An. con altro compagno; conclusioni della sentenza sulla divisione della comunione de residuo della sentenza della Corte d’Appello di Venezia; presunta attività lucrativa tratta dall’Associazione (…)>>.

Revisione dell’assegno divorzile (art. 9 l. div.)

Cass. sez. I, ord. 14/05/2024  n. 13.192, rel. Meloni:

fatto e diritto mescolati assieme:

<<Occorre premettere che con ricorso 12 ottobre 2017 il sig. De.Ma. chiedeva lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell’assegno di mantenimento a favore della moglie per diversi motivi: una ulteriore contrazione dei suoi redditi a fronte del suo obbligo di mantenere in via esclusiva i figli, l’autonomia economica raggiunta dalla moglie, la possibilità per la stessa di trarre reddito dai suoi immobili e, ultimo, la insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno di divorzio. Nel prosieguo le parti raggiungevano un accordo su tutte le condizioni di divorzio e con successiva sentenza emessa in data 14.01.2019, pubblicata in data 25.01.2019, il Tribunale di Sondrio disponeva le condizioni di divorzio, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti (doc. 6), tra cui, in particolare, i seguenti:

– l’affidamento condiviso del figlio Davide, all’epoca minorenne, con suo collocamento presso il padre, con possibilità per la madre di vederlo e tenerlo con sé in base alle esigenze e alle richieste del medesimo;

– l’obbligo per il padre di mantenere in via esclusiva i figli (anche El., nel frattempo diventata maggiorenne) con obbligo a suo carico di provvedere al 100% delle loro spese straordinarie, stabilendo però che ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario dei figli quando si trovino presso di sé;

– l’obbligo per il sig. De.Ma. di versare alla signora Fr.Vi. un contributo di mantenimento pari a Euro 300,00 mensili.

Queste le condizioni che con il procedimento di revisione che è stato introdotto dal De.Ma.

Ciò premesso nel caso concreto, la censura risulta fondata. Infatti, posto che “La revisione dell’assegno divorzile richiede la presenza di “giustificati motivi” e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l’effettività dei mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass. 354/2023)”.  Risulta non contestato il miglioramento patrimoniale della signora Fr.Vi. (che nel luglio 2019 aveva ereditato un appartamento in centro S appartenente alla categoria A/2 di mq 134 locato per Euro 450,00 e altri beni, tra cui un una ulteriore quota di proprietà degli antichi locali in cui è ubicato un noto ristorante della V, Il Ristorante “omissis”, per un valore complessivo di oltre Euro 500.000,00. A Riprova il ricorrente depositava il doc: 22) che certificava gli immobili di proprietà Fr.Vi. nell’anno 2017 e il doc. 23) che certificava immobili di proprietà Fr.Vi. successivamente al divorzio.

Nel caso in esame la Corte d’appello ha omesso di spiegare perché i mutamenti economico-patrimoniali intervenuti, pur ritenuti sussistenti, siano stati ritenuti irrilevanti tanto più in presenza di un mutamento in pejus delle condizioni economico reddituali dell’ex marito avvocato, non escluso dal giudice del merito.

Infatti la Corte ha ritenuto che: A parere della Corte quindi deve essere condivisa la valutazione effettuata dal Tribunale sia con riguardo all’assegno divorzile che con riguardo alla ripartizione delle spese straordinarie per i figli (80% a carico del reclamante e 20% a carico della reclamata) poiché, pur comparando le documentate sopravvenienze in peius per il De.Ma. – avvocato – ed in melius per la Fr.Vi. con le preesistenti condizioni economico-reddituali di entrambi all’epoca del divorzio, si rileva che comunque le descritte sopravvenienze si inseriscono in un quadro economico-reddituale da cui emerge comunque un evidente divario sempre in melius in favore del De.Ma. – che peraltro convive con un’altra compagna dalla quale ha sicuramente un apporto economico. (Il Fr.Vi. percepiva nel 2019 Euro 132.334,00 lordi (dichiarazione anno 2020, doc. 12 ricorrente) detratti gli oneri deducibili con un reddito imponibile di Euro 109.924,00 che, al netto delle imposte, è pari ad Euro 9.000,00 circa al mese; nel 2020 Euro 88.111,00 lordi (dichiarazione anno 2021, doc. 28 ricorrente). detratti gli oneri deducibili con un reddito imponibile di Euro 67.000,00 che, al netto delle imposte, è pari ad Euro 5.499,00 circa al mese) mentre la De.Ma. ha un reddito da lavoro di 23.000,00 euro netti l’anno nel 2020.

Rilevante è inoltre la circostanza che il De.Ma., pur dovendo versare un assegno divorzile dallo stesso concordato e quantificato in Euro 300,00 mensili in favore della Fr.Vi. è anche vero che tale importo costituisce per lui un onere deducibile e che in parte lo recupera con le imposte; di contro per la reclamata è fonte di reddito e come tale soggetto a tassazione”. La Corte d’Appello nel riconoscere soltanto nel perdurante divario la fonte della conferma della precedente statuizione sull’assegno divorzile, ha omesso la valutazione comparativa in concreto della situazione ex ante e di quella successiva ai mutamenti indicati, sulla base della quale applicare i principi costantemente applicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di criteri attributivi e determinativi dell’assegno. Pertanto risulta censurabile l’accertamento svolto dal giudice del merito per non essere stati esaminati e valutati in via effettiva i nuovi elementi di fatto sopravvenuti da porre in correlazione, come già rilevato con quanto stabilito Da S.U.18287 del 11/07/2018 e seguenti.

La Corte di Appello ha fatto mal governo di questi principi fermando la comparazione e riconoscendo il diritto e la determinazione dell’assegno sul solo permanere del divario di reddito tra i due coniugi in contrasto con quanto sopra>>.