Nel fondo patrimoniale, cade sul debitore l’onere di provare l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia

Cass. civ., sez. V, sent. 11 ottobre 2024, n. 26496, rel. Chieca:

<<Posto che l’iscrizione di ipoteca su beni conferiti nel fondo patrimoniale è legittima soltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non fosse a conoscenza di tale estraneità e considerato che il criterio identificativo dei crediti suscettibili di realizzazione in via esecutiva va ricercato nella relazione esistente fra il fatto generatore delle obbligazioni e il soddisfacimento delle esigenze familiari, l’estraneità ai bisogni della famiglia non può ritenersi dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa, spettando, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all’illegittimità dell’ipoteca ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore>>

(massima di CEsare Fossati in Ondif)

Esecuzione sui beni in fondo patrimoniale, opposizione all’esecuzione e revocatoria del fondo medesimo

Tema tradizionale, ma sempre assai utile alla pratica, quello esaminato da Cass. sez. III, ord. 13/11/2023 n. 31.575, rel. Saija:

<<Deve anzitutto ribadirsi che il diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in forza della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., è ovviamente di portata generale. Esso, con specifico riguardo ai beni conferiti dal debitore in fondo patrimoniale, non perde tale carattere, ma deve coniugarsi con la regola eccettuativa dettata dall’art. 170 c.c., secondo cui “L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Il creditore, dunque, non può agire esecutivamente su detti beni (sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato sull’atto di matrimonio, questioni qui non in discussione) se: a) il debito è insorto per il soddisfacimento di scopi estranei ai bisogni della famiglia; b) il creditore stesso ne era a conoscenza (all’atto della stessa insorgenza del debito).

Pertanto, nel momento in cui il creditore aggredisce senz’altro esecutivamente i beni già conferiti in fondo patrimoniale all’atto del pignoramento (e sempre che il fondo sia stato regolarmente costituito e annotato, ut supra, giacché in caso contrario non v’e’ alcun ostacolo all’azione esecutiva del creditore), viene speso il presupposto implicito della pignorabilità dei beni stessi, ossia, correlativamente: aa) che il debito venne contratto per far fronte ai bisogni della famiglia; ed inoltre, bb) che esso creditore non era a conoscenza dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari.

Ebbene, è proprio con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, che il debitore esecutato può far valere il descritto regime di impignorabilità, restando onerato di dimostrare che detti presupposti (implicitamente o esplicitamente invocati dal pignorante, non importa) sono nella specie insussistenti (circa l’attribuzione dell’onere della prova in capo all’opponente, in subiecta materia, si vedano, ex multis, Cass. n. 2970/2013; Cass. n. 4011/2013; Cass. n. 5385/2013; Cass. n. 21800/2016; Cass. n. 18110/2020; Cass. n. 41255/2021): egli deve dunque dimostrare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari e che il creditore ne era consapevole, da tanto discendendo, dunque, l’insussistenza del diritto del pignorante di procedere esecutivamente sui beni aggrediti, benché conferiti nel fondo patrimoniale.

In questo quadro, pertanto, ben si spiega quale sia l’interesse, per il creditore, nel proporre l’azione revocatoria ordinaria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ex art. 2901 c.c.: egli a tanto può determinarsi, evidentemente, quando abbia contezza dell’opponibilità del fondo rispetto alla propria eventuale azione esecutiva, ossia quando ritenga (e di tanto sia consapevole, all’atto della relativa insorgenza) che il proprio credito venne effettivamente contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in tali condizioni, egli non può procedere direttamente al pignoramento, anche per non esporsi al rischio di accoglimento dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore. In tal caso, l’aggredibilità del bene in executivis deve necessariamente passare per la previa declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, sempre che ovviamente ne sussistano i presupposti ex art. 2901 c.c., ed in primis la natura pregiudizievole dell’atto dispositivo (che, com’e’ noto, è atto a titolo gratuito; v. Cass. n. 19131/2004; Cass. n. 24757/2008), nonché la consapevolezza del debitore di tale natura, ossia l’eventus damni e il consilium fraudis.

3.2.3 – Quanto precede spiega ampiamente, dunque, il perché l’azione revocatoria ordinaria debba essere proposta anche nei confronti del coniuge non debitore, che è in tal caso litisconsorte necessario: infatti, solo con la sentenza (per di più, passata in giudicato) può rimuoversi, per il creditore attore, il limite alla pignorabilità dei beni, sulla cui destinazione familiare il coniuge non debitore (a prescindere, si ripete, dalla circostanza che egli ne sia divenuto o meno proprietario) può legittimamente confidare, quantomeno in relazione alla posizione di quel dato creditore: ottenuta la declaratoria di inefficacia relativa dell’atto costitutivo del fondo, il creditore può così liberamente pignorare i beni che vi siano stati conferiti, senza alcun limite, secondo lo statuto dettato dagli artt. 2901 c.c. e ss.. Ciò giustifica, dunque, la partecipazione necessaria del coniuge al relativo giudizio, non diversamente da quanto avviene, per l’azione revocatoria in generale, per l’avente causa del debitore, sussistendo litisconsorzio necessario tra questi, il proprio avente causa e lo stesso creditore attore (per tutte, Cass. n. 11150/2003).

3.2.4 – La posizione del coniuge non debitore si prospetta in guisa affatto diversa, invece, nel caso di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dall’altro coniuge, titolare dei beni pignorati.

In tal caso, il primo è per definizione estraneo all’azione esecutiva intrapresa dal creditore, perché – come s’e’ detto – questi ha proceduto al relativo pignoramento sul presupposto dell’inoperatività del vincolo derivante dal fondo, nei suoi confronti, e su beni del proprio debitore: ciò a meno che il coniuge non debitore non vanti egli stesso un diritto reale sul bene, che sia incompatibile con l’azione esecutiva, per come spiegata, nel qual caso – fermi i poteri officiosi del giudice dell’esecuzione circa l’individuazione della effettiva spettanza al debitore esecutato del diritto pignorato – lo stesso coniuge non debitore ben potrà reagire con l’opposizione.

Tanto può accadere, a titolo esemplificativo, quando il coniuge non debitore sia divenuto comproprietario dei diritti conferiti dall’altro coniuge nel fondo, ai sensi dell’art. 168 c.c. (beninteso, si tratta di ipotesi non necessaria, perché l’atto costitutivo può escludere tale effetto). La legittimazione all’opposizione del coniuge non debitore, però, presuppone che il pignoramento attinga direttamente il diritto reale di cui egli sia titolare.

3.2.5 – Tuttavia, ove non ricorrano tali condizioni, non solo il coniuge non debitore non è legittimato ad opporsi in proprio (arg. ex Cass. n. 18065/2004; Cass. n. 10641/2014; Cass. n. 19376/2017), ma non v’e’ spazio neppure per la sua partecipazione (per di più necessaria) all’opposizione all’esecuzione proposta dal coniuge esecutato, perché l’oggetto del relativo giudizio consiste esclusivamente nell’accertamento dell’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sui beni dell’opponente, in quanto conferiti nel fondo patrimoniale. All’esito, dunque, ne discenderà che: 1) o tale diritto sussiste, e dunque i beni pignorati erano destinati naturaliter al soddisfacimento del credito azionato nei confronti del coniuge disponente, benché conferiti nel fondo, e sono stati correttamente pignorati; 2) oppure tale diritto non sussiste, e dunque i beni non potevano destinarsi alla soddisfazione del credito azionato, sicché sono stati pignorati illegittimamente.

Nell’un caso o nell’altro, la posizione del coniuge non debitore (e non titolare del diritto pignorato) rimane sullo sfondo, e non entra di regola nel perimetro soggettivo della controversia ex art. 615 c.p.c., che resta relegato ad una contesa tra creditore pignorante-opposto, da un lato, e debitore esecutato-opponente, dall’altro.

Non può dunque configurarsi – come propugnato dai ricorrenti anche in memoria – alcuna interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento che imponga di considerare il coniuge non debitore come litisconsorte necessario, sia nel giudizio di revocatoria ordinaria, sia di opposizione all’esecuzione>>.

Revocatoria del fondo patrimoniale (costituito dopo l’ingiunzione contro i fideiussori) ed estraneità del debito ai bisogni familiari

Cass. sez. I del 13/12/2023 n. 34.872, rel. Russo:

<<Si deve qui premettere che il fondo patrimoniale, rappresenta effettivamente – come afferma la parte – un sistema idoneo a garantire la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ma non esclude del tutto la possibilità per i creditori di aggredire i beni in essa inclusi, poiché nella definizione del punto di equilibrio tra l’interesse della famiglia e quello dei creditori non si è totalmente obliterato il principio di cui all’art. 2740 c.c., ma si è introdotto uno speciale regime di responsabilità patrimoniale. Inoltre, esso non crea uno schermo impermeabile ai rimedi che i creditori possono esperire avverso le attività dirette ad eludere o vanificare in toto la garanzia patrimoniale generica.

3.1- Il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza, in ragione di quanto dispone l’art. 170 c.c., che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Qualora sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni); con la importante precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (v. Cass. 10166/2020). Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (ad es. la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (Cass.. 29983 del 25/10/2021).

Pertanto, i creditori vengono distinti in base alla natura dei bisogni dai quali origina il rapporto obbligatorio e della condizione soggettiva in cui si trovavano al momento dell’insorgenza dell’obbligo, tra creditori della famiglia, ai quali è riservata la garanzia generica sui beni attributi al fondo, creditori che ignoravano l’estraneità dei debiti ai bisogni familiari, che dall’art. 170 c.c., sono equiparati ai precedenti, e creditori che conoscevano tale estraneità; a questi ultimi è preclusa l’esecuzione sui beni del fondo e sui relativi frutti. La destinazione dei beni ai bisogni della famiglia è quindi favorita attraverso la sottrazione dei beni stessi all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria ordinaria, posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. n. 4933 del 07/03/2005; Cass. n. 15310 del 07/07/2007; Cass. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. n. 2530 del 10/02/2015).

4.- Nella specie, l’istituto di credito non ha preteso di agire sui beni del fondo patrimoniale, ma ha affermato che la costituzione del fondo patrimoniale reca pregiudizio alle proprie ragioni e quindi ha chiesto e ottenuto che il negozio venisse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2901 c.c..

L’azione pauliana, come è noto, è diretta a far dichiarare giudizialmente l’inefficacia, nei confronti del creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, per consentire allo stesso di esercitare sui beni oggetto dell’atto azioni esecutive e cautelari. L’accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 c.c., produce quindi l’effetto di rendere inopponibile, e solo nei confronti del creditore che ha agito in revocatoria, l’atto dispositivo del debitore, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso, né sulla sua opponibilità ai terzi rimasti estranei al giudizio revocatorio (Cass. 25855/2021).

La banca ha posto a fondamento della propria azione revocatoria la circostanza che -ove non ottenesse la dichiarazione di inefficacia- non potrebbe agire sui beni del fondo patrimoniale ed è in ciò che consiste il pregiudizio, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, pregiudizio che la dichiarazione di inefficacia rimuove perché consente alla banca di agire liberamente sui beni del fondo patrimoniale, pur se questo resta validamente costituito.

L’effetto tipico della costituzione del fondo, vale a dire la (parziale) sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale generica, non si produce nei confronti del creditore vittorioso nell’esperimento dell’azione pauliana e non sarà quindi necessario, in questo caso, verificare se il credito per cui si agisce deriva da obbligazione contratta nell’interesse della famiglia e se il creditore ne fosse consapevole o meno.

Correttamente pertanto la Corte di merito ha focalizzato l’attenzione non già sulla conoscenza da parte della banca della – pretesa- estraneità del credito vantato ai bisogni della famiglia, quanto sulla sussistenza di eventus e scientia damni.

Quanto al resto, si tratta di censure di merito oppure generiche, a fronte di una ampia motivazione resa dalla Corte d’appello-condivisibile in punto di diritto e non rivedibile in punto di fatto- la quale osserva che la circostanza che il credito sia sub judice non fa venire meno la facoltà della banca di agire per la conservazione della garanzia patrimoniale posto che assume rilevanza, ai fini che qui interessano, una nozione lata di credito estesa anche al credito litigioso; la Corte ha altresì osservato che l’eventus damni si ha non soltanto quando l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa che rende più difficile la soddisfazione delle ragioni del creditore, così uniformandosi in punto di diritto ai principi costantemente affermati da questa Corte (da ultimo Cass. n. 20232 del 14/07/2023); infine la Corte di merito ha affermato che i due fideiussori erano ben consapevoli, nel momento in cui hanno costituito il fondo patrimoniale e vi hanno conferito tutti i loro immobili, non solo di avere già prestato la fideiussione e dell’inadempimento della debitrice principale, ma anche della emissione del decreto ingiuntivo nei loro confronti.

Irrilevante è infine, nella fattispecie, il richiamo alla protezione dell’habitat domestico della famiglia; la questione rileva qualora ci siano figli minori, nei rapporti tra i genitori, ai fini della assegnazione della casa familiare, vicende che qui non sono state dedotte>>.

Esecuzione su beni del fondo patrimoniale dei soci per debiti imprenditoriali della srl (prestazione di garanzia dei primi a favore della seconda)

Cass. sez. 3 del 28.09.2023 n. 27.562, , rel. Rubino, sul sempre molto disputato art. 170 c.c.:

<<È ben vero infatti che, come affermato nella sentenza impugnata, il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l’esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia (intesi in senso lato, ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia ma anche a soddisfare esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della stessa nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative e al miglioramento delle qualità di vita restandone estranee le ragioni voluttuarie).
L’onere probatorio, per sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale all’azione esecutiva del creditore, è quindi a carico del debitore.
Non è altrettanto corretto però, e neppure trova riscontro nella giurisprudenza della Corte, il passaggio successivo che compie il giudice di merito nel rigettare l’appello dei ricorrenti, ovvero l’affermazione secondo la quale i debiti assunti nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’attività professionale sono di regola contratti per soddisfare i bisogni della famiglia in maniera immediata e diretta, da cui fa discendere che sui garanti gravi l’onere di fornire la prova contraria a questa presunzione.
Qualora infatti, come nella specie si tratti di fideiussione stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di società commerciale (alla quale i coniugi erano interessati, in quanto soci), deve ritenersi che essa abbia invero la immediata e diretta funzione di garantire le obbligazioni commerciali della società, soggetto terzo rispetto al nucleo familiare.
In relazione alla natura del debito garantito non può pertanto in tal caso legittimamente affermarsi l’esistenza di una presunzione secondo la quale la prestazione della garanzia ( così come , come del pari l’assunzione di tutte le obbligazioni connesse all’attività imprenditoriale svolta da uno dei coniugi per il tramite di società commerciali ) sia finalizzata ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.
Al contrario, deve ritenersi che nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale. Solo mediatamente ed indirettamente le relative ricadute economiche si ripercuotono, positivamente o negativamente, sul tenore di vita familiare>>.

E poi:

<Ciò comporta che il semplice richiamo al tipo negoziale (nel caso, la fideiussione) non è sufficiente all’assolvimento, da parte del debitore, dell’onere probatorio volto a sottrarre il bene costituito in fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori (in questo senso, Cass. n. 29983 del 2021, Cass. n. 10166 del 2020, Cass. n. 20998 del 2018).
E’ necessario un accertamento caso per caso, in cui il debitore può, per l’assolvimento del proprio onere probatorio, richiamare gli elementi presuntivi in favore di una non diretta finalizzazione delle obbligazioni connesse all’attività professionale di ciascuno dei coniugi ai bisogni della famiglia, mentre, al contrario, il creditore interessato, che intende assoggettare l’immobile costituito in fondo patrimoniale all’esecuzione forzata, potrà compiere un ulteriore passaggio probatorio, fornendo la prova, a fronte di contestazioni in ordine alla estraneità della garanzia prestata ai bisogni della famiglia, che essa sia destinata a soddisfarli in via diretta e immediata, avuto riguardo alla specificità del caso concreto (in questo senso Cass. n. 2904 del 2021), ovvero provare che le obbligazioni della società, e più in generale il positivo andamento della società, conseguente anche alla prestazione della garanzia, fossero direttamente funzionali non già, come è la regola, al buon andamento dell’attività commerciale della società garantita in sé bensì al soddisfacimento dei bisogni della famiglia>>.

Affermazione scivolosa,  rischiando di dissolvere la personalità giuridica della società.

Aggredibilità creditoria dei beni in fondo patrimoniale per debito da attività di impresa (sull’art. 170 c.c.)

Utili messe a punto da parte della Cassazione sull’art. 170 cc in tema di <<esecuzione sui beni e sui frutti>> inseriti in fondo patroimoniale-

<<Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sè idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cass., 26/3/2014, n. 15886; Cass., 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa).>>

Il vincolo di inespropriabilità ex art. 170 c.c., deve però essere contemperato con l’esigenza di tutela dell’affidamento dei creditori, prosegue la SC.

Atteso che la prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, <<ove come nella specie venga proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 29/1/2016, n. 1652; Cass., 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385; Cass., 7/2/2013, n. 2970; Cass., 15/3/2006, n. 5684).

Poichè il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione.

La prova dell’estraneità e della consapevolezza in argomento può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici (v. Cass., 17/1/2007, n. 966; e, conformemente, Cass., 8/8/2007, n. 17418. Con riferimento alla prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori quale condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, cfr. Cass., 11/2/2005, n. 2748).

E’ pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.>>.

Precisazione, quest’ultima, assai importante. La interpreterei così: l’elemento soggettivo (consapevolezza nel creditore) non va provato per come era realmente in mente creditoris (prova impossibile), ma per come ragionevolmente può esistere in un soggetto di media avvedutezza (al pari, del resto, di tutte le prove dell’elemento soggettivo: è prova necessariamente indiziaria).

Nel caso specifico , <<non è dato invero evincere su quali basi e con quali argomentazioni la corte di merito abbia evinto che la stipulazione delle fideiussioni sia stata dall’odierno ricorrente nella specie operata non già quale atto di esercizio della propria attività imprenditoriale volto a garantire la Banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell’attività della società (di cui era socio), quanto bensì per sopperire ai bisogni della famiglia…. Non spiega infatti come abbia potuto ritenere che risponda all’id quod plerumque accidit che il professionista o come nella specie l’imprenditore, ove coniugato, nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale di norma assuma debiti non già al fine del relativo espletamento quanto bensì per direttamente ed immediatamente sopperire ai bisogni della famiglia>>