Cass. sez. III, ord. 14/12/2024 n. 32.550, rel. Vincenti:
<<L’orientamento ormai consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 20909/2018; Cass. n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024) è nel senso che: a) l’eccezione di compensano lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d’ufficio e il giudice, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio; b) la compensano non può operare qualora manchi la prova – di cui è onerata la parte che la eccepisce – che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare; c) sono, dunque, soggette a compensazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili; d) il giudice di merito può a tal fine anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti e ciò, segnatamente, quando la percezione dell’indennizzo non sia negata.
Di tali principi, pur in parte richiamati a sostegno della decisione, non ha fatto buon governo la Corte territoriale, erroneamente negando la detraibilità dall’importo risarcitorio riconosciuto al Ch.Ad. (euro 151.725,00) delle somme a titolo di indennizzo che il medesimo ha avuto corrisposte dopo il 31 dicembre 2016 e che avrebbe percepito successivamente in misura sicuramente determinabile.
E ciò alla luce di quanto già emergeva dalle risultanze in atti (valorizzate dal primo giudice e di cui lo stesso giudice di appello ha fatto solo parziale uso), ossia la prova acquisita non solo del complessivo importo indennitario ex lege n. 210/1992 già percepito dallo stesso Ch.Ad. (e, dunque, riconosciuto ed erogato in base a parametri di fonte normativa comunque accertabili), ma anche, e decisivamente, dell’importo annuo – euro 9.167,40 – che gli era stato corrisposto al medesimo titolo nel 2016 (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado n. 39/2017 del Tribunale di Lecce)>>.
Altro precedente (da me postato qui) è Cass. 4.415/23024, rel. Scoditti.