L’eccezione ex art. 65 l. aut. comprende non solo la riproduzione in giornali o riviste ma anche in rassegne-stampa

Precisazioni utili sull’eccezione ex art. 65 l. aut. dalla sempre ottima penna del rel. Scotti della sez. 1 in Cass. 1.651 del 19.01.2023 (azione di accertamento negativo).

Ai fatti non si applica la dir. 790/2019 o meglio il d. lgs di attuazione (177/2021, art. 43 bis l. aut.), precisa la SC.

Al § 5 e § 11 p. 8 e p. 12/3  la ratio della’rt. 65 l. aut.

Al § 7 la SC conferma la natura eccezionale della facoltà ex art. 65. Però, nonostante l’art. 14 oprel.  vieti l’analogia legis,  è ammessa l’interpretazione estensiva (p.12).

eD ALLORA: <<La ratio dell’art.65, comma 1, l.d.a. va chiaramente colta nella
ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori
costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e
giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una
prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità
nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale13 di 19
Ed allora, non si scorge alcuna differenza apprezzabile, come
correttamente osservato dalla Corte romana, tra i giornali e le
riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono
destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur
indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico
interesse nutrito dal pubblico di riferimento.
Non si comprenderebbe quindi per quale ragione l’eccezione
avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale
o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una
rassegna compilativa, altrettanto specialistica o di nicchia.
La distinzione, posta in risalto dai ricorrenti, fra interesse pubblico
alla lettura di giornali e riviste e interesse privato alla lettura di
rassegne stampa, si rivela, ad attenta analisi, fuorviante: in
entrambi i casi vi è un interesse generale, collettivo e più ampio,
alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse
privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il
bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto.
Il tutto, sullo sfondo e nell’inquadramento generale dell’espresso
riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne
stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel
rispetto delle regole di correttezza professionale, impresso dal
ricordato art.10 della Convenzione di Berna.
La finalità di lucro è ininfluente, in quanto non considerata nella
disposizione dell’art.65 l.d.a., ma solo nel secondo comma
dell’art.101 l.d.a. (su cui infra) e comune anche alla diffusione di
giornali e riviste>>.

Plagio di opera letteraaria: domanda rigettata dal Tribunale di Milano

Trib, Milano n. 9067/2019 del 09.10.2019, RG 39174 / 2016, rel. Bellesi, sull’oggetto, azione svolta -senza successo- contro (l’erede di) Sebastiano Vassalli per il suo Io Partenope.

Come spesso capita in questi casi, l’opera azionata è una ricostruzione di fatti storici del lontano passato e  basata su fonte comune (qui : vicenda napoletana del 1600 all’epoca dell’Inquisizione). Come pure spesso capita, la domanda fa valere un contatto realmente avvenuto tra le parti.

Inrteressante è l’analisi fattuale del Tribunale circa la comparazione tra le le due opere a paragone, qui non esaminabile in dettaglio.

<<Come è noto, infatti, perché sia ravvisabile il plagio è necessario non solo che l’idea che sta alla base di un’opera sia la medesima dell’opera che si assume plagiata, ma anche che uguale sia il modo concreto di realizzazione dell’opera stessa e che vi sia appropriazione degli elementi creativi dell’opera altrui, tanto da potersi cogliere una vera e propria trasposizione, nell’opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che la caratterizza come originale (in tal senso, fra le altre, Tribunale Milano 11.6.2001 e Tribunale Napoli 23.6.2009). Occorre pertanto verificare se la struttura e dunque gli elementi peculiari in cui si estrinseca la creazione di Fabio Romano (forma interna) siano stati ripresi e fatti propri da Sebastiano Vassalli.
La lettura dei due testi messi a confronto fa emergere una radicale diversità di approccio alla storia di Giulia di Marco, alla cui vita e alle cui vicende entrambi si riferiscono: laddove il libro di Fabio Romano pone in risalto ed enfatizza i profili scandalistici, evidenziati nella quarta di copertina della seconda edizione con una presentazione dell’opera quale “kolossal della passione carnale e del misticismo”, il libro di Sebastiano Vassalli accentua e sottolinea i risvolti più intimi della storia della mistica eretica, giungendo all’esito di una ricerca sulla spiritualità femminile che era iniziata con “La chimera”, la cui protagonista è anch’ella vittima dei pregiudizi culturali di un mondo e di un apparato ecclesiastico che sono espressione del predominio maschile nella società e nella Chiesa>>

Po ad es. :

<<Nella dettagliata elencazione, contenuta nell’atto di citazione, di 73 passaggi del libro di Sebastiano Vassalli, gli attori riportano quelle che definiscono analogie rispetto all’opera del Romano e, nella memoria depositata si sensi dell’art.183 sesto comma n. 1 c.p.c., gli stessi individuano altri 69 punti, assumendo che essi rappresentano altrettante corrispondenze con analoghi passaggi dell’opera del Vassalli.
Tutti i punti evidenziati in citazione e nella memoria vengono indicati anche quale prova del lamentato plagio formale, asserendo gli attori che essi “copiati, o maldestramente rielaborati, formano parte integrante del romanzo” (pag.9 della comparsa conclusionale degli attori).
Al riguardo, il Collegio osserva che nessuno dei passaggi elencati costituisce pedissequa e letterale ripresa delle soluzioni formali già adottate nell’opera del Romano. Sembra pertanto che, relativamente ad essi, gli attori, che lamentano la “palese vicinanza  contenutistica, nonché affinità lessicali, formali e sostanziali”, intendano riferirsi essenzialmente al plagio camuffato, poiché sostengono che le varianti introdotte nell’opera del Vassalli non sono sufficienti ad attribuirle autonomia rispetto alla propria.
Ritiene invece il Tribunale, all’esito di un’attenta e puntuale verifica dei passaggi richiamati, che le cosiddette analogie e corrispondenze rinvenute non siano tali da configurare il plagio.>>

La Cassazione sulla parodia nel diritto di autore (con un cenno alla tutela del marchio rinomato verso usi non distintivi)

La pubblicità dell’acqua Brio Blu con l’evocazine (precis) di Zorro (su youtube è reperibile il video)  non è statga accettata dal titolare dei diritti, che ha agito in giudizio (nel 2007).

Dopo una sentenza di Cassazione 32 del 2007, la causa  vi ritorna e viene decisa da Cass. ord. 38.165 del 30.12.2022, sez. 1, rel. Falabella, CO.GE.DI. spa c. Zorro Productions inc..

Contiene una importante messa a punto della teoria giuridica della parodia e una precisazione pure utile sul marchio rinomato.

Vediamo i passaggi principali:

  •  § 2.2. sulla parodia in generale: <<Ciò posto, è anzitutto pacifica, in dottrina come in giurisprudenza, la tutelabilità del personaggio di fantasia: tutelabilità che è indipendente dalla protezione accordata all’opera (quale quella letteraria, teatrale, cinematografica, televisiva, radiofonica, musicale, ma anche fumettistica o del videogioco) in cui il personaggio stesso si colloca. Basterà ricordare, in proposto, il risalente arresto di questa Corte che pone i personaggi di Walt Disney, realizzati originariamente nel campo dei disegni, tra le creazioni intellettive dotate di caratteristiche figurative e normative che li rendono riconoscibili come creazioni tipiche: ciò che è stato ritenuto sufficiente perché esse siano protette come tali nelle varie forme di utilizzazione economica rese possibili dalla riproduzione in qualunque modalità figurativa contro ogni atto che, per via di identità o affinità espressiva, e avuto riguardo all’ordinaria capacita critica del pubblico, realizzi una ripetizione dell’idea dell’autore (Cass. 20 febbraio 1978, n. 810)>>.

<<La parodia di un’opera altro non è che una rielaborazione attuata attraverso una imitazione caricaturale attuata con finalità satiriche, umoristiche, comunque critiche; tale può considerarsi anche la parodia di un personaggio della fantasia. Il connotato proprio della parodia riposa nell’assunzione, quale fondamentale suo riferimento, di un’opera o di un personaggio originali, da cui poi ci si discosta allo scopo di trasmettere un messaggio diverso da quello avuto di mira dall’autore dell’opera o del personaggio in questione. Evidente e’, pertanto, la differenza tra chi attua un’attività di mera riproduzione – nelle diverse forme del mero plagio, quale pedissequa imitazione, e della contraffazione, quale copiatura attuata con differenze di semplice dettaglio – e chi, con la parodia, reinterpreta l’opera o il personaggio e ne declina altrimenti il senso, veicolando, in tal modo, un messaggio nuovo. La parodia è quindi opera dell’ingegno autonoma rispetto all’originale, ponendosi essa in antinomia con quanto oggetto del travestimento. (…). Di qui la differenza tra contraffazione e parodia, magistralmente scolpita in queste poche parole: “o si tratta di riproduzione più o meno larvata dell’opera seria nella stessa serietà di tratti caratteristici, e si ha contraffazione più o meno volgare; o vi è una qualsiasi surrogazione del comico al tragico nella sostanza dell’opera primitiva, e si è in presenza di una parodia”. Ed è proprio in questa chiave che debbono leggersi gli arresti della nostra giurisprudenza di merito, che ha qualificato come parodia interventi, muniti di una qualche creatività, che, senza discostarsi dalla forma espressiva dell’originale, si sono rivelati capaci di stravolgere il significato di quest’ultimo: come nel caso della sostituzione di parole o lettere dei passi estratti dall’opera di riferimento, del mutamento degli elementi sintattici di un testo letterario, della derisoria interpretazione di un brano musicale. Per realizzare tale risultato l’autore della parodia deve necessariamente accostare l’utente all’originale e reimpiegarne i contenuti. Come è stato ben sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la parodia “implica un ineliminabile carattere di parassitismo rispetto all’opera parodiata, nel senso che essa trova fondamento proprio nella preesistenza di un’opera di riferimento cui operare ripetuti rimandi in chiave deformante”>>.

  • § 2.4 sul fondamento della eccezione di parodia, reperito nell’eccezione di citazione ex art. 70 c.1 l. aut, quindi invocabile già ora e cioè anche senza espresso recepimento della possibilità prevista dalla dir. 29/2001, art. 5 lett. k). (è stata poi inserita nella disciplina della resposnabilità delle piattaforme, art. 102 nonies.2.b ex d. lgs.  177 del 2021 di recepimento della dir. 790/2019):

<<La L. n. 633 del 1941, art. 70, comma 1, consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Ora, il diritto di critica e di discussione può essere speso con diverse modalità, tra cui è ricompreso il registro ironico, utilizzato nella satira, e quello comico e burlesco, impiegato nella parodia, ove, attraverso l’uso della provocazione grottesca, si ridicolizzano elementi caratterizzanti di un’opera: attività, questa, che può lecitamente compiersi anche con riferimento a un personaggio di fantasia, di cui si deridano aspetti che lo contraddistinguono, come le fattezze fisiche, le qualità, gli atteggiamenti, con chiaro intento di rovesciare comuni stereotipi associati a quella identità letteraria o artistica. Può osservarsi, infatti, che la citazione dell’opera, di cui è parola nel cit. art. 70, comma 1, è anche quella costruita intorno a un personaggio dell’opera stessa (il quale è in sé è suscettibile di tutela, come si è visto): e il mascheramento dell’eroe in pagliaccio – per venire alla fattispecie che qui viene in esame – è una delle forme più comuni di parodia del personaggio.                       La liceità della parodia dell’opera o del personaggio creati da altri trova quindi il proprio fondamento nell’utilizzazione libera di cui alla L. n. 633 del 1942, cit. art. 70, comma 1. Non contraddice tale ricostruzione l’art. 5, comma 3, dir. 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), che accorda agli Stati membri la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione e di comunicazione di opere al pubblico, di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3 della direttiva stessa anche nel caso, previsto dalla lett. k) del predetto articolo, quando “l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche”. Se è vero che non esiste, tra le norme nazionali che regolamentano le utilizzazioni libere atte a circoscrivere il diritto esclusivo dell’autore, una disposizione che puntualmente recepisca espressamente l’ipotesi di cui alla lett. k) cit. – e che quindi espressamente faccia rientrare l’utilizzo dell’opera tra le eccezioni e le limitazioni ai suddetti diritti di riproduzione e comunicazione -, è altrettanto vero che l’assenza di un intervento normativo nel senso indicato è da ascrivere al fatto che l’art. 70 già ricomprende l’eccezione di parodia, intesa come espressione del dritto di critica e discussione dell’opera protetta.>>

Il giudizio è esatto, anche se ancor più lo sarebbe stato il rifeirmento al diritto costituzonale di di parola e manifestazione del pensiero (cit. poco sopra dalla SC).

  •    § 2.5 la SC ricorda l’interpretazione della parodia nel diritto UIe operata da  Corte di giustizia nella sentenza Deckmyn del 2014, C-210/13.
  •  § 2.6. la disciplina dell’eccezione di critica (e di parodia) non confligge con quella europea della parodia .
  •  § 2.8 Principi di diritto:  “In tema di diritto di autore, la parodia costituisce un atto umoristico o canzonatorio che si caratterizza per evocare un’opera, o anche un personaggio di fantasia e non richiede un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera o al personaggio che sono parodiati.

“In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell’opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell’autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell’opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l’utilizzazione economica dei medesimi”.

Competerà al giudice del rinvio verificare  se nel caso specifico ricorra l’eccezione di parodia, così ricostruita

  •  Poi la SC passa al marchio rinomato esaminando il ricorso incidentale del titolare dei diritti (che l’aveva azionato assieme al copyright).

E dice che esso può essere fatto valere anche contro utilizzi  non distintivi (come nel caso de quo), §  5.6:  “In tema di marchi d’impresa, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla modifica dell’art. 20 c.p.i. attuatasi con il D.Lgs. n. 15 del 2019, art. 9, comma 1, lett. a), lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l’uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell’attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti o i servizi dell’autore dell’uso, come può avvenire nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione“.

Aggiungo qui sotto alcune definizini di <paerodia>:

1) GRANDE DIZIONARIO ITALIANO DELL’USO  DeMAURO : <composizione che ripropone uno stile, un’opera letteraria, un film e sim., accentuandone i caratteri in  modo caricaturale o satirico: fare la p. di una poesia, di una canzone, p. dello stile tragico, mettere in p.>

2) Grande dizionario della lingua italiana (BATTAGLIA):

<Parodìa,  sf.  Opera  letteraria,  testo  teatrale  (o parte  anche  minima  di  esso)  composto  modifi­ cando  in  modo  più  o  meno  radicale  uno  scritto preesistente,  uno  stile,  un  genere  costituito  at­traverso   l’introduzione,   con   intenzioni  comiche,

burlesche,  satiriche  o  anche  critiche,  di  varia zioni  di  lessico,  di  tono,  di  struttura,  di  livello  stilistico  o  la  trasposizione  della  narrazione  in età,   situazioni   e   contesti   differenti   da   quelli originali.  –  Anche:  il  genere  letterario  a  cui appartengono tali opere>

3) TOMMASEOONLINE  https://www.tommaseobellini.it/#/

< f. Gr. Παρῳδία. (Lett.) Centone di versi, ed Arte di comporre versi con l’uso de’ versi altrui, recando il serio a ridicolo. (Fanf.) In Ascon. – Salvin. Fier. Buon. 1. 1. 5. (M.) Parodía tratta del verso del Petrarca: Non a caso è virute… E lett. ill. ital. 41. (Man.) L’adattare poi questi medesimi pensieri e frasi a altri argomenti sarebbe fare una parodía difficile. T. Parodía dell’Eneide. – Parodía fatta dello stil dell’Alfieri, per canzonare la sua ricercata durezza e brevità: La morte di Socrate con tre personaggi. – Parodía dello stile ossianesco: Dammi gli occhiali miei, figli del naso. – Farse francesi, parodía d’altri drammi>.

4) OXFORD ENGLISH DICTIONARY -OED :

  1. A literary composition modelled on and imitating another work, esp. a composition in which the characteristic style and themes of a particular author or genre are satirized by being applied to inappropriate or unlikely subjects, or are otherwise exaggerated for comic effect. In later use extended to similar imitations in other artistic fields, as music, painting, film, etc.

Violazione diretta, propria e come coautori, nonchè vicaria per un sito di scambio file peer to peer con tecnoclogia bit torrent

Il prof. Eric Goldman dà notizia (e link al testo) di BODYGUARD PRODUCTIONS, INC., et al., Plaintiffs, v. RCN TELECOM SERVICES, LLC, et al., Defendants., Civ. A. No. 3:21-cv-15310 (GC) (TJB), emessa da US District Court, D. New Jersey.
October 11, 2022.

E’ decisione itneressante poichè vengono offerti (commendevolmente, come raramente da noi capita) precisazioni tecnico-informatiche

Ecco i fatti circa la piattaforma di scambio peer peer , con spiegazione tecnica accessibile:

Plaintiffs are the owners of copyrighted works (the “Works”), which are motion pictures listed in Exhibit A to the FAC. (FAC ¶ 50; FAC Ex. A, ECF No. 22-1.)[2] According to the FAC, Defendants operate as an Internet Service Provider (“ISP”) whose subscribers use “BitTorrent,” a peer-to-peer file-sharing protocol. (FAC ¶¶ 38, 56-71.) A BitTorrent user called an “initial seeder” installs BitTorrent’s software system, which is called the “BitTorrent Client,” on a local device to connect to and manage the BitTorrent file-sharing protocol. (Id. ¶ 62.) The initial seeder creates a “torrent” descriptor file using the BitTorrent Client. (Id.) The initial seeder then copies the motion pictures from legitimate sources (id. ¶ 63), and in the process “often modifies the file title of the Work[s],” or the Copyright Management Information (“CMI”) to include a reference to popular websites facilitating piracy, or “torrent sites,” such as YTS, Pirate Bay, or RARBG. (Id. ¶¶ 64, 72.) Including a reference to the torrent site “enhance[s] the reputation for the quality of [the] torrent files and attract[s] users to [these popular] piracy website[s].” (Id. ¶ 64.)

Next, the BitTorrent Client “takes the target computer file, the `initial seed,’ here the copyrighted [w]ork, and divides it into identically sized groups of bits known as `pieces[,]'” before assigning each piece “a random and unique alphanumeric identifier known as a `hash’ and record[ing] these hash identifiers in the torrent file.” (Id. ¶ 65-66.) Pieces of the computer file or copyrighted works are shared among peers using the BitTorrent protocol and BitTorrent Client that the peers installed on their computers. (Id. ¶¶ 75-81.) Once a peer has downloaded the entire file, the BitTorrent Client reassembles the pieces, and the peer is able to both view the movie, and act as an “additional seed” to further distribute the torrent file. (Id. ¶ 82.).

Poi il cenno al tipo di indagini condotte:

Plaintiffs engaged Maverickeye UG (“Maverickeye”), a third-party investigator, in order to “identify the IP addresses that [were] being used by those people that [were] using the BitTorrent protocol and the Internet to reproduce, distribute, display or perform Plaintiffs’ copyrighted Works.” (Id. ¶ 83.) “[Maverickeye] used forensic software to enable the scanning of peer-to-peer networks for the presence of infringing transactions.” (Id. ¶ 84.) Maverickeye then extracted and analyzed the data, and “logged information including the IP addresses, Unique Hash Numbers, and hit dates that show[ed] that Defendants’ subscribers distributed pieces of the copyrighted Works identified by the Unique Hash Number.” (Id. ¶¶ 85-86.) “Maverickeye’s agent viewed the Works side-by-side with the digital media file that correlates to the Unique Hash Number and determined that they were identical, strikingly similar or substantially similar.” (Id. ¶ 89.).

La corte ravvisa sia direct infringement, sia Contributory Infringement, che Vicarious Copyright Infringement.

Circa il primo, a parte il richiamo di precedenti USA (The Court finds that the facts in Cobbler, Park, and Peled are distinguishable from this case. In this case, unlike in Cobbler, Park, and Peled, Plaintiffs seek to impose liability against the ISP, via contributory and vicarious liability, and not an individual subscriber. Plaintiffs sufficiently allege that Defendants’ subscribers, or those using their accounts, employ Defendants’ internet service to copy and distribute the Works to which Plaintiffs hold legitimate copyrights, (FAC ¶¶ 56-71, 90-95.) The procedural posture in this case is more similar to Grande II, RCN I, and Cox, where the courts noted that the reasoning in Cobbler was inapplicable in suits brought against ISP defendants. See Grande II, 384 F. Supp. 3d at 767 n.6 (noting that the defendant’s reliance on Cobbler was misplaced as Cobbler involved an individual internet subscriber who took no affirmative steps to foster infringement whereas the ISP continued to provide internet service to customers despite knowledge of repeated infringement); RCN I, 2020 WL 5204067, at *10 n.5 (noting that Cobbler was inapposite as Cobbler involved an individual subscriber as opposed to the actual 1SP defendant in this case). Although the Park and Peled cases are from this district, those cases are likewise distinguishable as they involved claims asserted against individual subscribers and involved unopposed motions for default judgments filed against the subscribers who were proceeding pro se. See Peled, 2020 WL 831072, at *5-6; Park, 2019 WL 2960146, at *4) è interessante il richiamo alla clausole fatte firmare dalla piattaforma convenuta ai suoi utenti: .

<<Moreover, Plaintiffs advance facts that Defendants explicitly notified their subscribers in the IIA that accounts identified as infringing could be terminated, regardless of the identity of the infringing individual:

RCN reserves the right to disconnect and/or temporarily suspend an account from RCN’s service without warning if in RCN’s sole discretion there is a reasonable suspicion that such disconnection or suspension would prevent or interrupt a violation of applicable law, this Agreement, or RCN’s Online Policies.

Subject to the provision of the [DMCA] and any other applicable laws and regulations, RCN reserves the right to remove or block access to, either permanently or temporarily, any files which RCN suspects or which a third party alleges are associated with a violation of the law, this Agreement or RCN’s Online Policies or with the account responsible for such violation.

(FAC ¶ 134 (emphasis added).)

The fact that Defendants reserve the right to terminate the accounts of infringing subscribers suggests, at least at the early pleading stage, that Defendants do, in fact, contemplate responsibility over their accounts regardless of the individual accessing the account.

Therefore, Plaintiffs have plausibly pled direct infringement by Defendants’ subscribers>>.

Come sempre , riservarti il potere di far qualcosa, ti obbliga poi a farlo quando è necessario: non puoi più sottrarti.

Piattaforma streaming che permette diffusione di opere protette tramite oscuramento indirizzi IP (VPN) praticato dagli utenti: è responsabile?

Interessante questione discussa dall’avvocato generale Szpunar in causa C-423/21 nelle sue Conclusioni 20.10.2022 ,  Grand Production d.o.o. contro GO4YU GmbH  – DH, –  GO4YU d.o.o  -MTEL Austria GmbH .

Questione pregiudiziale 1:

<<«Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], debba essere interpretata nel senso che la realizza un gestore diretto (nel caso di specie non stabilito nell’Unione) di una piattaforma di streaming, il quale:

–        decide autonomamente in ordine al contenuto e all’oscuramento delle trasmissioni televisive dallo stesso diffuse, eseguendolo dal punto di vista tecnico;

–        dispone in esclusiva dei diritti di amministratore per la piattaforma di streaming;

–        è in grado di incidere sulla determinazione dei programmi televisivi che possono essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio, ma non sul contenuto dei programmi;

–        e rappresenta l’unico punto di controllo per stabilire quali programmi e contenuti possano essere visti in quale momento e in quali territori,

qualora al riguardo, nello specifico,

–        all’utente venga fornito l’accesso non solo ai contenuti della trasmissione alla cui fruizione online i rispettivi titolari dei diritti abbiano acconsentito, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione, e

–        il gestore diretto della piattaforma di streaming sia a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, dato che i clienti finali utilizzano servizi VPN, i quali simulano la presenza dell’indirizzo IP e del dispositivo del cliente finale in territori per i quali sussiste un consenso del titolare dei diritti, o (5)

–        la ricezione di contenuti protetti della trasmissione era effettivamente possibile per diverse settimane tramite la piattaforma di streaming senza il consenso dei titolari dei diritti anche non avvalendosi di tunnel VPN.>>

Questione pregiudiziale 2:

<< In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE debba essere interpretata nel senso che essa si realizza anche ad opera di terzi (nel caso di specie, con sede nell’Unione) collegati con il gestore di una piattaforma descritto nella prima questione sul piano contrattuale e/o del diritto delle società, i quali, pur non esercitando alcuna influenza sugli oscuramenti o sui programmi e contenuti delle trasmissioni diffuse tramite la piattaforma di streaming,

–        promuovono la piattaforma di streaming del gestore e i suoi servizi e/o

–        sottoscrivono con i clienti abbonamenti di prova a cessazione automatica decorsi 15 giorni, e/o

–        forniscono supporto ai clienti della piattaforma di streaming a titolo di assistenza clienti, e/o

–        offrono sulla loro pagina Internet abbonamenti a titolo oneroso per la piattaforma di streaming del gestore diretto e quindi operano quali controparti contrattuali dei clienti e destinatari dei pagamenti, per cui detti abbonamenti a pagamento vengono predisposti in maniera tale che venga fatto un esplicito riferimento all’indisponibilità di certi programmi solo nel caso in cui un cliente, all’atto della conclusione del contratto, dichiari espressamente la sua intenzione di vedere tali programmi, mentre, in assenza di pertinenti indicazioni o di specifica richiesta da parte del cliente, quest’ultimo non ne viene informato in anticipo.>>

In breve il riassunto dell’AG:  19  Nella presente causa il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali. La prima di esse riguarda la portata della responsabilità del gestore di una piattaforma di streaming (6) per la comunicazione al pubblico, su tale piattaforma, di contenuti protetti dal diritto d’autore, senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti. La seconda questione verte su un’eventuale responsabilità dei soggetti che collegati a tale gestore. Infine, la terza questione concerne la portata della competenza dei giudici degli Stati membri in materia di violazioni del diritto d’autore. Passo ad analizzare le suddette questioni nell’ordine in cui sono state poste.

La risposta alla questione 1 è negativa, sempre che la piattaforma rimanga passiva e cioè non faciliti in qualche modo l’elusine via VPN da parte degli utenti:

<42  L’elemento specifico della causa in esame è l’assenza di terzi che mettano a disposizione degli utenti i programmi prodotti dalla società Grand Production in violazione del blocco geografico dell’accesso applicato dalla società GO4YU Beograd. Ad eludere tale blocco sono gli stessi utenti, che ottengono l’accesso ai programmi in parola senza l’intermediazione di nessun soggetto (20).

42.      Non mi sembra, tuttavia, che questo sia un motivo sufficiente per ritenere la società GO4YU Beograd responsabile di tale situazione. La società Grand Production ha probabilmente ragione nell’affermare che la società GO4YU Beograd sia a conoscenza del fatto che il suo blocco geografico dell’accesso viene aggirato tramite il servizio VPN. Tuttavia anche la società Grand Production è a conoscenza di tale fatto. L’elusione di diversi tipi di misure di protezione da parte degli utenti costituisce un rischio inerente alla distribuzione in forma digitale, soprattutto in Internet, di opere protette dal diritto d’autore. La società Grand Production, consentendo alla società GO4YU Beograd di comunicare al pubblico i suoi programmi su una piattaforma di streaming in un determinato territorio, ha dovuto tener conto del fatto che un certo numero di utenti poteva ottenere l’accesso ad esse al di fuori di tale territorio.

43.      Ciò non implica, tuttavia, che la società GO4YU Beograd sia responsabile per la comunicazione al pubblico di tali programmi ai suddetti utenti. Conformemente alla logica della succitata giurisprudenza della Corte, la prevista cerchia di persone a cui è rivolta una comunicazione al pubblico viene determinata dall’intenzione del soggetto che effettua tale comunicazione, la quale è desunta dalle misure tecnologiche di protezione applicate.

44.      La situazione sarebbe diversa solo qualora la società GO4YU Beograd applicasse intenzionalmente un blocco geografico dell’accesso inefficace al fine di consentire effettivamente alle persone che si trovano al di fuori del territorio nel quale essa è autorizzata a comunicare al pubblico i programmi prodotti dalla società Grand Production di accedere ai programmi in questione, in modo facilitato rispetto alle possibilità oggettivamente esistenti su Internet, in particolare rispetto ai servizi VPN generalmente disponibili. In quel caso, si dovrebbe ritenere che la società GO4YU Beograd, con piena cognizione delle loro conseguenze, adotti misure finalizzate a garantire ai suoi clienti l’accesso all’opera protetta, in una situazione in cui, in assenza delle suddette misure, i suoi clienti non potrebbero, in linea di principio, accedere all’opera in questione (21). Spetta al giudice del rinvio accertare tale circostanza. Orbene, le parti del contratto di licenza possono prevedere in tale contratto obblighi più gravosi per il licenziatario per quanto riguarda le misure limitative dell’accesso ai contenuti oggetto del contratto>>.

Allora il titolare dei diritti, se vuole protezione anche contro la piattaforma, deve imporle contrattualmente dei doveri di attivazione a livello tecnololigico: così l’eventual inadempimnento sotto questo profilo è violazione oltre che contrattuale anche della privativa.

Circa la questione 2, a cascata, nemeno chi collabora per la promizione commerciale con la piattaforma è responsabuile.; <<53.      Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un soggetto collegato al gestore di una piattaforma di streaming, sulla quale sono messe a disposizione opere protette dal diritto d’autore, il quale promuove tale piattaforma, sottoscrive con i clienti i contratti relativi ai servizi forniti dal gestore della stessa nonché fornisce supporto a detti clienti, ma non esercita alcuna influenza sui contenuti messi disposizione sulla piattaforma né sull’applicazione in essa di misure limitative dell’accesso intese a tutelare i diritti d’autore di terzi, non realizza una comunicazione al pubblico ai sensi della citata disposizione.>>

Attendiamo ora la decisione della Corte.

Il Piccolo Principe e la proroga della durata del diritto di autore in base a normativa speciale post 2° guerra mondiale

Le corti di merito milanesi decidono allo stesso modo sulla domanda avanzata dai titolari dei diritti su <Il Piccolo Principe> di Saint Exupery e in particolare sulla questione della loro durata

Nonostante il decesso dell’autore nel 1944 e quindi la scadenza nel 2014 se si applicano i 70 anni, intervennero medio tempore due provvedimenti di proroga:

1) il d. lgs. lgtn. 20.07.1945 n. 440;

2) l’allegato XV al Trattato di pace di Parigi 10.02.1947 (che escludeva il conteggio per il periodo tra l’inizio delle ostilità e il Trattato stesso).

Ebbene, sul tema intervengono Trib. Milano n° 2826/2021 del 06.04.2021 , RG 32.918/2018, e App. Milano n° 2994/2022 del 27.09.2022, RG 1.374/2021.

Per i collegi  citt.  la norma sub 2) non riguarda però il caso specifico. Per cui, avendo gli attori (i titolari dei diritti) invocato solo quella, la loro domanda non va accolta. Solo il d. lgs. 440 si sarebbe potuto applicare per differire la scadenza.

Non è però chiaro perchè non sia stato applicato.

La corte di appello non ne fa  menzione.

Il Trib. invece offre due spiegazioni , però tra loro in sostanza incompatibili: i) il d. lgs. ltn 440 del 1945 è  stato abrogato.; ii) esso non è stato invocato in causa.

Che sia stato abrogato, astrattamente non è incompatibile con qualche eventuale disposizione transitoria che ad es . ne permetta l’applicaizone al caso sub iudice: ma nulla è detto.

Che non sia stato invocato dagli attori , è irrilevante, dato il principio iura novit curia. Ma certo, se la norma era stata espunta dall’ordinamento, dire (ad abundantiam?), che non era stata invocato in processo, è fuori luogo e quindi errato.

L’esclusiva d’autore sulla ritrasmssione via cavo opera solo verso cablodistributori e non verso gli alberghi che diffondono il segnale nelle proprie stanze

Corte di Giustizia 08.09.2022, C.-716/20, RTL Television c. gruppo OPestana+1 interpreta l’art. 1.3 della dir. _UE 93/83 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo .

Secondo l’art. 3 della stessa:  <3. Ai fini della presente direttiva, « ritrasmissione via cavo » è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico. >

Davanti al  giudice a quo portoghese pende lite tra RTL, gruppo televisivo tedesco, e il gruppo Pestana, che diffondeva il segnale senza autorizzazione nelle stanze dei propri alberghi.

La risposta è nel senso che è errato invocare il diritto di ritrasmissione via cavo nel caso specifico, pena confondere il diritto azionato con quello di comuinicaizone al pubbico:

<< 76    Orbene, anche nell’ipotesi in cui il diritto nazionale preveda un diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare trasmissioni via cavo, la direttiva 93/83 disciplina soltanto l’esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo nel rapporto tra, da un lato, i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, e, dall’altro. i «distributeurs par câble» (distributori via cavo) o i «câblodistributeurs» (cablodistributori).

77      Inoltre, alla luce delle circostanze particolari che caratterizzano la genesi della direttiva 93/83, occorre constatare che le nozioni di «distributeur par câble» (distributore via cavo) o di «câblodistributeur» (cablodistributore), che figurano in quest’ultima, designano, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, gli operatori delle reti cablate tradizionali.

78      Infatti, un’interpretazione che includa nella nozione di «distributeur par câble» (distributore via cavo), ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 93/83, qualsiasi soggetto che effettui una ritrasmissione via cavo rispondente alle caratteristiche tecniche descritte all’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, anche qualora l’attività professionale di tale soggetto non consista nella gestione di una rete cablata di distribuzione televisiva classica, avrebbe in realtà l’effetto di ampliare la portata del diritto connesso previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, assimilandolo al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, quale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 a favore degli autori.

79      A tale proposito, occorre ricordare che dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 risulta che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle emissioni degli organismi di radiodiffusione è opponibile ai terzi solo se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che la condizione relativa al pagamento di un diritto d’ingresso non è soddisfatta qualora tale comunicazione costituisca un servizio supplementare indistintamente compreso nel prezzo di un servizio principale distinto, come un servizio di alloggio alberghiero (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, Verwertungsgesellschaft Rundfunk, C‑641/15, EU:C:2017:131, punti da 23 a 26).>>

In realtà il diritto di ritrasmissione è concettualmente parte del diritto di comuniazione al pubblico. C’è ora qualche appiglio normativo: si v. la dir 789 del 2019, il cui art. 4 con fomulaizons sibilljna recita : <1. Gli atti di ritrasmissione dei programmi sono autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico>.

La nuova formulazione dell’art. 1.3 dela dir. 93/83, portata dalal cit. dir., 789/2019, non offre però spunti specifici circa la questione sub iudice e cioè circa il se si riferisca solo a cablodistributori oppure a chiunque ristrametta (il tenore della disposizione rimane ampio e permeterebbe anche la seconda soluizione)

Le collecting societies possono costituire l’ente che gestisce esenzioni e rimborsi in tema di equo compenso da copia privata

L’annosa questione dell’equo compenso da copia privata (art. 5.2.b dir. 29/2001) offre un nuovo aspetto di incertezza, proveniente dalla Spagna, relativo a chi possa svolgere le funzioni di certificazione dell’esenzione dal tributo e/o ottenere i rimborsi.

Decide la lite in sede UE  (rinvio pregiudiziale)  Corte di Giustizia 08 settembre 2022, C-263/21, Ametic c. vari enti.

Per capire bene, bisogna conoscere la disciplina dell’equo compenso da copia privata, non semplicissima: che però è ben riassunta nei §§ 34-42 e in parrticolare 37-39: << 37    Tenuto conto delle difficoltà pratiche per identificare gli utenti privati e per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione del pregiudizio arrecato a questi ultimi, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che, a tale titolo, de iure o de facto, mettono tali apparecchiature a disposizione di soggetti privati. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature. Pertanto, a determinate condizioni, gli Stati membri possono applicare senza distinzioni il prelievo per copia privata relativamente ai supporti di registrazione idonei alla riproduzione, compresa l’ipotesi in cui l’utilizzo finale di questi ultimi non rientri nel caso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza ivi citata).

38      Dato che un sistema siffatto consente ai debitori di traslare l’onere del prelievo per copia privata ripercuotendone l’ammontare sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, l’onere del prelievo viene in definitiva sopportato dall’utente privato che paga tale prezzo, e ciò conformemente al «giusto equilibrio», previsto dal considerando 31 della direttiva 2001/29, da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti (sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

39      Tuttavia, un sistema del genere deve non solo essere giustificato da difficoltà pratiche quali l’impossibilità di individuare gli utenti finali, ma deve altresì escludere dal pagamento del prelievo la fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punti da 45 a 47, e del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti da 34 a 36).>>

Il giudice a quo chiede se possa gestire esenzioni e rimborsi, relativi  all’equo compenso da copia prrivata (in particolare, in capo a coloro che non vendono/acquistano per motivi privati bensì solo professionali) un ente, cui paertecipano collecting societies: <<In tale contesto, il giudice del rinvio sottopone la sua prima questione per il motivo che la circostanza che la persona giuridica che emette i certificati di esenzione ed effettua i rimborsi del compenso per copia privata sia costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale potrebbe comportare uno «squilibrio» o un’«asimmetria» negli interessi da essa perseguiti, e a ciò potrebbero opporsi l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio di parità di trattamento>>.

La risposta è positiva, purchè non ricorra troppa discrezionalità e l’ente agisca in base a criteri oggettivi, sempre sottoposto a eventuale impugnativa giudiziale : <<58.   alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 e il principio della parità di trattamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata è affidata a una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione di diritti di proprietà intellettuale, qualora tale normativa nazionale preveda che i certificati di esenzione e i rimborsi debbano essere concessi in tempo utile e in applicazione di criteri oggettivi che non consentano alla persona giuridica di respingere una domanda di concessione di tale certificato o di rimborso sulla base di considerazioni che comportino l’esercizio di un margine di discrezionalità e che le decisioni con cui essa respinge una siffatta domanda possano essere oggetto di un ricorso dinanzi a un organo indipendente.>>

la CG aggiunge che, per esercitare il suoi compiti, l’ente può anche legittimamente chiedere informazioni commerciali, dato che è sottoposto a doveri di data protection : << 75.  l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 nonché il principio della parità di trattamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che autorizza una persona giuridica, costituita e controllata dagli organismi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e alla quale è affidata la gestione delle esenzioni dal pagamento e dei rimborsi del compenso per copia privata, a chiedere l’accesso alle informazioni necessarie all’esercizio delle competenze di controllo di cui essa è investita a tale titolo, senza che sia possibile, segnatamente, opporle il segreto dalla contabilità commerciale previsto dal diritto nazionale, posto che tale persona giuridica è obbligata a rispettare il carattere riservato delle informazioni ottenute.>>

Protezione del personaggio di fantasia col diritto d’autore: la sentenza di appello conferma il Tribunale nel caso Clint Eastwood c. Rango

Con post 2.6.2021 avevo dato conto della setnenza di primo grado Trib. Roma 16.04.2021 che rigettava la domanda del produttore de <Per un pugno di dollari>.

Ora è stata emanata la sentenza di appello App. Roma n. 5432/2022, RG 6935/2021, rel. Romandini, che conferma il primo grado , ricalcandone la motivaizone.

Conferma che nel famoso film, riprodotto in minima misura (un minuto o poco più) in particolare nel suo personaggio più noto <L’uomo denza nome> (C. EAstwood) , il personaggio non è tutelabile perchè non disgiungibile dall’attore che lo impersonifica (C. Eastwood appunto).

Il quesito centrale, secondo il tribunale  cui aderisce la CdA,  sarebbe questo: <<La questione, tuttavia, attiene nel caso di specie, come in modo condivisibile spiegato dal
Giudice di prime cure, alla verifica se il personaggio “l’uomo senza nome”, non più comparso in
alcuna ulteriore opera cinematografica al di fuori dei lungometraggi costituente la c.d. “trilogia
del dollaro”, presenti profili pur minimi della creatività o piuttosto non costituisca “la
rielaborazione personale e non evolutiva (bensì contestualizzata nel mondo western) da parte
di Sergio Leone di prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica e non ha acquisito
una penetrazione ovvero una permanenza nel pubblico , nella critica cinematografica o nelle

successive opere, così da renderlo qualificabile come opera creativa ed identificabile come tale>>.

Non so se sia esatta la valutazione: bisognerebbe provare a realizzare un  corto con altro attore, ma uguale tutto il resto.

In ogni caso, questo aspetto (disgiungibilità) nella disciplina della proteggibilità del personaggio è importante.

Errata invece l’affermazione per cui la risposta al quesito è questione di fatto (<<Il Tribunale ha optato per la seconda soluzione. Si tratta, dunque, di una valutazione in punto di fatto operata che appare alla Corte, peraltro,
sorretta da adeguata e coerente motivazione
>>): solo i fatti storici rientrano in essa, mentre il loro inquadramento nel concetto di creatività è giudizio in diritto.

La corte qualifica la brevità di riproduzione come <pura volontà di citazionismo … più che altro per rendere omaggio all’attore ed ad regista Sergio Leone >>. Affermazione assai dubbia, parendo invece voler riprodurre per lucrare, anche se abilmente riducendo il tempo per ridurre i rischi di violazione (difettano i requisiti dell’art. 70 l. aut.).

Significativa anche la discussione sull’eccezione di citazione, condotta però con motivazione non molto appfofondita . E’ invece giusta la critica di uso poco o nulla sorvegliato del termine fair use da parte del Trib.

V. il collage riportato da Girardello con post in IpKat 12.09.2022

e poi il video di RAngo, con link sempre offerto dal medesimo autore.

La CEDU conferma che il diritto di autore è un diritto proprietario ai sensi della Convenzione

La CEDU 01.09.2022, applic. n. 885/12, Safarov c. Azerbaijan, conferma che il diritto di autore rientra nella preevisione che tutela il diritto di proprietà , collocata nell’art. 1 del (primo)  protocollo, rubricato <protezione della proprietà>.

Il cui testo (v.lo nel sito della Corte) è: << Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties
>>.

Questo il passaggio: <<30.  The Court reiterates that protection of intellectual property rights, including the protection of copyright, falls within the scope of Article 1 of Protocol No. 1 (see Anheuser-Busch Inc. v. Portugal [GC], no. 73049/01, § 72, ECHR 2007I, and SIA AKKA/LAA v. Latvia, no. 562/05, § 41, 12 July 2016). In the present case, the applicant was the author of the book in question and benefitted from protection of copyright under domestic law. This fact was never contested by the domestic courts (compare Balan v. Moldova, no. 19247/03, § 34, 29 January 2008, and Kamoy Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş. v. Turkey, no. 19965/06, § 37, 16 April 2019). Therefore, the applicant had a “possession” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention.>>

Inoltre per la Corte l’esaurimento di applica solo agli oggetti corproali <<35.  As to Article 15.3 of the Law on Copyright, referred to by the Supreme Court, the Court observes that that provision concerned the rule of exhaustion of right to distribution. As the wording of that provision and Agreed statement concerning Article 6 of the WIPO Copyright Convention suggest (see paragraphs 15 and 23 above), that rule referred to lawfully published and fixed copies of works which were put into circulation by sale as tangible objects>>. Affermazione frettolosa, dimentica dell’opposta posizione, sostenuta con diversi argomenti.

(segnalazione di Eleonora Rosati, in IPKaT  del 04.09.2022)