Piattaforma streaming che permette diffusione di opere protette tramite oscuramento indirizzi IP (VPN) praticato dagli utenti: è responsabile?

Interessante questione discussa dall’avvocato generale Szpunar in causa C-423/21 nelle sue Conclusioni 20.10.2022 ,  Grand Production d.o.o. contro GO4YU GmbH  – DH, –  GO4YU d.o.o  -MTEL Austria GmbH .

Questione pregiudiziale 1:

<<«Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], debba essere interpretata nel senso che la realizza un gestore diretto (nel caso di specie non stabilito nell’Unione) di una piattaforma di streaming, il quale:

–        decide autonomamente in ordine al contenuto e all’oscuramento delle trasmissioni televisive dallo stesso diffuse, eseguendolo dal punto di vista tecnico;

–        dispone in esclusiva dei diritti di amministratore per la piattaforma di streaming;

–        è in grado di incidere sulla determinazione dei programmi televisivi che possono essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio, ma non sul contenuto dei programmi;

–        e rappresenta l’unico punto di controllo per stabilire quali programmi e contenuti possano essere visti in quale momento e in quali territori,

qualora al riguardo, nello specifico,

–        all’utente venga fornito l’accesso non solo ai contenuti della trasmissione alla cui fruizione online i rispettivi titolari dei diritti abbiano acconsentito, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione, e

–        il gestore diretto della piattaforma di streaming sia a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, dato che i clienti finali utilizzano servizi VPN, i quali simulano la presenza dell’indirizzo IP e del dispositivo del cliente finale in territori per i quali sussiste un consenso del titolare dei diritti, o (5)

–        la ricezione di contenuti protetti della trasmissione era effettivamente possibile per diverse settimane tramite la piattaforma di streaming senza il consenso dei titolari dei diritti anche non avvalendosi di tunnel VPN.>>

Questione pregiudiziale 2:

<< In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE debba essere interpretata nel senso che essa si realizza anche ad opera di terzi (nel caso di specie, con sede nell’Unione) collegati con il gestore di una piattaforma descritto nella prima questione sul piano contrattuale e/o del diritto delle società, i quali, pur non esercitando alcuna influenza sugli oscuramenti o sui programmi e contenuti delle trasmissioni diffuse tramite la piattaforma di streaming,

–        promuovono la piattaforma di streaming del gestore e i suoi servizi e/o

–        sottoscrivono con i clienti abbonamenti di prova a cessazione automatica decorsi 15 giorni, e/o

–        forniscono supporto ai clienti della piattaforma di streaming a titolo di assistenza clienti, e/o

–        offrono sulla loro pagina Internet abbonamenti a titolo oneroso per la piattaforma di streaming del gestore diretto e quindi operano quali controparti contrattuali dei clienti e destinatari dei pagamenti, per cui detti abbonamenti a pagamento vengono predisposti in maniera tale che venga fatto un esplicito riferimento all’indisponibilità di certi programmi solo nel caso in cui un cliente, all’atto della conclusione del contratto, dichiari espressamente la sua intenzione di vedere tali programmi, mentre, in assenza di pertinenti indicazioni o di specifica richiesta da parte del cliente, quest’ultimo non ne viene informato in anticipo.>>

In breve il riassunto dell’AG:  19  Nella presente causa il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali. La prima di esse riguarda la portata della responsabilità del gestore di una piattaforma di streaming (6) per la comunicazione al pubblico, su tale piattaforma, di contenuti protetti dal diritto d’autore, senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti. La seconda questione verte su un’eventuale responsabilità dei soggetti che collegati a tale gestore. Infine, la terza questione concerne la portata della competenza dei giudici degli Stati membri in materia di violazioni del diritto d’autore. Passo ad analizzare le suddette questioni nell’ordine in cui sono state poste.

La risposta alla questione 1 è negativa, sempre che la piattaforma rimanga passiva e cioè non faciliti in qualche modo l’elusine via VPN da parte degli utenti:

<42  L’elemento specifico della causa in esame è l’assenza di terzi che mettano a disposizione degli utenti i programmi prodotti dalla società Grand Production in violazione del blocco geografico dell’accesso applicato dalla società GO4YU Beograd. Ad eludere tale blocco sono gli stessi utenti, che ottengono l’accesso ai programmi in parola senza l’intermediazione di nessun soggetto (20).

42.      Non mi sembra, tuttavia, che questo sia un motivo sufficiente per ritenere la società GO4YU Beograd responsabile di tale situazione. La società Grand Production ha probabilmente ragione nell’affermare che la società GO4YU Beograd sia a conoscenza del fatto che il suo blocco geografico dell’accesso viene aggirato tramite il servizio VPN. Tuttavia anche la società Grand Production è a conoscenza di tale fatto. L’elusione di diversi tipi di misure di protezione da parte degli utenti costituisce un rischio inerente alla distribuzione in forma digitale, soprattutto in Internet, di opere protette dal diritto d’autore. La società Grand Production, consentendo alla società GO4YU Beograd di comunicare al pubblico i suoi programmi su una piattaforma di streaming in un determinato territorio, ha dovuto tener conto del fatto che un certo numero di utenti poteva ottenere l’accesso ad esse al di fuori di tale territorio.

43.      Ciò non implica, tuttavia, che la società GO4YU Beograd sia responsabile per la comunicazione al pubblico di tali programmi ai suddetti utenti. Conformemente alla logica della succitata giurisprudenza della Corte, la prevista cerchia di persone a cui è rivolta una comunicazione al pubblico viene determinata dall’intenzione del soggetto che effettua tale comunicazione, la quale è desunta dalle misure tecnologiche di protezione applicate.

44.      La situazione sarebbe diversa solo qualora la società GO4YU Beograd applicasse intenzionalmente un blocco geografico dell’accesso inefficace al fine di consentire effettivamente alle persone che si trovano al di fuori del territorio nel quale essa è autorizzata a comunicare al pubblico i programmi prodotti dalla società Grand Production di accedere ai programmi in questione, in modo facilitato rispetto alle possibilità oggettivamente esistenti su Internet, in particolare rispetto ai servizi VPN generalmente disponibili. In quel caso, si dovrebbe ritenere che la società GO4YU Beograd, con piena cognizione delle loro conseguenze, adotti misure finalizzate a garantire ai suoi clienti l’accesso all’opera protetta, in una situazione in cui, in assenza delle suddette misure, i suoi clienti non potrebbero, in linea di principio, accedere all’opera in questione (21). Spetta al giudice del rinvio accertare tale circostanza. Orbene, le parti del contratto di licenza possono prevedere in tale contratto obblighi più gravosi per il licenziatario per quanto riguarda le misure limitative dell’accesso ai contenuti oggetto del contratto>>.

Allora il titolare dei diritti, se vuole protezione anche contro la piattaforma, deve imporle contrattualmente dei doveri di attivazione a livello tecnololigico: così l’eventual inadempimnento sotto questo profilo è violazione oltre che contrattuale anche della privativa.

Circa la questione 2, a cascata, nemeno chi collabora per la promizione commerciale con la piattaforma è responsabuile.; <<53.      Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un soggetto collegato al gestore di una piattaforma di streaming, sulla quale sono messe a disposizione opere protette dal diritto d’autore, il quale promuove tale piattaforma, sottoscrive con i clienti i contratti relativi ai servizi forniti dal gestore della stessa nonché fornisce supporto a detti clienti, ma non esercita alcuna influenza sui contenuti messi disposizione sulla piattaforma né sull’applicazione in essa di misure limitative dell’accesso intese a tutelare i diritti d’autore di terzi, non realizza una comunicazione al pubblico ai sensi della citata disposizione.>>

Attendiamo ora la decisione della Corte.

La denuncia di elusione dellle protezioni non èp coperta dal 17 U.S. Code § 512 (DMCA) Misrepresentations

La responsabilità del denunciante per aver dolosamente affermato la contraffazione altrui non riguarda il semplice dire che c’è stata elusione delle misure di protezione.

Così la district court of Connecticut 30 settembre 2022, Case 3:20-cv-01602-SRU  , Yout c. The Recording Industry Association of America, Inc. (the “RIAA”), in un azione di accertament negativo proposta da iun fornire di servizi che permettono il  downloading di audiovisivi su Youtube , nonostante questi siano offerti solo in streaming non downloadibile (con il YouTube’s Rolling Cypher).

<< Section 512(f) has is limited to misrepresentations of copyright infringement. See Twelve
Inches Around Corp. v. Cisco Sys.
, 2009 WL 928077, at *3 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2009) (“While
Section 512(f) is not explicitly limited to misrepresentation of copyright infringement, it requires
that the misrepresentation be ‘under [Section 512],’ which deals exclusively with copyright
infringement, and sets forth in great detail when and how an internet service provider can be
liable for copyright infringement”);
Arista Records, Inc. v. MP3Board, Inc., 2002 WL 1997918,
at *15 (S.D.N.Y. Aug. 29, 2002) (“Section 512 only penalizes copyright holders for knowingly
materially misrepresenting ‘that material or activity is infringing.’ It does not provide a cause of
action for knowingly materially misrepresenting [other claims].”);
accord Rossi v. Motion
Picture Ass’n of Am., Inc.
, 391 F.3d 1000, 1004 (9th Cir. 2004) (setting forth that a section
512(f) cause of action is an “expressly limited cause of action for improper infringement
notifications”).
Here, Yout has failed to plead a plausible claim for relief under section 512(f) because it
has only alleged that the RIAA knowingly misrepresented that Yout’s software circumvents the
YouTube technological measures, not that Yout is infringing certain copyrighted works.
See
SAC, Doc. No. 45, at 28 ¶¶ 138-140. Although the circumvention notices sent by the RIAA
superficially resemble take down notices under section 512(c), the notices do not identify any
copyrighted works and accordingly are incapable of being misrepresentations under section 512.
See id. at 28 ¶¶ 136-137. Yout attempts to remedy this deficiency by alleging that the RIAA’s
circumvention notices amount to an allegation of secondary copyright infringement and that
Yout’s customers interpreted the notices as alleged copyright infringement.
See SAC, Doc. No.
45, at 27 ¶¶ 136-137. But Yout’s arguments are not persuasive, because the notices stated that
YouTube’s technological measure (therein, “rolling cipher”) “
protects [the RIAA’s] members’
works on YouTube from unauthorized copying/downloading,” not that Yout itself was infringing
the copyrighted works.
Id. at 28 ¶ 137.
Furthermore, even assuming that the RIAA’s notices constituted an allegation of
secondary copyright infringement, Yout has provided no case law that suggests that such an
allegation could result in a violation of section 512(f), nor have I found any caselaw suggesting
so. I decline to credit that claim.
Moreover, I agree with the RIAA that Yout alleges no facts suggesting that the RIAA
“knowingly” misrepresented the nature of Yout’s service. To do so, a defendant must have
actual knowledge that it is making a misrepresentation of fact.
Cabell v. Zimmerman, 2010 WL
996007, at *4 (S.D.N.Y. Mar. 12, 2010). But, again, Yout alleges no facts suggesting that the
RIAA “knowingly” misrepresented the nature of Yout’s service.
Ningbo Mizhihe I&E Co., Ltd.
v. Does 1-200
, 2020 WL 2086216, at *3-4 (S.D.N.Y. Apr. 30, 2020) (dismissing a Section 512(f)
claim where “there [wa]s insufficient material in the pleadings to support the inference that [the
p]laintiff knew their copyrights were not enforceable”);
Cabell, 2010 WL 996007, at *4
(dismissing a Section 512(f) claim where the complaint “allege[d] no facts from which a court
could find it facially plausible that Defendant knew it was misrepresenting the facts when it
wrote to YouTube”).
Because section 512(f) only covers knowing misrepresentations of copyright
infringement and not circumvention of a technological measure, I
grant the RIAA’s motion to
dismiss Yout’s 17 U.S.C. § 512(f) claim
>>

Interpretazione di assai dubbia esattezza.

La sentenza poi offre dettagli tecnici approfonditi sul se Youtube impedisca i download con misure di protezione in senso tecnico ai sensi del copyright e cioè ai sensi del 17 US Code § 1201 (v. § 2 2. The Yout Service,  p 2 segg.).

Stante la normativa italiana (tit. II ter l. autore, artt. 102 quater e quinquies), la motivaizone è di sicuro interesse anche per noi

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)