Trib Bologna su concorrenza parassitaria e sul rapporto tra tutela d’autore ex art. 2.4 l. aut., da una parte, e art. 2.10 l. aut., dall’altra.

In un caso di pretesa copiatura di decorazioni su mattonelle, Trib. Bologna n. 747/2023 del 03.04.2023, Rg 1234/2019, rel. Romagnoli, segnalato da giurisprudenzadelleimprese.it, affronta i due temi.

Sul primo:

<< estrema sintesi, la concorrenza parassitaria consiste nella imitazione sistematica e protratta nel tempo
dell’attività imprenditoriale del concorrente, laddove ciò che distingue tale fattispecie di modalità
scorretta di concorrenza (ex art. 2598 n. 3 c.c.) rispetto ai casi tipici di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.
è il continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non
tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali in un contesto temporale prossimo,
così da rivelare l’intento di avvantaggiarsi sul mercato sfruttando il lavoro e gli sforzi altrui (cfr. ex
multis Cassazione civile, sez. I, 12/10/2018, n. 25607); in altre parole, la concorrenza parassitaria
consiste nel comportamento dell’imprenditore che in modo sistematico e continuo segue le orme di un
imprenditore concorrente, ne imita le iniziative con assiduità e costanza, non limitandosi a copiare un
unico oggetto (cfr. Cass. civ. sez. I, 29/10/2015, n. 22118) e dunque pur senza confusione di attività e
di prodotti (cfr. Trib. Napoli 18.2.2014) sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento
dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola
fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le
attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più
o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca (Cass. n. 25607 cit.).
In ultima analisi, nella concorrenza parassitaria l’attività commerciale dell’imitatore si traduce in un
cammino continuo e sistematico, anche se non integrale, essenziale e costante sulle orme altrui, giacché
l’imitazione di tutto o di quasi tutto quello che fa il concorrente, nonché l’adozione più o meno
immediata di ogni sua nuova iniziativa, seppure non realizzi una confusione di attività e di prodotti, è
contraria alle regole che presiedono all’ordinato svolgimento della concorrenza (Tribunale Milano, Sez. Proprieta’ Industriale e Intellettuale, 02/05/2013, n. 6095)”.

Sul secondo:

<<Innanzi tutto, va correttamente individuato l’ambito di tutela autorale tra le opere del disegno
industriale ex art. 2 n. 10 L.A. e le opere dell’arte figurativa di cui al n. 4 dell’art. 2 L.A., che si
pongono su un piano di reciproca esclusione (cfr. Cass. civ. sez. I, 23.3.2017 n. 7577 in motivazione)
essendo, in particolare, protette come disegno industriale le opere che trovano la loro collocazione
“nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, a condizione che siano
dotate di carattere creativo e valore artistico”, mentre ricadono nell’ambito di tutela dell’arte
figurativa le opere riprodotte “in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari […] e
destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni
oggetto della produzione industriale” (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 12.1.2018, n. 658).
Nella fattispecie, il motivo decorativo delle piastrelle non è opera figurativa, neppure nel caso, non
provato, della trasposizione/incorporazione di opera figurativa dell’artista sulla piastrella: non si dubita
del contributo artistico dello stilista, che si concretizza nel motivo decorativo della piastrella, ma la
destinazione alla produzone industriale è incompatibile con la tutela autorale ex art. 2 n. 4 L.A.
D’altronde, la destinazione all’industria e alla riproduzione seriale, non fa della decorazione della
piastrella un’opera del design industriale ex art. 2 n. 10 L.A., non solo perché il carattere creativo e la
novità sono elementi costitutivi anche dell’opera del design industriale, ma soprattutto perché l’opera
del design industriale è quella che presenta “di per sé carattere creativo e valore artistico”, laddove
tale quid pluris è ricavabile da indicatori oggettivi, quali il riconoscimento da parte degli ambienti
culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la
pubblicazione su riviste specializzate ecc. (cfr. Tribunale Torino, Sez. spec. Impresa, 31.1.2019, n.
482); prove che spettano alla parte che invoca la tutela e che fanno difetto nella fattispecie che occupa.
Nella fattispecie trattasi, in definitiva, di mera decorazione della piastrella, che non assurge né ad opera
dell’arte figurativa né a design industriale per il fatto di essere il risultato della collaborazione con
l’artista che ne ha disegnato il motivo ornamentale>>

No copyright su contratti non originali perchè scopiazzati da altri

Sull’oggetto v. il  decisum dell’appello USA del 2° circuito n° 23-1527 & 23-2566 de. 12.01.2024, UIRC c- . William Blair .

Ce ne dà notizia e link al testo Eric Goldman.

Non ci son novità. Il contratto in sè è registrabile presso l’ufficio e quindi può essere tutelato col copyright.

Nel caso però manca creatività: in parte perchè copiato, in altra parte perchè banale (“After excising the copied language, what remains is a mixture of fragmented phrases, facts, and language dictated solely by functional considerations. Fragmented phrases and facts are not copyrightable. Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 547 (1985) (facts); Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumon, Inc., 466 F.2d 705, 711 (7th Cir. 1972) (short phrases and expressions). Language dictated solely by function is not copyrightable either. Publ’ns Int’l, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F.3d 473, 480, 481 (7th Cir. 1996)“).

Il marchio tridimendsionale costituito da design con valore artistico: la SC si pronuncia sul (l’ennesima lite nel) caso Piaggio v. ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP

Cass. sez. 1 del 28 novembre 2023 n. 33.100, rel,. Ioffrida, affronta tre importanti questioni, in una delle più interessanti vertenze IP degli ultimi anni:

Questo il marchio Piaggio,  costituito dal frontale dello scooter:

“TRIDIMENSIONALE IL MARCHIO CONSISTE NELLA RAPPRESENTAZIONE TRIDIMENSIONALE DI UNO SCOOTER. LA RAPPRESENTAZIONE È FORNITA IN 5 VISTE ORTOGONALI E 1 PROSPETTICA, COME DA ALLEGATO” (dal fascicolo)

V. qui il fascicolo in TMview.

Tre , si diceva, son le questioni affrontate:

1) se vi sia o meno valore sostanziale nella forma, tale da render invalido il marchio ex art. 9.1.c) cpi,

2) il rapporto tra tale giudizio e l’eventuale artisticità dell’oggetto ex art. 2 n. 10 l. aut.

3) l’individuazione del segno su cui rendere il giudizio di contraffazine, tenuto conto che il frotnale è leggermente variato più volte nel corso degli anni.

Sub 1) la SC (§ 3.6) accoglie la tesi dei produttore cinese : il valore sostanziale non significa “decisivo” o “prevalente”: basta che contribuisca in qualche modo alla scelta di acqisto.

Ci pare tesi errata: il termine “sostanziale” significa assai di più di quanto afferma la SC.

Irrilevante la giurisprudenza europea che non può violare la cristallina portata semantica del lemma.

sub 2):  stante la sostanziale sovrapponibilià tra valore sostnziale (art. 9.c cpi) e valore artistico (art. 2.10 l. aut.) , <<ne consegue che, il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto quale opera di design, ai fini della tutela secondo la l.d.a., – per essere la (Omissis) addirittura divenuta, per effetto di numerosi riconoscimenti da parte dell’ambiente artistico, non meramente industriale (quali anche le innumerevoli presenze in “film, pubblicità, fotografie, che hanno come protagonista un mito”, pag. 29 della sentenza impugnata), “un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano”, comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel “valore sostanziale” che osta alla registrazione della forma come marchio>> (§ 3.9).

Il giudizio è affrettato visto che son diversi i consumatori/utenti nei due casi.

Inoltre non viene  considerato il fattore tempo: prima che il segno di forma sia “iconico”, il marchio può essere stato depositato validamente.

sub 3) è il punto più complesso sia in teoria che in fatto. La SC ravvisa unicità del segno su cui operare il giudizio contraffattorio (conterebbe una sua concezine astratta, astorica), pur in presenza di (modesto) variare nel corso degli anni (§ 4,3). E’ questine difficile, implicante anche un approccio di teoria estetica e sulla quale non mi pronuncio. CErto non accoglierla porrebbe problemi pratici assai significativi, allalue dell’evoluzione graduale ma costante del frontale nel corso del tempo.

Pertanto rinvia ad altra sezione della CdA di Torino

E’ grave, infine, circa la tecnica redazionale,  che i nostri giudici si ostinino nel non inserire la riproduzione completas (qui non c’è nemmeno una minimale) dei segni o dei prodotti incausa : vanifica la ratio della pubbliczione della sentenza ,. consistente nel permettere il controllo pubblico e democratico della stessa.

E’ lacuna che dovrebbe essere colmata.

Coreografia v. “emotes” nel diritto di autore: l’appello in Hanagami v. Epic Games

Avevo notiziato il 05.09.2022 su Central District della California 24 agosto 2022, caso 2: 22-cv-02063-SVW-MRW che aveva rigettato la domanda di tutela verso l’uso nel gioco Fortnite.

Ora l’appello (in 14 mesi !!!) che riforma la sentenza di primo grado.

La sentenza è di una certa  importanza per capire la disciplina della tutela autorale dell’opera coreografica.

Dal summary iniziale:

<<Games, Inc., the creator of the videogame Fortnite, infringed
the copyright of a choreographic work when the company
created and sold a virtual animation, known as an “emote,”
depicting portions of the registered choreography.
The panel held that, under the “extrinsic test” for
assessing substantial similarity, Hanagami plausibly alleged
that his choreography and Epic’s emote shared substantial
similarities. The panel held that, like other forms of
copyrightable material such as music, choreography is
composed of various elements that are unprotectable when
viewed in isolation. What is protectable is the
choreographer’s selection and arrangement of the work’s
otherwise unprotectable elements. The panel held that
“poses” are not the only relevant element, and a
choreographic work also may include body position, body
shape, body actions, transitions, use of space, timing, pauses,
energy, canon, motif, contrast, and repetition. The panel
concluded that Hanagami plausibly alleged that the creative
choices he made in selecting and arranging elements of the
choreography—the movement of the limbs, movement of the hands and fingers, head and shoulder movement, and tempo—were substantially similar to the choices Epic made in creating the emote.
The panel held that the district court also erred in dismissing Hanagami’s claim on the ground that the allegedly copied choreography was “short” and a “small component” of Hanagami’s overall work. The panel declined to address the issue whether the work was entitled to broad or only thin copyright protection>>.

(notizia e link da Eric Goldman)

Copyright e standards

La corte di appello del distretto di Columbia , 12.09.2023, No. 22-7063, AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, ET AL v. PUBLIC.RESOURCE.ORG, INC., dà qualche interessante insegnamento sul tema (qui la pagina della corte mentre  qui il link diretto al pdf).

Tre organizzazioni, che predispongno standard per certi settori di impresa, fanno causa a public.resource.org, per aver pubblicato centinaia di standards: il che violerebbe il copyright su di essi gravante.

Di questi la maggior parte era anche stata inserita (incorporate) nella legislazione usa.

La corte di appello dice che tale pubblicaizone da parte di https://public.resource.org/ costituisce fair use (per la parte incorporated).

I primi tre fattori del 17 us code § 107 sono a favore del convenuto.

L’ultimo (effetti economici sul mercato dell’opera protetta) è invece incerto: ma non basta a controbilanciare gli altri tre.

<<n ASTM II, we noted that Public Resource’s copying may harm the market for the plaintiffs’ standards, but we found the extent of any such harm to be unclear. 896 F.3d at 453. We noted three considerations that might reduce the amount of harm: First, the plaintiffs themselves make the incorporated standards available for free in their reading rooms. Second, Public Resource may not copy unincorporated standards—or unincorporated portions of standards only partially incorporated. Third, the plaintiffs have developed and copyrighted updated versions of the relevant standards, and these updated versions have not yet been incorporated into law. We asked the parties to address these issues, among others, on remand. See id.
The updated record remains equivocal. The plaintiffs press heavily on what seems to be a common-sense inference: If users can download an identical copy of an incorporated standard for free, few will pay to buy the standard. Despite its intuitive appeal, this argument overlooks the fact that the plaintiffs regularly update their standards—including all 185 standards at issue in this appeal. And regulators apparently are much less nimble in updating the incorporations. So, many of the builders, engineers, and other regular consumers of the plaintiffs’ standards may simply purchase up-to-date versions as a matter of course. Moreover, some evidence casts doubt on the plaintiffs’ claims of significant market injury. Public Resource has been posting incorporated standards for fifteen years. Yet the plaintiffs have been unable to produce any economic analysis showing that Public Resource’s activity has harmed any relevant market for their standards. To the contrary, ASTM’s sales have increased over that time; NFPA’s sales have decreased in recent years but are cyclical with publications; and ASHRAE has not pointed to any evidence of its harm. See ASTM III, 597 F. Supp. 3d at 240.
The plaintiffs’ primary evidence of harm is an expert report opining that Public Resource’s activities could put the plaintiffs’ revenues at risk. Yet although the report qualitatively describes harms the plaintiffs could suffer, it makes no serious attempt to quantify past or future harms. Like the district court, we find it “telling” that the plaintiffs “do not provide any quantifiable evidence, and instead rely on conclusory assertions and speculation long after [Public Resource] first began posting the standards.” ASTM III, 597 F. Supp. 3d at 240.
Finally, our analysis of market effects must balance any monetary losses to the copyright holders against any “public benefits” of the copying. Oracle, 141 S. Ct. at 1206. Thus, even if Public Resource’s postings were likely to lower demand for the plaintiffs’ standards, we would also have to consider the substantial public benefits of free and easy access to the law. As the Supreme Court recently confirmed: “Every citizen is presumed to know the law, and it needs no argument to show that all should have free access” to it. Georgia v. Public.Resource.Org., Inc., 140 S. Ct. 1498, 1507 (2020) (cleaned up)>>.

Sintesi sul quarto:

<<We conclude that the fourth fair-use factor does not significantly tip the balance one way or the other. Common sense suggests that free online access to many of the plaintiffs’ standards would tamp down the demand for their works. But there are reasons to doubt this claim, the record evidence does not strongly support it, and the countervailing public benefits are substantial.>>

Sintesi comlpèessiva: <<In sum, the first three factors under section 107 strongly favor fair use, and the fourth is equivocal. We thus conclude that Public Resource’s non-commercial posting of incorporated standards is fair use>>

Contraffazione musicale di Marvin Gaye da parte di Ed Sheeran ancora negata per improteggibilità della canzone azionata

Il 16 maggio 2023 giudice Stanton,  US district -southern dist. of NY, 18 Civ . 5839 (LLS ), STRUCTURED ASSET SALES , LLC v. Sheeran, Atlantic Recordings +altri,  nega la contraffazione di Let’s get it on di Marving Gaywe dsa parte di Thinking Out di Sheeran (v. link al testo dal sito del Tribunale).

Il ragionameto interessante sotto il profilo sostanziale è sub Analysis 2. Defendants’ Renewed Motion for Summary Judgment is Granted , p. 9 ss., e si concentra sulla proteggibilità di un insieme di due elementi singolarmenet non proteggibili:

<<SAS alleges that the combination of the chord progression
and the harmonic rhythm used in “Thinking Out Loud” is
substantially similar to that in “Let’s Get It On,” and thus
infringes the work. SAS acknowledges, and the Court concurs,
that the chord progression and harmonic rhythm, in isolation,
are not individually protected . The question then is whether two
common elements are numerous enough to make their combination
eligible for copyright protection .(…)This Court is not aware of any case upholding a selection and arrangement claim based on the combination of two
commonplace , unprotectable musical elements . Courts often
evaluate combinations of at least three common musical elements
and still find their selection and arrangement to be unoriginal.

(…) At some level , every work is the selection and arrangement
of unprotectable elements . Musical compositions chiefly adhere
to this template . All songs , after all , are made up of the
” limited number of notes and chords available to composers .”
Gaste v . Kaiserman , 863 F . 2d 1061 , 1068 (2d Cir. 1988) . Within
that limited number , there are even fewer ways to combine the
elements in a manner that is pleasing to the ears . That means a
songwriter only has finite options for playing a commonplace
chord progression . The options are so few that many combinations
have themselves become commonplace , especially in popular music .
If the selection and arrangement of unprotectable elements , in
their combination , is ” so commonplace that it has come to be
expected as a matter of course ,” then it lacks the “minimal
creative spark required by the Copyright Act and the
Constitution” to be original and thus protectable . Feist
Publications , Inc . v . Rural Tel . Serv . Co ., 499 U. S . 340 , 363
(1991) >> .

In conclusione, la canzone azionata non è proteggibile: <<The selection and arrangement of these two musical elements
in “Let’s Get It On” is now commonplace and thus their
combination is unprotectable. If their combination were
protected and not freely available to songwriters, the goal of
copyright law “[t]o promote the Progress of Science and useful
Arts” would be thwarted. U.S. Const. art. I§ 8. The Copyright
Act envisioned that there will be unprotectable elements-based
works “in which the selection, coordination, and arrangement are
not sufficiently original to trigger copyright protection.”
Feist Publications, Inc., 499 U.S. at 358.
As a matter of law , the combination of the chord
progression and harmonic rhythm in “Let ‘ s Get It On ” is too
commonplace to merit copyright protection>>.

Analogo esito pochji giorni prima per le stessi canzoni nella lite Townsend (erede di uno dei due coautori) v. Sheeran (testo però non reperito in rete)

Trib. Firenze 19.05.2023 n° 1519/2023, RG 16901/2018, rel. Pattonelli (da giurisprudenzadelleimprese.it):

<<Più in generale, la disciplina d’autore non assicura la tutela alle semplici idee,
informazioni, opinioni e teorie espresse nell’opera (come anche chiarito all’art. 9,
comma 2 Accordo TRIPS, all’art. 2, n. 8 L. n. 633/41 e nelle DCE nn. 1991/250 e 1996/9, rispettivamente in tema di programmi per elaboratore e di banche-dati), ma soltanto alle relative forme espressive, ossia alla loro concretizzazione esterna, intesa come rappresentazione nel mondo esterno di un contenuto di idee, fatti, sensazioni, ragionamenti, sentimenti, sicché l’opera dell’ingegno è tutelata soltanto quale espressione, segno palese e concreto della creatività dell’autore, mentre pari tutela non riceve l’utilizzazione dell’argomento o dell’insegnamento espressi nell’opera stessa: ciò in nome di criteri di ragionevolezza, dacché un’esclusiva tanto ampia da abbracciare perfino le idee – ancorché originali – dell’autore o i contenuti dell’opera recherebbe pregiudizio al progresso delle arti e delle scienze. Siffatto principio – esteso anche alle c.d. “idee elaborate”, per tali intendendosi gli schemi che fungono da traccia nello svolgimento di un’attività diretta alla successiva realizzazione di un’opera dell’ingegno completa – è stato ribadito, in particolare, per quanto qui di interesse, con riferimento alle opere di carattere scientifico (Cass. n. 190/62), nel cui ambito, del pari, l’esclusiva deve ritenersi cadere soltanto sull’espressione formale, id est, sulla soluzione espressiva del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell’opera scientifica, o sull’insegnamento che da esso può trarsene, dovendo questo invece rimanere a disposizione di tutti, per il progresso delle scienze e della cultura generale (Cass. n. 10300/20; n. 15496/04). E se è pur vero, da un lato, che la visione personale, che dà luogo all’opera dell’ingegno creativa nel senso suindicato, si manifesta non soltanto nella c.d. forma esterna con cui viene espressa l’opera, ossia nell’espressione in
cui l’opera si presenta ai soggetti che intendono fruirne, ma anche nella c.d. forma interna, identificabile con la struttura dell’opera, ovvero con quel nucleo fondamentale che ne costituisce l’originalità creativa, che – come tale – non è appropriabile liberamente dai terzi; è d’altro canto da ribadirsi come, al fine della configurazione di un’opera dell’ingegno, occorra pur sempre una forma esteriore compiuta, determinata e identificabile, in cui la stessa opera si concretizzi e possa pertanto essere percepita come tale all’esterno, non ponendosi altrimenti neppure il problema della sua percezione come frutto dell’attività creativa di un determinato autore.

In altri termini, dunque, un’opera dell’ingegno in tanto riceve protezione, in quanto sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppure minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, a prescindere dal suo carattere edito o inedito, sempreché, tuttavia, ne sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e, dunque, una forma come tale riconoscibile e riconducibile al soggetto autore (Cass. n. 22010/15; n. 18073/12) – come è ben evincibile, anzitutto, dalla lettura della clausola di chiusura di cui all’art. 1 LDA (“in qualunque forma di espressione”) e all’art. 2575 c.c., entrambe presupponenti l’esistenza di un’espressione tangibile e percepibile dell’opera>>

Oper dell’integno non ravvisata nel caso specifico in cui <<secondo le prospettazioni attoree (cfr. pag. 4 citazione), “idea, ricerca, formulazione, programma, progetto ed esecuzione” di un laboratorio scientifico, il LISM, costituirebbero un’opera dell’ingegno da tutelare in suo favore, in quanto diretta promanazione dai suoi studi e dalle sue intuizioni, e di cui, pertanto, lo stesso attore avrebbe dovuto essere ritenuto l’unico autore>>.

Decisione ineccepibile anche se facile.

Diritto di autore su fiabe , anzi su una loro particolare modalità editoriale-rappresentativa

Appello Firenze n. 669/2023 del 03.04.2023, RG 1132/2022, rel. Nicoletti, sul tema in oggetto conferma la sentenza di 1 grado circa la tutela come opera dll’ingegno della innovativa  modalitàò edutoriale di rapprestnazione di fiabe tradizionali:

<<Il giudicante, poi, correttamente, dopo aver esemplificato i dati terminologici di
cui sopra, ha ritenuto che l’oggetto di causa non fosse l’idea, ma l’opera
compiuta. Infatti, ha affermato che “nel caso di specie, l’opera di cui si chiede la
protezione è rappresentata dai cofanetti della collana “Carte in tavola”. Ora, è pacifico
che il contenuto dei cofanetti sia costituito dalle fiabe tradizionalmente raccontate ai
bambini. Tuttavia, applicando i suesposti principi, occorre guardare non all’idea in sé,
al contenuto dell’opera, bensì alla sua forma espressiva. Dalla disamina delle opere, il
cui deposito cartaceo è stato autorizzato in sede istruttoria, emerge come il suo autore abbia voluto rappresentarle mediante una visione personale delle stesse: il cofanetto,
ciascuno avente ad oggetto una fiaba, è composto da una serie di schede sulla quali
da un lato vi è il racconto della storia e, dall’altro, il disegno corrispondente, così che
poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni
dell’intera fiaba. Ebbene, si ritiene che una tale rappresentazione delle tradizionali
fiabe per bambini sia caratterizzata da innovazione ed originalità, distinguendosi dai
differenti libri con immagini colorate, per essere stampato sui due lati di singole
schede.”.
La ricostruzione del Tribunale, quindi, è del tutto in linea con l’interpretazione
costante fornita dalla giurisprudenza della normativa di riferimento.
E’ poi condivisibile l’affermazione secondo cui l’opera “Carte in tavola” presenta
un contenuto creativo, rappresentato dal fatto che il Faglia ha inteso
rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa,
ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro
successione raccontano la storia. Tale metodologia di racconto, infatti, si presenta
come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali.
L’innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa,
pertanto, connota il Faglia quale autore dell’opera, in quanto tale legittimato a
richiedere il riconoscimento della paternità della stessa.

E’ poi irrilevante il fatto che altri soggetti siano gli autori del testo e delle
illustrazioni>>

E poi:

<<L’art.  4 della legge sul diritto di autore, infatti, prevede che “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”.
In tale ambito può essere calata anche l’opera di cui si discute, rientrando nel
concetto di “trasformazione da un’altra forma letteraria o artistica” anche la
narrazione di fiabe tradizionali mediante carte illustrate, in relazione alle quali
l’aspetto di creatività va rinvenuto proprio nella modalità di rappresentazione
della storia.
Quello che viene tutelato nel caso in esame, infatti, non è una mera idea, come
afferma l’appellante, ma l’ideazione di una forma di rappresentazione delle storie avente carattere innovativo>>

interessante applicazione dell’art. 1304 cc, poi , da parte della Corte , avendo l’altro convenuto stipulato in precedenza una transazione con l’attore.

Monoautoralità o coautoralità nella canzone “Cathy’s Clown” degli Everly Brothers

Gli esecutori testametnati dei due fratelli Everly (noto duo statunitense del secondo dopoguerra) litigano sull’autoralità della canzone Cathy’s Clown”.

Ora Mark Jaffe ci dà notizia e offre cortesemente il link alla sentenza di appello 10 febbraio 2023, No. 21-5530 del 6° Circuito.

La sentenza , però,  si incentra solo sulla prescrizione del termine triennale entro cui il contestato deve agire in giudizio in presenza di contestazioni alla sua comproprietà: a pena di perdere l’azione!!!!  (17 US code § 507.b)

Il fratello maggiore , Don , infatti , aveva contestato al  fratello Phil la coautoralità di questi: Phil però non aveva poi agito entro i tre anni seguenti

Intervento romano sulla tutela d’autore per le fotografie

Trib. Roma 22.06.2022 n. 10.041/2022, RG 21.494/2018, riepiloga i termini della tutela delle fotografie con utili precisazioni.

Si trattava di foto caricate su database on line da fotografo professionista e poi offerte in licenza a potenziale interessato, che non le acquista ma le usa uguialmente su propri articoli giornalistici.

Spunti presenti:

  1. consueta triplice distinzione: i) foto protette da diritto pieno, ii) da dir. connesso o iii) solo documetarie ex art. 87.2 l. aut.
  2. sulla distinzione tra i) e ii) , spesso punctum dolens, si dilunga sulla creatività. Precisa che la professionalità del fotograto e la qualità tecnca delle fotografie sono insufficientei: <<Nel caso in esame parte attrice si è limitata sostanzialmente a rivendicare, in generale, la elevata qualificazione professionale dei fotografi e l’elevata qualità tecnica delle fotografie, senza formulare alcuno specifico riferimento ad alcuna di esse, deducendo a riprova il fatto che esse sono destinate alla cessione a terzi, previo compenso, per la pubblicazione su testate giornalistiche.         Ma in base ai principi sopra richiamati la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie sono insufficienti per il riconoscimento del carattere artistico ed al contrario sono la loro stessa destinazione, al normale circuito dei media, ed il loro genere – personaggi, eventi e tematiche di interesse giornalistico – che le devono fare includere fra le fotografie “semplici”, in assenza di elementi specifici, che dovrebbero essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che non sono stati neanche dedotti .          Ciò si deve affermare anche per quelle relative non a persone o eventi pubblici, ma a edifici sedi di istituzioni o note società, o alla composizione in studio di oggetti “significativi”, quali il modello 730 o biglietti di banca. Queste ultime in particolare non possono essere ricondotte alle fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art.87, 2° comma L.A., ma si riferiscono piuttosto a “fatti della vita sociale”, non avendo la funzione di riprodurre il modo di essere di questi oggetti, ma quella di illustrare le tematiche economiche che essi evocano>>
  3. prova del diritto nelle forme di uso ex ar.t 8 l. aut.: <<Nel sito ciascuna fotografia risulta accompagnata dalle indicazioni prescritte dall’art. 90 L.A. Pare evidente del resto che poiché tale titolarità deriva dall’individuazione dell’autore dello scatto, che parte attrice deduce essere il sig. Canino stesso o un fotografo a lui legato da un rapporto  i committenza (art. 88 comma 2 L.A.), la contestazione deve essere supportata da elementi specifici, risolvendosi altrimenti nel tentativo di onerare l’attore di una probatio diabolica; tali elementi non sono stati dedotti, essendosi parte convenuta limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di avere reperito le fotografie sulla rete>>
  4. errata l’invocazione della “esimente” della ripubblicazione ex art. 91.2 l. aut.  di foto tratte da giornali
  5. quantificazione: gli sconti per acquisti cumulativi non contano nella liquidazione del mancato guadagno