Riproduzione parodistica della statuetta degli Emmy Awards

La South. D. di NY 30 luglio 2021, Case 1:20-cv-07269-VEC-OTW , THE NATIONAL ACADEMY OF TELEVISION ARTS AND SCIENCES, INC. and ACADEMY
OF TELEVISION ARTS & SCIENCES contro MULTIMEDIA SYSTEM DESIGN, INC.-Goodman, decide una lite per illegale riproduizione in vudeo Youtube della Statuetta degli em,y awards.

Si v.la riproduzione di entrambe messe a confronto nella sentenza, p. 4

La domanda è accolta.

E’ rigettata ogni eccezione del convenuto:

  • l’eccezione de minimis contro il copyright,
  • l’eccezione di fair use verso il copyright ,
  • l’eccezione di fair use (parody) contro la dilution del marchio
  • infine, quanto al rischio di confusione da marchio,  <<considering the eight Polaroid factors together, the Court concludes that Plaintiffs have plausibly alleged a probability of confusion. Accordingly, Defendant’s motion to dismiss the trademark infringement claims is denied. >>

Copyright, fair use e Application Programming Interfaces (APIs) alla Corte Suprema (fine della lite Oracle v. Google?)

La Suprema Corte (SC) ha deciso la causa Oracle v .Google reltiva al copiaggio della seconda dilinee di codice della prima proprie di Application Programming Interfaces (APIs) : Supreme Court No. 18–956, April 5, 2021, GOOGLE LLC v. ORACLE AMERICA, INC.

Molti i commenti : ad es. v. la sintesi di  Bernardini-Borgogno in www.lavoce.info del 4 agosto 2021    e l’approfondito esame di Lemley-Samuelson, Interfaces and Interoperability After Google v. Oracle, Texas Law review, 2021, vol. 100/1 .

Ricordo poi il più approfondito lavoro di Lemley-Samuelson, Interfaces and Interoperability After Google v. Oracle, luglio 2021, per cui la SC ha errato nel non esaminare la questione della proteggibilità o meno delle Sun Java Application Program Interface (API), limitandosi a dar ragione a Google in base al fair use (per la ragine più liquida in sostanza; ). Meglio, più che <non esaminando>, si dovrebe dire <ipotizzandone la proteggibilità: “assume[d], but purely for argument’s sake, that the entire Sun Java API falls within the definition of that which can be copyrighted”. Metodo decisionale incomprensibile, dovendosi decidere via via le questioni secondo l’ordine logico, che prevede l’anteriorità di quella sulla proteggibilità rispetto a quella sulla difesa da fair use.

Per gli aa. invece la proteggibilità via copyright va negata.

copyright su opera derivata

Il tentativo di registrare come opera dell’ingegno derivata la (nuova) statuetta dell’Oscar è stato rigettato anche in appello (amministrativo).

Si v. la decisione 23.07.2021 del Copyright review Board dello US Copyright Office, con le foto dell’opera originaria (non proprio tale, ad onor del vero, essendo anche essa a sua volta derivata: v. ivi, nota 1) messe vicino a quelle dell’opera derivata chiesta in registrazione-

la ragione del rigetto sta nella mancanza di originalità . che deve essere presente anche nella opera derivata (come da noi)

Le linee guida (Compendium) dell’Ufficio dicono al § 311.2 (3a ediz.): <<The amount of creativity required for a derivative work is the same as that required for a copyright in any other work. “All that is needed to satisfy both the Constitution and the statute is that the ‘author’ contributed something more than a ‘merely trivial’ variation, something recognizably ‘his own.’” Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, Inc., 191 F.2d 99, 10203 (2d Cir. 1951) (citing Chamberlin v. Uris Sales Corp., 150 F.2d 512, 513 (2d. Cir. 1945)). Thus, “the key inquiry is whether there is sufficient nontrivial expressive variation in the derivative work to make it distinguishable from the [preexisting] work in some meaningful way.” Schrock v. Learning Curve International, Inc., 586 F.3d 513, 521 (7th Cir. 2009).“While the quantum of originality that is required may be modest indeed,” courts have recognized that derivative works “[l]acking even a modest degree of originality. . . are not copyrightable.” L.Batlin &Son, 536 F.2d at 490; Durham Industries, Inc. v. Tomy Corp.,630 F.2d 905, 911 (2d Cir. 1980).

Miniscule variations do not satisfy this requirement, such as merely changing the size of the preexisting work. Merely recasting a work from one medium to another alone does not support a claimin derivative authorship. See L. Batlin & Son, 536 F.2d at 491. “Nor can the requirement of originality be satisfied simply by the demonstration of ‘physical skill’ or ‘special training.’” Id.>>

E poi : <<A registration for a derivative work only covers the new authorship that the author contributed to that work. It does not cover the authorship in the preexisting work(s) that has been recast, transformed, or adapted by the author of the derivative work. H.R.REP.NO.941476,at 57 (1976), reprinted in1976 U.S.C.C.A.N. at 5670>> (precisaizone peraltro ovvia).

La decisione dunque così applica la regola:

<<Reviewing the new authorship, it is clear that the Work does not qualify for copyright protection. The circular and cylindrical shapes of the Work’s base are not copyrightable, nor is the color or material in which the work is cast or the letters and stylized font. 37 C.F.R. § 202.1 (prohibiting registration of “[w]ords and short phrases . . . familiar symbols or designs; [and] mere . . . coloring”); Darden v. Peters, 488 F.3d 277, 287 (4th Cir. 2007) (the addition of “color, shading, and labels using standard fonts and shapes [to a preexisting work] fall within the narrow category of works that lack even a minimum level of creativity” required for registration); L. Batlin & Son, 536 F.2d at 490 (noting that changes in medium alone do not constitute originality); COMPENDIUM (THIRD) §§ 310.9, 311.2, 906.2, 906.4. Indeed, the newly added cylindrical base is a common shape for standard trophy or statute bases.2 The addition of the words and lettering at the base of the Work is likewise not sufficiently creative, as it amounts to a minor variation of a common trophy design. Taken as a whole, the new authorship simply does not distinguish the Work from the Prior Statuette. While the Office and an observer may be able to identify differences in the Work, these few differences are not sufficient to satisfy the creativity requirement. As discussed above, the new expression merely adds non-copyrightable elements to a prior work. Where a design combines uncopyrightable elements, it is protected by copyright only when the “elements are numerous enough and their selection and arrangement original enough that their combination constitutes an original work of authorship.” Satava, 323 F.3d at 811. Here, the new contributions are too few and minor to make the Work distinguishable from the Prior Statuette in a meaningful way. A claim to register a derivative work that adds only non-copyrightable elements to a prior work is not entitled to copyright registration.SeeBoyds Collection, 360 F. Supp. at 661; Waldman Publ’g Corp., 43 F.3d at 782 (requiring sufficient creativity in the new authorship contained in a derivative work)>

Anche l’eccezione di “modernizzazione” dell’iconica statuetta è rigettata: <<HFPA focuses heavily on the aesthetic value and merit of the Work, asserting that it created a modern version of an award with a “classic and iconic look.” Second Request at 9. The Work, HFPA contends, is thus far from an “inexpensive youth soccer team award.” This argument, however, misses the mark. The Office must use only objective criteria to determine whether a work satisfies the originality requirement.See COMPENDIUM (THIRD) § 310. In doing so, the Office does not consider the aesthetic quality of the Work, look and feel of the Work, the author’s artistic judgment, or the commercial appeal or success of the Work. COMPENDIUM (THIRD) §§ 310.2, 310.4, 310.6, 310.10. As the Supreme Court has cautioned, it is imprudent to make such aesthetic and subjective judgments when evaluating the copyrightability of particular works. See, e.g., Bleistein, 188 U.S. at 251 (“It would be a dangerous undertaking for persons trained only to the law to constitute themselves final judges of [a work’s] worth.”). Therefore, no matter how aesthetically pleasing a work may be, that aspect does not weigh in favor of copyrightability.>>

La sentenza di solito citata intema di creatività nel US common law è quella del 1991 della Corte Suprema Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.,  più volte citata.

(notizia appresa dal post di R. Harvey nell’ottimo blog IPKat).

la Corte di Giustizia si conferma circa la messa a disposizioni del pubblico nella diffusione peer to peer. Esamina inoltre la compatibilità della richiesta di informazioni con il GDPR

Corte Giustizia 17.06.2021, C-597/19, Microm c. Telenet, conferma la propria giurisprudenza in tema di comunicazione al pubblico e in particolare in tema di di quella modalità (oggi la più -l’unica- utilizzata) che è la messa a disposizione per il download.

Conferma in particolare l’orientamento in tema di reti peer to peer con la tenica Bit Torrent (v. la sentenza Ziggo The pirate Bay del 14.06.2017, C-610/95).

A nulla rileva che il file sia spezzettato in pacchetti, §§ 43 ss.

E’ riaffermata la conseueta fattispcie costitutiva della violazione, §§ 46 – 47.

Interessante è l’applicazione al caso sub iudice: <<Nel caso di specie, risulta che ogni utente della rete tra pari (peer-to-peer) di cui trattasi che non abbia disattivato la funzione di caricamento del software di condivisione client-BitTorrent carica su tale rete i segmenti dei file multimediali che ha precedentemente scaricato sul suo computer. Purché risulti – circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare – che gli utenti interessati di tale rete hanno acconsentito all’utilizzo di tale software dando il loro consenso all’applicazione di quest’ultimo dopo essere stati debitamente informati sulle sue caratteristiche, si deve ritenere che detti utenti agiscano con piena cognizione del loro comportamento e delle eventuali relative conseguenze. Una volta accertato, infatti, che essi hanno attivamente acconsentito all’utilizzo di un siffatto software, l’intenzionalità del loro comportamento non è in alcun modo inficiata dal fatto che il caricamento sia automaticamente generato da tale software.>>, § 49.

E poi : <<Per quanto riguarda le reti tra utenti (peer-to-peer), la Corte ha già dichiarato che la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una simile rete costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 48).   53        Nel caso di specie, come in sostanza constatato dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 61 delle sue conclusioni, i computer dei suddetti utenti che condividono lo stesso file costituiscono la rete tra pari (peer-to-peer) vera e propria, denominata lo «swarm», nella quale essi svolgono lo stesso ruolo dei server nel funzionamento della Rete (World Wide Web)>>, §§ 52-53.

V. la precisazione , che segue la sentenza Renckhoff del 2018, per il caso in cui l’opera fosse presente senza restrizioni in internet: << In ogni caso, anche qualora si dovesse accertare che un’opera è stata previamente pubblicata su un sito Internet, senza restrizioni che impediscano il suo scaricamento e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi, il fatto che, mediante una rete tra pari (peer-to-peer), utenti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale abbiano scaricato segmenti del file contenente tale opera su un server privato e a ciò sia seguita una messa a disposizione mediante il caricamento di tali segmenti all’interno di questa medesima rete significa che tali utenti hanno svolto un ruolo decisivo nella messa a disposizione di detta opera a un pubblico che non era stato preso in considerazione dal titolare di diritti d’autore o di diritti connessi su quest’ultima quando ha autorizzato la comunicazione iniziale (v., per analogia, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punti 46 e 47).  58      Consentire una siffatta messa a disposizione mediante il caricamento di un’opera, senza che il titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi su quest’ultima possa far valere i diritti previsti dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29 non rispetterebbe il giusto equilibrio, di cui ai considerando 3 e 31 di tale direttiva, che deve essere mantenuto, nell’ambiente digitale, tra, da un lato, l’interesse dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale, garantita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori dei materiali protetti, in particolare la tutela della loro libertà di espressione e d’informazione, garantita all’articolo 11 della Carta, nonché la tutela dell’interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst, C‑392/19, EU:C:2021:181, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Il mancato rispetto di tale equilibrio pregiudicherebbe, inoltre, l’obiettivo principale della direttiva 2001/29, che consiste, come risulta dai considerando 4, 9 e 10 della medesima, nella previsione di un elevato livello di protezione a favore dei titolari di diritti che consenta a questi ultimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere o di altri materiali protetti, in particolare in occasione di una messa a disposizione del pubblico>>.

Curiosa infine è la seconda questione pregiudiziale: << 60  Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2004/48 debba essere interpretata nel senso che un soggetto contrattualmente titolare di taluni diritti di proprietà intellettuale, che tuttavia non li sfrutta esso stesso, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno ai presunti autori di violazioni, possa beneficiare delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di tale direttiva.     61      Tale questione deve essere intesa come comprensiva di tre parti, vale a dire, in primo luogo, quella relativa alla legittimazione ad agire di un soggetto come la Mircom per chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II della direttiva 2004/48; in secondo luogo, quella inerente alla questione di stabilire se un soggetto del genere può aver subito un pregiudizio, ai sensi dell’articolo 13 di tale direttiva e, in terzo luogo, quella concernente la ricevibilità della sua richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva in parola, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della medesima>>.

La risposta è positiva, § 96.

Segue poi la trattazione di due questioni relative al bilanciamento tra tutela della proprietà intellettuale e tutela della riservatezza: il titolare aveva infatti chiesto al gestore di ottenere dati personali (numeri IP, nome e indirizzo) dei presunti contraffattori. Precisamente le questioni terza e quarta sono così riformulate: <<il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento 2016/679 debba essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, alla registrazione sistematica, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, nonché da parte di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (peer-to-peer) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate nelle attività di violazione e, dall’altro, alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali di tali utenti a detto titolare oppure a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per il danno asseritamente causato da tali utenti>>, § 101.

La risposta, come spesso, è generica , in quanto per lo più  basata su clausole generali: la disposizione cit. del GDPR non osta alla comuncazione di tali informazioni al titolare a condizione <<che le iniziative e le richieste in tal senso da parte di detto titolare o di un terzo siano [1] giustificate, [2] proporzionate e [3] non abusive e [4] abbiano il loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 [dir. sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche] , che limita la portata delle norme di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva>>, § 132 (numeri tra parentesti quadra aggiunti).

Si noti il requisito sub 4, relativo alla necessità di esistenza di disposizione nazionale ad hoc.

Opera elaborata su commissione: a chi spettano i diritti? Su di un contratto malscritto

Un autore di remix concorda con l’autore dell’opera base un lavoro appunto di remix (musicale) dela prima.

Si accorge poi di una contraffazione e agisce in giudizio.

Gli viene però eccepita la carenza di legittimazione ad agire, dato che nel contratto stava scritto:  <<I acknowledge and agree that the services rendered (or to be rendered) by Remixer hereunder do not entitle Remixer or me to any ownership or financial interest in the underlying musical composition(s) embodied in the Remix Master(s), and I specifically agree that neither Remixer nor I will make any claims to the contrary.>>

Il dubbio interpretaivo naturalmente si appunta soprattutto sull’espressione <<in the underlying musical composition(s)>>: si riferisce all’opera base oppure all’elaborazione? A quest’ultima, dice il giudice, per cui l’elaboratore ha ab initio rinunciato ai diritti di copyright sulla propria creazione, frutto dell’attività elaborativa

Si tratta di UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA 08.04.2021, caso CV 19-3934 PSG (JPRx), Artem Stoliarov v. Marshmello Creative, LLC, et al..

sul punto specifico così motoiva: <<Under the Remixer Declaration, the “Remix Master(s)” are recorded performances of theRemix Composition by Plaintiff. See Remixer Declaration (each Remix Master consists of thefeatured performance by Arty of the results and proceeds of his remixing services). Therefore,the Disclaimer Provision’s reference to “the underlying musical composition(s) embodied in theRemix Master(s)” can only refer to the Remix Composition.

Accordingly, even if the phrase“underlying musical composition” is ambiguous as used elsewhere in the contract, the Disclaimer Provision resolves that ambiguity in favor of Defendants’ interpretation—i.e.,“underlying musical composition” as used in the Remixer Declaration means the RemixComposition.Accordingly, from the terms of the contract it is clear that Plaintiff disclaimed “anyownership or financial interest” in the Remix Composition. See Remixer Declaration ¶ C. Thisnecessarily includes his ownership and financial interest in the Arty Elements, which were partof the Remix Composition. See Brem-Air Disposal v. Cohen, 156 F.3d 1002, 1004 (9th Cir.1998) (“‘[A]ny’ means ‘any.’”). As such, Defendants are entitled to summary judgment onPlaintiff’s infringement claims because Plaintiff disclaimed his ownership and financial interestsin the Arty Elements>>

Pare strano che professionisti della musica non precisino l’oggetto del contratto. Ma forse l’avevano stipulato senza l’assistenza di un legale.

Avvertimento per gli operatori: precisare bene, oltre che i soggetti, pure l’oggetto degli atti dispositivi.

Banche dati e estrazioni di dati on line

La CG si pronuncia sulla legittimità ai sensi dei diritto sui generis sulle banche dati (art. 7 dir. 96/9) dell’attività di ricerca dati (offerte di lavoro)  da parte di un motore di ricerca specializzato, effettuata su banca dati presente in internet e liberamente accessibile.

Si tratta di CG 03.06.2021, C-762/19, «CV-Online Latvia» SIA c. «Melons» SIA .

Precisamente: <<il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9 debba essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto, procede a un’«estrazione» e a un «reimpiego» del contenuto di tale banca di dati, ai sensi di detta disposizione, e che il costitutore di una siffatta banca di dati ha il diritto di vietare tale estrazione o reimpiego di questa stessa banca di dati.>, § 20.

Le nozioni di «estrazione» e di «reimpiego» devono essere interpretate <<nel senso che si riferiscono a qualsiasi atto consistente, rispettivamente,  nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costitutore della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento (sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C‑203/02, EU:C:2004:695, punto 51)>>, § 31.

nel caso di specie il motore di ricerca specializzato sub iudice <<non utilizza i moduli di ricerca dei siti Internet nei quali consente di effettuare una ricerca e non traduce in tempo reale le richieste dei propri utenti in criteri utilizzati da tali moduli. Tuttavia, esso indicizza regolarmente tali siti e ne conserva una copia sui propri server. Inoltre, grazie al proprio modulo di ricerca, esso consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in base ai criteri da esso proposti, ricerche che si effettuano tra i dati che sono stati indicizzati.     Se è pur vero che il funzionamento del motore di ricerca come quello di cui trattasi nel procedimento principale è diverso da quello di cui trattavasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb (C‑202/12, EU:C:2013:850), ciò non toglie che tale motore di ricerca consente di esplorare, seguendo un percorso diverso da quello previsto dal costitutore della banca di dati interessata, l’intero contenuto di più banche di dati simultaneamente, tra cui quella della CV-Online, mettendo tale contenuto a disposizione dei propri utenti. Tale motore di ricerca specializzato, fornendo la possibilità di effettuare ricerche simultaneamente in più banche di dati, secondo i criteri pertinenti dal punto di vista delle persone alla ricerca di lavoro, consente agli utenti l’accesso, nel proprio sito Internet, ad offerte di lavoro contenute in tali banche di dati.>>, §§ 33-34.

Pertanto, un motore di ricerca come quello di cui trattasi nel procedimento principale <<consente di esplorare tutti i dati contenuti nelle banche di dati liberamente accessibili in Internet, ivi compreso il sito Internet della CV-Online, e fornisce ai suoi utenti un accesso all’intero contenuto di tali banche di dati seguendo un percorso diverso da quello previsto dal loro costitutore. Inoltre, la messa a disposizione di tali dati si rivolge al pubblico, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, dal momento che un simile motore di ricerca può essere utilizzato da chiunque (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C‑202/12, EU:C:2013:850, punto 51)   . 36      Inoltre, tale motore di ricerca, indicizzando e copiando sul proprio server il contenuto dei siti Internet, trasferisce il contenuto delle banche di dati costituite da tali siti verso un altro supporto.   37      Ne consegue che un simile trasferimento del contenuto sostanziale delle banche di dati interessate e che una simile messa a disposizione di tali dati al pubblico, senza il consenso della persona che le ha costituite, sono, rispettivamente, misure di estrazione e di reimpiego di tali banche di dati, vietate dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, a condizione che esse abbiano l’effetto di privare tale persona di redditi che dovrebbero consentirle di ammortizzare il costo di detto investimento. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la fornitura dei collegamenti ipertestuali verso gli annunci che compaiono nel sito Internet della CV-Online e la riproduzione delle informazioni contenute nei meta tag di tale sito sarebbero quindi solo manifestazioni esterne, di importanza secondaria, di tale estrazione e di detto reimpiego.>>

Occorre ancora esaminare <<se gli atti descritti ai punti 35 e 36 della presente sentenza siano tali da arrecare pregiudizio all’investimento del costitutore della banca di dati che è stata trasferita su un altro supporto e che è stata messa a disposizione del pubblico>>, § 38.

L’art. 7. 1 della direttiva 96/9 riserva il beneficio della tutela conferita dal diritto sui generis alle banche di dati <<la cui creazione o il cui funzionamento richiede un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.     Ne consegue che, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 43 e 46 delle sue conclusioni, il criterio principale di bilanciamento dei legittimi interessi in gioco deve essere il potenziale pregiudizio all’investimento rilevante del costitutore della banca di dati di cui trattasi, vale a dire il rischio che tale investimento non possa essere ammortizzato>>, §§ 43-44.

Valutazione che, immancabilmente, tocca al giudice nazionale, § 46.

Protezione del personaggio di fantasia col diritto d’autore

Trib. Roma 16.04.2021 n. 6504/2021, RG 27160/2017, UNIDIS JOLLY FILM SRL c. PARAMOUNT PICTURES CORPORATION ed altri, decide (con motivazione poco lineare) la questione della riproducibilità (meglio: evocabilità) di un personaggio cinematografico da parte di successivo film (“Rango”, diretto soprattutto a bambini, parrebbe).

Il personaggio è il cow boy cinico e astuto rappresentato da Clint Eastwood (CE) nel film di Sergio Leone <Per un pugno di dollari> del 1964, che in Rango  viene evocato per poco più di un minuto.

La tutelabilità del personaggio di fantasia, come autonoma opera dell’ingegno, è questione annosa e risolta per lo più positivamente.

La difesa dei convenuti eccepisce:

<<Paramount co la cui difesa appare riproposta anche dalle altre società eccepiva in ordine logico:
a) l’inesistenza di caratteristiche autoriali in capo al personaggio “l’uomo senza nome”,
b) La non titolarità in capo alla società attrice del diritto d’autore sul personaggio,
c) La diversità fra “l’uomo senza nome” e “Lo spirito del West” visibile nel film Rango,
d) il legittimo esercizio del diritto di parodia>>.

Il Tribunale (T.) ritiene che l’evocazione, pur indiscussa, sia all’attore Eastwood e non al personaggio del film di Leone, p. 11-13: <<Questo collegio ritiene che la citazione contenuta nei minuti dal 1.21:08 al minuto 1.22.45 sia chiaramente indirizzata all’attore, alla luce non solo della evidente sembianza fisica, vocale e di atteggiamento fra lo Spirito Del West e l’attore Clint Eastwood, ma anche del fatto che l’attore viene raffigurato anziano e con i capelli bianchi, ovverosia come appare oggi al pubblico e non come appariva all’epoca della realizzazione del film “per un pugno di dollari”.
Anche il contesto cinematografico appare suggerire un immediato riferimento all’attore: l’abbigliamento western è quello che ha utilizzato Clint Eastwood non solo nel film prodotto e realizzato dall’attrice, ma nell’intera trilogia diretta da Sergio Leone e tutti i dettagli dal sigaro, all’inquadratura in primo piano contribuiscono ad una precisa ed immediata identificazione e riconoscimento non tanto del personaggio “uomo senza nome” del quale, come si dirà, si dubita dell’esistenza, ma dello stesso attore Eastwood del quale, non a caso, vengono emblematicamente mostrati tutti gli Oscar conseguiti nella lunga e brillante carriera artistica.>>.

L”affermazione è discutibile, dato che l’attore è così evocato nella modalità scenica ideata da Leone (ad ogni modo: accertamento in fatto, a fini ad es. di eventuale ricorso in Cassazione).

Poi: <<Difettano quindi ab origine i presupposti del plagio allegato da parte attrice, anche alla luce del fatto che “lo Spirito del West” è personaggio relegato nella realizzazione dell’opera di VERBINSKY ad un ruolo temporalmente limitato alla durata di neanche due minuti; il regista ritaglia quindi per Clint Eastwood (CE) un breve “cameo” all’interno della trama del film, evidentemente al solo fine di soddisfare la smania di “citazionismo” evidente nell’opera cinematografica in questione (ed evidenziata da tutti i consulenti le cui analisi sono state prodotte in atti), per rendere un chiaro omaggio all’attore protagonista della saga degli spaghetti western ed al suo regista Sergio Leone, consona con lo scenario dell’opera “Rango”.>>, p. 13.

Mortivazione ultronea e confondente, se il richiamo non è all’opera dell’ingegno leoniana.

Soprattutto confondente ,laddove evoca il fair use statunitense (p. 14 e p. 19), senza minimamente curarsi do collocarlo nelle categorie giuridico-dogmatiche nazionali (e/o europee, vista l’armonizazione in materia). Operazione di trapianto giuridico da respingere, dunque. La rigidità delle eccezioni al diritto di autore, pur criticabile de jure condendo, va però superata dopo apposito esame delle eccezioni vigenti e della possibilità di una loro estensione tramite analogia (legis o iuris), tenendo conto della disciplina eurounitaria.

In aggiunta per il Trib. il personaggio rapresentato da CE non è sufficientemente originale: <<Ciò che però appare difettare a “l’uomo senza nome” nella ricostruzione fornita da parte attrice, è proprio il possesso di caratteristiche creative che lo possano identificare quale “personaggio” autoriale in senso stretto e quindi quale potenziale predicato di diritti autoriali.
Un personaggio potenzialmente oggetto di diritti autoriali è difatti un soggetto frutto di un’autonoma e personale creazione artistica da parte del suo ideatore il quale racchiuda delle caratteristiche tali da renderlo immediatamente riconoscibile in quanto tale, quale estrinsecazione della personalità artistica del creatore, anche al di fuori del contesto in cui originariamente è stato collocato ed inventato. (…) Ciò che però appare difettare a “l’uomo senza nome” nella ricostruzione fornita da parte attrice, è proprio il possesso di caratteristiche creative che lo possano identificare quale “personaggio” autoriale in senso stretto e quindi quale potenziale predicato di diritti autoriali.
Un personaggio potenzialmente oggetto di diritti autoriali è difatti un soggetto frutto di un’autonoma e personale creazione artistica da parte del suo ideatore il quale racchiuda delle caratteristiche tali da renderlo immediatamente riconoscibile in quanto tale, quale estrinsecazione della personalità artistica del creatore, anche al di fuori del contesto in cui originariamente è stato collocato ed inventato. Nel caso di specie “l’uomo senza nome”, che ha costituito sicuramente il protagonista della trilogia di Sergio Leone, non è successivamente più comparso in alcuna altra opera cinematografica al di fuori della nota trilogia (in cui naturalmente è riapparso come tale in quanto le due successive opere rappresentano la prosecuzione di un percorso narrativo iniziato con la prima), non appare frutto di un’idea creativa ed originaria, quanto la rielaborazione personale e non evolutiva (bensì contestualizzata nel mondo western) da parte di Sergio Leone di prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica (quali quelli ben evidenziati dalle convenute) e non ha acquisito ad avviso del collegio una penetrazione ovvero una permanenza nel pubblico, nella critica cinematografica o nelle successive opere tale da renderlo qualificabile come opera creativa ed identificabile come tale>>, p. 14-15

Sulla distinzione necessaria tra personaggio e attore: <<Un personaggio autoriale, quando addiviene ad una caratterizzazione tale da farlo diventare immediatamente percepibile come tale dal pubblico o dalla critica, e quindi potenzialmente latore di diritti autoriali, deve necessariamente diversificarsi dall’attore che lo impersona; si pensi per esempio al personaggio di “James Bond” o al personaggio narrativo di Sherlock Holmes, i quali, caratterizzati da una nota ed inequivocabile iconografia, senz’altro sono soggetti a titolarità autoriale in quanto assolutamente determinati nel contesto narrativo e potenzialmente interpretabili da una pluralità di attori ed in contesti storici e geografici totalmente differenti>>, p. 16.

Il collegio non ritiene pertanto <<di percepire nel “l’uomo senza nome” quello scarto semantico rispetto ai precedenti archetipi necessario a configurarlo quale momento creativo del regista Sergio Leone. Se si sottopone invero ad un attento vaglio autoriale rispetto alla letteratura ed iconografia precedente “l’uomo senza nome”, emergono molteplici e ricorrenti caratteristiche già note nella letteratura (lo stereotipo dell’eroe negativo, ambiguo, doppiogiochista, straniero, fuorilegge risale ai primordi della letteratura occidentale con l’Odissea) e nello specifico settore cinematografico.>>, p. 17.

Anche qui, osservazioni estranee alla ratio decidendi, se è vero che poco sopra aveva accertato che il film censurato non si riferiva al personaggio ma all’attore.

Sulla parodia (anche qui in modo ultroneo, alla luce dell’accoglimento della prima difesa ed anzi ancor prima della citata non evocazione del personaggio ma solo di CE): il Trib. la nega nel secondo film , dicendo <<nel caso di specie non ritiene questo collegio che quanto visibile nel film “Rango” appartenga alla sfera interpretativa della parodia, in quanto tutti i contenuti riferibili alle opere cinematografiche menzionate nel film Rango, pur essendo immediatamente riconoscibili, non assumono una funzione dissacratoria o comunque rielaborativa con finalità difformi da quelli dell’opera originale>>, p. 18-19.

Purtuttavia , a parere del Tribunale, il fair use permetterebbe un diffuso “citazionismo” e cioè la plurima evocaozione di opere anteriori e/o dei loro personaggi: <<purtuttavia anche in questo caso, che come si è detto precedentemente è inquadrabile nell’alveo del cosiddetto “citazionismo”, questo collegio deve osservare come lo stesso, analogamente al diritto di parodia e con i medesimi criteri di immediata percepibilità ed innocuità, appaia lecito e non foriero di responsabilità per violazione del diritto d’autore nel momento in cui la citazione avviene in forma manifesta e limitata a dei singoli spezzoni che non assumono significato nell’economia dell’opera artistico letteraria secondo la precedentemente menzionata dottrina del “fair use”.
In sostanza anche un chiaro richiamo ad un’opera precedente, lungi dal costituire violazione del diritto d’autore, è ammissibile nel momento in cui evoca sobriamente l’opera antecedente come breve omaggio, tributo all’attore o al regista, in quanto è lo stesso autore/regista che “confessa” la propria estraneità all’opera autoriale precedente e la incorpora come tale nella propria al solo fine di denunciare i propri riferimenti narrativi o bibliografici.>>, p. 19

Software e tutela d’autore in sede europea (le conclusioni dell’A.G.)

Nella causa C-13/20 si discute sulla tutelabilità del software tramite diritto di autore.

Un ente pubblico belga procede a decompilazione di un software creato per lui da una software house, pure belga. Quesrta contesta la legittimità della decompilaizone.

La lite  è portata in sede europea sulla base della dir. 91/250 del 14.05.1991.

Sono state depositate il 10.03.2021 le conclusioni del bravo A.G. Szpunar in causa Top System SA c. Stato Belga .

Questioni sollevate dal giudice belga:

«1)      Se l’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 91/250] debba essere interpretato nel senso di consentire al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di decompilarlo, in tutto o in parte, qualora tale decompilazione sia necessaria per consentirgli di correggere errori che incidono sul funzionamento di detto programma, anche quando la correzione consista nel disattivare una funzione che incide sul corretto funzionamento dell’applicazione di cui fa parte il programma stesso.

2)      In caso di risposta affermativa, se egli debba soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 6 della [direttiva 91/250] o altri requisiti».

Sulla prima, così conclude l’AG: <<Propongo dunque di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dev’essere interpretato nel senso che consente al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di procedere alla decompilazione di tale programma qualora sia necessaria per correggere errori che incidono sul suo funzionamento.>>, § 64.

Sulla seconda, così conclude: <<Propongo dunque di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/250 dev’essere interpretato nel senso che la decompilazione di un programma per elaboratore, in forza di tale disposizione, da parte del legittimo acquirente, per correggerne gli errori, non è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 6 di tale direttiva. Una siffatta decompilazione può invece essere effettuata soltanto nella misura necessaria per tale correzione ed entro i limiti degli obblighi contrattuali dell’acquirente>>, § 89.

Esame analitico ed equilbirato: sono sempre interessanti le opinioni dell’AG Szpunar.

Tutela d’autore e di marchio sulla medesima creazione

Si vedano le seguent immagini:

Il titolare della prima creazione ha agito sia in base a diritto di autore che di diritto di marchio contro il titolare della seconda (anzi la terza, essendo la secodna solo la rappresetnazione geografica dello stato del Michigan)

la Corte distrettuale del Michigan però ha rigettato ogni domanda (6 maggio 2021, Case No. 1:20cv604, High Five Threads c. Michigan Farm Boureau).

Il preteso disegno contraffattore << contain a basic line drawing of two hands. High Five does not possesscopyright protection overasimple outlineof a human hand. There is nothing original in such a drawing; it is the most basic representation of something from nature, familiar to every child who has ever traced herown hand. Does the juxtaposition of two such drawings at a right angle, as in the Hand Map, result in copyrightprotectible expression? If it does, the protectionfor that expression is “thin”at best,comprising no more than...original contribution to ideas already in the public domain.Satava v. Lowry, 323 F.3d 805, 812 (9th Cir. 2003).Two closefingered hands arranged perpendicular to one another as arepresentation of Michigan is simply a generic expression of the “popular idea of using ones’ hands to indicate the shape of Michigan.” (See Pl.’s Resp.24, ECF No. 17.)High Five did not invent this idea (see id.at 25) and copyright does not protectit. At most, copyright protects original contributions to, or expressions of, that idea.

To be sure, High Five’s Hand Map is not devoid of protected expression. For instance, the folded pinkyand overlapping index finger are arguably protected elements. But those elementsarenot presentin MFB’s design; thus,MFB did not copy them>>, p. 7

Segue poi analisi della domanda di violazione di marchio.

Il giudizio di confonbilitòà va dato in base ai seguenti fattori (che sarebbe interssante paragonare a quelli italiani o europei): <<(1) strength of the senior mark; (2) relatedness of the goods or services; (3)similarity of the marks; (4) evidence of actual confusion; (5) marketing channels used; (6) likely degree of purchaser care; (7) the intent of defendant in selecting the mark; and (8) likelihood of expansion of the product lines.>> p. 9

Come detto, viene rigettata anche tale domanda: <<In summary, the complaint contains very few facts from which to reasonablyinfer a likelihood of customer confusion. Indeed, the facts allegedindicate that such confusion is very unlikely.Only the distinctiveness of High Five’s marksweighs in its favor. But that distinctiveness cannot overcome the dissimilaritiesbetween its marksand the designsused by MFB, as well as the dissimilaritiesbetweenthe parties’ goods and services. Thus, High Five falls far short of stating a plausible claim under the Lanham Act>> p. 13.

Altro tema interessante è quello del rapporto tra le due tutele sulla medesima creazione: necessità di  ponderato coordinamento dogmatico o non ci sono attriti?

Copyright e opera fumettistica (sull’opera in collaborazione)

Il Tribunale di Milano interviene in un caso di tutela di autore di opera fumettistica (Trib. MI 09.12.2020 sent. 8090/2020, Cardinale v. Sergio Bonelli Editore ed altri)

Non vi sono particolari approfondimenti in diritto, mentre è ricca l’analisi in fatto.

A p. 22-23 si leggono note considerazioni su novità e creatività.

Si v. poi: <<nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione (così Trib. Milano 31 maggio 2010)>> , p. 23.

A p. 24 alcune considrzione sul sempre spinoso tema dell’opera in collaborazione: <<La fattispecie costitutiva della comunione originaria dei diritti prevede, sotto il profilo soggettivo, che più soggetti prendano parte alla creazione dell’opera ciascuno apportando un proprio contributo. Anche chi si limiti ad individuare le idee che stanno alla base di un’opera senza peraltro esteriorizzarle in una forma espressiva particolare soggiace al regime di cui all’art. 10 l.d.a.In particolare “quando l’opera nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente, il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art 10 l.d.a”(Trib. Milano 21.10.2003). Sotto il profilo oggettivo, occorre che i requisiti dell’inscindibilità ed indistinguibilità dei contributi debbano essere intesi nel senso che gli apporti dei vari soggetti debbano limitarsi a costituire parte di un insieme organico, anche ove questi siano materialmente distinguibili (App. Milano 13.3.1973; App. Milano 16.6.1981; Trib. Milano 14.5.1990). La fattispecie costitutiva della comunione si perfeziona con la creazione congiunta di più soggetti accompagnata da un accordo (anche tacito) sulla destinazione dei singoli apporti ad essere impiegati nell’opera finale>>, p. 24.

E poi sulla posizione specifica di un convenuto: <<Nel caso in esame non si ravvisano i presupposti, innanzi richiamati, della tutela autorale, anche nello specifico regime riservato all’opera collettiva di cui all’art. 10 l.d.a., dal momento che l’attore lamenta la riproduzione di frammenti isolati provenienti da opere diverse a lui riferibili, non proteggibili però perché costituenti elementi marginali non suscettibili di integrare un nucleo narrativo organico, che, come rilevato, costituisce presupposto minimo necessario ai fini dell’individuazione di un atto creativo meritevoledi protezione>, p. 25.

Di una speciica opera di costui: <<va esclusa la condotta contraffattoria dedotta dal momento che gli elementi contesati integrano un toposletterario tipico del genere (l’utilizzo dell’espediente narrativo del rinvio al mondo onirico), non dotato del carattere della novità, specie in ambito fumettistico, nel quale espedienti di questa natura sono largamente utilizzati. In ogni caso non sono riscontrabili, dall’analisi delle tavole prodotte, elementi che possano far ritenere confondibili le due opere per l’utilizzo di un sovrapponibile nucleo narrativo.  Un secondo elemento di asserita contraffazione sollevato dal Cardinale riguarda la riproposizione, all’interno dell’opera Orfani Nuovo Mondo n. 10” della raffigurazione dei sensi di colpa impersonati da figure oniriche tutte uguali tra loro che intimorirebbero il protagonista assumendo atteggiamenti minacciosi.Anche in riferimento a detta asserita violazione il fumetto contraffatto sarebbe “Mickey”, producendo il Cardinale copia delle pagine oggetto di plagio da porre a confronto con il numero 10 di “Orfani Nuovo Mondo”101Dal confronto tra le due opere emergono però chiare differenze: mentre nel fumetto “Mickey” i sensi di colpa assumono le sembianze di volti di uomini di mezza età e paiono essere dei cloni del padre della protagonista Rose, in “Orfani Nuovo Mondo n. 10” questi sono raffigurati come delle ombre (scheletri di uomini selvaggi che impugnano una lancia) inducendo la protagonista a ritenere che siano un ricordo remoto o delle illusioni. Ferma la chiara differenza a livello narrativo, ascrivibili al diverso espediente psicologico impiegato nelle due opere, occorre ribadire che gli elementi che il Cardinale rinviene come identici sono in ogni caso meri frammenti isolati, che come tali non possono ricevere alcuna tutela perché inidonei a definire un sia pure minimo intreccio narrativo che possa dirsi prodotto di contraffazione>>, p .26

Di altra opera: <<L’opera edita, integralmente prodotta dal Cardinale, consente al Collegio di prendere contezza dell’evoluzione logiconarrativa del fumetto, rimanendo tuttavia le censure formulate da parte attrice limitate a soli frammenti minimi, che, presi di per sé, non sono proteggibili.In particolare, il Cardinale lamenta come la copertina del n. 355 di “Dylan Dog” riproponga un’immagine di “Kepher n. 1”, ovvero quella di un personaggio in primo piano con il capo contornato di luce e sovrastatoda un simbolo esoterico, con ombreggiatura e prospettiva dal basso.Occorre preliminarmente sottolineare che l’inquadratura non è altro che una modalità di rappresentazione dell’immagine e come tale non è astrattamente proteggibile, potendo ricevere tutela solo ove sia concreta estrinsecazione di una forma specifica ed originale>> p. 29-30.