Utili precisazioni del Tribunale di Roma sull’azione di accertamento del diritto di paternità degli artisti interpreti esecutori: il diritto morale degli AIA ex artt. 81 e 83 l. aut.)

Una (leggermente) datata sentenza Trib. Roma 24.06.2019 n. 13360/2019, Rg 3038/2013, Rucher c. D’Amario-Morricone ed altri, decide una lite promossa dall’erede di un chitarrista e finalizzata a far riconoscere la paternità dell’esecuzione di alcune musiche e ad ottenere rimedi onseguenti.

Il diritto di paternità è astrattamente riconosciuto agli AIE , pur se none spressamente rpevcisto.  La domanda però è respinta .

La setnenza affronta interessanti questioni giuridiche che raramaente vengono portate in giudizio. A causa della sua analiticità si porrà come riferimento per eventuali future liti sul tema,

Contraffazione musicale (negata) dal distretto sud di New York

Mark Jaffe dà notizia di South. Distr. of New York 24 marzo 2023, Case 1:21-cv-04047-VM, EMELIKE NWOSUOCHA c. DONALD MCKINLEY GLOVER II,
JEFFEREY LAMAR WILLIAMS ed altri.

Interessante esame delle questioni proprie delle liti su copyright musicale nella sentenza in esame: questioni sempre ostiche per chi non conosce teoria o almeno tecnica musicale.

Il problema di solito -e pure qui- è quello di individuare le parti non originali di una composizione, le quali non sono proteggibili.

In generale:

<<Thus, “copyright protects only that which is original,” and “does not protect ideas, only their expression.” McDonald, 138 F. Supp. 3d at 455. “This principle excludes from copyright the raw materials of art, like colors, letters, descriptive facts, and standard geometric forms, as well as previous creative works that have fallen into the public domain,” and “[i]t likewise excludes the basic building blocks of music, including tempo and individual notes.” Id. at 454 (collecting cases). Further, “words and short phrases, including titles and slogans, rarely if ever exhibit sufficient originality to warrant copyright protection,” and “[l]onger phrases are also not protectable if they are common or cliché.” Id. Similarly, “common rhythms, song structures, and harmonic progressions are not protected” and “[t]hemes fall into the category of uncopyrightable ideas.” Id. at 454-55. Still, “a work may be copyrightable even though it is entirely a compilation of unprotectible elements,” because “the original way in which the author has selected, coordinated, and arranged the elements of his or her work” is protectible. Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd. (Inc.), 71 F.3d 996, 1003-04 (2d Cir. 1995) (internal quotation marks omitted)>>

In aprticolare nel caso sub iudice:

<<Additionally, the parties agree, and the Court concurs, that the Complaint does not allege infringement of the “overall structure of the songs, order, and number of verse and chorus sections,” or the “instrumentation,” “musical notes,” or “musical production.”5 (See Opposition at 2-6; Memorandum at 4-6; Complaint ¶¶ 39-40.)
The Court finds that the “distinct and unique vocal cadence, delivery, rhythm, timing, phrasing, meter and/or pattern” or “flow” as well as the “lyrical theme” and “structure” of the chorus in Plaintiff’s Composition lack sufficient originality alone, or as combined, to merit compositional copyright protection or are categorically ineligible for copyright protection. (Complaint ¶ 39.) For instance, Nwosuocha asserts copyright over the “lyrical theme” of Plaintiff’s Composition, but a lyrical theme is simply an idea, and ideas are not protectable. Moreover, the idea of a boastful rapper is certainly not original to Nwosuocha.
The Court further finds that although the “content” of the chorus of Plaintiff’s Composition, which the Court understands to mean the lyrics, bears sufficient originality to merit compositional protection, a cursory comparison with the Challenged Composition reveals that the content of the choruses is entirely different and not substantially similar.6 As noted previously, the “question of substantial similarity is by no means exclusively reserved for resolution by a jury” and the Second Circuit has “repeatedly recognized that, in certain circumstances, it is entirely appropriate for a district court to resolve that question as a matter of law, either because the similarity between two works concerns only non-copyrightable elements of the plaintiff’s work, or because no reasonable jury, properly instructed, could find that the two works are substantially similar.” Peter F. Gaito, 602 F.3d at 63. Here, no reasonable jury, properly instructed, could find that the lyrics of the chorus of Plaintiff’s Composition and the chorus of the Challenged Composition are substantially similar>>.

Si tratta però di esame ultroneo , condotto dalal corte senza necessità, dato che l’opera nmon era stata retgistrata come richeide il diritto usa per aver tutela in corte. O meglio -particolare assi imporante- l’attore aveva registrato solo il fonogramma (sound recording) e  non l’opera muscia /musical registration): inadempimeot palese del suo consulente IP .

Editori contro Internet Archive: sentenza della corte newyorkese sul fair use relativo alla digitalizzazione di libri cartacei

Distretto Sud di New York 24 marzo 2023, 20-cv-4160 (JGK), Hachette ed altri c. Internet Archive ed altri.

Interne Archive , non profit, durante la pandemia digitalizzò 127 libri cartacei di 4 editori e li mise on line. Questi agiscono in giudizio per violaizone di diritto di autore.

La difesa di IA consistette solo nell’eccezione di  fair use (17 us code § 107).

Eccezione rigettata però.

Tra i punti più interessanti:

i) la differenza rispetto al caso Google Books (che pure digitalizza libri cartacei), ove fu ravvisato transformative use, sub A.1, pp. 19-20.

ii) l’aver ravvisato profit indiretto, anche se l’associazione è non profit, sub A.2 p. 26 ss

Monoautoralità o coautoralità nella canzone “Cathy’s Clown” degli Everly Brothers

Gli esecutori testametnati dei due fratelli Everly (noto duo statunitense del secondo dopoguerra) litigano sull’autoralità della canzone Cathy’s Clown”.

Ora Mark Jaffe ci dà notizia e offre cortesemente il link alla sentenza di appello 10 febbraio 2023, No. 21-5530 del 6° Circuito.

La sentenza , però,  si incentra solo sulla prescrizione del termine triennale entro cui il contestato deve agire in giudizio in presenza di contestazioni alla sua comproprietà: a pena di perdere l’azione!!!!  (17 US code § 507.b)

Il fratello maggiore , Don , infatti , aveva contestato al  fratello Phil la coautoralità di questi: Phil però non aveva poi agito entro i tre anni seguenti

Un caso di progetto di lavoro di ingegneria/architettura ex art. 99 l. aut.

Trib. Napoli n. 1300/2023 del 6 febbraio 2023, RG 24090/2017, rel. Graziano, decide su una  domdanda di violazione di copyright per illecitamente protratta riproduzione di lavori di architettura/oingegneristici per il festival di Ravello e per loro illecita esecuzione .
Il Trib. rigetta però la qualificazione come opera DELL’INFGEGNO ex art. 2.5 l. aut.  anche se concede quella di progtto di ingegneria ex art. 99 l. aut. e l’equo compenso ivi previsto per euro 17.000,00-

Nega l’applicaizone dell’art. 11.2 l. aut. , non trattandosi di opera dell’ingegno.

Spunti: <<L’atto creativo si atteggia, dunque, come un atto giuridico in senso stretto che determina una modificazione della realtà e produce effetti giuridici, a prescindere dalla direzione della volontà. Sul punto, si osserva che il deposito e la registrazione rilevano ad altri fini, il primo ha generica funzione di controllo; la seconda fa fede fino a prova contraria dell’avvenuta pubblicazione dell’opera e della paternità dell’autore>>.

poi:

<<Pertanto, lo strumento di tutela individuato dall’ordinamento nell’ipotesi in cui un’opera sia qualificata come un progetto di lavoro di ingegneria o di lavoro analogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, è costituito dal riconoscimento di un equo compenso, in quanto “L’art. 99 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto dell’autore di progetti di lavori di ingegneria (od analoghi) protegge tanto l’espressione formale dell’idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all’equo compenso per l’utilizzazione dell’idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d’ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell’esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto” (ex multis Cass., Sez. V n. 3933/84, Cass., Sez. V n. 2168/82; Cass., Sez. V n. 773/80)>>

Infine:

<<Sulla base delle osservazioni suindicate, a cui il Collegio aderisce, si ritiene che i progetti in questione vadano ricondotti nella fattispecie dei “progetti di lavori” di cui all’art. 2578 c.c., non a quella dei “disegni e opere dell’architettura” ex art. 2, n. 5 della L. 22 aprile 1941, n. 633, in quanto gli elaborati, oggetto di contestazione, rappresentano soluzioni originali a problemi tecnici, la cui originalità viene pedissequamente traslata dalla peculiare originalità a monte della struttura del palco sospeso di Villa Rufolo da altri progettata, su cui gli progetti incidono>>.

(da www.ilcaso.it)

Linee guida dello US Copyright Office sulla registrabilità di opere prodotte con intelligenza artificiale

Sono state diffuse le “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence” , 10-16 marzo 2023.

Fonte: web page dell’Ufficio .

Il passo interessante è sub III:

<<It begins by asking ‘‘whether the ‘work’ is basically one of human authorship, with the computer [or other device] merely beingan assisting instrument, or whether thetraditional elements of authorship in the work (literary, artistic, or musicalexpression or elements of selection,arrangement, etc.) were actually conceived and executed not by man but by a machine.’’ In the case of works containing AI-generated material, theOffice will consider whether the AI contributions are the result of‘‘mechanical reproduction’’ or instead of an author’s ‘‘own original mentalconception, to which [the author] gave visible form.’’ The answer will depend on the circumstances,particularly how the AI tool operatesand how it was used to create the final work. This is necessarily a case-by case inquiry. If a work’s traditional elements of authorship were produced by a machine, the work lacks human authorship and the Office will not register it.
For example, when an AI technology receives solely a prompt from a human and produces complex written, visual, or musical works in response, the ‘‘traditional elements of authorship’’ are determined and executed by the technology—not the human user.
Based on the Office’s understanding of the generative AI technologies currently available, users do not exercise ultimate creative control over how such systems interpret prompts and generate material.
Instead,these prompts function more like instructions to a commissioned artist—they identify what the prompter wishes to have depicted, but the machine determines how those instructions are implemented in its output.
Forexample, if a user instructs a text generating technology to ‘‘write a poem about copyright law in the style ofWilliam Shakespeare,’’ she can expect the system to generate text that is recognizable as a poem, mentions copyright, and resembles Shakespeare’s style. But the technology will decide the rhyming pattern, the words in each line, and the structure of the text.
When an AI technology determines the expressive elements of its output, the generated material is not the product of human authorship. As a result, that material is not protected by copyright and must be disclaimed in a registration application.
In other cases, however, a work containing AI-generated material will also contain sufficient human authorship to support a copyright claim. For example, a human may select or arrange AI-generated material in a sufficiently creative way that ‘‘the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship.’’ Or anartist may modify material originally generated by AI technology to such a degree that the modifications meet the standard for copyright protection. In these cases, copyright will only protect the human-authored aspects of the work, which are ‘‘independent of’’ and do ‘‘not affect’’ the copyright status of the AI-generated material itself>>
Mi pare affermazione di buon senso.

L’immagine fumettistica creata tramite intelligenza artificiale non è protetta come opera dell’ingegno : decisione interessante dello US Copyright Office

dal sito https://processmechanics.com/author/vanl/ si apprende della decisione February 21, 2023 dello US Copiright Office (poi: c.o.)  nel caso  <Zarya of the Dawn (Registration # VAu001480196)> .

Viene ivi offerto anche il link diretto al testo di quest’ultima.

In breve il c.o. nega la registrazione (là necessaria a quasi ogni fine) perchè il fumetto (o meglio: le immagini) sono state geenrate da intelligenza ariticiale (Midjourney: generatore di immagini) anche se su input (prompts) della artista (Kristina Kashtanova, poi: KK).

Noin può infatti ravvisarsi “work of authorship”.

Mon è servita l’allegazione per cui KK avesse provato moltssimi prompts per generare l’immagimne migliore, poi scelta per il fumetto

Il c.o. invece ammette il copyright sui testi e sull’arrangement di immagini+testo.

Nella decisione è desritto bene il funzionament di Midjourney (lato utente : non ovviamnte la logica algoritmica alla base)

<< Based on the record before it, the Office concludes that the images generated by
Midjourney contained within the Work are not original works of authorship protected by
copyright.
See COMPENDIUM (THIRD) § 313.2 (explaining that “the Office will not register works
produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically
without any creative input or intervention from a human author”). Though she claims to have
“guided” the structure and content of each image, the process described in the Kashtanova Letter
makes clear that it was Midjourney—not Kashtanova—that originated the “traditional elements
of authorship” in the images.
Ms. Kashtanova claims that each image was created using “a similar creative process.”
Kashtanova Letter at 5. Summarized here, this process consisted of a series of steps employing
Midjourney. First, she entered a text prompt to Midjourney, which she describes as “the core
creative input” for the image.
Id. at 7–8 (providing example of first generated image in response
to prompt “dark skin hands holding an old photograph –ar 16:9”).
14 Next, “Kashtanova then
picked one or more of these output images to further develop.”
Id. at 8. She then “tweaked or
changed the prompt as well as the other inputs provided to Midjourney” to generate new
intermediate images, and ultimately the final image.
Id. Ms. Kashtanova does not claim she
created any visual material herself—she uses passive voice in describing the final image as
“created, developed, refined, and relocated” and as containing elements from intermediate
images “brought together into a cohesive whole.”
Id. at 7. To obtain the final image, she
describes a process of trial-and-error, in which she provided “hundreds or thousands of
descriptive prompts” to Midjourney until the “hundreds of iterations [created] as perfect a
rendition of her vision as possible.”
Id. at 9–10.
Rather than a tool that Ms. Kashtanova controlled and guided to reach her desired image,
Midjourney generates images in an unpredictable way. Accordingly, Midjourney users are not
the “authors” for copyright purposes of the images the technology generates. As the Supreme
Court has explained, the “author” of a copyrighted work is the one “who has actually formed the
picture,” the one who acts as “the inventive or master mind.”
Burrow-Giles, 111 U.S. at 61. A
person who provides text prompts to Midjourney does not “actually form” the generated images
and is not the “master mind” behind them. Instead, as explained above, Midjourney begins the
image generation process with a field of visual “noise,” which is refined based on tokens created
from user prompts that relate to Midjourney’s training database. The information in the prompt
may “influence” generated image, but prompt text does not dictate a specific result.
See
Prompts
, MIDJOURNEY, https://docs.midjourney.com/docs/prompts (explaining that short text
prompts cause “each word [to have] a more powerful influence” and that images including in a
prompt may “influence the style and content of the finished result”). Because of the significant
distance between what a user may direct Midjourney to create and the visual material
Midjourney actually produces, Midjourney users lack sufficient control over generated images to
be treated as the “master mind” behind them.
>>

Pertanto secondo il c.o.:

<<The fact that Midjourney’s specific output cannot be predicted by users makes
Midjourney different for copyright purposes than other tools used by artists. See Kashtanova
Letter at 11 (arguing that the process of using Midjourney is similar to using other “computerbased tools” such as Adobe Photoshop). Like the photographer in Burrow-Giles, when artists
use editing or other assistive tools, they select what visual material to modify, choose which
tools to use and what changes to make, and take specific steps to control the final image such
that it amounts to the artist’s “own original mental conception, to which [they] gave visible
form.”15 Burrow-Giles, 111 U.S. at 60 (explaining that the photographer’s creative choices made
the photograph “the product of [his] intellectual invention”). Users of Midjourney do not have
comparable control over the initial image generated, or any final image. It is therefore
understandable that users like Ms. Kashtanova may take “over a year from conception to
creation” of images matching what the user had in mind because they may need to generate
“hundreds of intermediate images.” Kashtanova Letter at 3, 9>>.

 

Creatività di opera digitale

Cass. 16.01.2023 n° 1.107, sez. 1, rel. Scotti,. sull’argomento.

Poche le consiedraizoni realmente interessanti, ripetendosi tralatici giudizi sulla creatività:

<<4.3. Nel caso di specie la Corte di appello è partita dall’esatta premessa, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, art. 1 non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

Di conseguenza la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011; Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005)>>.

Interessante è semmai il giudizio sul perchè la sentenza non sia apparente/carente , ma sufficientemente motivata: compito difficile su un concetto vago come quello di creativirtà. Ecco :

<<4.4. Nella fattispecie, la Corte di appello ha osservato che l’opera è creativa allorché esprime una idea originale, proveniente solo dall’ispirazione del suo autore e ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, sostenendo che l’immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo (pag.11, primo periodo).

La Corte di appello, poi, ha rafforzato tale valutazione, dando conto dell’ampia valorizzazione impressa all’opera da parte della stessa RAI in occasione della presentazione della manifestazione alla stampa periodica, volta a porre in risalto il fiore e la sua valenza simbolica facendolo campeggiare sul palco spoglio, invece tradizionalmente addobbato con vere decorazioni floreali. Ha infine considerato quale ulteriore indizio confirmativo il grado di notorietà raggiunto dall’opera sul web, dando conto di visualizzazioni, preferenze e commenti.

4.5. La motivazione è pertanto esistente e non meramente apparente e rende ragione del percorso seguito dai giudici genovesi: l’opera non è una semplice riproduzione di un fiore ma una sua rielaborazione; la stessa RAI l’ha implicitamente riconosciuto, valorizzandola in modo accentuato come simbolo della manifestazione; gli utenti hanno reagito positivamente con acquisizione di un buon grado di notorietà.>>

Inrterssante, infine, è l’apertura verso la creatività di opera frutto di software (intellegenza artificiale?):

<<5.1. La RAI si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come opera dell’ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice.

La ricorrente sostiene che l’opera dell’arch. B. è una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. “frattale”, ossia caratterizzata da autosimilarità, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed è stata elaborata da un software, che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer.

(…) 5.3. La questione è nuova perché non risulta trattata nella sentenza impugnata e la stessa ricorrente non indica quando e come l’avrebbe sottoposta al giudice di primo grado e a quello di appello.

Non è certamente sufficiente a tal fine l’ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l’immagine, circostanza questa che, come ammette la stessa ricorrente, è pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore (cfr ricorso, pag.17), se, com’e’ avvenuto nel caso concreto, la RAI non ha chiesto ai giudici di merito il rigetto della domanda per quella ragione.

E infatti si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa.>>

La Sc ribadisce cjhe il giuidizi odi creatività è di fatti e no di diriutto, , § 4.6. Il che però non è esatto.

Lecita riprodizione dell’immagine altruji su qutodiano in occasione di pubblico evento

Cass. sez. III del 25/01/2023 n. 2.304, rel. Dell’Utri, sul tema.

Non ci sono elaborazioni particolari.

Mi pare dubbio assai un paio di passaggi.

1°  <<vale peraltro rilevare come la questione di fatto posta ad oggetto dell’odierno censura attenga ad un aspetto del tutto marginale della vicenda in esame, apparendo del tutto evidente che il profilo di consenso rilevante, ai fini della legittimazione alla diffusione dell’immagine, non deve tanto riguardare lo scatto della fotografia in sé, bensì la diffusione della stessa su un organo di stampa, apparendo, conseguentemente, del tutto irrilevante la circostanza che le persone ritratte abbiano manifestato la propria disponibilità ‘ad essere fotografate’, ben potendo conservare la propria volontà contraria alla diffusione di tale fotografie su un organo ad ampia diffusione come un giornale quotidiano: questione, quest’ultima, rimasta del tutto estranea ai termini dell’odierna censura;>>.

Non si chiede la SC se il consenso alla foto comprendesse (tacitamente magari, cioè alla luce delle circostanze) anche quello alla successiva diffusione via stampa (perchè mai, potrebbe taluno pensare,  una persona si fa fotografare magari da un fotografo professionsta del quotidiano? Andava approfondito il fatto).

2°  <<peraltro, in tema di autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, comma 2, ricorrendo le quali l’immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all’onore o al decoro della medesima.>.

L’art. 97.2 cit. dice “non può essere esposto o messo in commercio>>: per cui non c’è solo il diritto al risarcimento, ma anche quello di vietare l’esposizione (tutela reale, non solo obbligatoria).

L’eccezione ex art. 65 l. aut. comprende non solo la riproduzione in giornali o riviste ma anche in rassegne-stampa

Precisazioni utili sull’eccezione ex art. 65 l. aut. dalla sempre ottima penna del rel. Scotti della sez. 1 in Cass. 1.651 del 19.01.2023 (azione di accertamento negativo).

Ai fatti non si applica la dir. 790/2019 o meglio il d. lgs di attuazione (177/2021, art. 43 bis l. aut.), precisa la SC.

Al § 5 e § 11 p. 8 e p. 12/3  la ratio della’rt. 65 l. aut.

Al § 7 la SC conferma la natura eccezionale della facoltà ex art. 65. Però, nonostante l’art. 14 oprel.  vieti l’analogia legis,  è ammessa l’interpretazione estensiva (p.12).

eD ALLORA: <<La ratio dell’art.65, comma 1, l.d.a. va chiaramente colta nella
ritenuta meritevolezza di tutela, anche in base ai valori
costituzionali, della finalità informativa delle pubblicazioni (riviste e
giornali, anche radiotelevisivi) che godono dell’eccezione in una
prospettiva di amplificazione della risonanza dell’articolo di attualità
nell’interesse pubblico alla massima circolazione delle informazioni.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale13 di 19
Ed allora, non si scorge alcuna differenza apprezzabile, come
correttamente osservato dalla Corte romana, tra i giornali e le
riviste, da un lato, e le rassegne stampa, dall’altro, che sono
destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur
indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico
interesse nutrito dal pubblico di riferimento.
Non si comprenderebbe quindi per quale ragione l’eccezione
avrebbe dovuto valere solo per una pubblicazione come un giornale
o una rivista, magari super-specialistica, e non già per una
rassegna compilativa, altrettanto specialistica o di nicchia.
La distinzione, posta in risalto dai ricorrenti, fra interesse pubblico
alla lettura di giornali e riviste e interesse privato alla lettura di
rassegne stampa, si rivela, ad attenta analisi, fuorviante: in
entrambi i casi vi è un interesse generale, collettivo e più ampio,
alla circolazione e alla diffusione delle informazioni, e un interesse
privato e particolare, che al primo si sovrappone, a soddisfare il
bisogno informativo di una collettività, un gruppo o un soggetto.
Il tutto, sullo sfondo e nell’inquadramento generale dell’espresso
riconoscimento della liceità dell’attività di redazione di rassegne
stampa mediante citazione di articoli di giornale, beninteso nel
rispetto delle regole di correttezza professionale, impresso dal
ricordato art.10 della Convenzione di Berna.
La finalità di lucro è ininfluente, in quanto non considerata nella
disposizione dell’art.65 l.d.a., ma solo nel secondo comma
dell’art.101 l.d.a. (su cui infra) e comune anche alla diffusione di
giornali e riviste>>.