Predivulgazione del disegno o modello che non distrugge il “carattere individuale” ex art. 6 reg. n. 6/2002

Il Trib. UE 12.03.2025, T-66/24, Lidl. v. EUIPO, si impegna per motivare il fatto che che la previdulgazione, non distruttiva del carattere individuale ex art. 7.2 reg. 6/2002, riguarda anche modelli non identici purchè “suscitanti la stessa impressione generale”, secondo la disciplina del precedente art. 6.

E ciò a differenza dall’art. 5 sulla novità, in cui invece è chiesta l’identità del modello.

Il giudizio è esatto, anche tutto sommato ovvio; però,  dato che l’art. 7.2 è muto in proposito, è stato bene chiarirlo.

Riporto un passo sulla ratio del termine di grazia (di tolleranza) dei 12 mesi:

<< 37 Peraltro, occorre ricordare che, conformemente al considerando 7 del regolamento n. 6/2002, il sistema di protezione dei disegni e modelli comunitari mira a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi.

38 Orbene, il perseguimento degli obiettivi ricordati ai punti 18, 36 e 37 supra sarebbe compromesso se, dopo aver sottoposto alla prova del mercato un disegno o modello, l’autore o il suo avente causa che intendesse beneficiare del periodo di tolleranza fosse tenuto, in ogni caso, a chiedere la registrazione del disegno o modello come inizialmente sottoposto alla prova del mercato, senza poter prendere in considerazione i risultati concreti di tale prova, per apportare a detto disegno o modello gli eventuali adeguamenti necessari al fine di garantirne il successo commerciale, e senza poter, quindi, chiedere la registrazione di un disegno o modello che, senza essere identico, susciterebbe la stessa impressione generale di quello inizialmente sottoposto alla prova del mercato.

39 Infatti, l’interpretazione difesa dalla ricorrente implicherebbe che, registrando un disegno o modello che non sia identico al disegno o modello sottoposto alla prova del mercato, l’autore o il suo avente causa rischierebbe di vedersi opporre, in un procedimento di dichiarazione di nullità, la divulgazione, da parte sua, durante il periodo di tolleranza, di tale disegno o modello anteriore.

40 Infatti, una tale interpretazione sarebbe contraria all’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e, più in generale, del sistema di protezione dei disegni o modelli comunitari, volto a consentire all’autore di sottoporre alla prova del mercato un disegno o modello e a incoraggiare i processi innovativi e l’emergere di nuovi prodotti.

41 Da tutto quanto precede deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, non richiede che il disegno o modello anteriore, la cui divulgazione può non essere presa in considerazione, sia identico al disegno o modello contestato>>

Disegni e modelli: prova della anteriore divulgazione tramite screenshot di pagina internet

Anna Maria Stein in IPKat segnala interessante decisione sull’oggetto: 3rd Board of Appeal 11.09.2024 , case R 5/2024-3, Ekomill OÜ v. Ecosauna Project OÜ.

<<20 The invalidity applicant invoked as prior design D1, an oval-shaped wooden sauna as manufactured and sold by a Lithuanian company. It provided as evidence of disclosure two screenshots of two posts allegedly from Facebook, dated 22 August 2013 and July 2014 (Annex 3), and indicated two hyperlinks in its observations. It did not file any additional evidence at the appeal stage.
21 The Invalidity Division considered that this evidence constitutes sufficient proof of disclosure. The Board does not concur.
22 Although the appearance of a picture of a design on the internet constitutes a publication within the meaning of Article 7(1) CDR (20/10/2021, T‑823/19, Bobby pins, EU:T:2021:718, § 32), the invalidity applicant must provide solid evidence of this event of disclosure.
23 To establish disclosure, a printout or a screenshot should show the full URL address of a website, demonstrating the source of design disclosure on the internet (20/10/2021, T‑823/19, Bobby pins, EU:T:2021:718, § 33-34).
24 As correctly pointed out by the design holder, the indication of a hyperlink in the invalidity applicant’s observations cannot suffice in this respect. Hyperlinks or URL addresses per se cannot be considered sufficient evidence for proving the disclosure of a prior design. Even if these are active, they should be supplemented with additional evidence, such as a printout or a screenshot of the relevant information contained therein (07/02/2007, T 317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 43) including the full URL address. This is because information accessible through a hyperlink or URL address may later be altered, removed or difficult to identify. Even assuming that the URL link would display the screenshot, as shown in Annex 3, it is impossible for the Board to ascertain whether the content to be found under the hyperlink has been changed or removed over time.
25 In this regard, the Board notes that this assessment aligns with the ‘CP 10 Common Practice – Criteria for assessing disclosure of designs on the internet’ (Section 2.4.4, p. 29) established by the IP offices of the European Union in the framework of the European Union Trade Mark and Design Network, with the purpose of offering guidance on the sources, reliability, presentation, and assessment of online evidence. Accordingly, when the screenshot does not contain all relevant information, namely source, date, and depiction of the invoked prior design, additional evidence should be submitted. Although these texts are not binding for the Board, it may take it into account in its decision-making process.
26 Considering that the screenshots provided do not show the source of disclosure, and that the event of disclosure cannot be proved by means of probabilities or suppositions but must be demonstrated by solid and objective evidence (09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 24-25), the Board finds that the invalidity applicant failed to submit sufficient proof of disclosure of the prior design D1 within the meaning of Article 7(1) CDR>>.

La decisione va condivisa; solo che un difensore, minimamente prudente e pratico della rete, lo sa e lo fa d’istinto

Divulgazione al pubblico del modello, distruttiva del carattere individuale, costituita da fotografie apparse su Instagram

Il Tribunale UE 6 marzo 2024, T-647/22 Puma c. EUIPO+Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV rigetta l’impugnaizone e conferma che la condotta de qua costituisce divulgazione ex art. 7 reg. 6/2004.

Condotta relativa ad un modello di scarpe da tempo libero, registrato ma anticipato da uso del titolare oltre i 12 mesi anteriori al deposito (art. 7.2.b) del reg.

La condotta divulgativa consistette nell’uso delle scarpe Puma da parte di Rihanna, documentato da fotografie apparse su Instagram.

Ebbene, si tratta di divulgazione, dice il Trib.

IL quale respinge pure il giudizio in senso opposto proposto da Puma sulla base di una asserita non nitidezza e e di insufficiente visionabilità delle fotegrafie.

Altra questione è se serva la divulgazione dell’intero modello oppure basti anche solo quella di una sua parte (significativa). Risposta nel primo senso, direi. Ed allora si deve vedere se sia ricorsa o meno nel caso. Discute bene la cosa Marcel Pemsel in IPKat.

Doppia successione nei diritti di registrante ai fini del calcolo del periodo di grazia da divulgazione di disegno o modello (art. 7.2 reg. 6-2002)

Caso non frequente di doppia successione nei diritti di richiedente protezione a disegno (anzi modello) circa il calcolo dei 12 mesi di periodo di grazia ex art. 7.2 reg. UE 6 del 2002: Trib. UE del 26 aprile 2023 , T-757/21, Activa – Grillküche GmbH c. EUIPO-Targa GmbH  .

Successione accettata dal Trib. UE