Il marchio denominativo EMMENTALER è descrittivo, ed anche come marchio collettivo., dice il Trib. UE

Trib. UE 24.05.2023, T-2/21, Emmentaler Switzerland c. EUIPO

Dal comunicato-stampa odierno della Corte:

<<Da un lato, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto, il Tribunale ritiene, alla luce degli indizi presi in considerazione dalla commissione di ricorso, che il pubblico di riferimento tedesco comprenda immediatamente il segno EMMENTALER come designante un tipo di formaggio. Dato che, affinché un segno sia rifiutato alla registrazione, è sufficiente che esso abbia carattere descrittivo in una parte dell’Unione, la quale può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il marchio richiesto è descrittivo, senza che sia necessario esaminare gli elementi che non riguardano la percezione del pubblico di riferimento tedesco.
Dall’altro lato, per quanto riguarda la tutela del marchio richiesto in quanto marchio collettivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione. Tuttavia, tale disposizione deve essere sottoposta ad un’interpretazione restrittiva. In tal senso, la sua portata non può comprendere i segni che sono considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti di cui trattasi, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti. Poiché il marchio richiesto è descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico di riferimento tedesco e non è percepito come un’indicazione della provenienza geografica di detto formaggio, il Tribunale conclude che esso non gode di una tutela in quanto marchio collettivo>>.

Non è esattissimo parlare di interpretazione “restrittiva”: meglio sarebbe stato “letterale”, alla luce della disposizione cit.

A meno di ricordare che <emmental>, derivando dalla omonima valle svizzera (v. wikipedia), potrebbe essere percepito come indicazione geografica. Ma allora bisognerebbe spiegare che la valenza geografica si è persa nel pubblico , il quale percepisce solo quella delle caratteristiche merceologiche/organolettiche

Marchio denominativo generico/non distintivo : il caso DECOTEC

Trib UE 29.03.2023 , T-308/22, Celotec GmbH c. EUIPO-Decotec Printing. conferma le decisioni amminisative , per cui il marchio in oggetto per carta tappezzeria cancelleria tappeti etc. (vcl. 16-19-27) non è generico nè privo di distintività.

Norma azionata: art. 7.1.b-c del reg. UE 207/2009.

 

Il termine GRUYERE è generico e non registrabile comer marchio: così l’appello del 4 circuito USA

Sarah Burstein in Mastodon dà notizia di e link a questa interessante sentenza 03.03.3023, No. 22-1041, dell’appello del 4 circuito, INTERPROFESSION DU GRUYERE; SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU GRUYERE v. U. S. DAIRY EXPORT COUNCIL; ATALANTA CORPORATION; INTERCIBUS, INC..

Il comando è quello secondo cui il marchio denominativo GRUYERE non è registrabile (come marchio di certificazion: che è quelo concesso “to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.“, 15 US Code § 1127 ) perchè divenuto denominazione generica.

Sentenza dettagliata anche nel fatto, come raccomandabilmente si usa in common law.

<<All told, the record reflects sales in 2020 of at least pounds of gruyerelabeled cheese that was produced outside of the Gruyère region of Switzerland and France.

In In Re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D’acosta, the TTAB concluded that the term fontina “merely describes or is the generic name for a type of cheese,” in part because “the record reveal[ed] that there is a domestic fontina cheese.” 230 U.S.P.Q. 131 (T.T.A.B. Mar. 19, 1986). Here too, the evidence demonstrates the existence of a domestic gruyere cheese. And even more persuasively, the record establishes that, at least in 2020, non-Swiss and non-French cheese made up a substantial portion of the cheese sold as gruyere in the United States market. “This evidence is probative of generic use because the more members of the public see a term used by competitors in the field, the less likely they will be to identify the term with one particular producer” (or, in this case, one geographic region). Colt Def. LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 706 (1st Cir. 2007) (cleaned up). And significantly, Wegmans—which sells both domestic and Swiss-produced gruyere cheese—sold more domestic gruyere-labeled cheese than Swiss gruyere-labeled cheese each year between 2016 and 2021 (except 2020). This evidence strongly indicates that “to the American purchaser, [GRUYERE] primarily signifies a type of cheese (much like brie, swiss, parmesan or mozzarella) regardless of regional origin, rather than a mark of certification.” Id.>>

Per cui:

<< Having addressed the Consortiums’ challenges to the district court’s opinion, we conclude that, while the district court made certain improper inferences in its analysis, the record nevertheless contains evidence that is “so one-sided” that there is no genuine issue as to any material fact and Opposers must prevail as a matter of law. Retail Servs., Inc., 364 F.3d at 542. The FDA standard of identity, the pervasive sales of non-Swiss and nonFrench cheese labeled as gruyere in the United States, and the common usage of gruyere “establish[] that when purchasers walk into retail stores and ask for [gruyere], they regularly mean” a type of cheese, and not a cheese that was produced in the Gruyère region of Switzerland and France. Glover, 74 F.3d at 59>>.

Lo slogan è registrabile come marchio solo se è realmente distintivo nella percezione dei pubblico (la relativa prova spetta all’istante)

Questo insegna Trib. UE 01.02.2023 , T-253/2023, Groschopp AG Drives & More v. EUIPO  (solo francese e tedesco, purtroppo).

Si trattava del marchio denominativo <<Sustainability through Quality>> per motori , dispositivi elettronici, carta e simili, servizi di analisi e di ricerca.

Il registrante combatte strenuamente con l’EUIPO e con il Trib. UE  ma non ottiene ragione: per i due uffici il segno è percepito come messaggio solo promozionale, anzichè indicativo della fonte aziendale.

Viene quindi confermata la nullità ex art. 7.1.b), reg. 1001 del 2017

Non viene  valorizzato il precedente in senso opposto « Vorsprung durch Technik» del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI , C‑398/08, dato che era stato usato da molti anni nella attività promozionale di AUDI.   In effetti i fatti sono assi simili nelle due liti: bisognere studiare con attenzione le sentenze per vedere se realmente vi sia significativa differenza

Nel caso di segni normalmente non distintivi, la prova della loro distintività nel mercato spetta all’istante , § 46

Il marchio denominativo < V10 > per telefoni mobili è descrittivo e quindi non registrabile

Così il Tribunale UE 15.02.2023, T-741/21, LG Electronics inc. v. EUIPO-ZTE Deutschland GmbH .

<< 37   It is apparent from the documents submitted by the intervener and on which the Board of Appeal relied that alphanumeric combinations are frequently used in the field of mobile phones and smart phones. The Court also notes that those combinations are generally in the form of the letter ‘v’ followed by a number in ascending order, according to the year or month in which the mobile telephone or smart phone is launched on the market.

38 Since the goods covered by the contested mark are ‘Smart phones; Mobile phones; [and] Wearable smart phones’, it is clear that, when faced with those devices identified by the sign V10, the relevant public will give it the meaning which it has in a technological context. That public will understand that it refers to the abbreviation of the word ‘version’, followed by the version number of the goods in question. The alphanumeric combination ‘v10’ of the contested mark will therefore easily be understood by the relevant public as being intended to identify the tenth version of those goods.

39 Thus, the alphanumeric combination composed of the letter ‘v’ followed by a number indicates to the relevant public a characteristic of the goods at issue relating to their technological evolution and seeks to identify the different versions of those goods, as a variant of the earlier or later forms, which most likely incorporates certain modifications. (…)

It follows from the foregoing that the intervener put forward compelling evidence that the contested mark V10 had, for the relevant public, a sufficiently direct and specific relationship with the goods at issue by referring, inter alia, to several printouts from websites, from which it is apparent that the letter ‘v’ is clearly an abbreviation of the word ‘version’ and that the number which follows it refers to the number of the version in question >>.

 

Sulla distintività del marchio LA BIANCA per birra chiara

Trib. Milano n° 10253/2022 del 28.12.2022 , RG 17325/2020, Heineken c. MATTHIAS MÜLLER, rel. Fazzini Elisa, decidendo una lite sull’oggetto, ritiene che il marchio denominativo LA BIANCA per birre sia nullo perchè descreittivo di un tipo di birra di colorazione assai chiara

Due passaggi riporto:

1) <<Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un marchio, dev’essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti e ai servizi per il quali la registrazione del segno è stata richiesta e, dall’altro, in relazione alla percezione dello stesso da parte del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi (Ellos/UAMI (ELLOS), T 219/00, EU:T: 2002: 44, punto 29).  

La evidente ratio di tale disposizione consiste nell’assicurare che i segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi, per i quali è richiesta una registrazione come marchio, possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono prodotti o sevizi. Tale disposizione, pertanto, impedisce che tali segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi e che un’impresa monopolizzi l’uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, comprese le concorrenti, che vedrebbero così ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti>>.

2) << Il Collegio ritiene che, a prescindere dalla presenza dell’articolo determinativo, il termine la “bianca” è, comunque, riconoscibile dal consumatore italiano nel senso dell’aggettivo, in quanto la mera assenza di un sostantivo, individuabile evidentemente con “birra”, accanto a tale termine non può impedire un simile riconoscimento da parte del consumatore medio, destinatario del prodotto, trattandosi di un aggettivo di uso corrente, in relazione alla commercializzazione della birra, come si può evincere anche dalle plurime etichette allegate da parte attrice. Si osserva, inoltre, tenuto conto dell’art. 13 sopra richiamato, laddove il legislatore ha previsto che è privo di carattere distintivo il marchio costituito “da indicazioni descrittive” che a esso si riferisce, come nel caso di segno che in commercio possa servire a “designare la specie, la qualità, […] altre caratteristiche del prodotto o servizio”, che sussista, nel caso di specie, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un nesso tra il significato “la bianca” e il prodotto interessato, rappresentato dalla “birra”, poiché è evidente che il segno oggetto del contendere sia idoneo a disegnare una caratteristica che può riguardare in astratto la bevanda in oggetto, facilmente riconoscibile negli ambienti interessati. Si ritiene che sia irrilevante al riguardo che la birra prodotta in concreto appartenga alla diversa tipologia delle birre “Wizen” o “Weissen”, di tradizione bavarese, atteso che la valutazione sulla descrittività di un marchio deve essere effettuata in astratto. L’aggettivo qualificativo sostantivato “bianca”, preceduto dall’articolo determinativo “la”, infatti, attribuisce al prodotto specifiche intrinseche caratteristiche a esso inerenti, anche di reputazione presso il pubblico, essendo anche indice di un colore chiaro del prodotto, che, come tali debbono restare patrimonio comune di tutti i produttori della birra che possono o meno fabbricare e commercializzare la tipologia di birra bianca o di colore chiaro>>.

Il punto più interessante è quello in rosso sub 2, tenuto conto che il convenuto soccombente produceva birra non del tipo “Bianco” ma del tipo “Weizen” (che parrebbe merceologicamente diverso e magari anche -ma non è detto- di colorazione diversa e cioè forse meno chiara)

Marchi geografici: fare molta attenzione!

E’ stata daecisa dal reclamo ammisnitativo dlel’Uifficio euroep la lite sul marhcio dneominativo e figurativo ICELAND, chiesto per diverse classi merceologiche (per lo più attinenti als ettore alimentare).

Il figurativo è questo :

Ne dà notizia Giorgio Luceri su IPKat e gisutamente ricjhiama l’imoprtanza della decisione che si portrà come precednte improtante sulloggetto (oltre al noto caso Chniemsee del …, ampiamente richiamato)

Si tratta della decisione del Grand Board of Appeal 15.12.2022 Iceland foods ltd c. Ministero degli esteri di Islanda, R 1238/2019-G, per il marchio denominativo e della decisione del medesimo organo, pari data, R 1613/2019G, per il marchio figurativo.

La norma di riferimenot è la’rt. 7.1.c) dell’EUTMR.

Si v. della lunga decisione ad es. i §§ 125 ss sulle caratteristiche del paese Islanda.

E poi i §§ 148-149 : <<What is more, consumers in the EU are in fact used to seeing an indication of the
country of origin, production or processing on a variety of products. Such
indications are not only linked to a legal obligation in the European Union to
indicate the country of origin of foodstuffs but are also common in relation to other
goods (stationary, electronic appliances, etc.). For these latter goods, consumers
are used to seeing the indication ‘Made in [country name]’ and their purchase
decision may be dependent or at least influenced by the country indicated
(‘Chiemsee’, cited
supra, para. 9, indent 4, § 98). In particular, in view of the
growing environmental and ecological conscience of the target public, consumers
may for example choose fruit, vegetable and meat products that were grown in
countries which have strict and reliable regulations regarding the use of pesticides,
antibiotics and growth hormones. Regarding electric and electronic apparatus,
consumers may turn to products which are linked to a country enjoying a reputation for good eco-quality, robust and environmentally sustainable goods and services and which offer the possibility of easy-to-avail post-sales assistance with all the guarantees of Single Market consumer protection to be found in the EU or the EEA.
149 Given that Iceland will have a propensity to describe sustainable and eco-friendly goods, such an image can easily influence purchasing decisions of the relevant public. Since the beginning of the millennium, environmental concerns have had an important place on the international agenda and national governments in developed countries have taken extensive measures in response to consumer concerns in this respect. As a result, there has been a growing demand for more eco-friendly, sustainable products. For this reason, eco-friendliness embedded in
the identity of countries at the forefront of the eco movement (such as the Nordic region and Germany) will positively influence the acquisition decision of
consumers.
>>

Conclusion: << 198 … the Grand Board concludes that the mark at issue would
be perceived by the relevant public as an indication that the goods and services so designated originate from Iceland. Consequently, the Grand Board confirms the findings of the Cancellation Division that the mark has been registered contrary to the provisions of Article 7(c) EUTMR.
>>

Seguono interessanti  riferimenti alle opinioni degli esperti ed esame di atlre disposizioni del reg. UE