Il caso della confondibilità del marchio CAVA per spumanti

La Commissione di ricorso dell’EUIPO con decisione 22.04.2022, proc. R 981/2021-1, Conmsejo regulador del Cava c. Covides, decide una lite su marchio contenente (anche) il termine CAVA.

Prodotti identici,  solo che l’anteriorità era stata riprodotta con visibilità minima all’interno di un marchio tridimensionale costiotuito da una bottiglia ed etichetta colorata (non è chairo se pure la stessa bottiholia, § 1)

Si vb. la riproduizone grafica dei marchi a paragone a p. 2 e spt. al § 18.

Laconclusione quasi scontata (un’impugnazione al Tribubale UE sarebbe assai azzardati) è che non c’è confondibilità: << Tenuto conto delle considerazioni che precedono e nonostante l’identità dei prodotti dei marchi in conflitto, la tenue somiglianza visiva e concettuale tra i segni e l’assenza di somiglianza fonetica permettono al pubblico di riferimento di
differenziarli senza creare un rischio di confusione. Come argomentato, i marchi
in conflitto coincidono solo nel termine “CAVA”, che è un elemento dotato di
limitata capacità distintiva e, inoltre, non è il termine dominante del marchio
richiesto, che è “CHENINE”. La Commissione reitera l’osservazione della
Divisione di Opposizione secondo la quale i consumatori sono a conoscenza del
fatto che il termine “CAVA” designa un tipo di vino spumante proveniente dalla
Spagna e sono abituati a vedere questo elemento in combinazione con altri
elementi denominativi e diverse caratteristiche grafiche. Per questa ragione, il
pubblico di riferimento si concentrerà sul termine dominante del marchio
contestato “CHENINE” come identificativo dell’origine imprenditoriale dei
prodotti in questione — nonostante la possibile associazione tra parte del
pubblico di riferimento e una tipologia di ualità — rispetto al termine dominante
del marchio anteriore “CAVA”, la cui capacità distintiva è limitata per gli stessi
prodotti
>>, § 33.

(trad. automatica nel database dell’ufficio dell’originale spagnolo).

Sulla distintività del termine CAVA v. il § 28.

Keyword advertising: il paragone tra i marchi in conflitto va fatto col marchio reale dell’inserzionista, non con quello del competitor da lui utilizzato

Nellla sempre attuale fattispecie di keyword advertising (k.a.) , su cui c’è ampia giurisprudenza anche nazionale, interviene il Trib. del distretto sud di New York, 27 giugno 2022, Case 1:21-cv-06966-PKC , 1-800 Contacts inc. c. JAND, INC. d/b/a WARBY PARKER.

Il secondo usa nel k.a. il nome “1800 contacts” (sono aziende nel setore delle lenti a contatto) e il primo tenta di censurarlo, anche perchè la landing page del’inserzionista sarebbe confusoria.

La corte rigetta con decisione interessante,  data la buona analisi dei fattori da considerare per emettere il giudizio di confondibilità per il diritto usa.

Le parti non contestano che l’uso nel k.a. costituisca “uso” secondo il Lanham Act, p. 7.

Qui iunteressa il punto logicamente seguente, quello della confondiblità. Infatti è forse non scontato quanto afferma la corte e cioè che  il paragone tra marchi va fatto col marchio reale dell’inserzionista, non con quello del competitor (attore in causa) che egli usa nel keyword advertising: per cui i marchi sono confondibilissimi, essendo sostanzialmente uguali. <<Second, as to the similarity of the marks, the Court concludes that the marks at issue are substantially different. Although 1-800 Contacts submits that “the marks used by the parties are identical” because Warby Parker and 1-800 Contacts are both using the 1-800 Contacts Marks, this is not the relevant analysis for determining the likelihood of consumer confusion in the context of search term advertising. While Warby Parker “uses” the 1-800 Contacts Marks by bidding on search results for the marks, the crux of 1-800 Contacts’s claims here is that after the search results for the 1-800 Contacts Marks are displayed to the consumer, there is an appreciable number of consumers who cannot discern, either before or after clicking Case 1:21-cv-06966-PKC Document 40 Filed 06/27/22 Page 10 of 18 on the paid links to Warby Parker’s website, that the contacts being sold by Warby Parker on their website are actually unrelated to 1-800 Contacts or the 1800contacts.com website.
In this context, the marks to be compared are the 1-800 Contacts Marks and the “Warby Parker” mark. In so comparing, the Court notes that the 1-800 Contacts Marks at issue are all variants of “1-800 Contacts,” presented in the format of a toll-free number emphasizing one specific product: contact lenses. In contrast, “Warby Parker” lacks any references to a phone number (or numbers generally) or a specific product. Finally, as the parties themselves note, 1-800 Contacts is strongly associated with only contact lenses, while Warby Parker is strongly associated with eyewear, such as eyeglasses and sunglasses. The “History” page of the Warby Parker website, cited in the Complaint also emphasizes Warby Parker’s sale of eyewear. (Compl. ¶ 49.)
>>

La corte nega poi la confondibilità nella landing page del convenuto, ove il suo marchio sarebbe apposto in modo sufficientemente visibile.

Il Tribunale UE sul giudizio di confondibilità di due marchi denominativi uguali (quindi con esame della vicinanza merceologica)

Ripasso del diritto ue sul giudizio di somiglianza/affinità in tema di confondibilità di marchi in Trib. UE T-738/20 del 08.06.2022, Deutschtec GmbH, c. EUIPO.

Interessante è tra l’altro che il secondo depositante aveva sollevato l’eccezione di nullità del primo marchio perchè troppo vaga la descrizione dei prodotti o servizi in domanda (metal goods).

Eccezione insidiosa, a prima vista, che però il tribunale rigetta, § 29 ss, anche valoerizzando la precisazione “specialmente etc.” che seguiva la prima indicazione vaga (metal goods), § 36.. : << It has been held that, in so far as it is used in a description of goods, the expression ‘in particular’ is, in the first place, merely indicative of an example (judgments of 9 April 2003, NU-TRIDE, T‑224/01, EU:T:2003:107, paragraph 41; of 12 November 2008, Scil proteins v OHIM – Indena (affilene), T‑87/07, not published, EU:T:2008:487, paragraph 38; and of 14 December 2011, Völkl v OHIM – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, paragraph 119). Used in a list of goods, the expression ‘in particular’ serves to distinguish goods which have a specific interest for the proprietor of a mark without, however, excluding any goods from the list (judgment of 14 December 2011, VÖLKL, T‑504/09, EU:T:2011:739, paragraph 119). However, in the second place, still according to the case-law, the expression ‘in particular’ cannot be considered to be insignificant or devoid of any usefulness and may serve, above all in the case of a vague and imprecise indication, to clarify for traders and the competent authorities, the wishes of the trade mark proprietor regarding the extent of the protection which he or she intended to give to his or her mark when he or she filed the application for registration of that mark (judgment of 18 October 2018, Next design+produktion v EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna), T‑533/17, not published, EU:T:2018:698, paragraphs 64 and 65). It follows that, if a vague term is followed by another term which expressly identifies the goods or services by way of example, it is then possible to carry out a comparison with that specific term (see, to that effect, judgment of 25 June 2020, Pavel v EUIPO – bugatti (B), T‑114/19, not published, EU:T:2020:286, paragraph 52)>>.

Il Trib. circa l’indicazione dei prodotti in domanda non cita Corte di Giustizia 29.01.2020, C-371/18, Sky c. SkyKick su cui mio post 29.01.2020.

Quanto al vero e proprio giudizio sulla vicinanza merceologica, così osserva in generale: << In order to address in a useful manner the applicant’s complaints alleging infringement by the Board of Appeal of Article 8(1)(a) of Regulation 2017/1001, it must be pointed out at the outset, in addition to what has been stated in paragraph 17 above, that, according to the case-law, where the goods covered by the earlier mark include the goods covered by the mark applied for, those goods are considered to be identical (see judgment of 24 April 2018, Kabushiki Kaisha Zoom v EUIPO – Leedsworld (ZOOM), T‑831/16, not published, EU:T:2018:218, paragraph 70 and the case-law cited). The same is true as regards services. However, it has been held that, where there is only some degree of overlap between certain services, those services cannot be considered to be identical but are similar (see, to that effect, judgment of 21 March 2013, Event v OHIM – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, not published, EU:T:2013:147, paragraph 44).

49      In so far as the applicant seeks to allege that the Board of Appeal infringed Article 8(1)(b) of Regulation 2017/1001, it must be stated, in addition to what has been pointed out in paragraphs 18 to 21 above, that, according to the case-law, in assessing the similarity of the goods and services at issue, all the relevant factors relating to those goods and services should be taken into account. Those factors include, in particular, their nature, their intended purpose, their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary (see, to that effect, judgment of 29 September 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, paragraph 23). Other factors may be taken into account such as the distribution channels of the goods concerned (see, to that effect, judgment of 11 July 2007, El Corte Inglés v OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, paragraph 37 and the case-law cited). As regards, in particular, the complementarity of the goods and services, it must be borne in mind that complementary goods or services are those between which there is a close connection, in the sense that one is indispensable or important for the use of the other with the result that consumers may think that the same undertaking is responsible for manufacturing those goods or for providing those services (see judgment of 22 September 2021, Sociedade da Água de Monchique v EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T‑195/20, EU:T:2021:601, paragraph 46 and the case-law cited)>>.

Ninete di nuovo ma un ripasso, appunto.

Poi applica i criteri generali alle singole classi sub iudice.

Sulla responsabilità di Amazon per prodotti in violazione di marchio venduti da terzi sul suo marketplace

Sono arrivate la conclusioni 02.06.2021 del bravo avvocato generale Szpunar nella causa C-148/21 e C-184/21, Louboutin c. Amazon.

Il quesito è semplice ma importante: Amazon è responsabile per le contraffazioni di marchio realizzate da terzi con prodotti venduti sul suo market place tramite i servizi accessori di stoccaggio e distribuzione?

L’AG dice di no e la analisi è incentrata sul cocnetto di <uso> posto dalla dir. 2017/1001 art. 9.2.

Si noti che si tratta di responsabilità diretta per violazione di disciplina sui marchi, che è armonizzata a livello euroeo: non di quella indiretta per concorso in illecito civile generale , ancora di competenzxsa nazionale (la distinzione è ricordata dall’AG, § 76 ss):

A parte che le categorie responsabilità diretta/indiretta hanno base teorica precaria , dato che l’art. 2055 non distingue , vediamo i punti salienti del ragionamento.

Il primo è quello per cui l’analisi va fatta dal punto di vista dell’utente medio dei prodotti de quibus, §§ 58-61 e § 72.

Il secondo è che A. è precisa nel distinguiere i segni distintivi propri da quelli usati dai clienti sul marketplace, § 86.

Nemmeno i servizi aggiuntivi e valore aggiunto di stoccaggio e distribuzione possono dire che ci sia un USO del segno altrui da parte di A., §§ 92 e 95

Si può concordare o meno col ragionamento.   L’AG comunque pare svalutare il riferimento nell’art. 9/3 del cit. reg. 2017/1001 allo stoccaggio e alla comunicazione commerciale.       Se in queste fasi della sua attività A. permette l’uso di segni in violazione, come può dirsi che non ne faccia <uso>? Quanto meno come concorso, fattispecie da ritenersi rientrante nell’armonizzazione europea (non potendosi farvi rientrare solo le violazioni monosoggettive)?

Dato il modello di business di A., il problema poi può porsi anche per altre privative armonizzate (diritto di autore, design) .

Può forse porsi anche per altre discipline settoriali come la responsabilità del produittore (però A. è ben attenta a dare tutte le informazioni sul  prodotture per evitare l’applcaizione dell’art. 116 cod. cons.) o la garanzia di conformità ex art. 128 cod. cons. (A. può considerarsi <venditore> quando eroga i citt. servizi aggiuntivi?)

Come condurre il giudizio di contraffazione tra due marchi, uno denominativo e l’altro figurativo/denominativo (con parola capovolta)

Trib. UE 01.06.2022 , T-363/20 , PAo Moskow v. EUIPO, giudica della confondibilità trea i seguenti due marchi (per prodotti uguali: dolciumi):

marchio posteriore, oggetto di contestazione
marchio anteriore, azionato dall’impugnante

* * *

Interessa sopratutto la parte relativa alla ravvisabilità o meno di una componente predominante (evidentemente nel marchio sub iudice), che precede il consueto giudizio sulla somigliana visuale, fonetica econcettuale (a  § 74 ss)

Il T. conferma il giudizio amministrativo per cui non può ravvisari una componente dominante.

Il punto pià interenssante è l’elemento denominativo <krowka> alll’interno della figura e la sua collocazione rovesciata che ne riduce la leggibilità:

<< 55   Second, it must be held that the Board of Appeal did not make an error of assessment in finding that the contested mark did not contain any element which was more visually eye-catching than others. More specifically, it was justified in finding that, contrary to the applicant’s contentions, the element ‘krówka’, positioned upside down in the rectangle situated in the upper part of that mark, did not constitute a dominant element of that mark.

56      In that regard, first of all, it should be noted that the applicant misinterprets the contested decision in so far as it submits that the Board of Appeal found that the element ‘krówka’ will not be perceived by the relevant public, whereas the Board of Appeal merely noted, in paragraph 31 of the contested decision, that that public will have difficulty in perceiving and reading that element, without, however, taking the view that it was negligible.

57      In any event, that finding of the Board of Appeal can only be upheld. As the Board of Appeal correctly stated in paragraph 31 of the contested decision, consumers in the European Union usually read from left to right, and not from right to left, reversing the letters. It cannot therefore be disputed that, in the light of the way in which it is represented in the contested mark, the element ‘krówka’, even if it cannot be described as illegible, will not be immediately identified by the relevant public, that is to say, without a certain mental effort on its part. That public will have even greater difficulty reading that element because it does not proceed to analyse the various details of the mark when making a purchase (see, to that effect, judgment of 11 November 2009, Frag Comercio Internacional v OHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T‑162/08, not published, EU:T:2009:432, paragraph 43). As EUIPO correctly observes, that would be all the more true in the situation, defended by the applicant, where the relevant public has only a low level of attention.

58      The two reviews produced by the applicant during the proceedings before the Board of Appeal, which establish that consumers are able to recognise words written upside down, are not such as to call into question the considerations set out in paragraphs 55 to 57 above. As the Board of Appeal correctly pointed out in paragraph 32 of the contested decision, the hypotheses covered by those reviews can be distinguished from the circumstances of the present case, in which the element ‘krówka’, represented upside down, is preceded by another word, also represented upside down, and those two elements will be perceived by the relevant public as being invented words and in which they are followed by the expression ‘milk fudge’ written upright, which, for its part, is easily legible.

59      In short, the element ‘krówka’ is only one of the non-negligible elements which make up the contested mark. Even if the attention of the relevant public were to be drawn more by the word elements of that mark, this would be more by the expression ‘milk fudge’ than by the element ‘krówka’, if only because the two elements making up that expression are not upside down. In addition, the element ‘krówka’ is not isolated, but is preceded by the element ‘mleczna’, which is also represented upside down.

60      Next, it is to no avail that the applicant relies on the fact that the contested mark could also be viewed when turned upside down. In that regard, it should be borne in mind that, when assessing whether they are identical or similar, signs must be compared in the form in which they are protected, that is to say, as they were registered or as they appear in the application for registration. The actual or potential use of registered marks in another form is irrelevant when comparing signs (judgment of 21 April 2021, Chanel v EUIPO – Huawei Technologies (Representation of a circle containing two interlaced curves), T‑44/20, not published, EU:T:2021:207, paragraph 25).

61      The orientation of signs, as set out in the application for registration, may have an impact on the scope of their protection and, consequently, in order to avoid any uncertainty and doubt, the comparison between the signs can be carried out only on the basis of the shapes and orientations in which those signs are registered or applied for (judgment of 21 April 2021, Representation of a circle containing two interlaced curves, T‑44/20, not published, EU:T:2021:207, paragraph 26).

62      Lastly, as EUIPO correctly submits, it is irrelevant that, in EUIPO’s register, the contested mark is described as containing the element ‘krówka’, given that that register will not be consulted by the relevant public>>

Violazione di marchio e inserimento in motore di ricerca aziendale

L’impresa  LVSA offre servizi di paracadutismo sportivo (skydiving) col marchio FYROSITY .

Si accorge che il motore di ricerca Groupon, alla richjeista di tale marchio, risponde  “No matching deals. You may also like ….”  e di seguito propone altre aziende che offrono in concorrenza analogo servizio.

Quindi LVSA cita Groupon per -tra l’altro- violazione di marchio.

Tenuto conto sia del contesto, sufficientemente chiaro ad escludere che si trattasse di servizi di LSVA, sia dell’utente medio, abbastanza sofisticato dato che si tratta di sercizi pericolosi in cui quindi è centrale l’affidabilità del loro erogatore, la corte esclude la confondibilità.

Si tratta della corte del Nevada 28.02.2022, Plaintiff Las Vegas Skydiving Adventures LLC c. Groupon, Case No.: 2:18-cv-02342-APG-VCF .

La sentenza interessa soprattutto per i dettagli o meglio per le modalità fattual-informatiche  della presenza nel sito Groupon del marchio denominativo azionato.

(sentenza e link alla stessa dal blog del prof. Eric Goldman)

Marchio di forma e diritto di autore da design a protezione di borsa creata da stilista

Circa l’oggetto, Trib. Milano 13.12.2021 n. 10.280/2021, RG 17345/2019, rel. Barbuto (il convenuto è restato contumace) dà alcuni noti ma sempre utili insegnamenti.

La borsa è oggetto di marchio tridimensionale, ma viene chiesta pure la tutela da autore ex art. 2 n. 10 l. aut.

La violazione di marchio registrato è accertata (i prodotti sono quasi identici: v. foto in sentenza)

E’ negata invece la tutela d’autore per non aver la parte provato la artisticità ( o meglio : fatti sufficienti a persuadere il giudice in tale senso) e si richiama a proprio precedente:

<<Quanto, invece, alla dedotta violazione del diritto d’autore -in linea col precedente di questo Tribunale (n.5443/2017) -non può, qui, ritenersi “applicabile al modello di borsa in questione la tutela autorale di cui all’art.2, comma 1, n.10 L.A. relativa alle opere dell’industrial design, posto che non appare concretamente individuabile nel caso di specie l’effettiva sussistenza del carattere artistico necessario perché dette forme possano godere di tale specifica tutela. In effetti, al di là  dell’innegabile successo commerciale di tale modello di borsa, non risultano nemmeno allegati gli elementi che dovrebbero confermare la presenza di un valore artistico nella creazione dell’aspetto esteriore del modello di borsa in questione, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione. Come è noto tale valore artistico può essere desunto da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli  ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista”. Infatti, nessuno di tali profili risulta
allegato dalle attrici. Inoltre, “tenuto conto del grande successo del modello di borsa delle parti  attrici, della sua ampia diffusione e del fatto che esso certamente appare distaccarsi dal contesto del settore come si manifestava all’epoca della sua immissione in commercio, originalità consolidata e sviluppata a seguito dell’apprezzamento del pubblico dei consumatori –la comparazione tra la borsa “Le Pliage” e i modelli che sono stati acquistati dalle attrici presso le
parti convenute dimostri con tutta evidenza la riproduzione del tutto fedele sia della forma generale del prodotto delle attrici che di tutti i suoi particolari, anche non necessariamente determinanti  rispetto alla sua forma esteriore”>>.

Rilevante a fini pratici, stante l’incerttezza anche teorica che regna in proposito , il rigetto della domanda circa la slealtà ex art. 2598 cc, in quanto assorbita dalla tutela da marchio.

La somma liquidata è di 200,00 euro sia per giorno di ritardo nell’adempimento che per ogni violazione successiva.

(notizia e link alla sentenza da Eleonora Rosati in IPkat  blog)

Marchio figurativo v. marchio 3 D : sul marchio riproducente il Camper Van di Volkswagen

Il marchio <Cultcamper> (nome + figura del muso del noto camper van di volkswagen, poi: VW) viola quello 3D di vw COSTITUITO DALAa riproduizione appunto in cinque posiozini 3D del noto camper van (si v. le riproduzionui de imarchji nella testo della decisione).

L’appello amministrativo presso l’EUIPO con decisione 15.12.2021, caso R 609/2021-2 , riformando la decisione di primo grado e pur rigettando la domanda di rinomanza, ritiene da un lato il segno anteriore in 3D sufficientemente distintivo e dall’altro il segno  posteriore <Cultcamper> fonte di possibile confusione:

<<38  As a result, the opponent can only rely on the inherent distinctiveness of its earlier  marks. As already observed, the earlier marks have an inherently average degree of distinctive character.
39 Considering the above, and in particular the average distinctive character of the earlier marks, the codominance of the figurative element in the contested sign, the visual and conceptual similarity of the signs, the identity and similarity of the goods and services, applying the interdependence principle, the Board finds that, faced with the image of the mark applied for, the relevant Englishspeaking public in the EU will perceive that mark as another version of the earlier marks, rather than as a separate trade mark with a different commercial origin. It follows that there is a likelihood of confusion, including a likelihood of association, on the part of at least the relevant Englishspeaking public in the EU, whose degree of attention is average to high.

40 Even for a public with a high level of attentiveness, the fact remains that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his or her trust in the imperfect picture of them that he or she has kept in his or her mind (16/07/2014, T324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 and the caselaw cited therein; 15/10/2008, T305/06 T307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 63).

41 In light of the above, the appeal is upheld, the contested decision is annulled in its entirety, the opposition is upheld and the contested trade mark application is rejected in its entirety>>

DA notare l’uguale rilevanza assegnata alle componenti denominativa e figurativa nel marchio posteriore, contrariamente ad un largo orientamento (ricordato in decisione) per cui in tali casi è di maggior impatto nel pubblico quella denominativa.

(notizia e link tratti dal blog IPKat).

“Luxy” non è confondibile con “Luxury”: quasi un caso di keyword advertising

Il tribunale del Central District of California, 3 ottobre 2021, Case 2:20-cv-00423-RGK-KS, Reflex media c. Luxy decide una domanda di violazione di marchio e concorrenza sleale.

Il marchio azionato era <Luxy> scritto con una certa paricolarità grafica.

Il resistente aveva fatto un’inserzione in Google Search: digitando <luxy> compariva -tra quattro- il suo annuncio a pagamento con titolo <Luxury dating site. For elite relatgionship> (v. riproduzione sotto).

La corte nega che tale titolo violi il diritto sul marchio predetto: <<Plaintiffs’ advertisement does not contain the word “Luxy” or appear to cause any more confusion than the other three advertisements. Even so, Defendant alleges that the title of Plaintiffs’ advertisement — “Luxury Dating Site – For Elite Relationships”—causes confusion because SeekingElite.com and OnLuxy.com offer the same services and because the word “Luxury” is similar to Defendant’s trademark. However, the word “Luxury” and Defendant’s trademark are not alike….the dissimilarity between the marks suggests that Plaintiffs did not intend to deceive the public by incorporating the word “Luxury” into the title of their advertisement.>>

La corte poi nega la genericità di termini  <seeking> <seeking millionaire> etc. per siti di incontri.

(notizia e link alla sentenza , come pure l’immagine di cui sotto, tratti dal blog di Eric Goldman)

https://blog.ericgoldman.org/wp-content/uploads/2021/12/luxy.jpg

Altra Cassazione sulla confondibilità tra marchi

Purtroppo permane la bizzarria  tutta italiana di omettere nelle decisioni su marchi (figurativi) la loro rappresentazione grafico, invece essenziale per capire la fattispecie concreta (nel caso de quo li ho individuati in rete).

Parliamo di Cass. 13.12.2021 n. 39.764, Permasteelisa c. Bluesteel, rel. U. Scotti, che contiene anche molti snodi processuali, assai rilevanti per il pratico (ricordo solo quello -condivisibilissimo- sulla non contestazione ex art. 115 cpc, spesso superficialmente applicata: l’istituto riguarda solo fatti storici, non affermazioni diverse come le difese, § 2.5: ne segue che la disposizione non si applica all’affermazione di rinomanza del marchio, fatta dall’attore)

Passando al merito , va rimarcata l’affermazine per cui la rinomanza non va provata con <<l’internazionalità e notorietà della sua azienda; fatturato annuo; utilizzo costante del marchio; estensione del marchio in ventuno Paesi) >>. Sono invece <<fattori essenziali il grado di conoscenza da parte del pubblico e semmai il volume di investimenti pubblicitari, quale fatto presuntiva mente capace di generare a sua volta una presunzione di conoscenza collettiva>, § 2.6.

Su marchio debole/forte al § 3.7: <<Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte.

La ratio evidentemente sottesa a tale principio vuol impedire che attraverso la privativa sul segno si venga a precostituire un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto.

Inoltre il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della sua qualificazione di esso quale marchio “forte” (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti e, quindi, senza capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o “debole” (ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto).

La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera poi sulla loro tutela di fronte alle varianti: nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante.

Questi principi ispirano il costante orientamento di questa Corte in tema di marchi d’impresa, secondo cui la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Sez. 1, n. 8942 del 14.5.2020, Rv. 657905 – 01; Sez. 1, n. 10205 del 11.4.2019, Rv. 653877 – 03; Sez. 1, n. 15927 del 18.6.2018, Rv. 649528 – 01; Sez. 1, n. 9769 del 19.4.2018, Rv. 648121 – 01; Sez. 1, Numero di raceolta gendale 39764/2021 Rv. 637809 – 01)>>.

Sul giudizio di confondibilità, si leggono affermazioni comunemente ricevute: <Ancora recentemente (Sez.6.1, n. 12566 del 12.5.2021) questa Corte ha riepilogato la propria giurisprudenza ferma nel ritenere che l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Sez. 1, n. 8577 del 6.4.2018, Rv. 647769 – 01; Sez. 1, n. 1906 del 28.1.2010, Rv. 611399 – 01; Sez. 1, n. 6193 del 7.3.2008, Rv. 602620 – 01); tale accertamento va condotto con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell’altro (cfr. quanto evidenziato in motivazione da Cass. 17.10.2018, n. 26001, attraverso il richiamo a Sez. 1, n. 4405 del 28.2.2006, Rv. 589976 – 01).

Il principio inoltre è conforme all’insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (Corte Giust. CE 11.11.1997, C-251.95, Sabel, 22 e 23; Corte Giust. CE 22.6.1999, C-342.97, Lloyd, 25, la quale precisa, al punto 26, che, il consumatore medio di una data categoria di prodotti, per quanto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria).>

Su marchi di insieme e marchio complesso: <<Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile (Sez. 1, n. 12368 del 18.05.2018, Rv. 648933 – 01; Sez. 1, n. 12860 del 15.06.2005, Rv. 583122 – 01).

Il marchio d’insieme si distingue dal marchio complesso: mentre quest’ultimo è riconoscibile nel segno risultante da una composizione di più elementi ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva è tuttavia affidata ad uno di essi costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità, nel marchio d’insieme, invece, si ha la mancanza di un elemento caratterizzante (il c.d. cuore), essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato (Sez. 1, n. 7488 del 20.04.2004, Rv. 572177 – 01)>>, § 3.11.

Ancora, il giudizio sulla confondibilità è di merito, non censurabile presso la SC, § 3.12. Sul punto non concordo: i fatti riservati ai giudici di merito sono solo i fatti storici: quello di confondibilità tale non eè, dato che presuppne accertati  i fatti storici ed è un giudizio di diritto.

Principio di diritto : “In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti – apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall’indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l’attenzione del fruitore“.