Disegno frattale creato con software portato in Cassazione: la quale però non entra nel merito ma dichiara il ricorso inammissibile perchè eccezione mai trattata in precedenza

Alina Trapova su Linkedin segnala Cass. sez. 1 del 16 gennaio 2023 n. 1.107, rel. Scotti.

La quale ad es.  dice che <<la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Sez. 1, n. 10300 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 13524 del 13.6.2014; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005)>>.

Però i due cocnetti sono in realtà uno solo: la creatività (art. 6 l. aut).

Si può semmai discutere della <<novità>>, però non menzionata però dallla legge.

Il punto intressante sarebbe stato quello dell’immagine non tutelabile perchè creata col software (in che misura e modo?). Però la SC rigetta perchè non esaminato nella fase di  merito.

Errato rigetto dell’EUIPO per contrarietà del marchio “put Putin in” all’ordine pubblico

Interessante segnalazione (di Marcel Pemsel su IPKat) del rigetto EUIPO  23 agosto 2023 , domanda 018843822, di marchio denominativo “Put Putin in” (mettete dentro Putin) per abbigliamento (pag. web del fascicolo e v. link diretto alla decisione).

Ecco il passaggio cruciale:
<<La comunità commerciale percepirebbe il cartello “Putin In” come contrario alla moralità pubblica, in quanto cerca di capitalizzare un evento ampiamente
percepito come tragico, ovvero l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
Le implicazioni della guerra in Ucraina per l’UE si estendono all’inflazione, alle
importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) (con ripercussioni sull’energia e sui
trasporti), all’aumento della spesa per la difesa, ai flussi di rifugiati dall’Ucraina
verso l’Europa, alla carenza di materie prime e agli impatti negativi sui Paesi
emergenti e in via di sviluppo. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che la guerra
ha causato la morte di migliaia di soldati e migliaia di vittime civili.
Il marchio viola i principi morali accettati in quanto sfrutta una tragedia a fini
commerciali, ossia l’intenzione di trarre profitto da un evento tragico, anche se i
consumatori possono percepire il segno come positivo, cioè rinchiudere Putin (in prigione).
Pertanto, il segno non può essere registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera f), del regolamento sul marchio UE>>. (orig. svedese, Deepl traduzione)

Il messaggio non è contrario all’ordine pubblico perchè non pare capitalizzare/sfruttare l’ evento tragico dell’aggressione russa, ma piuttosto esprimere un’opinione su tema importante , anche se usando il veicolo della attività economica.

Concordo quindi con le perplessità di Pemsel.

La suola dorata non può costituire marchio per scarpe (ancora sui marchi di posizione)

Jerome Tassi su Linkedin segnala la decisione 31 agosto 2023 EUIPO, domanda nà 018731419, istante: Yeshua Investment consulting, che dà esito opposto ai notissimi casi Louboutin

In breve dice ora l’ufficio che il pubblico non lo percepusce come segni di provenenzia aziendale

<<In the case at hand the sign is not distinguishable from the appearance of the
goods it designates, namely “metallic gold outer soles sold as an integral
component of men’s and women’s shoes”; it would only be distinctive for the
purposes of Article 7(1)(b) EUTMR if the consumer was able to recognize the
sign applied for as originating from a particular undertaking and thus to
distinguish the shoes of the applicant from those of other undertakings
(21/04/2010, T-7/09, ‘Spannfutter’, EU:T:2010:153, § 26) and, also, if it
departs significantly from the norm or customs of the sector. The benchmark
also applies to signs which are only applicable to a component or an element
of the appearance of the product, in the case at hand “Metallic gold outer
soles” (10/10/2008, T-387/06 to T-390/06, ‘Pallet’, EU:T:2008:427, § 36;
13/04/2011, T-202/09, ‘Footwear’, EU:T:2011:168, § 40; 19/09/2012, T-50/11,
‘Stoffmuster’, EU:T:2012:436, § 43).
· The sign consists of a metallic gold sole on footwear. It is clear from these
objective characteristics that the sign applied for aims to protect a coloured
surface in a particular position of the shoe. The sign merges in the eyes of the
relevant public with the claimed goods itself, i.e. shoes, since in the words of
the applicant the metallic gold outer soles are sold as an integral component
of men’s and women’s shoes.
· As to the gold colour of the sole, the public will not instantly perceive a single
colour, or a coloured element which forms part of the external appearance of
the goods as a reference to the commercial origin of the goods (21/10/2004,
C-447/02, ‘Orange’, EU:C:2004:649, § 78). Thus, while colours are capable of
conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they
possess little inherent capacity for communicating specific information,
especially since they are commonly and widely used, because of their appeal,
in order to advertise and market goods or services, without any specific
message (06/05/2003, C-104/01, ‘Libertel’, EU:C:2003:244, § 40; 24/06/2004,
C-49/02, ‘Blau/Gelb’, EU:C:2004:384, § 38; 12/11/2008, T-400/07, ‘Farben in
Quadraten’, EU:T:2008:492, § 35).
· Furthermore, the use of the gold colour to highlight the quality of a given
product is a common place associated with high quality and excellence and,
therefore, does not confer distinctive character on the product>.

L’avvocato Tassi segnala l’opposto esito dato dall’ufficio alla suola rossa di Louboutin (dopo il via libera della corte giustizia 12.06.2018, C-163/16)

L’eccezione di copia privata ex art. 5.2.a) dir. 29/2001 non si applica alla infrastruttura predisposta per il download con la tecnica del data deduplication (anche se il fornitore non effettua una comunicazione al pubblico)

C. giust. 13.07.2023, C-426/21, Ocilion c. SevenOne+1, affrotna l’ennesimo caso di rpedispisizione di infrasrtutrua perchè l’uitente poi da solo acceda a conteuti on line protetti.

Quyi la particolarità è luso della tecnica della data deduplicatin (la copia fatta dal  primo utente è consewrvata anche per eventuali altri sucecssivi)

Ma l’uso privato è difficilmente riscontarbile anche se è poi il singolo privato ad attivare il download:

<<45   A tale proposito, la tecnica di deduplica di cui trattasi nel procedimento principale conduce alla realizzazione di una copia che, lungi dall’essere a disposizione esclusiva del primo utente, è destinata ad essere accessibile, tramite il sistema offerto dal prestatore, ad un numero indeterminato di utenti finali, a loro volta clienti degli operatori di rete ai quali detto prestatore mette tale tecnica a disposizione.

46 In tali circostanze, è giocoforza constatare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che un servizio come quello offerto dalla Ocilion, che consente l’accesso a una riproduzione di un’opera protetta a un numero indeterminato di beneficiari a fini commerciali, non rientra nell’eccezione detta per «copia privata» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29>>.

Ciò non toglie però cjhe non ricora comunicazione al puibblico per il fornitore della infrasttura (ad alberghi o ad oepratori di rete):

<<61  nel caso di specie, come menzionato al punto 12 della presente sentenza, dalla decisione di rinvio risulta che la Ocilion fornisce agli operatori di rete, nell’ambito della sua soluzione on premise, l’hardware e i software necessari, nonché un’assistenza tecnica per garantirne la manutenzione.

62 Orbene, come rilevato dall’Avvocato generale ai paragrafi da 68 a 70 delle sue conclusioni, in assenza di qualsiasi collegamento tra il fornitore dell’hardware e dei software necessari e gli utenti finali, un servizio come quello di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerato un atto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, realizzato dalla Ocilion.

63 Infatti, da un lato, un prestatore come la Ocilion non fornisce agli utenti finali l’accesso a un’opera protetta. È vero che esso fornisce agli operatori di rete l’hardware e i software necessari a tale riguardo, ma sono solo questi ultimi a consentire agli utenti finali l’accesso alle opere protette.

64 Dall’altro lato, poiché sono tali operatori di rete che forniscono agli utenti finali l’accesso a opere protette, conformemente alle modalità previamente definite tra loro, il prestatore che fornisce l’hardware e i software necessari agli operatori di rete per dare accesso a tali opere non svolge un «ruolo imprescindibile», ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza citata al punto 59 della presente sentenza, cosicché non si può ritenere che esso abbia realizzato un atto di comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29. Infatti, sebbene l’utilizzo di tale hardware nonché dei software, nell’ambito della soluzione on premise, appaia necessario affinché gli utenti finali possano guardare in differita le trasmissioni televisive, dalle indicazioni contenute nel fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che il prestatore che fornisce tale hardware nonché tali software intervenga per dare agli utenti finali accesso a tali opere protette.

65 In tale contesto, la circostanza che un tale prestatore sappia eventualmente che il suo servizio può essere utilizzato per accedere a contenuti di trasmissioni protetti senza il consenso dei loro autori non può di per sé essere sufficiente per ritenere che egli realizzi un atto di comunicazione, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29.

66 Del resto, dalla decisione di rinvio non risulta che l’assistenza tecnica offerta dalla Ocilion vada oltre la manutenzione e l’adeguamento dell’hardware e dei software necessari forniti e consenta a tale prestatore di influenzare la scelta dei programmi televisivi che l’utente finale può guardare in differita>>.

Tutela di autore per le carte geografiche? Anche si

Trib. Milano n. 72/2023 del 20.01.2023 , RG 10372/2020, rel. Salina:

<<Ciò posto e ferma, quindi, la astratta tutelabilità ai sensi della Legge sul diritto d’autore delle rappresentazioni grafiche per cui è causa, la protezione invocata dall’odierno attore e, quindi, il riconoscimento in capo allo stesso, quale autore dell’opera, dei relativi diritti patrimoniali e non patrimoniali, non può prescindere, a ben vedere, da una valutazione, specifica ed in concreto, dei requisiti prescritti ex lege a questo fine.
In particolare, l’opera dell’ingegno meritevole di tutela autoriale deve essere connotata, non solo, da originalità e novità, ma, soprattutto, deve avere carattere creativo, essendo preclusa la suddetta tutela per opere che riproducono, in modo diretto o fortemente evocativo, un’opera altrui già esistente, ricorrendo, altrimenti, l’ipotesi di plagio.
In particolare, ai fini del riconoscimento ad una carta geografica della tutela approntata dalla citata L. n. 633/41, è richiesto che la rappresentazione grafica, planimetrica e/o topografica, sia eseguita, ad esempio, con emblemi figurativi dei vari paesi, con fusione di colori e di elementi decorativi, sì da presentare propri caratteri di originalità e, di creatività artistica.
Ma la parte che intende beneficiare di tale tutela ha, anzitutto, l’onere, alla luce del generale principio dettato dall’art. 2697 c.c., di allegare, descrivere ed illustrare i particolari grafici che attribuirebbero all’opera i sopra individuati caratteri e, quindi, di fornire la prova della loro sussistenza>>.

Sul caso de quo:

<<Non si evince, infatti, quali sarebbero gli elementi grafici, estetici, cromatici, anche in reciproca combinazione tra loro, nei quali troverebbe espressione il carattere creativo conferito dall’autore, e, per ciò, il contributo personale nell’esteriorizzazione dell’idea alla base delle opere.
Del resto, la composizione dei dati e degli elementi ivi riportati, al di là della sua
lacunosa allegazione in atti, non risulta comunque originale e, in ogni caso, tale da consentire di cogliere un apporto individualizzante dell’autore che valga a rendere dette rappresentazioni inedite rispetto a quelle di cui parte convenuta, come detto, ha dimostrato documentalmente l’esistenza.
Il grave deficit assertivo e probatorio delle argomentazioni svolte dall’attore in punto di creatività delle opere per cui è causa preclude inevitabilmente la tutelabilità autoriale dal medesimo invocata, non essendo sufficiente a sopperire ad una siffatta carenza la mera dicitura, su di esse apposta, “Copyright Consultec Delta di Cazzola Daniele @giugno 2002 tutti i diritti sono riservati”.
Infatti, si tratta di una sorta di autocertificazione, in quanto tale unilateralmente
predisposta e riportata sulle rappresentazioni grafiche de quibus dal loro stesso autore, la cui valenza, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, non può, in ogni caso, prescindere dalla verifica, positiva ed in concreto, dei requisiti di creatività ed originalità necessariamente richiesti dalla disciplina sopra commentata, potendo, semmai, detta autoreferenziale dicitura rilevare su un diverso piano contrattuale estraneo, però, al thema decidendum del presente giudizio.
Parimenti priva di rilevanza, sotto i medesimi profili fin qui esaminati, può attribuirsi al riconoscimento del copyright rivendicato dall’attore così come operato dalla Regione  Emilia Romagna con il documento prodotto dal Cazzola sub all. n. 3, giacché, anche in questo caso, la tutela autoriale presuppone il riscontro, positivo ed in concreto, dei requisiti come sopra prescritti ex lege>>.

Il collegio, poi, afferma che requisiti per la tutela sono pure l’originalità e la novità, oltre alla creatività (lo dà per scontato senza motivare, probabilmente perchè irrilevante al decidere). Solo che l’originalità è concetto sconosciuto in diritto di autore e che la novità è assai discussa, mancando agganci legislativi.

Domanda di contraffazione di marchio rigettata nonostante l’uguaglianza del marchio usato nel keyword advertising

la us distr. court East. dist. of Kentucky-Lexingtom del 24 agosto 2023, Case: 5:23-cv-00232-DCR, Nursing CE Central c. Colibri , rigetta (al momento) la domanda della prima nonostante la seconda avesse usato il marchio denominativo “Nursing CE Central” della prima nel Google advertising e nonostante un rapporto di piena concorrenza (servizi di formazione e consulenza per infermiere).

Ma i consueti sei fattori per la confondibiità portano la corte a rigettare la domanda, nonsotante l’ulteriore elemento del public interest giocasse a favore dell’attore.

(segnalazione e link dal blog del prof. Eric Goldman)

Incostituzionale il dovere di deposito di due copie fisiche dell’opera per il copyright usa

l’appello per il distr. of Columbia circuit 29 agosto 2023, No. 21-5203, Valancourt Books v. US copyright office, segnalato da molti e ad es. da  post MASTODON del prof. Lemley, afferma la incostituizionalità del dovere di depositare duplice copia fisica per violazione della disciplina degli espropri pubblici (cioè per assenza di indennizzo).

La disposizione è il § 407 del tit. 17 us code.

Notare che la corte differenzia il § 407 dal dovere di registrazione ex § 408 (che pur chiede due copie): al secondo seguono benefinici ben precisi (presunzione di titolarità e diritto di azione in giudizio contro violazioni dei diritto):
<<In that respect, the difference between Sections 407 and
408 is illuminating. Unlike with Section 407, authors receive
additional benefits if they deposit their works along with an
application and filing fee pursuant to Section 408, the statutory
provision governing copyright registration. See id. § 408.
Notably, registration is a precondition to bringing an
infringement action. Id. § 411(a). Registration can also
provide copyright owners with prima facie evidence of the
validity of their copyright, id. § 410(c), and access to additional
remedies if they prevail in an infringement suit, id. § 412>>.

Da noi v. gli artt. 103-106 l. aut.

Contraffazione musicale di Marvin Gaye da parte di Ed Sheeran ancora negata per improteggibilità della canzone azionata

Il 16 maggio 2023 giudice Stanton,  US district -southern dist. of NY, 18 Civ . 5839 (LLS ), STRUCTURED ASSET SALES , LLC v. Sheeran, Atlantic Recordings +altri,  nega la contraffazione di Let’s get it on di Marving Gaywe dsa parte di Thinking Out di Sheeran (v. link al testo dal sito del Tribunale).

Il ragionameto interessante sotto il profilo sostanziale è sub Analysis 2. Defendants’ Renewed Motion for Summary Judgment is Granted , p. 9 ss., e si concentra sulla proteggibilità di un insieme di due elementi singolarmenet non proteggibili:

<<SAS alleges that the combination of the chord progression
and the harmonic rhythm used in “Thinking Out Loud” is
substantially similar to that in “Let’s Get It On,” and thus
infringes the work. SAS acknowledges, and the Court concurs,
that the chord progression and harmonic rhythm, in isolation,
are not individually protected . The question then is whether two
common elements are numerous enough to make their combination
eligible for copyright protection .(…)This Court is not aware of any case upholding a selection and arrangement claim based on the combination of two
commonplace , unprotectable musical elements . Courts often
evaluate combinations of at least three common musical elements
and still find their selection and arrangement to be unoriginal.

(…) At some level , every work is the selection and arrangement
of unprotectable elements . Musical compositions chiefly adhere
to this template . All songs , after all , are made up of the
” limited number of notes and chords available to composers .”
Gaste v . Kaiserman , 863 F . 2d 1061 , 1068 (2d Cir. 1988) . Within
that limited number , there are even fewer ways to combine the
elements in a manner that is pleasing to the ears . That means a
songwriter only has finite options for playing a commonplace
chord progression . The options are so few that many combinations
have themselves become commonplace , especially in popular music .
If the selection and arrangement of unprotectable elements , in
their combination , is ” so commonplace that it has come to be
expected as a matter of course ,” then it lacks the “minimal
creative spark required by the Copyright Act and the
Constitution” to be original and thus protectable . Feist
Publications , Inc . v . Rural Tel . Serv . Co ., 499 U. S . 340 , 363
(1991) >> .

In conclusione, la canzone azionata non è proteggibile: <<The selection and arrangement of these two musical elements
in “Let’s Get It On” is now commonplace and thus their
combination is unprotectable. If their combination were
protected and not freely available to songwriters, the goal of
copyright law “[t]o promote the Progress of Science and useful
Arts” would be thwarted. U.S. Const. art. I§ 8. The Copyright
Act envisioned that there will be unprotectable elements-based
works “in which the selection, coordination, and arrangement are
not sufficiently original to trigger copyright protection.”
Feist Publications, Inc., 499 U.S. at 358.
As a matter of law , the combination of the chord
progression and harmonic rhythm in “Let ‘ s Get It On ” is too
commonplace to merit copyright protection>>.

Analogo esito pochji giorni prima per le stessi canzoni nella lite Townsend (erede di uno dei due coautori) v. Sheeran (testo però non reperito in rete)

Trib. Venezia sulla closest prior art per determinare l’attività inventiva dell’invenzione brevettanda

Trib. Venezia 7 novembre 2022, sent. n° 1873/2022, RG 11305/2018, rel. Boccuni,  JP STEEL PLANTECH c. Danieli spa (notizia e testo da giurisprudenzadelleimprese.it):

Premessa:

<<L’art. 48 D.Lgs. n. 30/2005, nel regolare il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva, prescrive che l’invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica, di modo che il brevetto deve considerarsi nullo ove l’invenzione sia in modo evidente ricompresa nello stato della tecnica noto, secondo il parametro di valutazione proprio del tecnico del ramo.   In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto. Inoltre, lo stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio sulla attività inventiva è quello definito dai commi 1 e 2 dell’art. 46 D.Lgs. n. 30/2005, comprendendosi le conoscenze dello stato della tecnica inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini da selezionare, tuttavia, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata>>.

Andando poi al punto:

<<Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del problem solution approach richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo: se il problema tecnico spinge l’esperto a cercare la sua soluzione in un altro settore, lo specialista di detto settore è la persona qualificata a risolvere il problema, chiarendosi così che, se lo stato della tecnica non contenga suggerimenti nel senso di guardare a diversi campi, rispetto a quello in cui il problema tecnico si è posto per trovare la soluzione, il riferimento allo specialista di quel campo ed alle sue conoscenze come base di partenza per il giudizio di non evidenza, sarebbe frutto di una analisi a posteriori che penalizzerebbe il titolare, in quanto non sarebbe stato ovvio per l’inventore attingere al sapere di un altro ramo.
Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico>>.

Istruzioni brevi su come non violare un format di programma teatrale

App. Milano n. 1668/2023 del 25.05.2023, RG 2392/2021, rel. Orsenigo,  si sofferma sulle ragioni per cui il format azionato non può ritenersi plagiato.

<<8.1.1.) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Premesso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la comparazione tra i due spettacoli aventi ad oggetto la storia della realizzazione della Cappella Sistina va effettuata guardando alle somiglianze tra i mezzi espressivi impiegati, in quanto è questo il profilo che può conferire il carattere della creatività e della novità all’idea di narrare una vicenda storico-artistica (e non, dunque, l’idea di fondo), dall’analisi della Brochure del 2010 nella quale risulta fissato il progetto di opera “Il Giudizio Universale – A spectacular show” (in particolare, doc. 22 fasc. di parte appellante) e dello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel”, quale risulta visionabile nella sua versione integrale riversata su CD (doc. 11 fasc. parte appellata), emergono differenze sostanziali tra le due opere.
Anzitutto, il primo profilo di diversità deve rinvenirsi nella presenza di dialoghi e parti recitate: invero, dalla Brochure del 2010 emerge l’assenza di dialoghi o di interazioni verbali, in quanto gli unici artisti presenti in scena sono acrobati e ballerini che, quindi, non recitano, ma eseguono coreografie, mentre nello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel” i dialoghi costituiscono l’elemento chiave dell’opera. A ciò si aggiunge anche
un’evidente dissomiglianza tra i due spettacoli dal punto di vista delle modalità espressive e delle modalità di spettacolarizzazione: difatti, lo show abbozzato nella Brochure del 2010 risulta essere un evento spettacolare da realizzarsi con acrobazie e coreografie, alternate ad effetti speciali aerei e pirotecnici (come il muro d’acqua, il fuoco, i fuochi d’artificio, gli acrobati e gli stuntman; si veda, a tal proposito, doc. 22 pagg. 8, 9, 13 e 16 fasc. primo grado parte appellante) e che avrebbe dovuto svolgersi nelle piazze all’aperto con l’uso di “un impianto scenico avvolgente” (cfr. doc. 33, pag. 3, fasc. primo grado parte appellante), mentre, al contrario, il nucleo rappresentativo dello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel”, che si svolge su un palco di teatro tradizionale, è costituito principalmente da giochi di luce e da proiezioni statiche a 270º della Cappella Sistina, con le quali gli attori hanno una costante interazione.
Ancora, un ulteriore profilo di differenziazione tra le due opere si individua nell’elemento spettacolare: dalla Brochure del 2010 emerge, infatti, che la finalità dello spettacolo è quello di intrattenere il pubblico, mentre la rappresentazione “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel” ha il precipuo scopo educativo, in quanto fondata sulla puntuale ricostruzione di una vicenda storica illustrata tramite immagini e dialoghi.
Da tali considerazioni, che evidenziano differenze sostanziali tra i due spettacoli, risultano condivisibili le valutazioni del Tribunale di Milano, che ha ritenuto impossibile ravvisare profili di sovrapponibilità quanto alle modalità rappresentative degli stessi>>.