Trib. Milano n. 72/2023 del 20.01.2023 , RG 10372/2020, rel. Salina:
<<Ciò posto e ferma, quindi, la astratta tutelabilità ai sensi della Legge sul diritto d’autore delle rappresentazioni grafiche per cui è causa, la protezione invocata dall’odierno attore e, quindi, il riconoscimento in capo allo stesso, quale autore dell’opera, dei relativi diritti patrimoniali e non patrimoniali, non può prescindere, a ben vedere, da una valutazione, specifica ed in concreto, dei requisiti prescritti ex lege a questo fine.
In particolare, l’opera dell’ingegno meritevole di tutela autoriale deve essere connotata, non solo, da originalità e novità, ma, soprattutto, deve avere carattere creativo, essendo preclusa la suddetta tutela per opere che riproducono, in modo diretto o fortemente evocativo, un’opera altrui già esistente, ricorrendo, altrimenti, l’ipotesi di plagio.
In particolare, ai fini del riconoscimento ad una carta geografica della tutela approntata dalla citata L. n. 633/41, è richiesto che la rappresentazione grafica, planimetrica e/o topografica, sia eseguita, ad esempio, con emblemi figurativi dei vari paesi, con fusione di colori e di elementi decorativi, sì da presentare propri caratteri di originalità e, di creatività artistica.
Ma la parte che intende beneficiare di tale tutela ha, anzitutto, l’onere, alla luce del generale principio dettato dall’art. 2697 c.c., di allegare, descrivere ed illustrare i particolari grafici che attribuirebbero all’opera i sopra individuati caratteri e, quindi, di fornire la prova della loro sussistenza>>.
Sul caso de quo:
<<Non si evince, infatti, quali sarebbero gli elementi grafici, estetici, cromatici, anche in reciproca combinazione tra loro, nei quali troverebbe espressione il carattere creativo conferito dall’autore, e, per ciò, il contributo personale nell’esteriorizzazione dell’idea alla base delle opere.
Del resto, la composizione dei dati e degli elementi ivi riportati, al di là della sua
lacunosa allegazione in atti, non risulta comunque originale e, in ogni caso, tale da consentire di cogliere un apporto individualizzante dell’autore che valga a rendere dette rappresentazioni inedite rispetto a quelle di cui parte convenuta, come detto, ha dimostrato documentalmente l’esistenza.
Il grave deficit assertivo e probatorio delle argomentazioni svolte dall’attore in punto di creatività delle opere per cui è causa preclude inevitabilmente la tutelabilità autoriale dal medesimo invocata, non essendo sufficiente a sopperire ad una siffatta carenza la mera dicitura, su di esse apposta, “Copyright Consultec Delta di Cazzola Daniele @giugno 2002 tutti i diritti sono riservati”.
Infatti, si tratta di una sorta di autocertificazione, in quanto tale unilateralmente
predisposta e riportata sulle rappresentazioni grafiche de quibus dal loro stesso autore, la cui valenza, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, non può, in ogni caso, prescindere dalla verifica, positiva ed in concreto, dei requisiti di creatività ed originalità necessariamente richiesti dalla disciplina sopra commentata, potendo, semmai, detta autoreferenziale dicitura rilevare su un diverso piano contrattuale estraneo, però, al thema decidendum del presente giudizio.
Parimenti priva di rilevanza, sotto i medesimi profili fin qui esaminati, può attribuirsi al riconoscimento del copyright rivendicato dall’attore così come operato dalla Regione Emilia Romagna con il documento prodotto dal Cazzola sub all. n. 3, giacché, anche in questo caso, la tutela autoriale presuppone il riscontro, positivo ed in concreto, dei requisiti come sopra prescritti ex lege>>.
Il collegio, poi, afferma che requisiti per la tutela sono pure l’originalità e la novità, oltre alla creatività (lo dà per scontato senza motivare, probabilmente perchè irrilevante al decidere). Solo che l’originalità è concetto sconosciuto in diritto di autore e che la novità è assai discussa, mancando agganci legislativi.