Tutela di autore per le carte geografiche? Anche si

Trib. Milano n. 72/2023 del 20.01.2023 , RG 10372/2020, rel. Salina:

<<Ciò posto e ferma, quindi, la astratta tutelabilità ai sensi della Legge sul diritto d’autore delle rappresentazioni grafiche per cui è causa, la protezione invocata dall’odierno attore e, quindi, il riconoscimento in capo allo stesso, quale autore dell’opera, dei relativi diritti patrimoniali e non patrimoniali, non può prescindere, a ben vedere, da una valutazione, specifica ed in concreto, dei requisiti prescritti ex lege a questo fine.
In particolare, l’opera dell’ingegno meritevole di tutela autoriale deve essere connotata, non solo, da originalità e novità, ma, soprattutto, deve avere carattere creativo, essendo preclusa la suddetta tutela per opere che riproducono, in modo diretto o fortemente evocativo, un’opera altrui già esistente, ricorrendo, altrimenti, l’ipotesi di plagio.
In particolare, ai fini del riconoscimento ad una carta geografica della tutela approntata dalla citata L. n. 633/41, è richiesto che la rappresentazione grafica, planimetrica e/o topografica, sia eseguita, ad esempio, con emblemi figurativi dei vari paesi, con fusione di colori e di elementi decorativi, sì da presentare propri caratteri di originalità e, di creatività artistica.
Ma la parte che intende beneficiare di tale tutela ha, anzitutto, l’onere, alla luce del generale principio dettato dall’art. 2697 c.c., di allegare, descrivere ed illustrare i particolari grafici che attribuirebbero all’opera i sopra individuati caratteri e, quindi, di fornire la prova della loro sussistenza>>.

Sul caso de quo:

<<Non si evince, infatti, quali sarebbero gli elementi grafici, estetici, cromatici, anche in reciproca combinazione tra loro, nei quali troverebbe espressione il carattere creativo conferito dall’autore, e, per ciò, il contributo personale nell’esteriorizzazione dell’idea alla base delle opere.
Del resto, la composizione dei dati e degli elementi ivi riportati, al di là della sua
lacunosa allegazione in atti, non risulta comunque originale e, in ogni caso, tale da consentire di cogliere un apporto individualizzante dell’autore che valga a rendere dette rappresentazioni inedite rispetto a quelle di cui parte convenuta, come detto, ha dimostrato documentalmente l’esistenza.
Il grave deficit assertivo e probatorio delle argomentazioni svolte dall’attore in punto di creatività delle opere per cui è causa preclude inevitabilmente la tutelabilità autoriale dal medesimo invocata, non essendo sufficiente a sopperire ad una siffatta carenza la mera dicitura, su di esse apposta, “Copyright Consultec Delta di Cazzola Daniele @giugno 2002 tutti i diritti sono riservati”.
Infatti, si tratta di una sorta di autocertificazione, in quanto tale unilateralmente
predisposta e riportata sulle rappresentazioni grafiche de quibus dal loro stesso autore, la cui valenza, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, non può, in ogni caso, prescindere dalla verifica, positiva ed in concreto, dei requisiti di creatività ed originalità necessariamente richiesti dalla disciplina sopra commentata, potendo, semmai, detta autoreferenziale dicitura rilevare su un diverso piano contrattuale estraneo, però, al thema decidendum del presente giudizio.
Parimenti priva di rilevanza, sotto i medesimi profili fin qui esaminati, può attribuirsi al riconoscimento del copyright rivendicato dall’attore così come operato dalla Regione  Emilia Romagna con il documento prodotto dal Cazzola sub all. n. 3, giacché, anche in questo caso, la tutela autoriale presuppone il riscontro, positivo ed in concreto, dei requisiti come sopra prescritti ex lege>>.

Il collegio, poi, afferma che requisiti per la tutela sono pure l’originalità e la novità, oltre alla creatività (lo dà per scontato senza motivare, probabilmente perchè irrilevante al decidere). Solo che l’originalità è concetto sconosciuto in diritto di autore e che la novità è assai discussa, mancando agganci legislativi.

Domanda di contraffazione di marchio rigettata nonostante l’uguaglianza del marchio usato nel keyword advertising

la us distr. court East. dist. of Kentucky-Lexingtom del 24 agosto 2023, Case: 5:23-cv-00232-DCR, Nursing CE Central c. Colibri , rigetta (al momento) la domanda della prima nonostante la seconda avesse usato il marchio denominativo “Nursing CE Central” della prima nel Google advertising e nonostante un rapporto di piena concorrenza (servizi di formazione e consulenza per infermiere).

Ma i consueti sei fattori per la confondibiità portano la corte a rigettare la domanda, nonsotante l’ulteriore elemento del public interest giocasse a favore dell’attore.

(segnalazione e link dal blog del prof. Eric Goldman)

Incostituzionale il dovere di deposito di due copie fisiche dell’opera per il copyright usa

l’appello per il distr. of Columbia circuit 29 agosto 2023, No. 21-5203, Valancourt Books v. US copyright office, segnalato da molti e ad es. da  post MASTODON del prof. Lemley, afferma la incostituizionalità del dovere di depositare duplice copia fisica per violazione della disciplina degli espropri pubblici (cioè per assenza di indennizzo).

La disposizione è il § 407 del tit. 17 us code.

Notare che la corte differenzia il § 407 dal dovere di registrazione ex § 408 (che pur chiede due copie): al secondo seguono benefinici ben precisi (presunzione di titolarità e diritto di azione in giudizio contro violazioni dei diritto):
<<In that respect, the difference between Sections 407 and
408 is illuminating. Unlike with Section 407, authors receive
additional benefits if they deposit their works along with an
application and filing fee pursuant to Section 408, the statutory
provision governing copyright registration. See id. § 408.
Notably, registration is a precondition to bringing an
infringement action. Id. § 411(a). Registration can also
provide copyright owners with prima facie evidence of the
validity of their copyright, id. § 410(c), and access to additional
remedies if they prevail in an infringement suit, id. § 412>>.

Da noi v. gli artt. 103-106 l. aut.

Contraffazione musicale di Marvin Gaye da parte di Ed Sheeran ancora negata per improteggibilità della canzone azionata

Il 16 maggio 2023 giudice Stanton,  US district -southern dist. of NY, 18 Civ . 5839 (LLS ), STRUCTURED ASSET SALES , LLC v. Sheeran, Atlantic Recordings +altri,  nega la contraffazione di Let’s get it on di Marving Gaywe dsa parte di Thinking Out di Sheeran (v. link al testo dal sito del Tribunale).

Il ragionameto interessante sotto il profilo sostanziale è sub Analysis 2. Defendants’ Renewed Motion for Summary Judgment is Granted , p. 9 ss., e si concentra sulla proteggibilità di un insieme di due elementi singolarmenet non proteggibili:

<<SAS alleges that the combination of the chord progression
and the harmonic rhythm used in “Thinking Out Loud” is
substantially similar to that in “Let’s Get It On,” and thus
infringes the work. SAS acknowledges, and the Court concurs,
that the chord progression and harmonic rhythm, in isolation,
are not individually protected . The question then is whether two
common elements are numerous enough to make their combination
eligible for copyright protection .(…)This Court is not aware of any case upholding a selection and arrangement claim based on the combination of two
commonplace , unprotectable musical elements . Courts often
evaluate combinations of at least three common musical elements
and still find their selection and arrangement to be unoriginal.

(…) At some level , every work is the selection and arrangement
of unprotectable elements . Musical compositions chiefly adhere
to this template . All songs , after all , are made up of the
” limited number of notes and chords available to composers .”
Gaste v . Kaiserman , 863 F . 2d 1061 , 1068 (2d Cir. 1988) . Within
that limited number , there are even fewer ways to combine the
elements in a manner that is pleasing to the ears . That means a
songwriter only has finite options for playing a commonplace
chord progression . The options are so few that many combinations
have themselves become commonplace , especially in popular music .
If the selection and arrangement of unprotectable elements , in
their combination , is ” so commonplace that it has come to be
expected as a matter of course ,” then it lacks the “minimal
creative spark required by the Copyright Act and the
Constitution” to be original and thus protectable . Feist
Publications , Inc . v . Rural Tel . Serv . Co ., 499 U. S . 340 , 363
(1991) >> .

In conclusione, la canzone azionata non è proteggibile: <<The selection and arrangement of these two musical elements
in “Let’s Get It On” is now commonplace and thus their
combination is unprotectable. If their combination were
protected and not freely available to songwriters, the goal of
copyright law “[t]o promote the Progress of Science and useful
Arts” would be thwarted. U.S. Const. art. I§ 8. The Copyright
Act envisioned that there will be unprotectable elements-based
works “in which the selection, coordination, and arrangement are
not sufficiently original to trigger copyright protection.”
Feist Publications, Inc., 499 U.S. at 358.
As a matter of law , the combination of the chord
progression and harmonic rhythm in “Let ‘ s Get It On ” is too
commonplace to merit copyright protection>>.

Analogo esito pochji giorni prima per le stessi canzoni nella lite Townsend (erede di uno dei due coautori) v. Sheeran (testo però non reperito in rete)

Trib. Venezia sulla closest prior art per determinare l’attività inventiva dell’invenzione brevettanda

Trib. Venezia 7 novembre 2022, sent. n° 1873/2022, RG 11305/2018, rel. Boccuni,  JP STEEL PLANTECH c. Danieli spa (notizia e testo da giurisprudenzadelleimprese.it):

Premessa:

<<L’art. 48 D.Lgs. n. 30/2005, nel regolare il requisito di brevettabilità dell’attività inventiva, prescrive che l’invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica, di modo che il brevetto deve considerarsi nullo ove l’invenzione sia in modo evidente ricompresa nello stato della tecnica noto, secondo il parametro di valutazione proprio del tecnico del ramo.   In altre parole, deve giungersi ad affermare la nullità del brevetto ove l’inventore poteva giungere alla soluzione del problema tecnico evidenziato sulla scorta del complesso delle conoscenze ed indicazioni tecniche note al momento della domanda di brevetto. Inoltre, lo stato della tecnica rilevante ai fini del giudizio sulla attività inventiva è quello definito dai commi 1 e 2 dell’art. 46 D.Lgs. n. 30/2005, comprendendosi le conoscenze dello stato della tecnica inerenti il settore di appartenenza dell’invenzione a cui si aggiungono le cognizioni tecniche generali ovvero quelle relative a settori vicini da selezionare, tuttavia, in modo tale da individuare quelle che il tecnico del ramo avrebbe effettivamente preso in considerazione per affrontare il problema tecnico oggetto dell’invenzione brevettata>>.

Andando poi al punto:

<<Al fine di giudicare l’altezza inventiva del trovato, il criterio utilizzato del problem solution approach richiede di individuare la c.d. closest prior art, ovvero l’anteriorità che rappresenti il punto di partenza più promettente per giungere al trovato, dovendo essa essere diretta al medesimo scopo o effetto dell’invenzione o almeno appartenere al medesimo campo della tecnica o a campo molto vicino a quello del trovato. Così, la closest prior art è quella che corrisponde ad un simile uso e che richiede i minori cambiamenti strutturali o funzionali per giungere all’invenzione. Inoltre, il giudizio di evidenza o di non evidenza del trovato deve essere condotto valutando gli insegnamenti che avrebbe considerato e, quindi, ciò che avrebbe fatto, partendo dall’arte nota anteriore più prossima, la persona esperta del ramo: se il problema tecnico spinge l’esperto a cercare la sua soluzione in un altro settore, lo specialista di detto settore è la persona qualificata a risolvere il problema, chiarendosi così che, se lo stato della tecnica non contenga suggerimenti nel senso di guardare a diversi campi, rispetto a quello in cui il problema tecnico si è posto per trovare la soluzione, il riferimento allo specialista di quel campo ed alle sue conoscenze come base di partenza per il giudizio di non evidenza, sarebbe frutto di una analisi a posteriori che penalizzerebbe il titolare, in quanto non sarebbe stato ovvio per l’inventore attingere al sapere di un altro ramo.
Ciò che appare dirimente, quindi, è che la prior closest art contenga suggerimenti oggettivi, anche impliciti ma riconoscibili, per arrivare al trovato di cui si discute della validità in ragione della soluzione data al problema tecnico>>.

Istruzioni brevi su come non violare un format di programma teatrale

App. Milano n. 1668/2023 del 25.05.2023, RG 2392/2021, rel. Orsenigo,  si sofferma sulle ragioni per cui il format azionato non può ritenersi plagiato.

<<8.1.1.) Tale motivo di appello è del tutto infondato.
Premesso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la comparazione tra i due spettacoli aventi ad oggetto la storia della realizzazione della Cappella Sistina va effettuata guardando alle somiglianze tra i mezzi espressivi impiegati, in quanto è questo il profilo che può conferire il carattere della creatività e della novità all’idea di narrare una vicenda storico-artistica (e non, dunque, l’idea di fondo), dall’analisi della Brochure del 2010 nella quale risulta fissato il progetto di opera “Il Giudizio Universale – A spectacular show” (in particolare, doc. 22 fasc. di parte appellante) e dello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel”, quale risulta visionabile nella sua versione integrale riversata su CD (doc. 11 fasc. parte appellata), emergono differenze sostanziali tra le due opere.
Anzitutto, il primo profilo di diversità deve rinvenirsi nella presenza di dialoghi e parti recitate: invero, dalla Brochure del 2010 emerge l’assenza di dialoghi o di interazioni verbali, in quanto gli unici artisti presenti in scena sono acrobati e ballerini che, quindi, non recitano, ma eseguono coreografie, mentre nello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel” i dialoghi costituiscono l’elemento chiave dell’opera. A ciò si aggiunge anche
un’evidente dissomiglianza tra i due spettacoli dal punto di vista delle modalità espressive e delle modalità di spettacolarizzazione: difatti, lo show abbozzato nella Brochure del 2010 risulta essere un evento spettacolare da realizzarsi con acrobazie e coreografie, alternate ad effetti speciali aerei e pirotecnici (come il muro d’acqua, il fuoco, i fuochi d’artificio, gli acrobati e gli stuntman; si veda, a tal proposito, doc. 22 pagg. 8, 9, 13 e 16 fasc. primo grado parte appellante) e che avrebbe dovuto svolgersi nelle piazze all’aperto con l’uso di “un impianto scenico avvolgente” (cfr. doc. 33, pag. 3, fasc. primo grado parte appellante), mentre, al contrario, il nucleo rappresentativo dello spettacolo “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel”, che si svolge su un palco di teatro tradizionale, è costituito principalmente da giochi di luce e da proiezioni statiche a 270º della Cappella Sistina, con le quali gli attori hanno una costante interazione.
Ancora, un ulteriore profilo di differenziazione tra le due opere si individua nell’elemento spettacolare: dalla Brochure del 2010 emerge, infatti, che la finalità dello spettacolo è quello di intrattenere il pubblico, mentre la rappresentazione “Il Giudizio Universale – into the secrets of the Sistine Chapel” ha il precipuo scopo educativo, in quanto fondata sulla puntuale ricostruzione di una vicenda storica illustrata tramite immagini e dialoghi.
Da tali considerazioni, che evidenziano differenze sostanziali tra i due spettacoli, risultano condivisibili le valutazioni del Tribunale di Milano, che ha ritenuto impossibile ravvisare profili di sovrapponibilità quanto alle modalità rappresentative degli stessi>>.

Si conferma difficile la tutela del format (radiofonico in questo caso) come opera dell’ingegno

Rigttata la domanda di tutela come opera dell’ingegno di un format di programma radiofonico da Trib Roma n. 10837/2022 del 6 luglio 2022, RG 80912/2019, rel. Maretucci .

<<In sostanza, il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore quando presenti uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione.
Al contrario, non è tutelabile come opera dell’ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso ( cfr. Trib. Roma n. 8736/2015; Trib. Roma n. 19116/2017; Trib. Roma n. 14827/2019).
Nella specie, il programma radiofonico rispetto al quale l’attore invoca la tutela autorale è privo di tutti i requisiti necessari perché possa valere quale opera dell’ingegno, non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di trasmissione radiofonica di segmenti di film, compresi la musica e il rumore di sottofondo, peraltro non commentati dal conduttore, il cui parlato non rappresentava una critica o un commento del film tramesso in parte, ma riguardava temi sviluppati dal Brondello soggettivamente ed a prescindere con la stretta attinenza alla trama del prodotto cinematografico, senza alcuna indicazione di una scaletta di programma tale da poter essere riprodotto in modo tale da mantenerne gli elementi caratteristici e distintivi.
Si rileva peraltro che non vi è contezza di un format realizzato per iscritto dall’attore e depositato alcunché presso la SIAE, relativamente al programma radiofonico Specchio dimezzato. Cinema alla radio, il cui schema, come rappresentato nel presente giudizio e risultante dai documenti versati in atti, risulta privo degli elementi essenziali del format inteso come opera tutelabile dal diritto d’autore, fermo restando che non è meritevole di tutela la mera idea di trasmettere attraverso la radio spezzoni di film.
Invero, conformemente alla giurisprudenza consolidata di legittimità e di merito, il diritto d’autore non tutela la mera idea, non trasposta in un’opera avente i caratteri della novità e della creatività come sopra intesi, sicché la mera idea di trasmettere attraverso lo strumento radiofonico spezzoni di film, compresi gli effetti sonori, non integra in re ipsa gli estremi dell’opera dell’ingegno, neanche nella forma sopra delineata del format, la cui idoneità alla riproduzione seriale necessita di una serie di elementi distintivi, come sopra indicati, mancanti nel programma radiofonico condotto dal Brondello tra l’ottobre 1979 ed il 1980 su Radio Torino Alternativa.
Si rileva, inoltre, che non è in atti un documento ideato dall’attore che illustri analiticamente le articolazioni sequenziali della trasmissione radiofonica di cui si chiede la tutela autorale e l’esatta durata di ciascuna delle suddette attività, circostanza che rende oltremodo difficile la tutela del diritto azionato dal Brondello>>.

E poi: <<Ad abundantiam, non può ritenersi che i programmi trasmessi da RadioRai costituiscano plagio del programma radiofonico ideato dall’attore, considerate le sostanziali differenze tra i suddetti prodotti radiofonici, con particolare riferimento al programma “Hollywood Party”, che contempla la partecipazione di registi e interpreti italiani stranieri intervistati di conduttori, con interviste, commenti sul mondo del cinema e lancio di anticipazioni sempre in ambito cinematografico. Il programma ospita anche un momento ludico costituito da un quiz: in particolare, dopo l’ascolto di alcune clip in lingua originale di un celebre film del passato, gli ascoltatori sono invitati a indovinarne il titolo. Uno spazio della trasmissione radiofonica è poi dedicato alle “ultime notizie”: conferenze stampa, aggiornamenti sui premi e indiscrezioni sul mondo delle star.

Sussistono, inoltre, sostanziali differenze anche tra il programma radiofonico attoreo e quello trasmesso dalla convenuta con il titolo “Hollywood Party. Il cinema alla radio”, che rappresenta la versione domenicale del programma “Hollywood Party”, caratterizzato da una durata più estesa, circa 1:15 e che propone l’ascolto di un film, introdotto e raccontato da un critico cinematografico, che, quale conduttore, introduce il film e si limita ad intervenire per descrivere le parti della pellicola prive di sonoro.
Ebbene, le differenze tra i programmi contestazione valgono ad escludere ogni ipotesi di plagio.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree di inibitoria e di accertamento della violazione del diritto d’autore da parte delle convenute e delle consequenziali pretese risarcitorie.
E’ parimenti priva di pregio la domanda attorea di condanna della convenuta al risarcimento del danno per l’asserita violazione del diritto all’identità personale del Brondello ai sensi dell’art. 2 Cost.. Ed invero, premesso quanto sopra esposto sulla inidoneità del programma in relazione al quale l’attore invoca la tutela ad assurgere a format, l’idea di trasmettere via radio spezzoni di film non è idonea ad assurgere ad elemento identificativo della identità personale del Brondello,
così come la netta differenza tra i programmi trasmessi dalla RAI e sopra menzionati e quello attoreo è tale da escludere in radice ogni ipotesi di violazione, da parte della convenuta, della altrui identità personale. Si rileva, inoltre, che è pacifico che il parlato del programma attoreo non è mai stato trasposto nei programmi realizzati dalla RAI, né in alcun modo imitato o ripreso
dai conduttori dei programmi trasmessi dalla convenuta, pertanto non può ritenersi leso il diritto all’identità personale del Brondello neanche sotto questo profilo, posto che unico elemento che in parte potrebbe essere ritenuto identificativo della personalità del Brondello è costituito dal parlato trasmesso tra i vari spezzoni dei film, non certamente l’idea di trasmettere via radio
prodotti cinematografici o musiche ritenute appropriate al contesto, che non risultano in alcun modo collegati all’attore.
E’ infondata, infine, la domanda proposta in via ulteriormente subordinata da Dario Brondello ai sensi dell’art. 2041 c.c., atteso che, per le ragioni sopra esposte circa l’assenza della condotta di illecito plagio ascrivibile alla convenuta, non è neanche astrattamente configurabile l’ingiustificato arricchimento da parte della RAI, la quale, nella produzione e trasmissione dei programmi radiofonici sopra citati, non ha tratto alcun indebito arricchimento dal programma ideato dall’attore per affermarsi presso il pubblico e realizzare, quindi, un profitto anche sotto forma di introiti pubblicitari>>.

Per la pubblicazione dell’opera, serve la vendita o basta l’esposizione in una mostra pubblica?

E’ giusta la seconda per Cass. sez. 1 n° 23.395 del 7 agosto 2023, rel. Scotti.

Ne dà notizia Eleonora Rosati su IPKat  (il link punta a www.italgiure.giustizia.it che però la dà in via di oscuramento)

In breve un collezionista chiede i danni a Koons per aver disconosciuto la paternità dopo aver pubblicato l’opera The Serpents.

I punti più interessanti sono: 1) quando ricorra pubblicazione ex art.12 l.aut; 2) se l’autore abbbia diritto di disconoscere l’opera (ripudiarla), con tutte le conseguenze per il valore commerciale dell’opera in capo all’attuale proprietario del corpus mysticum.

Il più interessante è il secondo. Bisognerebbe prima approfondire i concetti di “riconoscere” e “disconoscere”  un ‘opera.

In prima approssimazione direi che all’autore non si può imporre il dovere di riconsocere artisticamente un ‘opera pur se materialmente sua i titolari del supporto potranno/dovranno disporne come “opera di Koons  ma da lui ripudiata”, senza pretendere che egli la riconosca.

Annullamento di marchio per deposito in malafede anche senza diritto sul segno da parte del richiedente la nullità

Interessante questione decisa da EUIPO-divis. di annull. , proc. n° C 53 081 (nullità) 8 agosto 2023, circa il marchio figurativo UE n. 17 971 130 , Comune di VErona c. Giulietta Verona srl (qui il link alla decisione e qui alla pagina web del database dell’ufficio).

Il procedimento è deciso accogliendo la domanda di deposito in malafede (art. 59.1.b) , reg. 1001 del 2017)  ; erano stati tuttavia proposti anche altri motivi (art. 7.1.b-g-i reg. cit.) ,  forse più azzeccati.

marchio annullato

Si tratta di simbolo apposto sul cancello del monumento delle Arche Scaligere in centro  a Verona.

Parrebbe allora errato applicare la regola sulla malafede: la quale richiede abuso di un diritto e quindi verso un soggetto determinato, che nel caso mancava dato che il Comune  non ha diritti di PI sul disegno.

Decisione amministartiva sulla confondibilità dei marchi Abercrombie v. Adenauer e Jaguar v. Puma (sulla confondibilità di segni avversari simili/uguali ma rovesciati)

– I –

La divisione di opposizione dell’EUIPO decide l’opposizione N° B 3 172 678 in data  8 agosto 2023  (qui la pagina del fascicolo e qui link diretto al testo) relativa al confronto tra marchi figurativi.

(segnalazione di Marcel Pemsel su IPKat)

anteriorità 1
anteriorità 2
marchio contestato

L’opposizione è parzialmnente (sotto il profilo merceologico) accolta.

<< e) Global assessment, other arguments and conclusion
Likelihood of confusion must be appreciated globally, taking into account all the factors relevant to the circumstances of the case; this appreciation depends on numerous elements and, in particular, on the degree of recognition of the mark on the market, the association that the public might make between the two marks and the degree of similarity between the signs and the goods/services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
A likelihood of confusion (including a likelihood of association) exists if there is a risk that the public might believe that the goods/services in question, under the assumption that they bear the marks in question, come from the same undertaking or, as the case may be, from economically linked undertakings.
The Opposition Division has assumed in section d) of this decision that the earlier marks have been extensively used and enjoy an enhanced scope of protection. The examination of likelihood of confusion will, therefore, proceed on the premise that the earlier marks have an enhanced degree of distinctiveness. Indeed, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion, and, therefore, marks with a highly distinctive character because of the recognition they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
The goods and services are assumed to be identical or similar to a high degree and they target the general and professional publics. The degree of attention varies from average to high.
The similarities between the signs arise from the depiction of a bird in all the signs, which leads to a low degree of visual similarity and at least an average degree of conceptual similarity (if not identity), while the signs are aurally not comparable, as concluded above. However, the signs differ considerably in the particular ways the common elements are depicted, such as their orientations and different shapes of wings, different circular and/or semi-circular shapes and, in particular, the additional verbal elements of the contested sign, which have no counterparts in the earlier marks. The aforesaid differences are particularly relevant when assessing the likelihood of confusion and all these differences will lead to a rather distinct overall impression created by the signs. Even though both parties have used the same concept of a silhouette of a bird in their signs, this itself is not sufficient to give rise to a likelihood of confusion or association, since the differentiating elements are clearly perceivable and sufficiently outweigh the similarities of a depiction of a figurative bird.
The opponent cannot rely on the protection of the depiction of a type of animal, or its part, per se. In the case of two purely figurative signs (or, by analogy a purely figurative sign versus a figurative sign containing a figurative component, as in the present case), which depict a certain type of animal, or a part of it, the owner of an earlier mark can only preclude registration of a contested sign if the figurative depiction itself shows significant similarities to the latter sign (18/04/2018, R 1547/2017-2, DEVICE OF A BLACK BIRD (fig.) / RABE et al., § 35; 28/05/2009, R 1841/2007-1, Form eines Mammuts / ELEPHANT WORLD-TOURS et al., (fig.), § 56). However, the similarities of the figurative elements in the present case are not considered significant, while important differences between the signs are introduced by the verbal elements of the contested sign, as mentioned above, which have the strongest impact in that sign.
Consequently, in the Opposition Division’s point of view, even if there is a conceptual link between the signs, on account of the coinciding concept conveyed by the figurative element of a silhouette of a bird, the considerable visual differences between the signs, as described above, are sufficient to prevent any likelihood of confusion, especially bearing in mind that the relevant public displays an average to high level of attention. Consequently, the fact that the signs contain a depiction of a silhouette of a bird is not sufficient in itself to lead to a finding of likelihood of confusion. The Opposition Division considers that the consumers will be able to safely distinguish between the signs.
Considering all the above, there is no likelihood of confusion on the part of the public. Therefore, the opposition must be rejected insofar as it is based on Article 8(1)(b) EUTMR.
The opponent has also based its opposition on the following earlier trade mark:
international trade mark registration designating the European Union No 1 457 089 (figurative mark).
This earlier mark invoked by the opponent is less similar to the contested mark. This is because it contains additional figurative components, namely a circle and some figurative lines, which overall give an impression of a simplified depiction of the Sun. These additional elements further differentiate between the signs visually and they also introduce an additional differing concept, which is not present in the earlier trade marks compared above. Therefore, the outcome cannot be different with respect to the goods for which the opposition has already been rejected; no likelihood of confusion exists with respect to those goods>>.

C’è pure un interessante esame dell’opposizione basata sulla rinomanza, p. 10 ss , anche essa accolta parzialmente.

Si sta diffondendo la prassi di cercare di sfruttare la notorietà altrui rovesciando la direzione di un’immagine rinomata (e qui pure aggiungendovi un nome): tentativo per ora rischioso .

– II –

In pari data 8 agosto la stessa Divisione di Opposizione nella OPPOSITION Nо B 3 123 557  Jaguar Land Rover Limited v.Puma Energy International SA  ha dato esito quasi opposto (o semplicemente diverso) al conflitto tra questi due segni per prodotti uguali:

marchio anteriore di Jaguar

e

marchio posteriore di Puma

Le differenze però sono qui maggiori:  spt. direi nel primo il felino sta saltando, mentre nel secondo sta correndo e poi i colori sono invertiti.

<<In making the visual comparison of two marks depicting an animal, the Opposition Division must take care not to apportion excessive weight to a coincidence in features that are merely generic to this part of the animal body (e.g. legs, tails), since these traits, which are common to felines, differ significantly in the details of the marks under comparison (13/07/2017, R 110/2017 2, DEVICE OF A FLYING BIRD (fig.) / DEVICE OF A FLYING BIRD (fig.) et al., § 61; 29/07/2020, R 2901/2019 5, DEVICE OF A SHEEP (fig.) / DEVICE OF A RAM (fig.), § 30). Indeed, these two depictions of a feline show some significant differences. This is caused predominantly by the fact that the depiction of a feline in the contested sign is very simplified and the morphologic features of felines are not clearly, immediately and effortlessly visible. Instead, that sign consists merely of a feline’s contour and requires some mental effort in order to recognise and identify a feline. This contrasts sharply with the depiction of a feline in the earlier mark, which is less streamlined and more detailed/elaborate, and contains more clearly identifiable morphologic features of a feline than the contested sign, such as details of its head, ears, eyes, etc.

In this regard, consumers are capable of perceiving differences between the stylisation of signs. The key point is how the signs at issue are normally perceived overall and not how the stylistic differences between them may be perceived in the event that a particularly meticulous consumer is in a position to examine the graphic stylisation and draw comparisons between them (20/07/2017, T 521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 49)>>

La risposta è di dubbia esattezza: il consumatore ricorda ad un livello di astrattezza maggiore , almeno per i beni di largo consumo

(anche qui segnalazione di Marcel Pemsel su IPKat che correttamente solleva il problema del grado di astratezza con cui ricorda il consumatore)