Il motore di ricerca è corresponsabile per associazioni indesiderate ma errate in caso di omonimia?

La risposta è negativa nel diritto USA, dato che Microsoft è coperta dal safe harbour ex § 230 CDA:

Così , confermando il 1° grado, la 1st District court of appeal della Florida, Nos. 1D21-3629 + 1D22-1321 (Consolidated for disposition) del 10 maggio 2023, White c. DISCOVERY COMMUNICATIONS, ed altri.

fatto:

Mr. White sued various nonresident defendants for damages in tort resulting from an episode of a reality/crime television show entitled “Evil Lives Here.” Mr. White alleged that beginning with the first broadcast of the episode “I Invited Him In” in August 2018, he was injured by the broadcasting of the episode about a serial killer in New York also named Nathaniel White. According to the allegations in the amended complaint, the defamatory episode used Mr. White’s photograph from a decades-old incarceration by the Florida Department of Corrections. Mr. White alleged that this misuse of his photo during the program gave viewers the impression that he and the New York serial killer with the same name were the same person thereby damaging Mr. White.

Diritto :

The persons who posted the information on the eight URLs provided by Mr. White were the “information content providers” and Microsoft was the “interactive service provider” as defined by 47 U.S.C. § 230(f)(2) and (3). See Marshall’s Locksmith Serv. Inc. v. Google, LLC, 925 F.3d 1263, 1268 (D.C. Cir. 2019) (noting that a search engine falls within the definition of interactive computer service); see also In re Facebook, Inc., 625 S.W. 3d 80, 90 (Tex. 2021) (internal citations omitted) (“The ‘national consensus’ . . . is that ‘all claims’ against internet companies ‘stemming from their publication of information created by third parties’ effectively treat the defendants as publishers and are barred.”). “By presenting Internet search results to users in a relevant manner, Google, Yahoo, and Microsoft facilitate the operations of every website on the internet. The CDA was enacted precisely to prevent these types of interactions from creating civil liability for the Providers.” Baldino’s Lock & Key Serv., Inc. v. Google LLC, 285 F. Supp. 3d 276, 283 (D.D.C. 2018), aff’d sub nom. Marshall’s Locksmith Serv., 925 F.3d at 1265.
In Dowbenko v. Google Inc., 582 Fed. App’x 801, 805 (11th Cir. 2014), the state law defamation claim was “properly dismissed” as “preempted under § 230(c)(1)” since Google, like Microsoft here, merely hosted the content created by other providers through search services. Here, as to Microsoft’s search engine service, the trial court was correct to grant summary judgment finding Microsoft immune from Mr. White’s defamation claim by operation of Section 230 since Microsoft did not publish any defamatory statement.
Mr. White argues that even if Microsoft is immune for any defamation occurring by way of its internet search engine, Microsoft is still liable as a service that streamed the subject episode. Mr. White points to the two letters from Microsoft in support of his argument. For two reasons, we do not reach whether an internet streaming service is an “interactive service provider” immunized from suit for defamation by Section 230.
First, the trial court could not consider the letters in opposition to the motion for summary judgment. The letters were not referenced in Mr. White’s written response to Microsoft’s motion. They were only in the record in response to a different defendant’s motion for a protective order. So the trial court could disregard the letters in ruling on Microsoft’s motion. See Fla. R. Civ. P. 1.510(c)(5); Lloyd S. Meisels, P.A. v. Dobrofsky, 341 So. 3d 1131, 1136 (Fla. 4th DCA 2022). Without the two letters, Mr. White has no argument that Microsoft was a publisher of the episode.
Second, even considering the two letters referenced by Mr. White, they do not show that Microsoft acted as anything but an interactive computer service. That the subject episode was possibly accessible for streaming via a Microsoft search platform does not mean that Microsoft participated in streaming or publishing the episode

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Fair use nel software: la sentenza di appello in Apple v. Corellium

L’appello dell’11 circuito 8 maggio 2023, Apple v. Corellium, Case: 21-12835, decide un interessante caso di fair use nel software.

Si tratta del sftw CORSEC per simulare il sistema operativo iOS di Apple anche su macchine android.

La corte di appello conferma il fair use, dati i benefici per la collettività di tale sftw.

<< Like Google Books, CORSEC adds new features to copyrighted works. CORSEC allows re-searchers to visualize in real time iOS’s processes, freeze those pro-cesses and study them for as long as they need to, step backward and forward in time at will to closely monitor system activity, and run multiple experiments from the same starting point. CORSEC also adds file and app browsers. There’s no dispute that these fea-tures assist researchers and enable them to do their work in new ways. Corellium has thus “augment[ed] public knowledge by mak-ing available information about [iOS].” Id. at 207; see also A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC, 562 F.3d 630, 639 (4th Cir. 2009) (finding that copying student assignments into a database to detect plagiarism was “transformative” because the database’s “use of [the students’] works had an entirely different function and pur-pose than the original works”); Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1165 (9th Cir. 2007) (finding that Google image search’s “use of thumbnails [was] highly transformative” because the “use of the images served a different function” than the original pictures by “improving access to information on the internet ver-sus artistic expression” (cleaned up)); Sony Comput. Ent., Inc. v. Connectix Corp., 203 F.3d 596, 606 (9th Cir. 2000) (finding that a PlayStation emulator was “modestly transformative” because the emulator “create[d] a new platform, the personal computer, on which consumers can play games designed for the Sony PlayStation”) >>.

Apple solleva tre obieizoni, rigettate dalla Corte.

<<Against all this, Apple advances three arguments—all unpersuasive.

First, Apple argues that “making verbatim copies of a cop-yrighted work and converting [those works] into a different format is not transformative.” Apple is right. In Patton, for example, we found no transformative use where “verbatim copies of portions of . . . original books . . . ha[d] merely been converted into a digital format.” 769 F.3d at 1262. Similarly, the Ninth Circuit held that it was not transformative to convert copyrighted songs from CDs to MP3 files for download because the “original work[s] [were] merely retransmitted in a different medium.” See A&M Recs., Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004, 1015 (9th Cir. 2001).
But this isn’t a case in which the original is simply repack-aged in a different format. Corellium adds several features that are not normally available on iOS. These include (1) the ability to see and halt running processes; (2) the ability to modify the kernel; (3) CoreTrace, a tool to view system calls; (4) an app browser; (5) a file browser; and (6) the ability to take live snapshots. They also include, for example, the ability to modify the trust cache so that researchers can install new programs on the device that allow the user to perform fuzzing (a way to find bugs in a product’s code) or other types of security research. The record, in other words, shows that there wasn’t verbatim copying here. And even if there were, Patton itself recognized that “verbatim copying may be transform-ative so long as the copy serves a different function than the origi-nal work.” 769 F.3d at 1262. Here, Corellium used iOS to serve a research function, and not as a consumer electronic device.
Second, Apple contends that “[s]ecurity research is not a transformative purpose because it is one of the purposes already served by Apple’s works.” Apple says that “security researchers have long used Apple-licensed versions of iOS to do their work.” Corellium (in our view) rightly points out the flaw in this argu-ment: it’s “like saying Google Books was not transformative be-cause scholars could manually search books for keywords by going to the library.” In other words, there’s no dispute that CORSEC “adds features that are not available on retail iOS that are useful for security research.” These features make security research far more efficient. See Fox News Network, LLC v. TVEyes, Inc., 883 F.3d 169, 177 (2d Cir. 2018) (noting “the transformative purpose of en-hancing efficiency”). They also make possible deeper insights into the software. The fact that iOS itself allowed for some security re-search before, then, can’t negate Corellium’s innovation (just like sifting through books at the library didn’t negate Google Books’s transformativeness).
Third, Apple asserts that “the district court was wrong to find—on summary judgment—that the purpose of [CORSEC] is security research.” For this, Apple mostly points to evidence show-ing that customers can use CORSEC for multiple purposes. For example, Corellium’s expert testified that security research wasn’t CORSEC’s “exclusive use.” But transformativeness does not re-quire unanimity of purpose—or that the new work be entirely dis-tinct—because works rarely have one purpose. In assessing whether a work is transformative, the question has always been “whether a [transformative use] may reasonably be perceived.” Campbell, 510 U.S. at 582 (emphasis added) (finding that a parody was transformative even though both a song and its parody serve the same function of entertainment). We don’t ask whether the new product’s only purpose is transformative.
The Supreme Court made this point in Google. In that case, Google used Java’s code “for the same reason that [Oracle] created those portions, namely, to enable programmers [to use shortcuts] that would accomplish particular tasks.” Google, 141 S. Ct. at 1203. But, at a higher level, the purpose was to create a “new product [that] offer[ed] programmers a highly creative and innovative tool for a smartphone environment.” Id. This higher-order purpose was what made Google’s product transformative. Id. As in Google, the mere fact that some purposes overlap does not pre-clude a finding of transformative use >>

Conflitto tra nomi di dominio e applicazione della disciplina dei segni distintivi: una pronuncia veneziana

giurisprudenzadelleimprese.it pubblica Tribunale di Venezia-sez. specializz. imprese RG 4569/2020, 16.03.2022, rel. L. tosi.

E’ interessante perchè non sono molte le vertenze (note) tra nomi di dominio .

Provvedimento corretto tranne in un puinto:

Segnalo solo un passaggio che parrebbe un errore concettuale:

<<Secondo le linee guida EUIPO relative ai marchi – valido supporto anche per la valutazione nel diritto interno, data la diretta ispirazione o derivazione di questo dalle fonti sovranazionali, e comunitarie in particolare – il carattere distintivo può essere valutato solo in relazione, in via primaria, ai prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la sua registrazione, e, secondariamente, alla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento.>>

L’errore starebbe nel far proprio il giudizio dell’ Ufficio Europeo,  che in effetti nelle sue Guidelines (ediz. 2023, p. 368) scrive (“Such distinctiveness can be assessed only by reference first to the goods or services for which registration is sought and, second, to the relevant public’s perception of that sign (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 and case-law cited therein”).

Che lo pensi l’EUIPO e la sentenze ivi citt., non fa venir meno l’errore.

Infatti, come la confondibilità va stimata in base al consumatore (al giudizio del pubblici), così la distintività: non può essere diverso il parametro soggettivo di giudizio nei due casi.

Ma potrebbe essere solo un difetto comunicativo e non cognitivo: potrebbe riferirsi solo ai due aspetti logici da considerare (prodotti + soggetti), fermo restando che il giudizio è solo in relazione ai secondi (non ha senso indagare il punto di vista “delle merci”).

Irrilevante è qui la regola della c.d. unitarietà, dato che gli usi in conflitto erano entrambi come domain names

Ruolo della descrizione e dei disegni nell’interpretazione della domanda brevettuale

Cass. sez. I del 01.02.2023 n. 3013, rel. Catallozzi:

<<- ciò posto, si osserva che, come osservato anche nello stesso precedente giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalle ricorrenti, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinarne l’ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione (cfr. Cass. 9 aprile 2019, n. 22079);

– infatti, l’individuazione dell’ambito di protezione brevettuale e dei relativi limiti è enucleabile anche attraverso la descrizione e i disegni del brevetto stesso, che assolvono a una funzione esplicativa delle rivendicazioni (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33232; Cass. 5 marzo 2019, n. 6373; Cass. 28 luglio 2016, n. 15705);

– pertanto, pur riconoscendo la validità della regola che pone la sufficiente descrizione dell’invenzione quale requisito per il rilascio del brevetto e la centralità del ruolo delle rivendicazioni nell’individuazione dell’ambito della tutela, deve ritenersi che l’interpretazione di queste ultime non si limita al testo letterale delle stesse, pur non potendosi estendere a tutto ciò che può essere dedotto da un esperto del ramo dalla considerazione della descrizione e dei disegni;

– in particolare, non può disconoscersi la valenza interpretativa della descrizione e dei disegni nei casi, quale quello in esame, in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l’oggetto della rivendicazione, formulata in termini ampi e caratterizzati da inevitabile genericità, partecipando alla dichiarazione di volontà del titolare circa il perimetro della tutela richiesta;

– in tali casi, l’utilizzo delle descrizioni e dei disegni, lungi dall’estendere l’ambito della protezione oltre quella espressa dalle rivendicazioni, permette che la concessione della privativa sia maggiormente aderente alla volontà del titolare e, coerentemente con quanto disposto dall’art. 52, comma 3, cod. prop. ind., realizza un’equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi, potenzialmente avvantaggiati dalla limitazione dell’ambito di protezione;>>

La sentenza, poi , esamina pure l’art. 64 cpi (invenzione dei dipendenti)

Due Cassazioni sulla contraffazione per equivalenti

Cass. sez. I del 4 gennaio 2022 n. 120 , rel.  Iofrida, sull’interpretazione dell’art. 52 cod. propr. ind. (e soprattutto sul suo co. 3 bis)

Premessa:

<<Come già rilevato da questa Corte (Cass. 2977/2020), nelle disposizioni della CBE e dell’art. 52 c.p.i. viene colto unanimemente “il superamento del risalente approccio cosiddetto della “central definition theory””, incentrato sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso, quale ricostruita sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, non rilevando elementi accessori e secondari, anche se riprodotti (si pensi all’orientamento improntato, ai fini del giudizio sull’equivalenza, alla individuazione, nell’invenzione e nel prodotto contraffattorio, della medesima “idea inventiva” o “idea di soluzione” o “nucleo inventivo protetto” o “cuore dell’invenzione brevettata”: Cass. 2848/1960; Cass. 257/2004; Cass. 12545/2004; Cass. 22495/2006); modalità di ricostruzione che aveva incontrato critiche perché prescindeva dal ruolo centrale svolto dalle rivendicazioni e frustrava le esigenze di certezze dei terzi in ordine all’ampiezza dell’esclusiva brevettuale, e “l’approdo alla cosiddetta “peripheral definition theory”, fondata sulla chiara e precisa identificazione dei limiti e dei confini della protezione brevettuale, funzionali alla determinazione del perimetro della privativa”, sulla base delle caratteristiche del trovato espressamente rivendicate nel testo brevettuale, secondo il c.d. esame “elemento per elemento”, fatto proprio dal legislatore Europeo e italiano, che aveva già trovato applicazione nel sistema statunitense (c,d. “element by element rule”, a sua volta corollario della “all elements rule”, secondo cui, perché si abbia contraffazione, ogni elemento rivendicato deve ritrovarsi nell’oggetto o letteralmente o per equivalenti).

Si è quindi rafforzato il ruolo centrale e autonomo delle rivendicazioni, sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione, in quanto solamente le caratteristiche, come effettivamente rivendicate, debbono essere prese in considerazione per stabilire la differenza tra l’oggetto del brevetto e l’arte nota, sia nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti>>.

Poi sull’equivalenza come di solito inerpretata:

< 2.4. Vi sono due principali metodologie per valutare l’equivalenza: a) il triple test o metodo FWR (function, way, result), di matrice statunitense, secondo cui, in un’analisi di ogni parte dell’invenzione, nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che realizzano lo stesso risultato dell’invenzione (result), con le stesse modalità (way) e che svolgono sostanzialmente la stessa funzione (function); b) il criterio dell’ovvietà, di derivazione tedesca, secondo cui rientrano nella contraffazione del brevetto per equivalenti tutte le realizzazioni che, in virtù della tecnica nota, costituiscono, per il tecnico del ramo, un’ovvia variante ovvero una risposta banale e ripetitiva rispetto a quanto rivendicato, salvo che il trovato oggetto di contestazione non risolva un problema tecnico diverso, potendo allora rientrare nel campo delle invenzioni dipendenti, di cui all’art. 68, comma 2, c.p.i..

Questa Corte ha aderito prevalentemente alla seconda teoria (Cass. 257/2004; Cass. 9549/2012 Cass. 24658/2016).

Si è poi rilevato che, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza, non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l’utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore, occorrendo, in tal caso, l’autorizzazione all’utilizzo da parte del titolare del brevetto antecedente (Cass. 30234/2011).

E’ stato nuovamente ribadito (Cass. 22351/2015, caso Omac-Galli, riguardante un brevetto relativo ad una macchina per carico e scarico e accoppiamento di strisce di pelle) che “una riproduzione solo parziale del dispositivo brevettato non è idonea ad escludere, di per sé, la contraffazione laddove la parzialità non impedisca, secondo un accertamento che costituisce una questione di fatto, affidata all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici, di ritenere l’utilizzazione del brevetto, nella sua struttura generale, anteriore”.

Si è invece esclusa la contraffazione per equivalenti quando un prodotto o procedimento in contestazione sia significativamente diverso rispetto a quello brevettato, tanto che, presentando una differenza tecnica strutturale, qualitativamente apprezzabile e che investe il nucleo inventivo protetto, non possa essere considerata un mero equivalente (Cass. 9548/2012).

Nella pronuncia già citata n. 2977/2020, si è chiarito in motivazione che, tuttavia, al fine di dare, oggi, effettiva applicazione alla regola di contemperamento, contemplata dell’art. 52 c.p.i., commi 3 e 3 bis, l’ambito di tutela del brevetto non può sempre essere determinato sulla base del solo contenuto letterale delle rivendicazioni, che esprimono dichiarazioni di volontà dell’inventore, in quanto “vi sono indubbiamente casi in cui la non coincidenza fra il prodotto e il contenuto oggettivo delle rivendicazioni brevettuali non esclude la contraffazione, allorché la modesta variante incida su di un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo, o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale); o allorché il prodotto accusato di contraffazione per equivalenti assolve alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato; o, ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico del settore” >>.

Principio di diritto: ““In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato”“.

Passiamo a Cass. sez. I del 20.10.2022 n. 30.943, rel. Falabella:

<< La banalità delle soluzioni tecniche alternative che sono state adottate si traduce, del resto, nella contraffazione per equivalente che la Corte di merito ha positivamente accertato: infatti, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta (Cass. 2 novembre 2015, n. 22351; Cass. 13 gennaio 2004, n. 257; cfr. pure Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977, circa il rilievo che assume, ai fini dell’equivalenza della soluzione inventiva, il fatto che la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema)>>.

Meta vince in appello contro 47 Stati USA per l’addebito di abuso di posizione dominante (acquisizioni aggressive ed escludenti)

L’Appello del District of Columbia Circuit rigetta l’impugnazione dei 47 Stati , dopo perso il primo grado contro FAcebook, circa l’addebito di abuso di posizone dminante.

Si tratta della sentenza 27.04.2023, caso n° 21-7078, leggibile qui oppure qui , pdf della pagina web della corte.

La sentenza di primo grado caso No. 20-3589 (JEB) del 28.06.2021  è qui oppure qui.

La rigetta soprattutto per “laches” (negligente ritardo, “Verwirkung” forse)

 

La disciplina della contitolarità di un marchio (unanimità o maggioranza per la concessione di licenza) spetta al diritto nazionale, non a quello armonizzato europeo

Così Corte di Giustizia 27.04.2023 , C-686/21, caso Legea.

Vediamo il passo circa il reg. 40/94:

Quanto al regolamento n. 40/94, quest’ultimo, pur riconoscendo la comproprietà di un marchio dell’Unione europea, non contiene alcuna disposizione che disciplini le condizioni di esercizio, da parte dei contitolari di un tale marchio, dei diritti conferiti da quest’ultimo, tra cui quello di decidere di concedere una licenza d’uso o di recedere dal relativo contratto.

37 Orbene, dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 si evince che il marchio dell’Unione europea, in quanto oggetto di proprietà, è assimilato a un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo le norme stabilite in detto articolo. Ne consegue che, in assenza di disposizioni di tale regolamento che disciplinino le modalità di adozione, da parte dei contitolari di un marchio dell’Unione europea, della decisione di concedere una licenza d’uso di quest’ultimo o di recedere dal relativo contratto, dette modalità sono disciplinate dal diritto di tale Stato membro.

Motivazione leggerina ma forse esatta nell’esito.

v. mio post sulle conclusioni dell’AG , un pò più consistenti sotto il profilo teorico.

 

L’azione di danno ex § 512.f Copyright Act concerne solo l’abuso di copyright, non di marchio

UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA, CV 22-4355-JFW(JEMx), del 21 aprile 2023,  Yuga Labs, Inc. -v- Ripps, et al., decide una lite su marchio  in causa promossa dal titolare del NFT “Bored Ape” contro un visual artist (Ripps) che lo critica: Ripps is a visual artist and creative designer who purports to create artwork that comments in the boundaries between art, the internet, and commerce. According to Defendants, Yuga has deliberately embedded racist, neo-Nazi, and alt-right dog whistles in the BAYC NFTs and associated projects.3 Beginning in approximately November 2021, Ripps began criticizing Yuga’s use of these purported racist, neo-Nazi, and alt-right dog whistles through his Twitter and Instagram profiles, podcasts, cooperation with investigative journalists, and by creating the website gordongoner.com.

Y. manda allora richieste di notice and take down (NATD) per marchio spt. ma anche per dir. di autrore.

R. reagisce azionando la disposizione nel  titolo.
Ma la corte -delle 25 richieste NATD- esamina solo quelle (quattro) che hanno portato al take down e solo quelli di copyrigjht (una), non quelle su marchio (tre). Del resto il tenore della norma è inequivoco.

E rigetta l’eccezione (o dom. riconvenzionale?): With respect to the only DMCA notice that resulted in the takedown of Defendants’ content,
Defendants have failed to demonstrate that the notice contains a material misrepresentation that
resulted in the takedown of Defendants’ content or that Yuga acted in bad faith in submitting the
takedown notice. Although Defendants argue that Yuga does not have a copyright registration for
the Ape Skull logo that was the subject of the DMCA takedown notice, a registration is not required
to own a copyright. Instead, a copyright exists at the moment copyrightable material is fixed in any
tangible medium of expression. Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-Street.com LLC, 139
S.Ct. 881, 887 (2019); see also Feist v. Publ’ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 449 U.S. 340, 345
(1991) (holding that for a work to be copyrightable, it only needs to possess “some minimal degree
of creativity”). Moreover, courts in the Ninth Circuit have held that a logo can receive both
trademark and copyright protection. See, e.g., Vigil v. Walt Disney Co., 1995 WL 621832 (N.D.
Cal. Oct. 16, 1995).

La setnnza è itnerssante però anche -soprattutto.- per  il profili di mnarchio e concorrenza sleale circa l’uso dell’NFT.

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Brevettazione di invenzioni generate da AI: l’inventore deve essere un umano, conferma la Corte Suprema USA

Si legge su techdirt.com del 28 aprile 2023 che la Corte Suprema USA ha rigettata l ‘istanza di esaminare la sentenza di appello, che aveva respinto la domanda di brevettazione in oggetto , posta dal famoso ormai Stephen  Thaler,.

V.  qui la pag. di SCOTUS (Apr 24 2023 Petition DENIED)-

V. qui la pag. di techdirt sulla sentenza di appello 8 maggio 2022 e il link diretto al testo in pdf  della stessa.

Curioso è che il noto giurista Larry Lessig si sia espresso in un parere come Amicuc Curiae in senso opposto.

Il link diretto al pdf del suo parere   , come si legge in altra pag. di techdirt .

Per determinare l’ambito coperto dalle rivendicazioni, non conta la descrizione (secondo il Board of Appeal dell’EPO)

Dalla decisione del BoA dell’ufficio europeo, 16 marzo 2023, caso n° T 1924/ 20 – 3.5.03  (ne dà notizia Rose Hughes il 10 aprile u.s su IPKat):

<< 2.7     The respondent’s line of argumentation regarding E1’s
disclosure and inventive step concerning claim 8 hinged
upon a claim construction that was based on the
description of the opposed patent. The board holds such
a line of argumentation to be not convincing, given its
conviction that a skilled reader of a patent claim
would, for many reasons, interpret the claims based
essentially on their own merits (see e.g. T 2764/19,
Reasons 3.1.1; T 1127/16, Reasons 2.6.1). This is
because the “subject-matter of the European
patent” (cf. Article 100(a) EPC) is defined by the
claims and only by them. The description and drawings
are, however, typically used by the deciding body to
determine the above-mentioned “skilled reader” and,
hence, the view point from which the claims are
interpreted. This means that, when interpreting the
claims, the description and drawings cannot be relied
on as a sort of fall-back or supplementary-guidance
tool for filling up gaps or for resolving
inconsistencies in a claim to the patent proprietor’s
advantage. Such a reliance on the description and the
drawings by the patent proprietor will normally fail to
convince>>.

Qui il link diretto al pdf della decisione.

SEcondo il ns. art.  52.2 c.p.i. e il 69 della Conv. Europea (EPC), il ruolo della descrizione è solo interpretativo: <<The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims >>.