Marchio denominativo generico/non distintivo : il caso DECOTEC

Trib UE 29.03.2023 , T-308/22, Celotec GmbH c. EUIPO-Decotec Printing. conferma le decisioni amminisative , per cui il marchio in oggetto per carta tappezzeria cancelleria tappeti etc. (vcl. 16-19-27) non è generico nè privo di distintività.

Norma azionata: art. 7.1.b-c del reg. UE 207/2009.

 

Uso del marchio in forma diversa da quella registrata e relativa prova

In relazione alla prova dell’uso chiesta dall’istante a carico di chi oppone un’anteriorità (art. 42.2. reg. 207/2009, da noi art. 178.3 cpi), è interessante  Tribunale UE 8 marzo 2023, T-372/21, Sympatex Technologies GmbH c. EUIPO-Livve Espanola SA.

Se ne possono trare infatti utili indicaizoni a livello pratico-opertivi sul sempre critico punto della prova dell’uso.

Inoltre esamina la norma -complessa pure a livello teorico- dell’uso del segno “in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;” , art. 15.1.b) reg. 207 cit.-art. 24.2 cpi.

Ci sono infine le consuete argomentazioni sul giudizio di confondibilità

Contraffazione musicale (negata) dal distretto sud di New York

Mark Jaffe dà notizia di South. Distr. of New York 24 marzo 2023, Case 1:21-cv-04047-VM, EMELIKE NWOSUOCHA c. DONALD MCKINLEY GLOVER II,
JEFFEREY LAMAR WILLIAMS ed altri.

Interessante esame delle questioni proprie delle liti su copyright musicale nella sentenza in esame: questioni sempre ostiche per chi non conosce teoria o almeno tecnica musicale.

Il problema di solito -e pure qui- è quello di individuare le parti non originali di una composizione, le quali non sono proteggibili.

In generale:

<<Thus, “copyright protects only that which is original,” and “does not protect ideas, only their expression.” McDonald, 138 F. Supp. 3d at 455. “This principle excludes from copyright the raw materials of art, like colors, letters, descriptive facts, and standard geometric forms, as well as previous creative works that have fallen into the public domain,” and “[i]t likewise excludes the basic building blocks of music, including tempo and individual notes.” Id. at 454 (collecting cases). Further, “words and short phrases, including titles and slogans, rarely if ever exhibit sufficient originality to warrant copyright protection,” and “[l]onger phrases are also not protectable if they are common or cliché.” Id. Similarly, “common rhythms, song structures, and harmonic progressions are not protected” and “[t]hemes fall into the category of uncopyrightable ideas.” Id. at 454-55. Still, “a work may be copyrightable even though it is entirely a compilation of unprotectible elements,” because “the original way in which the author has selected, coordinated, and arranged the elements of his or her work” is protectible. Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd. (Inc.), 71 F.3d 996, 1003-04 (2d Cir. 1995) (internal quotation marks omitted)>>

In aprticolare nel caso sub iudice:

<<Additionally, the parties agree, and the Court concurs, that the Complaint does not allege infringement of the “overall structure of the songs, order, and number of verse and chorus sections,” or the “instrumentation,” “musical notes,” or “musical production.”5 (See Opposition at 2-6; Memorandum at 4-6; Complaint ¶¶ 39-40.)
The Court finds that the “distinct and unique vocal cadence, delivery, rhythm, timing, phrasing, meter and/or pattern” or “flow” as well as the “lyrical theme” and “structure” of the chorus in Plaintiff’s Composition lack sufficient originality alone, or as combined, to merit compositional copyright protection or are categorically ineligible for copyright protection. (Complaint ¶ 39.) For instance, Nwosuocha asserts copyright over the “lyrical theme” of Plaintiff’s Composition, but a lyrical theme is simply an idea, and ideas are not protectable. Moreover, the idea of a boastful rapper is certainly not original to Nwosuocha.
The Court further finds that although the “content” of the chorus of Plaintiff’s Composition, which the Court understands to mean the lyrics, bears sufficient originality to merit compositional protection, a cursory comparison with the Challenged Composition reveals that the content of the choruses is entirely different and not substantially similar.6 As noted previously, the “question of substantial similarity is by no means exclusively reserved for resolution by a jury” and the Second Circuit has “repeatedly recognized that, in certain circumstances, it is entirely appropriate for a district court to resolve that question as a matter of law, either because the similarity between two works concerns only non-copyrightable elements of the plaintiff’s work, or because no reasonable jury, properly instructed, could find that the two works are substantially similar.” Peter F. Gaito, 602 F.3d at 63. Here, no reasonable jury, properly instructed, could find that the lyrics of the chorus of Plaintiff’s Composition and the chorus of the Challenged Composition are substantially similar>>.

Si tratta però di esame ultroneo , condotto dalal corte senza necessità, dato che l’opera nmon era stata retgistrata come richeide il diritto usa per aver tutela in corte. O meglio -particolare assi imporante- l’attore aveva registrato solo il fonogramma (sound recording) e  non l’opera muscia /musical registration): inadempimeot palese del suo consulente IP .

Editori contro Internet Archive: sentenza della corte newyorkese sul fair use relativo alla digitalizzazione di libri cartacei

Distretto Sud di New York 24 marzo 2023, 20-cv-4160 (JGK), Hachette ed altri c. Internet Archive ed altri.

Interne Archive , non profit, durante la pandemia digitalizzò 127 libri cartacei di 4 editori e li mise on line. Questi agiscono in giudizio per violaizone di diritto di autore.

La difesa di IA consistette solo nell’eccezione di  fair use (17 us code § 107).

Eccezione rigettata però.

Tra i punti più interessanti:

i) la differenza rispetto al caso Google Books (che pure digitalizza libri cartacei), ove fu ravvisato transformative use, sub A.1, pp. 19-20.

ii) l’aver ravvisato profit indiretto, anche se l’associazione è non profit, sub A.2 p. 26 ss

Marchio anteriore e DOP successiva circa il concetto di “stesso tipo di prodotto” (art. 14 reg. 510/2006): cacio romano vs. pecorino romano

 Cass. n. 7937 del 20.03.2023 , sez. I, rel. Fidanzia, esamina il reg. UE 510/2006 e spt. l’art. 14, per vedere se cacio (da marchio) e pecorino (da marchio e dop) romani siano merceologicamente affini (meglio “lo stesso tipo di prodotto”).

Dice che il paragone non si fa da classificazione di nizza (che proterebbe a sovrapporre i dut tipi di formaggio) ma in base ai risepttiti doc. amminsitartivi e alle domande di privatia (e pure quanto al disciplinare, ovviamente, circa la dop). Ciò per atuare il predetto concetto di “stesso tipo” ex art. 14 c. 1.

C’è però un problama.

Detta norma egola il conflitto tra dop anteriore e domadna di marcjhio posteriore: ” 1.   Qualora una denominazione d’origine o un’indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione”.

Nel caso sub iudice invece il marchio antagonista pare fosse anteriore alla (domanda di) dop. Quindi la dispoisizione governante il caso dovrebbe essere il c. 2 del’art. 14, il quale non ripropone il detto concetto, ma rinvia all’art. 13, che pure ne è privo (ponendo una sua articolata disciplina).

Ad una prima lettura quindi l’ordinanza lascia perplessi

Scarsissima affinità merceologica ma notevole vicinanza tra segni: la domanda di marchio è respinta per l’anteriorità di un segno rinomato

sul caso DEVICE OF A RABBIT WITH OVAL SHAPED EARS.

L’appello amminsitrativo EUIPO rigetta la domanda di registrazione con decisione 10 gennaio 2023 , case R 442/2022-4, Mercis BV c. Bunnyjuice, Inc. (ove trovi il link al file word della decisione, che per comodità ripeto qui ).

Paragone tra i segni al § 39/40

Rinomanza riconosciuta: <54 In sum, it has been proven that the earlier mark representing the Nijntje character had at the date of application of the contested mark a very strong reputation at least in the Netherlands, which suffices to prove a reputation in the Benelux (see paragraph 42 above) for, amongst others, books in Class 16, children books in particular, clothing in Class 25, children’s clothing in particular, and games and playthings in Class 28>.

Segue analisi dei rimanenti requisiti ex lege (“uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi”)

Monoautoralità o coautoralità nella canzone “Cathy’s Clown” degli Everly Brothers

Gli esecutori testametnati dei due fratelli Everly (noto duo statunitense del secondo dopoguerra) litigano sull’autoralità della canzone Cathy’s Clown”.

Ora Mark Jaffe ci dà notizia e offre cortesemente il link alla sentenza di appello 10 febbraio 2023, No. 21-5530 del 6° Circuito.

La sentenza , però,  si incentra solo sulla prescrizione del termine triennale entro cui il contestato deve agire in giudizio in presenza di contestazioni alla sua comproprietà: a pena di perdere l’azione!!!!  (17 US code § 507.b)

Il fratello maggiore , Don , infatti , aveva contestato al  fratello Phil la coautoralità di questi: Phil però non aveva poi agito entro i tre anni seguenti

Marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume: utile rassegna pubblicata dall’Unione Europea

Il 27 febbraio 2023 l’UE (  ) fa fatto uscir la Second consultation on CP14 Common Practice ‘Trade marks contrary to public policy or to accepted principles of morality’  .

V. a metà pagina il link a due file word, che qui ripeto:

Rassegna ampia ed utile

 

Un caso di progetto di lavoro di ingegneria/architettura ex art. 99 l. aut.

Trib. Napoli n. 1300/2023 del 6 febbraio 2023, RG 24090/2017, rel. Graziano, decide su una  domdanda di violazione di copyright per illecitamente protratta riproduzione di lavori di architettura/oingegneristici per il festival di Ravello e per loro illecita esecuzione .
Il Trib. rigetta però la qualificazione come opera DELL’INFGEGNO ex art. 2.5 l. aut.  anche se concede quella di progtto di ingegneria ex art. 99 l. aut. e l’equo compenso ivi previsto per euro 17.000,00-

Nega l’applicaizone dell’art. 11.2 l. aut. , non trattandosi di opera dell’ingegno.

Spunti: <<L’atto creativo si atteggia, dunque, come un atto giuridico in senso stretto che determina una modificazione della realtà e produce effetti giuridici, a prescindere dalla direzione della volontà. Sul punto, si osserva che il deposito e la registrazione rilevano ad altri fini, il primo ha generica funzione di controllo; la seconda fa fede fino a prova contraria dell’avvenuta pubblicazione dell’opera e della paternità dell’autore>>.

poi:

<<Pertanto, lo strumento di tutela individuato dall’ordinamento nell’ipotesi in cui un’opera sia qualificata come un progetto di lavoro di ingegneria o di lavoro analogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, è costituito dal riconoscimento di un equo compenso, in quanto “L’art. 99 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto dell’autore di progetti di lavori di ingegneria (od analoghi) protegge tanto l’espressione formale dell’idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all’equo compenso per l’utilizzazione dell’idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d’ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell’esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto” (ex multis Cass., Sez. V n. 3933/84, Cass., Sez. V n. 2168/82; Cass., Sez. V n. 773/80)>>

Infine:

<<Sulla base delle osservazioni suindicate, a cui il Collegio aderisce, si ritiene che i progetti in questione vadano ricondotti nella fattispecie dei “progetti di lavori” di cui all’art. 2578 c.c., non a quella dei “disegni e opere dell’architettura” ex art. 2, n. 5 della L. 22 aprile 1941, n. 633, in quanto gli elaborati, oggetto di contestazione, rappresentano soluzioni originali a problemi tecnici, la cui originalità viene pedissequamente traslata dalla peculiare originalità a monte della struttura del palco sospeso di Villa Rufolo da altri progettata, su cui gli progetti incidono>>.

(da www.ilcaso.it)

Il termine GRUYERE è generico e non registrabile comer marchio: così l’appello del 4 circuito USA

Sarah Burstein in Mastodon dà notizia di e link a questa interessante sentenza 03.03.3023, No. 22-1041, dell’appello del 4 circuito, INTERPROFESSION DU GRUYERE; SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU GRUYERE v. U. S. DAIRY EXPORT COUNCIL; ATALANTA CORPORATION; INTERCIBUS, INC..

Il comando è quello secondo cui il marchio denominativo GRUYERE non è registrabile (come marchio di certificazion: che è quelo concesso “to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.“, 15 US Code § 1127 ) perchè divenuto denominazione generica.

Sentenza dettagliata anche nel fatto, come raccomandabilmente si usa in common law.

<<All told, the record reflects sales in 2020 of at least pounds of gruyerelabeled cheese that was produced outside of the Gruyère region of Switzerland and France.

In In Re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D’acosta, the TTAB concluded that the term fontina “merely describes or is the generic name for a type of cheese,” in part because “the record reveal[ed] that there is a domestic fontina cheese.” 230 U.S.P.Q. 131 (T.T.A.B. Mar. 19, 1986). Here too, the evidence demonstrates the existence of a domestic gruyere cheese. And even more persuasively, the record establishes that, at least in 2020, non-Swiss and non-French cheese made up a substantial portion of the cheese sold as gruyere in the United States market. “This evidence is probative of generic use because the more members of the public see a term used by competitors in the field, the less likely they will be to identify the term with one particular producer” (or, in this case, one geographic region). Colt Def. LLC v. Bushmaster Firearms, Inc., 486 F.3d 701, 706 (1st Cir. 2007) (cleaned up). And significantly, Wegmans—which sells both domestic and Swiss-produced gruyere cheese—sold more domestic gruyere-labeled cheese than Swiss gruyere-labeled cheese each year between 2016 and 2021 (except 2020). This evidence strongly indicates that “to the American purchaser, [GRUYERE] primarily signifies a type of cheese (much like brie, swiss, parmesan or mozzarella) regardless of regional origin, rather than a mark of certification.” Id.>>

Per cui:

<< Having addressed the Consortiums’ challenges to the district court’s opinion, we conclude that, while the district court made certain improper inferences in its analysis, the record nevertheless contains evidence that is “so one-sided” that there is no genuine issue as to any material fact and Opposers must prevail as a matter of law. Retail Servs., Inc., 364 F.3d at 542. The FDA standard of identity, the pervasive sales of non-Swiss and nonFrench cheese labeled as gruyere in the United States, and the common usage of gruyere “establish[] that when purchasers walk into retail stores and ask for [gruyere], they regularly mean” a type of cheese, and not a cheese that was produced in the Gruyère region of Switzerland and France. Glover, 74 F.3d at 59>>.