Disciplina speciale UE in arrivo per i provider “to prevent and combat child sexual abuse”

La Commissione UE l’11 maggio 2022 ha proposto un regolamento contenente  <<rules to prevent and combat child sexual abuse>> COM(2022) 209 final – 2022/0155 (COD): qui la pagina e qui il link diretto al testo .

Segnalo solo la parte relativa agli obblighi per i provider (capitolo II “OBLIGATIONS OF PROVIDERS OF RELEVANT INFORMATION SOCIETY SERVICES TO PREVENT AND COMBAT ONLINE CHILD SEXUAL ABUSE”); la loro individuazione (campo soggettivo di applicazione) rinvia largamente al digital services act (v. la  bozza)

  • dovranno i) fornire un risk assessment e ii) adottare misure di loro contenimento. Le seconde dovranno rispondere ai requisiti (fumosi) dell’art. 4.2
  • obblighi di indagine/ispezione, art. 10: <<Providers of hosting services and providers of interpersonal communication services that have received a detection order shall execute it by installing and operating technologies to detect the dissemination of known or new child sexual abuse material or the solicitation of children, as applicable, using the corresponding indicators provided by the EU Centre in accordance with Article 46. 2. The provider shall be entitled to acquire, install and operate, free of charge, technologies made available by the EU Centre in accordance with Article 50(1), for the sole purpose of executing the detection order. The provider shall not be required to use any specific technology, including those made available by the EU Centre, as long as the requirements set out in this Article are met. The use of the technologies made available by the EU Centre shall not affect the responsibility of the provider to comply with those requirements and for any decisions it may take in connection to or as a result of the use of the technologies.>>
  • gravosi i conseguenti doveri precisati al § 4 , art. 10:<<The provider shall:(a) take all the necessary measures to ensure that the technologies and indicators,as well as the processing of personal data and other data in connection thereto,are used for the sole purpose of detecting the dissemination of known or newchild sexual abuse material or the solicitation of children, as applicable, insofaras strictly necessary to execute the detection orders addressed to them;(b) establish effective internal procedures to prevent and, where necessary, detectand remedy any misuse of the technologies, indicators and personal data andother data referred to in point (a), including unauthorized access to, andunauthorised transfers of, such personal data and other data;(c) ensure regular human oversight as necessary to ensure that the technologiesoperate in a sufficiently reliable manner and, where necessary, in particularwhen potential errors and potential solicitation of children are detected, humanintervention;  d) establish and operate an accessible, age-appropriate and user-friendlymechanism that allows users to submit to it, within a reasonable timeframe,complaints about alleged infringements of its obligations under this Section, aswell as any decisions that the provider may have taken in relation to the use ofthe technologies, including the removal or disabling of access to materialprovided by users, blocking the users’ accounts or suspending or terminatingthe provision of the service to the users, and process such complaints in anobjective, effective and timely manner;(e) inform the Coordinating Authority, at the latest one month before the start datespecified in the detection order, on the implementation of the envisagedmeasures set out in the implementation plan referred to in Article 7(3);(f) regularly review the functioning of the measures referred to in points (a), (b),(c) and (d) of this paragraph and adjust them where necessary to ensure that the requirements set out therein are met, as well as document the review processand the outcomes thereof and include that information in the report referred to in Article 9(3)>>
  • reporting: sono indicati i dettagli del relativo dovere all’art. 13
  • doveri di rimozione entro 24 ore, art. 14: <<remove or disable access in all Member States of one or more specific items of material >> (notare l’oggteto: specific items)
  • doveri di bloccaggio, art. 16 (articolo importante, come comprensibile, prob. il più imporante assieme a quelli di indagine e di rimozione): << take reasonable measures to prevent users from accessing known child sexual abuse material indicated by all uniform resource locators on the list of uniform resource locators included in the database of indicators [ex art. 44]>>, c.1 (annosa questione del grado di precisione nell’indicazione dei siti).
  • responsabilità, art. 19: Providers of relevant information society services shall not be liable for child sexual abuse offences solely because they carry out, in good faith, the necessary activities to comply with the requirements of this Regulation, in particular activities aimed at detecting, identifying, removing, disabling of access to, blocking or reporting online child sexual abuse in accordance with those requirements.

Precisaizone praticamente utile , avendo alcuni ipotizzato che il cercare di prevenire eliminerebbe la possibilità di dire <non sapevo>. Teoricamente però inutile sia perchè si tratta di adempimento di dovere giudirico , sia perchè non c’è alcun concorso colposo nell’illecito (hosting di materiale vietato) se si adottano strategie informatiche di contrasto che richiedono magari un certo tempo per la implementazione e l’affinamento.

  • grosso problema sarà quello dei costi attuativi per i provider di minori dimensioni. 

Asserita violazione di copyright da parte di Pinterest rigettata per l’operatività del safe harbour ex 512.c DMCA

Un fotografo lamenta la riproduzione illecita di sue fotografie in Pinterest (P.).

Precisamente  lamenta non il fatto che altri utenti le carichino o le appuntino o lo faccia P. (verosimilmente ci sarà licenza concordata con/imposta da P. a proprio favore); bensì il fatto che P. le proponga nei feed altrui in abbinamento ad inserzioni pubblicitarie.

P. eccepisce il safe harbour ex § 512.c DMCA.

Il distretto nord della California decide la lite con provvedimento 3 maggio 2022, Davis c. PinterestCase 4:19-cv-07650-HSG , rigettando la domanda per l’esimente predetta.

la sentenza pare corretta, alla luce del tenore delle disposizoni di legge. L’attore aveva invece eccepito la mancanza tra gli altri del requisito dello storage dei materiali altrui .

La sentenza è ineressante perchè esamina il funzionamento di P.

Dice, poi,  che manca la prova per cui P. modifichierebbe il lavoro artistico inserendovi pubblicità: infatti i due newsfeed (pins degli utenti e inserzioni pubblicitarie) sono prodotti da due distinti algoritmi, pp.19-20 e 23/4.

Non c’è violazione di copyright: To the extent that Plaintiff suggests tracking user activity through algorithms or displaying  advertising on the platform is somehow copyright infringement, he offers no support for this novel theory.5 See, e.g., Dkt. No. 176 at 7 (“The undisputed evidence is that the users never asked to be  tracked using the Variants that Pinterest created from Plaintiff’s Works . . . .”). Copyright infringement requires Plaintiff to establish that Pinterest “violate[d] at least one exclusive right granted to copyright holders under 17 U.S.C. § 106.” Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508 F.3d 1146, 1159 (9th Cir. 2007). Neither tracking users’ activity nor displaying advertising near  Plaintiff’s works violates Plaintiff’s exclusive rights. But even if this did constitute infringing  activity, such conduct would still fall within § 512(c)’s protection., p. 23.

Esamina anhe il grado di dettaglio cui è tenuto l’attore nell’individuare le vioalzioni: tutte le 51 foto azionate o alcune solo, a titolo di esempio (III.A.i, p. 9)? Vecchia questione anche da noi in tema di responsabilità degli internet provider …

Infine manca pure il financial benefit, che deve essere provato relativamene alle vioalzioni specificamente azionate e non -in generale – relativametne al modello di business del convenuto  (altra vecchia questione nazionale  …). Si badi però che nel diritto usa il requisito è espressamente preevisto.

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)

Violazioni di copyright via internet e inibitoria ad ampio raggio

Alcuni siti danno notizia di tre significativi provvedimenti sostanzialmente uguali emessi il 26 aprile 2022, Case 1:21-cv-11024 (+ n° 11025 e n° 11026) -KPF-RWL, United Film Distribution e altri c. Does 1-10 etc. da parte del giudice K. Polk Failla del Southern District of New York.

V. ad es i link forniti nell’articolo di ArsTechnica e che comunque per comodità riporto qui:
il primo ;

il secondo ;

il terzo .

Si tratta del frequente caso di riproduzione da parte di siti pirata (www.Israel.TV) di programmi tv altrui , aggirando le misure di sicurezza.

I convenuti sono rimasti contumaci.

L’interesse sta nell’ampiezza e meticolosità dell’ordione inibitorio, che non si cura del problema della presenza in causa o meno dei destinatari delle misure.

Notevole è in particolare che l’ordine i) sia imposto a qualunque internet provider degli USA , inclusi quelli (ma solo per esempio e dunque non solo limitatamente ad essi) quelli elencati nell’allegato Exhibit B; ii) che sia impedsito l’accesso ai siti indicati in elenco Exhibit A << or  at any NewlyDetected Website as defined below>> (ove assai genricamente indicati).

Il giudice prescrive addirittura il messaggio da inserire nella landing page dopo l’azionamento del filtro :

<<(…) B. Against Internet Service Providers (ISPs):
IT IS FURTHER ORDERED that all ISPs (including without limitation those
set forth in
Exhibit B hereto) and any other ISPs providing services in the United
States shall block access to the Website at any domain address known today
(including but not limited to those set forth in Exhibit A hereto) or to be used in
the future by the Defendants (“
Newly-Detected Websites) by any technological
means available on the ISPs’ systems. The domain addresses and any
NewlyDetected Websites shall be channeled in such a way that users will be unable to
connect and/or use the Website, and will be diverted by the ISPs’ DNS servers
to a landing page operated and controlled by Plaintiffs (the “
Landing Page”)
which can be reached as follows:

Domain: zira-usa-11024.org
IP Address: 206.41.119.64 (Dedicated)

The Landing Page will include substantially the following information:
On April 26, 2022, in the case of United
King Distributors, et al. v. Does 1-10,
d/b/a Israel.tv
(S.D.N.Y., Case No. 1:21-cv-
11024 (KPF) (RWL)), the U.S. District

Court for the Southern District of New
York issued an Order to block all access to
this website/ service due to copyright
infringement
>>

Si tratta di indicazioni utili pure al difensore italiano per redigere le conclusioni  degli atti processuali attorei.

Il blocco dell’account Twitter per post ingannevoli o fuorvianti (misleading) è coperto dal safe harbour ex § 230 CDA

Il distretto nord della California con provv. 29.04.2022, No. C 21-09818 WHA, Berenson v. Twitter, decide la domanda giudiziale allegante un illegittimo blocco dell’account per post fuorvianti (misleading) dopo la nuova Twitter policy five-strike in tema di covid 19.

E la rigetta, riconoscendo il safe harbour ex § 230.c.2.a del CDA.

A nulla valgono le allegazioni attoree intorno alla mancanza di buona fede in Twitter: << With the exception of the claims for breach of contract and promissory estoppel, all claims in this action are barred by 47 U.S.C. Section 230(c)(2)(A), which provides, “No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of — any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected.” For an internet platform like Twitter, Section 230 precludes liability for removing content and preventing content from being posted that the platform finds would cause its users harm, such as misinformation regarding COVID-19. Plaintiff’s allegations regarding the leadup to his account suspension do not provide a sufficient factual underpinning for his conclusion Twitter lacked good faith. Twitter constructed a robust five-strike COVID-19 misinformation policy and, even if it applied those strikes in error, that alone would not show bad faith. Rather, the allegations are consistent with Twitter’s good faith effort to respond to clearly objectionable content posted by users on its platform. See Barnes v. Yahoo!, Inc., 570 F.3d 1096, 1105 (9th Cir. 2009); Domen v. Vimeo, Inc., 433 F. Supp. 3d 592, 604 (S.D.N.Y. 2020) (Judge Stewart D. Aaron)>>.

Invece non  rientrano nella citata esimente (quindi la causa prosegue su quelle) le domande basate su violazione contrattuale e promissory estoppel.

La domanda basata sulla vioalzione del diritto di parola è pure respinta per il solito motivo della mancanza di state action, essendo Tw. un  ente privato: <<Aside from Section 230, plaintiff fails to even state a First Amendment claim. The free speech clause only prohibits government abridgement of speech — plaintiff concedes Twitter is a private company (Compl. ¶15). Manhattan Cmty. Access Corp. v. Halleck, 139 S. Ct. 1921, 1928 (2019). Twitter’s actions here, moreover, do not constitute state action under the joint action test because the combination of (1) the shift in Twitter’s enforcement position, and (2) general cajoling from various federal officials regarding misinformation on social media platforms do not plausibly assert Twitter conspired or was otherwise a willful participant in government action. See Heineke v. Santa Clara Univ., 965 F.3d 1009, 1014 (9th Cir. 2020).  For the same reasons, plaintiff has not alleged state action under the governmental nexus test either, which is generally subsumed by the joint action test. Naoko Ohno v. Yuko Yasuma, 723 F.3d 984, 995 n.13 (9th Cir. 2013). Twitter “may be a paradigmatic public square on the Internet, but it is not transformed into a state actor solely by providing a forum for speech.” Prager Univ. v. Google LLC, 951 F.3d 991, 997 (9th Cir. 2020) (cleaned up, quotation omitted). >>

(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric goldman)

La corte europea rigetta la domanda di annullamento dell’art. 17 § 4 lett. b)-c) della direttiva copyright

Con la sentenza 26.04.2022, C-401/19,  la Corte di Giustizia UE  rigetta la domanda di annullamento dell’art. 17 § 4 (eventualmente dell’intero art. 17, se non separabile) della direttiva c.d. copyright 2019/790 , avanzata dalla Polonia.

In breve , secondo la ricorrente, le disposizioni censurate inibiscono eccessivamente la libertà di parola  con i nuovi doveri di filtraggio: <<39 La Repubblica di Polonia sostiene che, imponendo ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti online l’obbligo di compiere i massimi sforzi, da un lato, per assicurare che non siano disponibili contenuti protetti specifici per i quali i titolari di diritti abbiano fornito le informazioni pertinenti e necessarie e, dall’alto, per impedire che i contenuti protetti oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata da parte di tali titolari siano caricati in futuro, l’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e lettera c), in fine, della direttiva 2019/790 limiterebbe l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione degli utenti di tali servizi, garantito all’articolo 11 della Carta.>>

La CG rigetta, come prevedibile.

Infatti da un lato sarebbe stato uno scossone enorme alla proprietà intellettuale armonizzata UE.  Dall’altro, l’iter legislativo era stato lungo e tormentatissimo , avendo affrontato sin da subito le stesse oiezioni qui sollevate dalla Polonia: erano dunque state prese nel testo finale delle contromisure ad hoc (id est misure a tutela dei diritti antagonisti al diritto di autore e cioè a tutela della liberà di espressione).

La sentenza è importante e andrà studiata con attenzione.

Si badi che la restrizione al diritto di free speech è ravvisata (ad es. §§ 55 e 68). Però le cit contromisure fanno si che il bilanciAmento finale (art. 52.1 Carta dir. fondam. UE) ammetta tale restrizione.

Il cuore del’iter argomentativo sta nei sei aspetti esaminati nei §§ 72-97 ed è sintetizzabile così: “una lesione al diritto di parola apparentemente c’è: ma la direttiva ha adottato adeguate contromisure a sua tutela”.

Resta allora da vedere se i singoli Stati (da noi, se l’Italia) abbiano  attuato la dir. (d. lgs. 177 del 08.11.2021 – G.U. n. 283 del 27.11.2021) secondo i principi ora dettagliati dalla CG.

Sanzionato in via amministrativa l’ambush marketing di Zalando

Il Garante della concorrenza ritiene che la campagna di Zalando abbia indebitamente fruito della notorietà dei Giochi invernali Milano Cortina 2026, laddove ha creato  <<nella stessa piazza di Roma in cui era allestita dalla UEFA l’area Football Village ufficiale dell’evento calcistico internazionale “UEFA Euro 2020”, [di] una affissione di grandi dimensioni, di seguito riprodotta, in cui era presente l’espressione “Chi sarà il vincitore?”, era indicato il nominativo di Zalando ed erano raffigurate le 24 bandiere delle Nazioni partecipanti all’evento ed una maglia calcistica bianca in cui compariva il logo distintivo di Zalando >>.

Sono disposizioni specificamente introdotte per l’evento (art. 10 DL 11.03.2020 n. 16 divieto di attività parassitarie).

Si tratta del provvedimento 29.03.2020  proced. PV16 Zalando Cartello euro 2020.(ove riproduzione a colori).

La disposizione violata è quella del c. 1 e del c.2 lettera a) (v. sotto).

Naturalmente potrebbe costituire anche concorrenza sleale (art. 2598 n.3 cc) e/o pratica commerciale scorretta decettiva (illecito amministrativo di cui si dovrebbe studiare il rapporto con quello qui accertato dall’AGCM: concorso solo apparente?)

 1.   Sono   vietate   le   attivita'   di   ((pubblicizzazione    e
commercializzazione   parassitarie,   fraudolente,   ingannevoli    o
fuorvianti)) poste in essere ((in relazione  all'organizzazione))  di
eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o  internazionale
non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la  finalita'  di
ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. 
  2.    Costituiscono    attivita'    di     ((pubblicizzazione     e
commercializzazione parassitarie)) vietate ai sensi del comma 1: 
    a) la creazione di un collegamento  ((anche))  indiretto  fra  un
marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1
((,)) idoneo a indurre in errore  il  pubblico  sull'identita'  degli
sponsor ufficiali; 
    b) la falsa ((rappresentazione o))  dichiarazione  nella  propria
pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al  comma
1; 
    c) la promozione del proprio marchio  o  altro  segno  distintivo
tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia
idonea ad attirare l'attenzione del  pubblico,  posta  in  essere  in
occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a  generare
nel pubblico l'erronea impressione che l'autore  della  condotta  sia
sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo; 
    d) la vendita e la pubblicizzazione  di  prodotti  o  di  servizi
abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di
un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1  ovvero  con  altri
segni distintivi idonei a indurre in errore ((il pubblico)) circa  il
logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un  qualsivoglia
collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore ((o  con  i
soggetti da questo autorizzati)).

 

Ritwittare aggiungendo commenti diffamatori non è protetto dal safe harbour ex 230 CDA

Byrne è citato per diffamazione da Us Dominion (azienda usa che fornisce software per la gestione dei processi elettorali) per dichiaraizoni e tweet offensivi.

Egli cerca l’esimente del safe harbour ex 230 CDA ma gli va male: è infatti content provider.

Il mero twittare un link (a materiale diffamatorio) pootrebbe esserne coperto: ma non i commenti accompagnatori.

Così il Trib. del District of Columbia 20.04.4022, Case 1:21-cv-02131-CJN, US Dominion v. Byrne: <<A so-called “information content provider” does not enjoy immunity under § 230.   Klayman v. Zuckerberg, 753 F.3d 1354, 1356 (D.C. Cir. 2014). Any “person or entity that is responsible, in whole or in part, for the creation or development of information provided through the Internet or any other interactive computer service” qualifies as an “information content provider.” 47 U.S.C. § 230(f)(3); Bennett, 882 F.3d at 1166 (noting a dividing line between service and content in that ‘interactive computer service’ providers—which are generally eligible for CDA section 230 immunity—and ‘information content provider[s],’ which are not entitled to immunity”).
While § 230 may provide immunity for someone who merely shares a link on Twitter,
Roca Labs, Inc. v. Consumer Opinion Corp., 140 F. Supp. 3d 1311, 1321 (M.D. Fla. 2015), it does not immunize someone for making additional remarks that are allegedly defamatory, see La Liberte v. Reid, 966 F.3d 79, 89 (2d Cir. 2020). Here, Byrne stated that he “vouch[ed] for” the evidence proving that Dominion had a connection to China. See
Compl. ¶ 153(m). Byrne’s alleged statements accompanying the retweet therefore fall outside the ambit of § 230 immunity>>.

Questione non difficile: che il mero caricamente di un link sia protetto, è questione interessante; che invece i commenti accompagnatori ingiuriosi rendano l’autore un content provider, è certo.

Sul concetto di “ritrasmissione via cavo” nel copyright europeo

L’avvocato generale nella causa C-716/20, RTL c. Pestana, ha presentato il 10.03.2022 le proprie conclusioni sul se costituisca ritramissione via cavo ex art. 1.3 dir. 93/83 la diffusione del segnale televisivo (libero, cioè  non a pagamento) nelle camere di un albergo .

La disposizione cit. recita: < Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal modo in cui l’operatore di un servizio di ritrasmissione via cavo ottiene dall’organismo di diffusione radiotelevisiva i segnali portatori di programmi a fini di ritrasmissione.>

La sua risposta è negativa: il concetto de quo richiede infatti la professionalità nell’uso dei cavi (come impresa di radiotrasmissioni o anche solo di distribuzione del segnale) , il che non avviene per un albergo , il cui business è la fornitura del servizio di alloggio:

<<58.      Non si tratta, pertanto, alla luce del contesto tecnologico e storico e delle finalità delle direttive, di fissare il significato di una nozione del diritto dell’Unione rendendola insensibile ai cambiamenti tecnologici ma soltanto di interpretare il sistema in cui nelle diverse direttive pertinenti le nozioni di «cavo» e di «ritrasmissione via cavo» sono utilizzate, al solo fine di concludere che il «distributore via cavo» non può che essere un soggetto che utilizza per scopi professionali la rete tradizionale via cavo, alternativa a quella satellitare nella summa divisio della direttiva 93/83.

59.      Dunque, da un lato, con riferimento alla prima questione pregiudiziale, ritengo che essa potrebbe essere il frutto di una confusione terminologica della nozione di «ritrasmissione» tra i contenuti delle diverse fonti citate dal giudice del rinvio.

60.      Non mi sembra, infatti, dubitabile che la «ritrasmissione via cavo» possa essere effettuata anche da soggetti che non sono organismi di radiodiffusione: è sufficiente che si tratti di «distributori (professionali) via cavo».

61.      Ciò non sposta però i termini della questione per la soluzione del caso che ci occupa, e mette inevitabilmente il focus sulla seconda questione pregiudiziale: come sopra argomentato, il termine «distributore via cavo» deve avere il suo significato tradizionale, tenendo conto della tecnologia prevalente al momento dell’adozione della direttiva 93/83 e, in particolare, delle reti via cavo tradizionali e dei loro distributori professionali.>>

Soluzione corretta e con pochi argomenti contrari, per cui è probabile verrà seguita dalla Corte.

Non chiarissima l’incidenza del diritto di comunicazione al pubblico nel caso sub iudice (art. 8.3 dir. 2006/115), che ad ogni modo viene affermata nel caso di diffusione nelle stanze dialbego  (§ 66: vecchia questione …).  Era stato inizialmente azionata assieme all’esclusiva sulla ritrasmissione via cavo.

Contraffazione di opera del disegno

Trib. Bologna n. 310/2021 del 11.01.2021, Rg 10415/2016, Benatti c. Tecnotelai srl+1, decide un caso relativo all’oggetto.

Caso frequente: l’estinzione di un iniziale rapporto con l’artista non trattiene l’impresa dal continuare ad usare le sue opere.

I  passaggi su creatività e  contraffazione:

1) Sulla creatività: <<Le ampie produzioni documentali, e la relazione del Ctu arch.Castagnetti confermano quanto è già stato
apprezzato in sede cautelare, ovvero in primo luogo le qualità artistiche della attrice, che, seppure
sensibile ai movimenti artistici ed in particolare influenzata dalle correnti dell’arte astratta
contemporanea, utilizza un linguaggio espressivo ben delineato, frutto dell’opera svolta e affinata nel
corso degli anni.
Il carattere originale, e personale si esprime tra l’altro con l’utilizzo di tecniche miste ereditate da varie
discipline, e la scelta preferenziale del vetro, come supporto; si manifesta nella complessità
compositiva e nella estemporaneità gestuale, caratteristiche riscontrabili nell’opera della artista e quindi
stilemi propri di Vanda Benatti.
Di queste qualità artistiche vi sono riconoscimenti esterni, come risulta dai doc.ti da 1 a 6 di parte
attrice, atteso che Vanda Benatti oltre ad avere venduto le proprie opere a clienti privati ed istituzioni,
ha esposto in diverse mostre, a Bologna, in altri luoghi di Italia e all’estero: documentazione
fotografica delle sue vetrate si trova, in particolare, presso il Centre International du Vitrail a Romont
(Svizzera); è anche documentato l’evento denominato “Oro”, tenutosi a Bologna nell’ottobre 2000
presso la Galleria “Ennevu”, mostra personale ed esclusiva dell’artista, pubblicizzata all’epoca sul
quotidiano La Repubblica (cfr. la locandina “Oro” Anno 2000 – doc. 5, e l’estratto archivio on line del
quotidiano “La Repubblica” – doc. 6); nel sito della attrice si rinvengono poi recensioni e segni di
apprezzamento provenienti da plurime personalità del mondo artistico e culturale, e il riconoscimento
delle sue qualità espressive, e della sua unicità sta alla base del rapporto di collaborazione (termine che
si usa qui in senso lato, e senza dedurne dirette conseguenze, quanto alla controversa cessione dei diritti
d’autore) protrattosi tra Silvia Mazzolini, e la Tecnotelai srl, (che alla famiglia Mazzolini fa capo), da
una parte, e l’artista dall’altra.
Dunque sussistono nelle opera in tesi contraffatte e plagiate i caratteri della originalità creativa
riconoscibile, cui fa riferimento l’art. 1 L. 633 del 1941, creatività intesa come personale e individuale
espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1
legge citata, secondo i canoni interpretativi giurisprudenziali (vedi Cass, n.25173 del 2011; n. 5089 del
2004>>.

2) Sulla mancanza di scarto semantico tra le riproduzioni censburate e le opere azionate:

<<Per indagare con maggiori strumenti il delicato tema della contraffazione o plagio, è stata svolta una
Ctu, e il consulente dell’uffico ha in primo luogo – sotto il profilo operativo- ottenuto dalla attrice, nel
costante confronto diretto con le parti, un riepilogo delle potenziali violazioni, da utilizzare come
traccia univoca e base di lavoro, accettata da tutti, per eseguire i vari raffronti tra le opere di parte
attrice ed i prodotti di parte convenuta, giungendo così all’apprezzabile risultato di limitare,
concordemente, le operazioni di analisi a circa 50 casi in contestazione (pag.3 della relazione). Così opportunamente chiarito l’ampiezza del campo di indagine, il Ctu svolge alcune considerazioni di
carattere generale, e metodologico, rilevando che il confronto richiesto corre tra opere d’arte (di Vanda
Benatti) e prodotti di design, (di Tecnotelai) e sostenendo che tale diversa natura non comporta
concrete conseguenze, in ordine al criterio di accertamento della contraffazione. Aggiunge che pure il
fatto che la comparazione spesso corra tra elementi di natura diversa, realizzati con tecniche e materiali
diversi, talora bidimensionali, talora tridimensionali, e talora mere elaborazioni digitali, non esclude la
possibilità di confronto, posto che in ogni caso lo sforzo di comprensione passa dalla individuazione
della creatività ed originalità dell’opera.
Si tratta di affermazioni non oggetto di contestazione in causa, cosicchè possono ritenersi un dato
pacifico; si tratta inoltre di giudizi pienamente condivisibili, anche per quanto dianzi detto, circa il
valore essenziale della forma espressiva, come oggetto di indagine: il punto di contatto tra tutti i mezzi
semantici utilizzati è infatti indubbiamente, (come afferma anche l’artista, nelle sue osservazioni alla
Ctu), il disegno esecutivo, che costituisce il primo passaggio creativo che traduce l’idea in espressione
esterna, per poi giungere, con la scelta dei diversi supporti, tecniche ed i materiali, alla forma finale
impressa dall’artista.
Quindi il Ctu, nella relazione depositata, rende possibile in concreto il raffronto tra le opere della
artista, di cui è dedotta la contraffazione, (realizzate o in forma progettuale) con i correlati elementi di
arredo di Tecnotelai, formando delle schede di comparazione, che il Collegio può esaminare, per
compiere direttamente, quale peritus peritorum l’analisi delle opere, ricercando l’idea alla base
dell’opera e valutando la sua originalità, poi individuando la forma, analizzando la struttura della
composizione, i dettagli caratterizzanti delle opere, e le eventuali operazioni di manipolazione delle
immagini digitali svolte, per esprimere infine il giudizio conclusivo, che pur in presenza di una ripresa
di elementi secondo i passaggi esposti, può escludere la contraffazione, laddove verifichi l’esistenza di
un apporto creativo capace di trasformare gli elementi in una opera originale.
Ciò premesso, e in esito alla analisi così descritta, condotta su un numero di opere individuate
concordemente, che ricomprendono quelle oggetto del provvedimento cautelare, pare molto evidente
che oltre ad avere tratto complessivamente una larga ispirazione dall’opera artistica di Vanda Benatti,
la Tecnotelai ne ha contraffatto in più occasioni le forme>>