Marchio generico, di uso comune e parodia dello stesso

Il marchio, costituito dalla parola <Supreme> in bianco su sfondo rettangolare rosso per abbigliamento, è stato oggetto della decisione portata da Trib. Milano 14.07.2020, n. 4218/2020, RG 21982/2018, che ne ha confermato la validità sotto il profilo della non genericità ex art. 13.1.b cpi  e della non qualificabilità come di <uso comuine> ex art. 13.1.b. cpi

Sul primo punto il giudizio è esatto.

Sul secondo invece è assai dubbio, parendo il termine <Supreme> assai comune nel commercio (anche se probabilmente la complessità data da lemma+colori muta questo primo giudizio).  Non persuasivo dunque il Trib. quando così motiva<: < Al fine di stabilire se un marchio sia corrispondente a espressioni del linguaggio comune, si deve prendere in considerazione la sua percezione negli ambienti interessati nel territorio nel quale la registrazione esplica effetto (v. sentenze CGEU 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Race. pag. I-2779, punto 29, 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Race. pag. I-1619, punto 77, e causa C-218/01, Henkel, Race. pag. I- 1725, punto 50 e, da ultimo, 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen Concord AG, punto 24 ).  Nella citata sentenza Matratzen (punto 25) la Corte UE rileva che è ben possibile che, a causa delle differenze linguistiche, culturali, sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi interessati in uno Stato membro non lo sia in un altro Stato membro (v., per analogia, quanto al carattere ingannevole di un marchio, sentenza 26 novembre 1996, causa C-313/94, Graffione, Race. pag. I-6039, punto 22).   Nel caso di specie deve escludersi che i consumatori di lingua italiana che operano nel mercato nazionale, venuti in contatto con il segno di causa, lo avvertano, senza ulteriore riflessione, come un segno di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. Le convenute non hanno dimostrato che la lingua inglese venga utilizzata, anche solo in alternativa alla lingua nazionale, per rivolgere delle indicazioni descrittive ai membri del pubblico considerato (sul punto si ricorda come il Trib. UE, con sentenza 15 ottobre 2008, causa T-405/05, Powerserv Personalservice/UAMI – MANPOWER ha rilev ato, ai fini della valutazione in punto di capacità distintiva del marchio, che “non  è sufficiente una semplice conoscenza diffusa dell’inglese da parte del pubblico pertinente o di una parte significativa del medesimo, se l’inglese non viene effettivamente utilizzato (…) per rivolgersi a questo stesso pubblico”)>.

E’ giusto che l’onere di provarlo spetti ai convenuti. E’ però anche vero che il giudice poteva ritenerlo nullo d’ufficio ex art. 122 cpi , se avesse ravvisato l’ <uso comune>: esito possibilissimo se non probabile, come detto .

Più interessante  è la difesa di uso parodistico da parte dei covnenuti, i quali -a loro dire- lo avrebbero apertamente utilizzato come tale e cioè con apposita dichiarazione in tale senso.

Però l’eccezione di parodia, ammissibile anche per i marchi pur non espressamente prevista  (è invece ora prevista nel diritto di autore dall’art. 102 nonies l. aut. solo per gli usi on line), è di assai difficile (forse impossibile) accoglibilità, quando proposta da un concorrente. Il Tribunale la respinge  così: <Si può quindi affermare che la regola generale sia quella della protezione del marchio contro qualsiasi forma di agganciamento parassitario o di minaccia cheinterferisca con i messaggi comunicati dal marchio stesso e che il rischio diconfusione sull’origine rappresenti soltanto un’ipotesi particolare diagganciamento o di pregiudizio. Restano esclusi dall’ambito di operativitàdell’azione di contraffazione i c.d. usi civili del marchio altrui, da individuarsi inquegli usi che si collocano nella sfera esclusivamente privata. Tra questi rientra la parodia del marchio altrui intesa come genere artistico, che dà luogo ad opere autonome da quelle parodiate. Tale non è l’uso commerciale di segni distintivi, suscettibili di essere avvertiti come caricature di marchi altrui. Tale secondo caso, come osservato in dottrina, non è sussumibile nella scriminante dell’uso parodistico (per finalità artistiche) del marchio altrui ma costituisce, piuttosto, un’ipotesi di contraffazione del marchio, instaurando, per finalità commerciali, un agganciamento al messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, che si traduce, per l’autore della parodia, in uno sfruttamento della notorietà del marchio parodiato, cui consegue detrimento (cfr., in giurisprudenza, Trib. Milano,4 marzo 1999, caso “Agip”; Trib. Torino, 9 marzo 2006, caso “Porco Diesel”)>>.

Il raginamento sul punto è corretto , tranne l’inciso <Tra questi rientra la parodia del marchio altrui intesa come genere artistico, che dà luogo ad opere autonome da quelle parodiate.>: non si può parlare di <opere> nei marchi, ma solo nel diritto di autore. Qui il giudice ha fatto una leggera confusione ma per il resto ha ragione.

Marchio figurativo v. marchio 3 D : sul marchio riproducente il Camper Van di Volkswagen

Il marchio <Cultcamper> (nome + figura del muso del noto camper van di volkswagen, poi: VW) viola quello 3D di vw COSTITUITO DALAa riproduizione appunto in cinque posiozini 3D del noto camper van (si v. le riproduzionui de imarchji nella testo della decisione).

L’appello amministrativo presso l’EUIPO con decisione 15.12.2021, caso R 609/2021-2 , riformando la decisione di primo grado e pur rigettando la domanda di rinomanza, ritiene da un lato il segno anteriore in 3D sufficientemente distintivo e dall’altro il segno  posteriore <Cultcamper> fonte di possibile confusione:

<<38  As a result, the opponent can only rely on the inherent distinctiveness of its earlier  marks. As already observed, the earlier marks have an inherently average degree of distinctive character.
39 Considering the above, and in particular the average distinctive character of the earlier marks, the codominance of the figurative element in the contested sign, the visual and conceptual similarity of the signs, the identity and similarity of the goods and services, applying the interdependence principle, the Board finds that, faced with the image of the mark applied for, the relevant Englishspeaking public in the EU will perceive that mark as another version of the earlier marks, rather than as a separate trade mark with a different commercial origin. It follows that there is a likelihood of confusion, including a likelihood of association, on the part of at least the relevant Englishspeaking public in the EU, whose degree of attention is average to high.

40 Even for a public with a high level of attentiveness, the fact remains that the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his or her trust in the imperfect picture of them that he or she has kept in his or her mind (16/07/2014, T324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 and the caselaw cited therein; 15/10/2008, T305/06 T307/06, Ferromix, Inomix, Alumix, EU:T:2008:444, § 63).

41 In light of the above, the appeal is upheld, the contested decision is annulled in its entirety, the opposition is upheld and the contested trade mark application is rejected in its entirety>>

DA notare l’uguale rilevanza assegnata alle componenti denominativa e figurativa nel marchio posteriore, contrariamente ad un largo orientamento (ricordato in decisione) per cui in tali casi è di maggior impatto nel pubblico quella denominativa.

(notizia e link tratti dal blog IPKat).

Sentenza veneta in tema di tutela del software (sul concetto di diagramma di flusso)

Alcuni medici avevano consegnato a dei programmatori incaricati dalla ULSS delle idee scrtite sulla realizzazione di un software per le gestione e il monitoraggio dei pazienti affetti da dipendenze , per poi crearne una banca dati.

Avevano quindi agito per l’accertamento della titolarità propria, anzichè in capo alla ULSS, della privativa di autore.

In primo grado il Tribunale rigetta la domanda , osservando che  <la documentazione dimessa non integrasse il c.d. “materiale preparatorio” del software successivamente sviluppato, oggetto di tutela ai sensi dell’art. 2 c.p.i., dovendo esso intendersi solo come quel materiale che consenta ad un programmatore di passare alla successiva fase di stesura del codice sorgente del programma. Precisava che tale definizione poteva essere attribuita solo a diagrammi di flusso o a blocchi completi, mentre il materiale fornito dagli attori, di cui i convenuti comunque avevano tempestivamente eccepito l’assenza di data e di sottoscrizione, non poteva essere qualificato come tale>.

Va però male pure l’appello, deciso da App. Venezia 07.06.2021, sent. 1665/2021, RG 636/2019, est. Micochero.

La corte veneziana infatti conferma con questo passaggio motivatrio: <<Nel caso di specie gli appellanti, nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio, compiono un’opera di confronto grafico tra la documentazione dimessa e le interfacce del programma in questione. Tale documentazione viene corredata da una descrizione avente ad oggetto la paternità del documento, che non era stata compiuta in alcun modo nel corso del primo grado, per cui essa costituisce nuova allegazione, inammissibile nel presente grado di giudizio.

Anche prescindendo da tale descrizione e dalla effettiva paternità dei disegni e degli schemi (oggetto del secondo motivo di gravame), va comunque evidenziato che gli schemi e i disegni riprodotti non possono essere qualificati come materiale preparatorio della fase di progettazione, come asserito dagli appellanti. Va infatti evidenziato che il software “….” è il risultato di un progetto denominato “….” voluto dalla Regione Veneto con delibera n. ….seguendo le linee guida dell’Osservatorio Europeo sulle droghe e tossicodipendenze, e affidato, per il suo sviluppo, alla ULSS ……. per migliorare il trattamento dei pazienti affetti da tossicodipendenze e ottimizzare le attività assistenziali del …. Ai tre medici che lavoravano presso il Dipartimento per le dipendenze della suddetta ULSS fu dato l’incarico di seguire il progetto, ed, in particolare, al ….,  fu attribuita la qualifica di direttore tecnico scientifico e di coordinamento del progetto. Risulta quindi evidente che i tre medici abbiano posto in evidenza quale dovesse essere lo scopo e l’utilità del programma, indicando ai programmatori (……) quali dovevano essere le informazioni che lo stesso doveva fornire, giungendo anche a suggerire la veste grafica più idonea allo scopo.

Tuttavia detta attività ancora non integra il concetto di lavoro preparatorio di progettazione perché, come correttamente spiegato nei considerando sopra riportati [N.d.s.: cons. 7 e 11 della dir. Ue 24 del 2009] , in quanto esso già presuppone l’utilizzo di un linguaggio tecnico che permetta al programmatore di procedere immediatamente alla realizzazione successiva dei codici sorgente. Rientrano in detto ambito i “flowchart” – diagrammi di flusso –   che già presuppongono una dimestichezza con il linguaggio informatico (algoritmi) e che permettono al programmatore di realizzare direttamente le stringhe nel linguaggio informatico, essendo diretti a creare una rappresentazione grafica delle operazioni da eseguire per l’esecuzione di un algoritmo. I documenti dimessi non sono, all’evidenza, diagrammi di flusso, ma costituiscono nient’altro che una spiegazione del risultato che si voleva attenere con il programma, una indicazione specifica ai programmatori su ciò che il programma doveva fornire all’utente. Ne consegue che essi non possono assurgere alla qualità di “lavori preparatori”, anche se riferibili ai tre medici>>.

Sulla distintività del marchio tridimensionale degli stivali da neve Moon Boot arriva la decisione del Tribunale UE

Avevo dato conto  nel mio post 04.07.2020 della decisione amministrativa presso EUIPO del 2020, che aeva rigettato la domanda di registazione del marchio costituito dalla forma dei notissimi stivali da neve/dopo sci Moon Boot.

Ora è stato deciso il primo grado della fase giurisdizionale ed  in senso ancora una volta sfavorevole alla società TEcnica, confermando dunque la nullità del marchio per carenza di distintività.

Si tratta di Trib. UE 19.01.2022, T-483/20, Tecnica Group spa c. EUIPO-Zeitneu GmbH.

Non ci son passaggi particolarmente interessanti in diritto, essendo largamente basata sui fatti (previa un’ ampia trattazione di questioni processuali, questa si interessante: §§ 20-74).

Ricordo solo le considazioni generali sul marchio  e su quello di forma :

It is not necessary, for that purpose, for the mark to convey exact information about the identity of the manufacturer of the product or the supplier of the services. It is sufficient that the mark enables members of the public concerned to distinguish the goods or services that it designates from those which have a different commercial origin and to conclude that all the goods or services that it designates have been manufactured, marketed or supplied under the control of the proprietor of the mark and that the proprietor is responsible for their quality (see judgment of 25 April 2018, Romantik Hotels & Restaurants v EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK), T‑213/17, not published, EU:T:2018:225, paragraph 17 and the case-law cited)., § 83;

Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or word element, and it could prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a three-dimensional mark than in relation to a word or figurative mark (see judgments of 22 June 2006, Storck v OHIM, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, paragraph 27 and the case-law cited, and of 19 September 2012, Tartan pattern in dark grey, light grey, black, beige, dark red and light red, T‑50/11, not published, EU:T:2012:442, paragraph 40 and the case-law cited).   88.    It is apparent from those considerations that only a three-dimensional mark, consisting of the appearance of the product itself, which departs significantly from the norm or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin is not devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009, § 87.

Non sfucgge che il concetto chiave è quello a) del motivo per cui si arriva alla necessità di distacco significativo (departs significantly) e b) del conseguente contenuto di tale cocnetto.

Allo scopo, l’assenza di tale requisito non implica necessariamente che debba ricorrere la totale somiglianza con i prodotti già in commercii, potendo anche sussistere qualche differenza: it is important to point out that, contrary to what the applicant claims, in order to ascertain whether the three-dimensional mark departs significantly from the customs or norms of the sector, it is not necessary to show that there are other goods on the market which reproduce all the features of the contested mark. As the Board of Appeal correctly pointed out, in order to conclude that there is no distinctive character, it is not necessary for the contested mark to be identical to existing shapes but for the overall impression conveyed by that mark not to depart significantly from the norms or customs of the sector. In other words, the fact that a mark has an overall shape which is similar to variants of the product which are usually available on the market does not permit the finding that the mark, as a whole, departs significantly from the customary shapes in the sector, § 95.

Si legge poi il vero motivo della mancanza di tale distacco dalla prassi del settore: la preesistenza di altre scarpe sportive di foggia simile , § 97.

Da ultimo, il Trib. condivide la stima di elemento non distintivo della suola, della sua altezza e della disposizione dei lacci, § 100. Pertanto <<the Board of Appeal was right in finding that the constituent elements of the contested mark, taken individually, and the shape of boot taken as a whole, will be perceived by the relevant public as possible, or even common, variants of the presentation and decoration of winter boots and after-ski boots, which are part of the goods at issue since they are incorporated into the ‘footwear’ and which can also include ‘footwear soles; insoles; heelpieces for footwear; footwear uppers’>>, § 101..

Denominazioni di origine, genericità del segno e sua volgarizzazione: sul caso statunitense

Un Tribunale della Virginia (Alexnadria) affronta il caso del se il termine <Gruyere>, protetto in UE come denominazione di origine protetta, sia divenuto nome di genere (volgarizzato): si tratta di East. dist. of Virginia, Alexandria division, 15.12.2021, No. 1:20-cv-1174, INTERPROFESSION DU GRUYÈRE e altri v. UJSAdairy export council e altri.

In particolare la lite nasce da un ‘opposizione da parte di un grosso produttore caseario alla registrazione di Gruyere come marchio d icertificazione, il quale sostiene la genericità del termine (da noi anche per le DOP: art. reg. ue 1151/2021, art. 10.1.d).

La corte riconosce la volgarizzazione (o meglio: la sua genericità, trattandosi della fase della domanda di registrazione ed essendo irrilevanti le DOP-IGP nell’Unione Europea) presso il pubblico sulla base di tre tipi di prova:

(1) existing U.S. regulations permitting the use of the term GRUYERE on cheese regardless of where the cheese is produced;

(2) commercial and government data showing the widespread sale and import of GRUYERE cheese produced outside the Gruyère region of Switzerland and France [elemento altamente provante, dice il giudice, p. 19; aggiugne pure che molti formaggi prodotti in USA sono etichettati col nome de quo, p. 23 ss]; and

(3) evidence showing that the term GRUYERE is  commonly used in dictionaries, media communications, and cheese industry events and materials to refer to a type of cheese without respect to where the cheese is produced.

Pertabnto <<he record evidence of common usage and industry practice points clearly to the conclusion that while some individuals understand GRUYERE to have an association with Switzerland (and, to a lesser degree, France), the term GRUYERE has come to have a well-accepted generic meaning through the process of genericide and is no longer universally understood to indicate cheese produced in the Gruyère region.>>

Nessuna delle  parti aveva presentato come prova sondaggi presso i consumatori, ma questo non ha impedito al giduice d idecidere.

Ci si potrebbe chiedere se anche da noi il pubblica percepisca Gruyer come marchio/DOP oppure come termine genrico: però la questione è probabilmetne irrilevante poichè la DOP non è soggetta a volgarizzazione (art. 13.2 reg. _Ue 1151/2012)

Marchio di forma e rossetti (brevissime sulla decisione Guerlain)

Trib. UE 14.07.2021, T-488/20, Guerlain c. EUIPO, decide favorevolmente alla impresa francese la domanda di registrabilità del (contenitore del) suo rossetto.

La fase amministrativa le era stata sfavorevole ma il Tribunale riforma.

La sentenza è disponibile solo in francese e le riproduzioni grafiche ivi presenti del contenitore sono scadenti (v.le in sentenza).

Riporto alcuni passaggi della sintesi fornita dal sito web della Corte:

1: <<il Tribunale ricorda che la valutazione del carattere distintivo non si basa sull’originalità o sul mancato uso del marchio richiesto nel settore cui appartengono i prodotti e i servizi interessati Infatti un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente discostarsi significativamente dalla norma o dagli usi del settore interessato. Pertanto la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che esiste un carattere distintivo. Tuttavia il fatto che un settore sia caratterizzato da una considerevole varietà di forme di prodotti non implica che un’eventuale nuova forma sia necessariamente percepita come una di esse>>:              idee pacifiche.

2:  <<secondo il Tribunale, la circostanza che taluni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti possa distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese. Il Tribunale rileva che la presa in considerazione dell’aspetto estetico del marchio richiesto non equivale ad una valutazione sulla bellezza del prodotto di cui trattasi, bensì mira a verificare se tale aspetto sia idoneo a suscitare un effetto visivo oggettivo e inusuale nella percezione del pubblico di riferimento>>:             pacifico: l’aspetto estetico è considerato solo per vedere se il segno è <distintivo> (v. nota 1, ivi: <<dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese>>)

3: <<il Tribunale constata che la forma in questione è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato. Infatti il Tribunale osserva innanzitutto che tale forma ricorda quella dello scafo di un battello o di un paniere. Orbene, una forma siffatta differisce significativamente dalle immagini considerate dalla commissione di ricorso, le quali rappresentavano per lo più rossetti di forme cilindriche e parallelepipede. Inoltre la presenza di una piccola forma ovale in rilievo è insolita e contribuisce alla parvenza inconsueta del marchio richiesto. Infine il fatto che il rossetto rappresentato da tale marchio non possa essere posizionato in modo verticale accentua l’aspetto visivo inconsueto della sua forma>>:            il giudizio è fattual-estetico ma è difficile pronunciarsi su di esso, data la menzionata sfocatura delle riproduzioni.

4: pertanto <<il pubblico di riferimento rimarrà sorpreso da tale forma facilmente memorizzabile e la percepirà come significativamente diversa dalla norma o dagli usi del settore dei rossetti ed idonea ad indicare l’origine dei prodotti interessati. Il marchio richiesto è quindi dotato di un carattere distintivo che ne consente la registrazione>> : applicazione del ragionamento di cui al numero preced.

Sentenza milanese sul marchio c.d. di posizione

il portale giurisprudenzadelleimprese.it dà notizia di una interessante sentenza 2020 sul marchio di posizione, definente la lite in primo grado  tra due note imprese dell’abbigliamento (sent. 29.12.2020 sez. spec. impresa, n° 8845/2020, Rg 15722/2018, Diesel c. Calvin Klein).

Il segno de quo è costituito da una striscia posta sulla quinta tasca anteriore destra di un jeans (quella piccolina, porta-monete in origine): Diesel l’ha collocata in obliquo, mentre CK in orizzontale (cioè parallela alla c.d. cintura del jeans, ove sono attaccati i passanti).

Per il collegio il marchio di posizionamento è valido, perchè astrattamente distintivo e perchè non infrange esigenze collettive di disponibilità del segno : <<Trattasi dunque di marchio di posizionamento, posto che nella sua descrizione particolare evidenza risulta essere conferita sia alla specifica apposzione di esso sulla quinta tasca anteriore di un paio di jeans – indipendentemente dalla configurazione di tale indumento – sia nella particolare posizione della striscia di tessuto rilevabile nell’immagine che appare inclinata rispetto al borso superiore della tascasulla quale è apposta .     Ritiene il Collegio che un siffatto segno possa essere oggetto di un uso e di una registrazione come marchio, posto che tale etichetta costituisce un aspetto “capriccioso” ed inessenziale, essendo tutelata non la striscia che compone un’etichetta tout court, bensì una sua specifica configurazione indicata sostanzialmente nella posizione sull’indumento e nella sua inclinazione.    Tale tipologia di etichetta per il suo posizionamento può dunque integrare in sé un segno valido poiché non costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9, comma 1,lett. c) c.p.i.) in quanto esso non investe in alcun modo l’aspetto esteriore del prodotto né ne condizionala forma sotto il profilo ornamentale. D’altra parte è pacifico che tale striscia di tessuto è stata sempreutilizzata nell’ambito del marchio più complesso comprendente la denominazione Diesel .  In tale contesto dunque il segno rivendicato non può costituire il motivo per cui il consumatore decidedi acquistare quel tipo di pantalone jeans. Esso dunque rispetta in sé il principio di estraneità delmarchio al prodotto, la cui violazione renderebbe invece insuscettibili di tutela come marchio i disegniornamentali del prodotto quando abbiano carattere meramente estetico – tutelabili quindi come modelli- ossia quando attribuiscano allo stesso solo un “valore sostanziale”, divenendo elemento influente sullascelta d’acquisto (cfr. caso Burberry Check, Cass., n. 5243/1999, cfr. CG C-299/99, “Philips”; CG C-205/13, “Stokke”, cfr. Trib. UE, T-508/08, “Bang & Olufsen”)>>.

Inoltre, il segno non solo è in astratto ammissibile alla privativa, ma anche in concreto distintivo di una certa azienda (di Diesel), § 2.1-2.2 (distinzione concettuale fondata sul dettato normativo ma di dubbia esattezza).

Nè ricorre la funzione ornametnale e nemmeno la standardizzazione, § 2.3.

La tutela perà non viene concessa poichè il segno avversario orizzontale è sufficientemente diverso da scongiurare il rischio di confondibilità, p. 15.

Interessante infine è l’affermazione per cui conta il segno come chiesto in registrazione e non come viene percepito a seguito dell’uso , che eliminerebbe o ridurrebbe la caratteristica della obliquità/inclinazione nella percezione del pubblico: <<Né vale opporre a tale considerazione come hanno sostenuto le attrici il fatto che nell’uso quotidiano in realtà la caratteristica dell’inclinazione dell’etichetta andrebbe persa per effettto dei vari movimenti di chi indossa il pantalone. Tale rilievo che in sé pare contraddire le stesse tesi delle attrici quanto alla validità del loro segno rispetto a segni anteriori non può essere considerato nella valutazione di interferenza, dovendosi procedere ad un confronto tra i segni così come apposti sui prodotti e come registrati rispetto a quelli in contestazione. Diversamente l’ambito di tutela del segno in questione risulterebbe indebitamente allargato fino a coprire di fatto quei segni che la stessa titolare del marchio considera non interferenti>>

La corte milanese richiama il precedente europeo Corte Giustizia 18 aprile 2013, C-12/12, Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

La sentenza pare sostanzialmente esatta. Solo che non precisa la base normativa della tutela da  marchio di fatto (azionato assieme alla registrazione): la quale consiste nell’art. 2598 cc. (disposizione mai invocata in motivazione) e non nella disciplina posta dal cod. propr. ind.

Tutela delle ricette culinarie tramite diritto di autore? Pare difficile …

Un tribunale newyorkese decide sulla copiatura di ricette da cucina (vegana) sotto vari profili , tra qui quello -unico qui richiamato- del copyright (è il count 14 della domanda introduttiva, p. 17-18)

Si tratta di United States District Court, S.D. New York, Coscarelli v. Esquared Hosp., Decided Nov 24, 2021, n° 18-CV-5943 (JMF) (letta in casetext.com).

<<Applying the fact/expression dichotomy to recipes, courts have held that “the lists of required ingredients and the directions for combining them to achieve the final products” are not eligible for copyright protection, although original elementsreflecting the author’s creative expression – such as“musings about the spiritual nature of cooking, ”“reminiscences [the author] associate[s] with thewafting odors of certain dishes in various stages ofpreparation, ” and “suggestions for presentation,advice on wines to go with the meal, or hints onplace settings and appropriate music” – may be protectible . Publ’ns Int’l, Ltd. v. Meredith Corp.,88 F.3d 473, 480-81 (7th Cir. 1996); accordLambing v. Godiva Chocolatier, 142 F.3d 434 (6thCir. 1998); see also 37 C.F.R. § 202.1(a)(providing that the “mere listing of ingredients orcontents” 33 is “not subject to copyright”); seealso LaPine, 2009 WL 2902584, at *7 (noting that“individual recipes do not necessarily qualify forcopyright protection” (citing Publ’ns. Int’l, 88 F.3dat 481)), af ‘d, 375 Fed.Appx. 81 (2d Cir. 2010)(summary order).

Il che condanna la domanda attorea;: <That is because the elements that Defendants allegedly copied from Coscarelli’s cookbooks are primarily lists of ingredients and directions for combining them. For example, Plaintiffs allege thatDefendants copied, nearly verbatim, the ingredients and steps in the recipe for peanut butter dog treats that Coscarelli published in her Chloe’s Kitchen cookbook. But – critically – theymake no argument that the commentary (stating,“Now, something for our furry friends! There’s a whole lot of tail-waggin’ and lip-smackin’ whenmy pups smell these all-natural treats baking.These also make great gifts: Wrap these treats and,when you tie them off, attach a dog-bone cookiecutter and a copy of this recipe”) was copied. FAC¶¶ 192(e), 192(f). Whereas the latter may be entitled to copyright protection, the former plainly is not. 

Plaintiffs seek to distinguish Coscarelli’s “exciting, unique – and above all – original” recipes from the cases cited above, arguing that her recipes “bear no resemblance” to the “simple – and unoriginal -recipes not protected by copyright.” Pls.’ MSJMem. & Opp’n 28.

But the Supreme Court has held that “[n]o matter how much originalauthorship the work displays, the facts and ideas itexposes are free for the taking. The very samefacts and ideas may be divorced from the contextimposed by the author, and restated or reshuffledby second comers, even if the author was the firstto discover the facts or to propose the ideas.”Feist, 499 U.S. at 349 (cleaned up). It is the“selection and arrangement” of factual materialsthat may be subject to copyright. Id. Here, thelayout and color scheme of the two sets ofpublications of recipes are entirely different.  Defendants’ online version of the recipes features a two-column layout with the 34 ingredients shown on the left and the steps on the right andblack and white lettering, while Plaintiffs’ versionuses a single column and colorful lettering for thetitle and section headers. Cf. Boisson, 273 F.3d at274 (“In particular, the overwhelming similaritiesin color choices lean toward a finding ofinfringement”). And Plaintiffs’ failure to submit complete copies of her cookbooks and Defendants’online recipe collection prevents a reasonable jury from making the requisite finding of substantial similarity between the collections to support aclaim based on the selection or arrangement of acompilation. See Matthew Bender & Co.. v. WestPub. Co., 158 F.3d 674, 681-82 (2d Cir. 1998) (“If originally combined, a selection or arrangement ofunderlying materials that are themselvesunoriginal may support copyright protection.”).

Plaintiffs therefore fail to allege that Defendants copied any protectible elements of Coscarelli’s recipes. Cf. Barbour v. Head, 178 F.Supp.2d 758,764 (S.D. Tex. 2001) (denying summary judgmenton a claim of copyright infringement with respectto “recipes [that] contain[ed] more thanmechanical listings of ingredients and cookingdirections, ” including original “commentary” and“suggestions on the presentation of food”(emphasis added))>>

In breve n short, il claim 14 va respinto <<because Plaintiffs fail to allege that Defendants copied any protectible materia>>

Giudice USA sulla illecita estrazione di audio da un audiovisivo su Youtube (c.d. stream ripping)

Interessante il Report and Recommendations del giudice Buchanan della Virginia per la District Court  sulla pratica di business in oggetto, attuata da tal sig. Kurbanov, titolare e creatore dei siti www.FLVTO.biz e www.2conv.com .

La proposta segue un precedente contenzioso, reperibile in rete.

Si tratta di East. Dist. of Virginia, Alexandria Division, 16 dicembre 2021, Case 1:18-cv-00957-CMH-TCB, UMG Recordings e altri c. Kurbanov.

Interessante non è tanto il giudizio di illiceità (violazine del diritto di riproduzione e di distribuzione), che è ovvio; quanto invece, da un lato,  la descrizione della pratica del ripping (stream-ripping, con circonvenzione delle misure di sicurezza predisposte da Youtube) dell’audio dall’audiovisivo e, dall’altro,  la quantificazione dei danni ($ 1.250,0 per ogni violazione, che , moltiplicate per 1.618 violazioni, danno un totale di $ 2.022.500).

Da segnalare pure che viene accertata sia una violazione diretta che in compartecipazione alla violazione altui (contributory infringement), laddove incitava gli utenti a procedere in tale senso.

Ciò in base al DMCA.

In base al copyright act, poi, liquida aggiuntivi $ 80.990, dati da $ 50 per ogni violazione.   I criteri sono i soliti, parzialmente simili al ns. art. 158 l. aut.: spese risparmiate, profitti maturati , elemento soggettivo etc. (v. IV requested relief, sub A e sub B).

“Luxy” non è confondibile con “Luxury”: quasi un caso di keyword advertising

Il tribunale del Central District of California, 3 ottobre 2021, Case 2:20-cv-00423-RGK-KS, Reflex media c. Luxy decide una domanda di violazione di marchio e concorrenza sleale.

Il marchio azionato era <Luxy> scritto con una certa paricolarità grafica.

Il resistente aveva fatto un’inserzione in Google Search: digitando <luxy> compariva -tra quattro- il suo annuncio a pagamento con titolo <Luxury dating site. For elite relatgionship> (v. riproduzione sotto).

La corte nega che tale titolo violi il diritto sul marchio predetto: <<Plaintiffs’ advertisement does not contain the word “Luxy” or appear to cause any more confusion than the other three advertisements. Even so, Defendant alleges that the title of Plaintiffs’ advertisement — “Luxury Dating Site – For Elite Relationships”—causes confusion because SeekingElite.com and OnLuxy.com offer the same services and because the word “Luxury” is similar to Defendant’s trademark. However, the word “Luxury” and Defendant’s trademark are not alike….the dissimilarity between the marks suggests that Plaintiffs did not intend to deceive the public by incorporating the word “Luxury” into the title of their advertisement.>>

La corte poi nega la genericità di termini  <seeking> <seeking millionaire> etc. per siti di incontri.

(notizia e link alla sentenza , come pure l’immagine di cui sotto, tratti dal blog di Eric Goldman)

https://blog.ericgoldman.org/wp-content/uploads/2021/12/luxy.jpg