sampling e protezione dei fonogrammi: notizie dalla UE

Nella causa C-476/17, Pelham ed altri c. Hutter e Schneider-Esleben, pendente avanti la Corte di Giustizia, si discute sulla liceità della riproduzione in un’opera musicale di un estratto (“sample”) della durata di due secondi, tratto da altra opera musicale come fissata in un fonogramma.  L’opera “riproducente” è Nur Mir (autori : Pelham e Hass; cantante: Setlur ), mentre l’opera riprodotta è  Metall auf Metall dei Kraftwerk. 

Ebbene l’avvocato generale Szpunar (conclusioni del 12.12.2018) dice che: 

i) tale riproduzione viola il dir. di riproduzione, perché il fonogramma è protetto per intero inscindibilmente. Non  si applica alcuna soglia minima o della minima unità espressiva, come per il diritto di autore: qui non si protegge la creatività, ma l’investimento finanziario e organzzartivo (il disco può contenere anche suoni non costituenti opere dell’ingegno);

ii) tale riproduzione non costituisce copia ai sensi dell’art. 9/1 lett. b della dir. 115/2006;

iii) il dir. UE osta ad una norma come quella tedesca che pare permettere l’elaborazione (indipendente)  quasi illimitata delle opere altrui , se qualora ciò superi l’ambito consensito dalla eccezioni previste nell’art. 5/1-2 della dir. 29;

iv) l’eccezione di citazione, di cui all’art. 5 dir. 29,  non si applica al sampling; v) gli Stati non possono introdurre eccezioni maggiori di quelle poste dall’art. 5 dir. 29.

vi) il diritto esclusivo del produttore di fonogrammi non contrasta necessariamente col diritto alla libertà di esrpressione posto dall’art. 13 carta dir. fondam. UE, essendo diritti di pari grado e dovendo quindi venir bilanciati.

NB: l’AG al § 76 ricorda che le nozioni utilizzate nella dir. 29 sono autonome e non rinviano alla normativa degli Stati membri

Inoltre circa le eccezioni, di cui all’art. 5/1-3 dir. 29 , l’A.G. osserva al § 77: <<Atteso che tali eccezioni, all’infuori di una, sono facoltative, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per quanto attiene alla scelta e alla formulazione delle eccezioni che ritengono opportuno recepire nel proprio diritto interno. Essi non possono invece introdurre eccezioni non previste né ampliare la portata di quelle esistenti. Va tuttavia osservato che tale margine di discrezionalità è anch’esso limitato, in quanto alcune di tali eccezioni rispecchiano il bilanciamento effettuato dal legislatore dell’Unione tra il diritto d’autore e vari diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione. Pertanto, la mancata previsione di talune eccezioni nel diritto interno potrebbe risultare incompatibile con la Carta >>

Vedremo cosa dirà la Corte


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Self-driving vehicles e brevetti

L’ufficio brevettuale europeo (EPO) dà notizia di un recente studio sullo stato delle brevettazioni inerenti le driverless cars (  “Patents and self-driving vehicles”, portato a termine con l’European Council for Automotive R&D (EUCAR), novembre 2018).

Si legge che c’è stata un’impennata di domande brevettuali dal 2011 al 2017, pari al 330 %  : assai significativa se paragonata al  16 %  negli settori complessivamente considerati (cioè 20 volte tanto).

Lo studio distingue due tipi di settori tecnologici in questo settore: quello relativo al funzionamenot interno del veicolo (automated vehicle platform) e quello relativo alla relazione con le altre vetture e con l’ambiente esterno in generale (Smart environment) (v. p. 25 del Full Study e tabella 2.1 per i sottosettori)

(notizia appresa da Frantzeska Papadopoulou  tramite IPKat’s email readers’ group)

concorrenza sleale e competenza delle sezioni specializzate

secondo il tribunale di Torino 12.02.2018 (sent. 718/2018 – RG 32364/2015) <<<appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate in materia di impresa, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un’ipotesi di concorrenza sleale cosiddetta pura in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. know how aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all’accertamento, dell’illecito concorrenziale>> (m. di V. Capasso, sottol. agg., in www.giurisprudenzadelleimprese.it)

SIAE commette abuso di posizione dominante

l’AGCM accerta un abuso di posizione dominante di SIAE. Il comunicato (A508 del 26.10.2018, disponibile qui  , ove anche il testo del provvedimento, di 130 pagg. ):

“Con provvedimento del 25 settembre 2018, l’Autorità ha accertato che la SIAE, almeno dal 1° gennaio 2012, ha posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, articolato in una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d’autore non inclusi nella riserva originariamente prevista dall’art. 180 LDA [sottolienato aggiunto], nonché a impedire il ricorso all’autoproduzione da parte dei titolari dei diritti, garantita dall’articolo 180, comma 4, LDA.

Secondo l’Autorità le condotte contestate nel provvedimento costituiscono una complessa strategia escludente che ha determinato, attraverso la pervicace affermazione di un monopolio non supportato dalla normativa, la compromissione del diritto di scelta dell’autore e la preclusione all’offerta dei servizi di gestione dei diritti d’autore da parte dei concorrenti.

In particolare, le condotte attraverso le quali SIAE ha attuato la propria strategia escludente riguardano:

a) l’imposizione di vincoli nell’offerta di servizi diversi tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svolgimento dei servizi rientranti nella riserva legale esclusiva vigente fino al 15 ottobre 2017 anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà dei titolari del diritto d’autore di gestire i propri diritti al momento dell’attribuzione, della limitazione o della revoca del mandato;

b) l’imposizione di vincoli volti ad assicurare alla SIAE la gestione dei diritti d’autore dei titolari non iscritti alla SIAE, anche persino là dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati;

c) l’imposizione di ostacoli nella stipulazione da parte degli utilizzatori – in particolare, emittenti TV nazionali e organizzatori di concerti live – di altri contratti di licenza d’uso delle opere con i concorrenti della SIAE;

d) l’esclusione dei concorrenti dai mercati relativi alla gestione dei diritti d’autore di repertori esteri.”

Ha però irrogato una sanzione pecuniaria simbolica di euro 1.000,00 per il seguetne motivo: ” Nel caso in esame, deve essere considerato il contesto entro cui si è verificata la complessa strategia escludente accertata, e in particolare il fatto che le condotte abusive sono state realizzate dalla SIAE in mercati caratterizzati da una stretta contiguità con gli ambiti coperti dalla riserva vigente fino al 15 ottobre 2017. Tale circostanza, sebbene non incida sull’esistenza e sulla gravità dell’abuso, considerata unitamente alla specificità e complessità della fattispecie e alla novità dell’abuso contestato, costituisce motivo sufficiente per irrogare alla SIAE una sanzione pecuniaria simbolica, pari a 1.000 euro”.

L’accertamento ha riguardato la violazione della regola non nazionale bensì europea (art. 102 TFUE, per il quale l’AGCM è competente in base al reg. 1/2003, art. 5)

caso Bastei Lubbe, CG 18.10.2018, C-149/17 (diritto di comunicazione al pubblico vs. protezione della vita familiare)

1) La regola , per cui il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore e di diritti connessi  su fonogramma contenente audiolibro (un perito ha attribuito con esattezza al convenuto l’indirizzo IP interessato) mediante una condivisione di file (peer-to-peer), possa non essere considerato responsabile (pur in presenza di presunzione giurisprudenziale -BGH- di essere l’autore) , qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne abbia fatto, confligge col combinato disposto degli artt. 8/1-2 (sanzioni e mezzi di ricorso) e 3/1 (comunicazine al pubblico) dir. 2001/29  e art. 3/2 dir. 2004/48 (<< Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi»).

2) Però la conclusione sarebbe diversa se, per evitare un’ingerenza ritenuta inammissibile nella vita familiare, i titolari di diritti potessero disporre di un’altra forma di ricorso effettivo, che in un simile caso consentisse loro, in particolare, di far riconoscere la responsabilità civile del titolare della connessione internet di cui trattasi” (§ 53)

Queste le parole della CG, più o meno. Il rimedio di cui al punto 2 potrebbe da noi essere costituito dalla compartecipazione all’illecito da parte del titolare della connessione internet ex art. 2043 (magari come titolare di attività pericolosa ex art. 2050)? E’ un’ <<attività>> gestire una connessione internet? E’ possibile costruire una presunzione per il cui il titolare della connesione è considerato resposnabile della violazione, similmente a quella del BGH tedesco (§ 20)?

Chi è l’autore delle opere create tramite la “artificial intelligence”? (con un cenno ai brevetti per invenzione)

Chi è l’autore delle opere (interamente) generate dal computer? Si deve dare soggettività giuridica al robot? Si , parrebbe, secondo Franzosi M., Riv. dir. ind., 2018/2, 173/4. 

Ma, a monte, è proteggibile tale opera, tenuto conto che la creatività è tradizionalmente riconosciuta solo a persone fisiche? La risposta ad oggi è negativa, secondo Lavagnini S., Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale: proteggibilità delle opere e titolarità dei diritti, Il dir. d’aut., 2018/3, 360 ss., a p. 370 ss.. Questa a. però ipotizza: i) alternativamente, la proteggibilità DE JURE CONDITO “nella misura in cui i risultati dell’attività dell’intelligenza artificiale (ossia la soluzione, il trovato, l’opera) dipendano in qualche modo dalle scelte e dagli input di un essere umano” (input non casuali, naturalmente, ma finalizzati, e tenendo conto che la creatività sarebbe da intendere in modo diverso da quello attuale: p. 372); ii) solo DE JURE CONDENDO, invece, la proteggibilità tramite un nuovo diritto connesso degli investimenti economico-finanziari eseguiti allo scopo (anzichè la creatività).

E se l’opera è non interamente ma  solo parzialmente realizzata con l’artificial intelligence (A.I.)? Ci riflette Christian F. Chessman   in ISpeak: Automated Authorship and Accountability in the Digital Age , 2018 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3118035; solo abstract).

Sintesi delle soluzioni possibili in Alessio Chiabotto  , Intellectual Property Rights Over Non-Human Generated Creations, 2017 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3053772),.

Ora un’articolata opinione contraria alla proteggibilità col diritto d’autore è fornita da Gervais, Daniel J., The Machine As Author (March 25, 2019). Iowa Law Review, Vol. 105, 2019. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3359524 (sintesi nel post http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/05/21/can-machines-be-authors/) . La ragione sarebbe duplice. 1° mettere in esecuzione gli algoritmi non richiede gli incentivi per cui è (o: si dice essere) nata la protezione d’autore (crearli si, però: ma qui la protezione è quella autorale per il software) . Anzi, l’AI potrebbe minacciare la creatività umana. 2° le macchine non sono responsabili delle violazioni che le loro produzioni potrebbero determinare (diffamazioni, contraffazioni di altre opere dell’ingegno -come derivative works- o violazioni di altri diritti). Su questo secondo aspetto, però, la legge può intervenire, gravando qualcuno tra  i possibili candidati (programmatori, proprietari -iniziali o attuali-, utilizzatori a vario titolo)  

L’unica legislazione –almeno europea- in proposito (così Ryan Abbott, Artificial Intelligence, Big Data and Intellectual Property: Protecting Computer-Generated Works in the United Kingdom, in abbott in ssrn) è quella inglese: “In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken” (art. 9/3 UK Copyright, Designs and Patents Act 1988)

 Viene segnalata la speciale regola UK circa la durata (“If the work is computer-generated the above provisions do not apply and copyright expires at the end of the period of 50 years from the end of the calendar year in which the work was made.”) da Maggiore M., ARTIFICIAL INTELLIGENCE, COMPUTER GENERATED WORKS AND DISPERSED AUTHORSHIP: SPECTRES THAT ARE HAUNTING COPYRIGHT, http://www.mmlex.it/artificial-intelligence-computer-generated-works-and-dispersed-authorship-spectres-that-are-haunting-copyright.

Sulla normativa inglese, introdotta nel 1988 come parte del Copyright, Designs and Patents Act, v.  T. Bond-S. Blair, Artificial Intelligence & copyright: Section 9(3) or authorship without an author, in Journal of Intellectual Property Law & Practice, Volume 14, Issue 6, June 2019, Page 423.

Ci sono già state delle aste di opere create tramite l’intelligenza artificiale, come riferice un articolo del 4 marzo 2019 del Guardian.   

Questo per il lato per così dire attivo di ipotetiche situazioni giuridiche coinvolgenti i computer. Ma il tema può essere allargato al lato passivo (cioè quando cagionino danno a terzi) e più in generale può considerarsi la disciplina civilistica concernente l’attività di computer e robot. Sul punto v.si la  Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)) e, tra  i molti saggi dottrinali, L. Coppini, Robotica e intelligenza artificiale: questioni di responsabilità civile, in Politica del diritto, 2018/4, 713-740.

Altri ha così osservato: << Cio` che conta e`, quindi, considerare la responsabilita per danno provocato da robot nell’ambito della disciplina della sicurezza dei prodotti e della responsabilita`del produttore proprio perche´ si tratta di aree normative fortemente connesse, in quanto la mancanza di sicurezza di un prodotto puo` determinare un danno all’utilizzatore e, conseguentemente, la responsabilita`del produttore. Si tratta di normative che operano in modo differente perche´ quella sulla sicurezza dei prodotti mira ad una tutela in via preventiva, in quanto prevede che sul mercato siano immessi solo prodotti sicuri ed eliminatiquelli insicuri; mentre la normativa sulla responsabilita`del produttore, come noto, offre una tutela ex post di tipo risarcitorio nel caso di danni causati da prodotti difettosi/insicuri. Il quadro di coloro i quali sono soggetti all’obbligogenerale di sicurezza dei prodotti e` molto ampio tantoche, secondo quanto stabilito dall’art. 103, lett. d),sono il produttore, il distributore, l’importatore echiunque si presenti come produttore apponendo sulprodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, e la normativa in materia di sicurezza opta peruna migliore ripartizione delle responsabilita` in quanto coinvolge l’intera catena distributiva (sul punto la normativa dovrebbe essere integrata ricomprendendo anche altri soggetti quali: l’ideatore, il progettista, etc.), consentendo all’utente di avere maggiori garanzie rispetto allo schema di tutela proprio della responsabilita`da prodotto difettoso. L’approccio precauzionale rimane, quindi, quello da privilegiare in quanto fa sı` che in condizioni di incertezza scientifica – che nel caso dei robot intelligenti e`evidentemente determinata dalla loro possibilita` di evolversi attraverso l’esperienza fatta – il comportamento del produttore (inteso nel senso piu` ampio del termine) debba essere ispirato a prudenza al fine di privilegiare la sicurezza rispetto al rischio in correlazione con il tipo di prodotto/robot immesso sul mercato>> (Responsabilita` e robot, di G. Capilli, Nuova giur. civ. comm., 2019/3, 629-630).

SUI BREVETTI PER INVENZIONE – Infine, abbondano già i brevetti (o le domande degli stessi) sull’A.I. e in particolare sulla tecnologia c.d. machine learning  . Si veda il post 24.01.2019  di R. Hughes in Ipkitten sulla società londinese Deep Blue (ora nella galassia  Google), che pare essere leader del settore, e ivi il link all’elenco delle sue domande brevettuali, estratto dal database dell’Ufficio Brevetti Europeo e quello 15.08.2019 sempre di R. Hughes su  Stephen Thaler ,  titolare del primo brevetto relativo a software in grado di inventare