Cass. sez. III, ord. 24/04/2024 n. 11.060, rel. Guizzi, offre un ripasso della disciplina ex art. 2051 applicato all’insidia presente nel fondo stradale:
<<9.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dal principio – che risulta consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali (tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 22 settembre 2023, n. 27137, non massimata), e quindi pure alle strade pubbliche, di talché “agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15761, Rv. 641162-01; nello stesso senso, tra le molte, già Cass. Sez. 3, sent. 29 marzo 2007, n. 7763, Rv. 596965-01, nonché, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, n. 2481, Rv. 647935-01). È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla specifica fattispecie della custodia di strade pubbliche, che “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”, sussistendo – in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile – “un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.). Di conseguenza, “il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 2481 del 2018, cit.).
Alla stregua di questi principi, pertanto, è stato pure affermato – con specifico riferimento alla fattispecie che viene in rilievo nel presente caso – che, in tema di sinistro stradale, “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), “a causa di una grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto” (così Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01).
In altri termini, in materia di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (come puntualizza, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 28 novembre 2023, n. 33074, non massimata), già con ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) si è avuto modo di precisare che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, cod. civ. , richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. , sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“.[la stampella costituzionale di mengoniana memoria è inutile e quindi errata, data l’esplicita regola posta dall’art. 1227 cc, richiamata nella resp. aquiliana]
Tale principio di diritto – successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312, Rv. 654924-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n 38089, Rv. 663300 – 02; Cass. Sez. 3, ord. 1° dicembre 2022, n. 35429, Rv. 666487-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. Rv. 667836-02 e Cass. Sez. 3, ord. 20 luglio 2023, n. 21675, Rv. 668745-01), anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) – è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, Rv. 667668 – 01) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando la colpa del leso: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del 2023, cit.) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
A tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro – come nella specie – da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781 – 01).
Da quanto appena osservato deriva, pertanto, che – nel caso all’esame di questa Corte – nessuna inversione dell’onere della prova può essere addebitata alla sentenza impugnata, giacché, come detto, il soggetto danneggiato dalla caduta su una grata o caditoia d’acqua, che agisca a norma dell’art. 2051 cod. civ., è solo “tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto”, prova che “consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia”, da raggiungersi “anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”” rispetto alla custodia del bene (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11802 del 2016, cit.).
Si deve, quindi, ribadire che “l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito”, né di quello “previsto dalla regola generale ex art. 2043 cod. civ.”, né di quello di cui alla norma “speciale di cui all’art. 2051 cod. civ”, essendo invece “frutto dell’interpretazione giurisprudenziale”, da ritenersi ormai del tutto superata, giacché essa, “al fine di limitare le ipotesi di responsabilità” finiva “per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A.”, in aperto “contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto” (cfr., nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11802 del 2016, cit.).
Al di là, dunque, dell’uso di formule apparentemente “perplesse” (quali “sembrerebbe”, o “non convince”), sulle quali insiste il motivo di ricorso, deve rimarcarsi la sostanziale conformità a diritto della conclusione cui perviene Corte peloritana, secondo cui “incombeva sulla convenuta dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia, prova che nel caso di specie non è stata data”, con le conseguenze, in termini di accoglimento della domanda risarcitoria proposta, alla luce dei principi di cui sopra si diceva>>.