Ripasso sull’oggetto in Cass. sez. III, ord. 16/02/2024 n. 4.289, rel. Spaziani:
<<2.1. Va premesso che, in tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass. 13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641).
2.2. Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell’evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito.
In tal caso, il reddito perduto dalla vittima (recte: le retribuzioni, comprensive di tutti gli elementi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che essa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base allo specifico rapporto di lavoro perduto) costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un’altra attività lavorativa retribuita (Cass. 23/05/2023, n. 14241; Cass. 07/07/2023, n. 19355).
Questo danno, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 cod. civ., deve essere pertanto liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione affidabili, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass.28/04/2017, n. 10499; Cass. 25/06/2019, n. 16913).
2.3. L’applicazione di questi criteri, i quali presuppongono, come detto, in linea generale, un rapporto lavorativo in atto al momento dell’evento dannoso, non è tuttavia esclusa nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie – pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell’illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore (bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua persona o da vicende oggettive di impresa), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l’illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un’attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito.
2.4. In proposito, va ricordato il principio affermato da questa Corte secondo il quale, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell’infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati dall’infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass. 26/05/2020, n. 9682).
2.5. Orbene, in conformità a tale principio – e traendone le conseguenti implicazioni – il giudice del merito, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto tenere conto delle seguenti accertate circostanze: che Fe.Al. aveva sempre svolto l’attività lavorativa di autotrasportatore; che al momento dell’illecito si trovava in stato di disoccupazione non per propria volontà o colpa, ma per vicende oggettive che avevano colpito l’impresa datrice di lavoro, la quale era stata dichiarata fallita; che comunque sussisteva la ragionevole certezza – se non la positiva dimostrazione – che lo stato di disoccupazione sarebbe cessato, con ripresa della medesima attività lavorativa, ove non vi fosse stato l’illecito, per avere egli ricevuto una proposta di assunzione da un’altra impresa nel novembre del 2010, in concomitanza con la cessazione del trattamento di disoccupazione.
Invece, pur dando espressamente conto dell’accertamento delle predette circostanze positive (le quali neutralizzavano quella negativa della mancanza del rapporto lavorativo in atto al momento dell’illecito) la Corte territoriale, in modo contraddittorio, non ha tenuto conto, nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, delle retribuzioni che Fe.Al. avrebbe potuto conseguire in base all’attività lavorativa perduta a causa dell’illecito, ma, al contrario, ha indebitamente attribuito rilievo negativo alla situazione di disoccupazione (contraddicendo la premessa sulla base della quale tale situazione non avrebbe potuto ridondare a detrimento del creditore) e alla residua capacità lavorativa generica indicata nella relazione peritale (la quale avrebbe potuto assumere limitato rilievo al più in sede di quantificazione del risarcimento, da operarsi comunque ponendo alla base del calcolo le retribuzioni non conseguite a causa del lavoro perduto) ed ha liquidato irragionevolmente il danno patrimoniale di cui era stato invocato il ristoro nella misura di un terzo del danno non patrimoniale già liquidato dal primo giudice, così incorrendo sia nel dedotto vizio di motivazione costituzionalmente rilevante sia nella denunciata violazione di legge>>.
Dunque il principio di diritto:
“in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 cod. civ., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell’attività lavorativa andata perduta a causa dell’illecito o dell’inadempimento (salva l’esigenza di tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere un’altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nell’ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dell’evento dannoso, ma anche nell’ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionale”