Le coordinate bancarie IBAN costituiscono “dato persponale”

Secondo Cass. 19.02.2021 n. 4475, rel. Campese, le coordinate IBAN costituiscono <dato personale> ai sensi della disciplina privacy.
Nel caso specifico, un’assicurazione, risarcito il danno da infiltrazione ad un condomino per conto di altri condomino e proprio assicurato, aveva poi girato <<una stampa del sistema informativo interno della medesima compagnia nonchè un atto di liquidazione ove erano riportate, tra l’altro, le loro coordinate IBAN;>> a quest’ultimo (dal cui immobile erano provenute le infiltrazioni).

Il condomino/assicurato poi produceva tale documento in assemblea condominiale.

Per la S.C. :

a) l’IBAN è dato personale (§ 2.4, sostanzialmente immotivato);

b) non rende lecito il trattamento (cioè l’aver girato tale documento al suo assicurato) il dovere contrattuale di renderlo edotto del pagamento eseguito e di dargli copia del relativo documento probatorio: poteva infatti oscurarne l’IBAN (§ 2.5.2 e § 2.5.2.1).

La sentenza non convince.

Circa 1) la lamentata pubblicità del dato, reso pubblico dalla produzione in assemblea, prevede appunto anche quest’ultimo elemento, che è però riconducibile solo al condomino/assicurato (non all’assicurazione). La SC non valorizza tale circostanza.

Inoltre andrebbe precisato che l’IBAN costituisce dato personale solo se abbinato ad un nome, non da solo (nel qual caso nessuna riconoscibilità è possibile).

Circa 2) , è dubbio che il documento con IBAN oscurato sia prova sufficiente per l’assicurato. Se il danneggiato contestasse di aver ricevuto il risarcimento, come protrebbe provarlo il condominuo responsabile/assicurato? Gli servirebbe la contabile bancaria di versamento (che contiene l’IBAN). Tra l’altro, nel caso non c’è nemmeno l’azione diretta verso la compagnia, come nella RC auto.

La SC dispone l’oscuramento della sentenza ex art. 52 cod. priv. (d’ufficio, pare, non  essendo specificata istanza di parte)

La fattispecie storica è anteriore al GDPR.